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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 09877/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, è privo di specificità, (avendo la Corte territoriale rimarcato che la riduzione della pena, inferiore al terzo, era giustificata dal fatto che l'imputato si era posto a capo di un gruppo di minorenni); osservato, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 10 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo il 15 giugno 2021, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura l'assenza di motivazione circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, è privo di specificità, (avendo la Corte territoriale rimarcato che la riduzione della pena, inferiore al terzo, era giustificata dal fatto che l'imputato si era posto a capo di un gruppo di minorenni); osservato, inoltre, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 09877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris