CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio in relazione alla partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen., 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ascritti rispettivamente ai capi 1) e 173) dell'imputazione provvisoria, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndranghetista operante in Cosenza e nei territori dei Comuni vicini, nonché della connessa associazione dedita al traffico di stupefacenti, oltre che per il reato di detenzione di un arma da fuoco ascritto al capo 293). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare - dopo aver dato atto che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni articolatesi in dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti, che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l'aggregazione di più gruppi criminali di tipo 'ndranghetista alleati tra loro (denominato "sistema Cosenza"), per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d'azzardo e traffico di stupefacenti, nonché di una struttura associativa collegata alla prima dedita al traffico di stupefacenti - quanto alla partecipazione del ricorrente, ha evidenziato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che lo ha indicato come un affiliato del proprio gruppo, detto degli "Zingari-banana", facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Cosenza che si occupa di spacciare sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, in linea con le intercettazioni che ne hanno attestato il coinvolgimento nell'attività di spaccio con gli altri affiliati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, vengono richiamate le intercettazioni da cui emerge il riferimento esplicito al ricorrente quale soggetto coinvolto nello spaccio e nella spartizione dei relativi guadagni (vedi pagg. 22,23 e 24 dell'ordinanza impugnata) ed il suo inserimento in seno alle logiche dell'associazione mafiosa nel cui contesto assume rilievo anche la formazione di una cassa comune, denominata "bacinella", nella quale confluiscono i proventi delle attività illecite gestite da tutti i gruppi criminali tra loro confederati nella predetta associazione mafiosa, quindi anche usure ed estorsioni, oltre ai proventi del traffico di stupefacenti. La contestazione del capo 293) è incentrata sulle intercettazioni da cui emerge che il ricorrente insieme ad altri due coindagati è intento a maneggiare una pistola. In tema di esigenze cautelari oltre a richiamare la doppia presunzione correlata al titolo di reato, si evidenzia il carattere di mafia storica del clan di appartenenza, in relazione alla assenza di elementi da cui desumere che il tempo decorso dai fatti possa rilevare al fine di escludere l'attualità delle esigenze cautelari. 2. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, Bevilacqua chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 2 173 disp. att. cod. proc. pen. che investono unicamente le valutazioni in punto di gravità indiziaria. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 d. P.R. 309/90, ascritto al capo 173), sul rilievo che nei confronti del ricorrente non è mai stato eseguito alcun sequestro di sostanza stupefacente, né sono mai stati verificati acquisiti da parte degli acquirenti finali, e che trattandosi di c.d. droga parlata era necessario un maggiore e più rigoroso onere motivazionale. Si censura poi il difetto di motivazione sulla dedotta sovrapponibilità delle due contestazioni associative, essendo emersi a carico del ricorrente unicamente riferimenti ad un suo coinvolgimento nell'attività di spaccio e non anche alle altre attività criminose riferite al più ampio programma criminoso dell'associazione mafiosa (usure, estorsioni), mentre il riferimento alla detenzione dell'arma da fuoco ascritto al capo 293) è basato su una lettura congetturale delle conversazioni intercettate, che non consentono di comprendere il ruolo svolto dall'indagato. Pertanto, una tale sovrapposizione di contestazioni si risolve in una violazione del canone del ne bis in idem, essendosi addebitato un concorso di reati, rispetto agli stessi fatti, tanto più considerato che è stata ritenuta sussistente anche l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti. In particolare, nessuno degli altri collaboratori ha indicato il ricorrente come un affiliato alla consorteria mafiosa, sicché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sul punto sono prive di riscontri. Si evidenzia che le intercettazioni attestano solo un coinvolgimento nello spaccio ma non nelle altre attività illecite curate dall'associazione mafiosa contestata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la gravità indiziaria rispetto alla detenzione della pistola di cui al capo 293) desunta da una intercettazione piena di espressioni descritte dal verbalizzante come incomprensibili, inidonea a supportare un concorso dell'indagato nella disponibilità dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente alle valutazioni del quadro indiziario posto a supporto della imputazione provvisoria ascritta al capo 1) per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Si deve osservare che non è in discussione il principio pacifico che ammette il concorso formale dei reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del [OSCURATO:PERSONA] degli Stupefacenti.È stato già chiarito (Sez. 6, sentenza n. 563 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265762) che le associazioni incriminate dagli artt. 416-bis cod.pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 presuppongono un nucleo comune (l'esistenza di uno stabile sodalizio tra almeno tre persone, costituito per la commissione di più reati-fine ex ante indeterminati) oltre a più elementi reciprocamente specializzanti, costituiti: - per l'associazione di tipo mafioso, non tanto dal fine di commettere altri reati, quanto dal profilo programmatico dell'utilizzo del peculiare metodo d'intimidazione, che si proietta sull'imposizione di una sfera di dominio su un dato territorio, in cui si inseriscono la commissione di delitti, l'acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, l'impedimento o l'ostacolo al libero esercizio di voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali; - per l'associazione dedita al narcotraffico, dalla limitata finalizzazione alla realizzazione di futuri traffici di sostanze stupefacenti. Tuttavia, l'astratta configurabilità del concorso formale dei due predetti reati associativi che discende anche dalla parziale diversità dei beni giuridici protetti - in un caso l'ordine pubblico e nell'altro anche la salute individuale e collettiva (vedi, Sez. U, n. 1149 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, Rv. 241883) - non equivale all'affermazione della irrilevanza della sovrapponibilità o meno delle condotte rispettivamente e singolarmente ascritte a ciascuno dei soggetti ritenuti intranei ad entrambe le due associazioni, essendo altrimenti palese la violazione del principio di specialità (artt. 15 e 84 cod. pen.), che fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona. L'applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale non consente di attribuire rilevanza ai fini della integrazione delle due predette fattispecie penali alle medesime condotte realizzate da ciascuno degli indagati, ove queste non siano idonee ad integrare, rispetto ad una valutazione autonoma delle posizioni dei singoli soggetti, il concorso di entrambe le imputazioni. 2. Quindi non basta evidentemente accertare che le due associazioni siano tra loro interconnesse, nel senso che l'associazione per il traffico di stupefacenti sia servente rispetto agli scopi di quella mafiosa, per farne discendere la responsabilità indistinta di tutti gli associati all'una o all'altra delle due associazioni, assimilandole del tutto, senza distinguere, come è invece doveroso, il ruolo operativo svolto da ciascuno degli indagati in seno alle due rispettive associazioni.Se una tale analisi non è richiesta evidentemente per chi si pone al vertice del sodalizio mafioso che operando nell'ambito del narcotraffico persegue la finalità di conseguire il controllo del territorio, essendo evidentemente sufficiente il ruolo direttivo e di promotore svolto in seno anche ad una soltanto dei due sodalizi criminosi per ravvisare la partecipazione ad entrambi i reati tra loro strettamente interconnessi. Ciò non vale evidentemente per tutti gli altri affiliati che non rivestano un ruolo nel gruppo di comando delle due associazioni, rispetto ai quali non può attribuirsi automaticamente a ciascuno di essi la partecipazione all'associazione di stampo mafioso-ndranghetistico per il solo fatto della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, seppure collegato e finalizzato a rafforzare il primo, né viceversa dalla mera partecipazione al sodalizio mafioso può discendere la responsabilità per il reato previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90. Si tratta, infatti, di dare applicazione alle regole generali del concorso di persone nel reato di cui all'110 cod. pen., secondo cui la mera partecipazione al sodalizio criminoso, non comporta la responsabilità per ciascuno dei reati-fine che pure si inquadrano nel generico programma delittuoso dell'associazione di riferimento, senza che rilevi la maggiore ampiezza del programma del sodalizio mafioso rispetto a quella del sodalizio finalizzato esclusivamente alla gestione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. In altri termini, del sodalizio dedito al narcotraffico potranno essere ritenuti partecipi solo coloro che di tali traffici si siano effettivamente occupati, e correlativamente, rispetto all'associazione mafiosa, la mera partecipazione al sodalizio per il narcotraffico non integra automaticamente per immedesimazione la responsabilità per il diverso reato di partecipazione all'associazione mafiosa di riferimento, ove non risulti che il predetto associato si sia messo concretamente a disposizione di questa attraverso la propria partecipazione anche alle altre differenti attività criminose che fuoriescono dal programma delittuoso tipico dell'associazione per il narcotraffico. Orbene, il Tribunale è incorso, invece, nell'errore di ritenere, per un verso, irrilevante la verifica in concreto delle condotte di reato ascritte al Bevilacqua, desumendo dalla sua partecipazione alla attività del narcotraffico la prova indiretta della sua partecipazione anche al sodalizio mafioso. Ed invero, come correttamente evidenziato nel ricorso non vi sono chiamate di correo plurime e convergenti che descrivano la partecipazione del Bevilacqua al sodalizio mafioso degli "Zingari" di Abbruzzese, essendo stata detta partecipazione essenzialmente ristretta unicamente al ruolo svolto in seno all'associazione per il traffico di stupefacenti.La circostanza che il traffico di stupefacenti rappresenti una delle voci più importanti dei profitti comuni che confluivano nella cassa sociale dell'associazione mafiosa (la c.d. bacinella), non può essere considerata indice sufficiente dell'inserimento in entrambe le due associazioni, essendo necessaria la verifica di una messa a disposizione da parte del Bevilacqua del proprio personale apporto che vada oltre la sola consumazione dei reati in materia di stupefacenti. Anche il riferimento alle modalità riconducibili al metodo mafioso utilizzato per la gestione delle c.d. piazze di spaccio, controllate dalla associazione mafiosa, ed il perseguimento della finalità di agevolare gli scopi del sodalizio mafioso - emerso dal contenuto delle intercettazioni riportate alle pagine 23, 24 e 25 dell'ordinanza impugnata - se giustificano la ravvisata integrazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen., nella sua doppia declinazione, dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, non sono, per quanto sopra già osservato, sufficienti a giustificare la ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] anche all'associazione di stampo ndranghetistico ascrittagli al capo 1). Del resto, anche il Tribunale, in modo peraltro poco coerente con la impostazione teorica di cui è stata in questa sede rimarcata l'erroneità, ha evidenziato a riprova della partecipazione al sodalizio mafioso il riferimento all'imputazione ascritta al capo 293), facendo cenno ad un ruolo svolto non solo nel settore del narcotraffico ma anche nell'approvvigionamento di armi per conto del sodalizio. Sotto tale profilo emerge, però, evidente la radicale illogicità e carenza della motivazione che valorizza a riscontro di tale assunto un'unica conversazione da cui emerge soltanto il maneggio di una pistola, senza considerare che anche il possesso di un'arma appare coerente con gli scopi tipici dell'associazione per il narcotraffico, già contestata nella forma aggravata ex art. 74, comma 4, d. P.R. 309/90 dall'essere l'associazione armata. 3. Del tutto infondate sono per contro le altre censure rivolte alla valutazione della gravità degli indizi per i reati di cui ai residui capi di imputazione. Congruamente motivata è, infatti, la ravvisata gravità indiziaria con riguardo all'ipotesi associativa di cui al capo 173), sia con riferimento alla configurabilità del reato sia con riguardo alla diretta partecipazione del ricorrente, per i riferimenti ampiamente illustrati alle risultanze delle intercettazioni che corroborano il ruolo svolto in seno a tale sodalizio, senza che assuma evidentemente rilevanza la mancanza di sequestri di sostanze stupefacenti a carico del predetto indagato, non vertendosi neppure di un caso di c.d. droga parlata rispetto ad un quadro indiziario in cui convergono le dichiarazioni dei collaboratori che trovano riscontro nel contenuto delle intercettazioni circa il ruolo svolto dal Bevilacqua nella approvvigionamento e smercio della sostanza stupefacente. 4. Analoghe considerazioni vanno ripetute in relazione alla gravità indiziaria del reato ascritto al capo 293), essendo le censure del ricorrente per la loro genericità del tutto inidonee a mettere in discussione la valenza probatoria del contenuto delle intercettazione posta a supporto di tale imputazione, tenuto.conto anche della limitata sindacabilità in sede di legittimità dell'interpretazione delle intercettazioni, che costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164; Sez. U, n. 22471 del 26 febbraio 2015, Rv. 263715). 5. In conclusione, ferma restando la efficacia della misura cautelare per i residui titoli di reato, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio insieme a quella genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro in data 2 agosto 2022 limitatamente al capo 1), relativo al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui al capo 1) (art. 416-bis c.p.). Rigetta