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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 aprile 2023

Cassazione n. 47162/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05(?DEH6), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26/04/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, con sentenza emessa il 26 aprile 2023 (motivazione contestuale), ha applicato su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 TU Stup., per la detenzione, in concorso e a fini di cessione, di kg. 8.750 di hashish, quantitativo ingente.

2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro devoluto all'Erario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza così motiva sul punto: "Considerato ... che del denaro in sequestro deve disporsi la confisca e devoluzione all'erario ".

Dal verbale di sequestro risulta che al Gualtieri è stata sequestrata la somma complessiva di euro 1.140 custodita all'interno di una tasca del cappotto che il predetto indossava.

Ciò premesso, rileva il Collegio che non è presente alcun tipo di motivazione in ordine alla confisca del denaro (che non ha natura obbligatoria).

3. Nel caso di specie, come ritenuto in precedenti arresti (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01), la contestazione relativa alla sola detenzione illecita a fini di cessione legittima la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)».

Sulla sussistenza degli elementi idonei a ritenere configurabile la "c:onfisca per sproporzione" di cui al cit. art. 240-bis il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione.

E su tale profilo si è rilevato che «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la manc:ata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01).

Si impone, dunque, l'annullamento su detto profrilo della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MI.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione del Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05(?DEH6), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 26/04/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma in composizione collegiale, con sentenza emessa il 26 aprile 2023 (motivazione contestuale), ha applicato su richiesta delle parti a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 73 e 80 TU Stup., per la detenzione, in concorso e a fini di cessione, di kg. 8.750 di hashish, quantitativo ingente. 2. Avverso detta sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato deducendo l'omessa motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro devoluto all'Erario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza così motiva sul punto: "Considerato ... che del denaro in sequestro deve disporsi la confisca e devoluzione all'erario ". Dal verbale di sequestro risulta che al Gualtieri è stata sequestrata la somma complessiva di euro 1.140 custodita all'interno di una tasca del cappotto che il predetto indossava. Ciò premesso, rileva il Collegio che non è presente alcun tipo di motivazione in ordine alla confisca del denaro (che non ha natura obbligatoria). 3. Nel caso di specie, come ritenuto in precedenti arresti (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01), la contestazione relativa alla sola detenzione illecita a fini di cessione legittima la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità)». Sulla sussistenza degli elementi idonei a ritenere configurabile la "c:onfisca per sproporzione" di cui al cit. art. 240-bis il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione. E su tale profilo si è rilevato che «In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la manc:ata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.» (da ultimo, Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01). Si impone, dunque, l'annullamento su detto profrilo della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MI. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione del Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il
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