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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39468/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19712/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per la violazione contestuale degli artt. 221 TULPS e 294 r.d. n. 635 del 1940, per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 393 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile- i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7novennbre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 19712/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità per la violazione contestuale degli artt. 221 TULPS e 294 r.d. n. 635 del 1940, per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 393 bis cod. pen., al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, perchè generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile- i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7novennbre 202
Sentenza Cassazione n. 39468/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris