CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21483/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 2 agosto 1971; avverso la sentenza del 26 novembre 2020, della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza — indicata in epigrafe — emessa dalla Cate d'appello di Genova il 26 novembre 2020, che ha confermato la condanna a lui inflitta dal Tribunale perché trovato in possesso di una falsa carta d'identità francese. 2. Il ricorrente articola due autonomi motivi di impugnazione, deducendo, in particolare: 2.1. con il primo, inosservanza della legge processuale, in relazione all'art. 420 bis cod. proc. pen, in quanto la corte di appello avrebbe omesso di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per difetto di notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; 2.2. con il secondo, violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell'istanza di restituzione in termine, conseguente, appunto alla già evidenziata omessa notifica. [OSCURATO:PERSONA] I motivi proposti sono in parte inammissibilà ed in parte infondati e, in quanto intimamente connessi tra loro, devono essere trattati c:ongiuntamente. Il ricorrente deduce di non aver mai ricevuto la notifica dell'udienza preliminare (in quanto ristretto, in quel periodo, presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA]) e di aver conosciuto del giudizio solo con la citazione in appello. Preliminarmente, nella parte in cui si deduce un vizio di notifica dell'avviso fissazione dell'udienza preliminare, il ricorso non è autosufficiente e, quindi, deve essere dichiarato inammissibile. Ove, infatti, si deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Cass., sez. un., 16/07/2009, n. 39061, [OSCURATO:PERSONA]. 244329). Ed in concreto, nulla è stato allegato al ricorso. Il ricorrente ha, tuttavia, allegato di non aver avuto personale conoscenza del decreto che ha disposto il giudizio in primo grado. Effettivamente, il decreto è stato notificato presso il domicilio dichiarato dall'imputato al momento della sua scarcerazione (in Milano, alla via Padova, n. 144), ma, in mancanza del destinatario e di altre persone idonee a ricevere l'atto, l'ufficiale notificatore ha proceduto a depositare il plico in ufficio, immettendo l'avviso di avvenuto deposito in cassetta ed inviando la prescritta raccomandata informativa. Il plico, tuttavia, non è stato ritirato e la procedura si è perfezionata mediante "compiuta giacenza". Ciononostante, seppure non può ritenersi con certezza che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della sua vocatio in ius, sussistono elementi idonei a ritenere che la sua ignoranza sia stata frutto di una scelta consapevole. È pur vero, infatti, che, in linea di principio e con riferimento al sistema delle notifiche, la certezza dell'effettiva conoscenza dell'atto notificato può essere raggiunta solo attraverso la notifica a mani proprie, in quanto le altre modalità sono funzionali ad assicurare solo una conoscenza "legale" dell'atto, ma non permettono di ritenere che tale conoscenza sia stata effettiva e reale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) e che, nelle situazioni indicate nell'art. 420-bis cod. proc. pen. (la dichiarazione o l'elezione di domicilio, l'applicazione di misure precautelari o cautelari, la nomina di un difensore di fiducia), la notifica effettuata a mani diverse dal destinatario deve essere stata comunque "possibile", ossia avvenuta a mani di soggetti diversi dall'interessato ma secondo modalità adeguate all'effettiva conoscenza dell'atto (ibidem). Ciononostante, ove emergano circostanze dalle quali sia possibile desumere che l'ignoranza della vocatio in ius sia essa stessa frutto di una consapevole scelta della parte (che volontariamente, quindi, si è sottratta alla notifica), proprio in ragione della volontarietà di tale scelta, l'effettiva conoscenza del giudizio diviene irrilevante. Ebbene, in concreto: - l'imputato aveva piena consapevolezza dell'esistenza del procedimento, in quanto arrestato in flagranza di reato; - al momento della scarcerazione, ha dichiarato il domicilio, indicandolo in Milano, alla via Padova, n. 144, e non ha mai comunicato eventuali variazioni; - è stato detenuto solo fino al 18 marzo 2018, quindi, alla data di celebrazione dell'udienza preliminare e al momento della notifica del decreto che dispone il giudizio, era libero; - il decreto che dispone il giudizio è stato notificato presso il domicilio dichiarato, che è risultato essere un indirizzo effettivamente esistente, in quanto l'ufficiale giudiziario, al momento dell'accesso (avvenuto il 24 maggio 2018), ha provveduto ad affiggere sulla porta dell'abitazione l'avviso prescritto; - presso lo stesso domicilio è stato comunicato anche l'avviso di avvenuto deposito; - né in primo grado, al momento della costituzione delle parti, né in appello (dove l'imputato si è, invece, difeso nel merito), è stata in alcun modo sollevata alcuna questione con riferimento alla effettività della notifica del decreto che dispone il giudizio, se non sotto il profilo dell'omessa notifica dell'udienza preliminare; - l'imputato non ha evidenziato di aver subito alcun specifico pregiudizio dall'iter processuale descritto se non nei limiti dell'eventuale possibilità di accesso a riti alternativi, prospettata, però, in termini solo potenziali, senza ulteriori concrete indicazioni. Ebbene, la conoscenza del procedimento, l'esistenza di un domicilio effettivo dichiarato, l'assenza di uno stato di detenzione contestuale alla data di notifica del decreto, le plurime comunicazioni ricevute nel corso del procedimento di notifica; l'assenza di specifiche contestazioni in primo e sec:ondo grado, sono circostanze che, valutate sistematicamente, conducono a ritenere che l'imputato, sebbene non abbia ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio (perfezionatasi secondo modalità che non permettono, di per sé, di assicurare la conoscenza effettiva dell'atto notificato), fosse comunque consapevole del procedimento e si sia sottratto volontariamente alla notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio, omettendo di ritirare in ufficio il plico, nonostante le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento di notifica presso il suo domicilio Tanto, per come considerato in precedenza, rende irrilevante l'accertamento in ordine alla effettiva conoscenza del decreto ed impone il rigetto del ricorso, con conseguente statuizione in ordine alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente le