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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 09022/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia il 26 febbraio - 1° agosto 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sottoposto alla custodia in carcere per due mesi, dal 27 marzo 2008 al 29 maggio 2008, e poi per un altro mese circa, dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008, agli arresti domiciliari in relazione all'accusa di corruzione che avrebbe posto in essere, in qualità di amministratore della s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", in concorso con il segretario/direttore [OSCURATO:PERSONA] e con il consigliere di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], entrambi della fondazione "[OSCURATO:PERSONA] F.S.

Breda", fatti contestati come commessi il 23 febbraio 2005 (capi G ed F dell'editto), accusa dalla quale era stato infine assolto, per insussistenza del fatto, in integrale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Padova del 13 aprile 2012, dalla sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 gennaio 2014, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2016.

2. L'ipotesi accusatoria in relazione alla quale è stata applicata la misura cautelare concerneva il reato di corruzione: [OSCURATO:PERSONA], amministratore della s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe dato denaro e altre utilità al segretario/direttore ([OSCURATO:PERSONA]) e al consigliere di amministrazione delegato per il personale per gli appalti ([OSCURATO:PERSONA]) di una fondazione ("[OSCURATO:PERSONA] F.S.

Breda"), anche per tramite di prestanome, affinchè, attraverso una complessa operazione, la Fondazione stipulasse un contratto preliminare con il quale si impegnava ad acquistare dalla "[OSCURATO:PERSONA]" un immobile per il valore di 2.850.000.000,00 euro, procurando alla s.r.l.

"[OSCURATO:PERSONA]" ed ai soci della stessa un ingiusto profitto di 450.000,00 euro, contratto preliminare poi seguito dalla stipula del definitivo e, quindi, dal pagamento delle somme; il tutto sul presupposto di una perizia del 15 aprile 2004, recepita dal Consiglio di amministrazione dell'ente nell'atto di autorizzazione all'acquisto, perizia con cui il geometra [OSCURATO:PERSONA] artatamente sovrastimava i beni da acquistare, sovrastima che era nota a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale, con riferimento alla valutazione dei presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per il riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal padre.

3.1. Quanto alle dichiarazioni auto-indizianti rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei due interrogatori al Pubblico Ministero, il 10 ed il 14 aprile 2018, valorizzate nell'ordinanza reiettiva (pp. 14-15), si sottolinea come le stesse siano cronologicamente successive all'adozione della misura (avvenuta il 27 marzo 2008) e che, quindi, non possano avere dato causa in alcun modo alla privazione originaria della libertà personale; e si evidenzia come, anzi, proprio sulla base di tali dichiarazioni, la misura cautelare è stata attenuata (il 30 maggio 2018) e, infine, revocata (il 26 giugno 2018).

3.2. Quanto alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] relative alla vicenda dell'acquisto dell'immobile, ritenute dalla Corte di merito poste in essere in violazione del principio civilistico di buona fede e di correttezza (pp. 12-14), si contesta decisamente l'esistenza di «un collegamento diretto e funzionale con l'adozione della misura, salvo l'analizzare tali condotte in modo erroneo ovvero partendo dalla conoscenza postuma delle vicende processuali» (così alla p. 3 del ricorso).

Ed occorrerebbe al riguardo - si assume - avere presente l'agire del ricorrente dal momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, e non prima.

3.3. Si sottolinea come la misura cautelare applicata derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni che la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili, ritenendo che lo stesso dovesse sin dall'inizio essere sentito come indagato) e che, comunque, l'impianto probatorio si basasse su attività di ricerca della prova indipendenti dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue dichiarazioni, rese - si ribadisce - successivamente rispetto all'emissione della misura.

3.4. Dovrebbe, dunque, escludersi che l'indagato con la sua condotta possa avere alterato le valutazioni degli inquirenti.

Anzi, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a difendersi da accuse complesse esponendo la propria versione in maniera coerente, prima, nel corso degli interrogatori, essendo fortemente peraltro angosciato e condizionato dalla carcerazione patita da incensurato, mentre era pressato dagli inquirenti, affinchè rendesse dichiarazioni orientate nel senso delle indagini, e, poi, nell'esame dibattimentale, più serenamente e liberamente.

Si precisa che la tesi accusatoria è rimasta sempre la medesima nel corso di tutto il processo, basata sulle dichiarazioni di Scarpa, prescindendo dalle dichiarazioni rese nelle indagini e nel processo dall'imputato.

3.5. In ogni caso, difetterebbe nell'agire dell'imputato il connotato della gravità della colpa.4.

Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. del 18 gennaio 2022 ha chiesto rigettarsi il ricorso.

5. L'Avvocatura dello Stato nella memoria dell'8 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi, il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese.

6. Il ricorrente ha fatto pervenire memoria datata 15 febbraio 2022 contenente "motivi aggiunti" con,cui si ribadiscono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti e i temi già oggetto del ricorso, con particolare riferimento alla dedotta insussistenza nell'agire dell'agente di colpa, che comunque ad avviso della difesa non potrebbe stimarsi di livello grave (sottolineandosi la irrilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'accusa e la circostanza che la perizia "sovrastimata" era stata redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], che agiva per conto della Fondazione), alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche ai fini dell'equa riparazione e alla mancata considerazione da parte della Corte di merito del contenuto della memoria depositata in previsione dell'udienza del 26 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.

2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite.

2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v.

Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.

2.2. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr.; tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

2.3. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione).

Passando ad approfondire la prima delle due categorie, è opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò,. cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.), anche da connivenza passiva.

Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, seppure da essa concettualmente distinto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (così Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4,. n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, deo. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425).

2.4. In relazione alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame.

Si ritiene, infatti, che, poiché nel momento dell'interrogatorio solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; Sez. 4, n. 16370 del 18/03/2003, Giugliano, Rv. 224774; Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, deo. 1995, Min. tesoro in proc.

Franceschetto ed altro, Rv. 201868).

E' tuttavia necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e, poi, valuti il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).3.

Tanto premesso in linea generale, il provvedimento resiste alle censure del ricorrente.

L'ordinanza, infatti, nel suo nucleo centrale, addebita a [OSCURATO:PERSONA] sia un profilo di colpa grave extraprocessuale (nell'ambito del rapporto contrattuale con la Fondazione, avendo violato i doveri di lealtà e correttezza in relazione ad una perizia che indicava valori difformi dal reale e di cui l'imputato aveva piena conoscenza) sia uno di natura processuale, per avere reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie nel corso degli interrogatori e dell'esame a dibattimento.

4. Quanto al primo aspetto, le doglianze difensive nemmeno contestano la circostanza del valore di stima non corretto, ritenendo solo, peraltro non confrontandosi puntualmente con il contenuto delle pp. 12-14 dell'ordinanza impugnata, di dover spostare l'attenzione sul geometra autore materiale della stima, senza nemmeno negare che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole (del resto copia firmata della perizia è stata trovata a casa di [OSCURATO:PERSONA], come si legge alla p. 14 del provvedimento impugnato).

Si tratta di condotta antecedente all'avvio delle indagini (questa, non gli interrogatori, ovviamente successivi: cfr. pp. 3-4 del ricorso) che è stata, non illogicamente ritenuta concausativa, insieme agli altri elementi allora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, della (poi riconosciuta erronea) privazione della libertà.

5. Quanto alle dichiarazioni sostanzialmente "auto-accusatorie", la difesa tenta - ma solo genericamente - di attribuire le stesse a non dimostrate "pressioni" degli inquirenti sulla persona sottoposta a privazione della libertà, senza confrontarsi però con la già avvenuta confutazione di tale argomento da parte della Corte di appello, che ha sottolineato sia la mancanza di elementi indicativi in tal senso sia la presenza del Difensore dell'imputato agli interrogatori sia il fatto che la versione "rettificata" non è stata resa subito dopo la riacquistata libertà ma a distanza dai fatti e dall'arresto, solo a dibattimento.

6. Infine, in relazione al tema del grado della colpa, se cioè grave o lieve (quest'ultima eventualmente rilevante solo ai fini del quantum dell'indennizzo: ex plurimis, Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212), a ben vedere esso è posto in maniera estremamente vaga e non argomentata nel ricorso originario (p. 6) e poi "ripreso" nei motivi aggiunti (alle pp. 7-10), ma solo assertivamente.7.

Discende, in definitiva, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Venezia il 26 febbraio - 1° agosto 2019 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato sottoposto alla custodia in carcere per due mesi, dal 27 marzo 2008 al 29 maggio 2008, e poi per un altro mese circa, dal 30 maggio 2008 al 26 giugno 2008, agli arresti domiciliari in relazione all'accusa di corruzione che avrebbe posto in essere, in qualità di amministratore della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", in concorso con il segretario/direttore [OSCURATO:PERSONA] e con il consigliere di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], entrambi della fondazione "[OSCURATO:PERSONA] F.S. Breda", fatti contestati come commessi il 23 febbraio 2005 (capi G ed F dell'editto), accusa dalla quale era stato infine assolto, per insussistenza del fatto, in integrale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Padova del 13 aprile 2012, dalla sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 gennaio 2014, divenuta irrevocabile il 19 aprile 2016. 2. L'ipotesi accusatoria in relazione alla quale è stata applicata la misura cautelare concerneva il reato di corruzione: [OSCURATO:PERSONA], amministratore della s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]", avrebbe dato denaro e altre utilità al segretario/direttore ([OSCURATO:PERSONA]) e al consigliere di amministrazione delegato per il personale per gli appalti ([OSCURATO:PERSONA]) di una fondazione ("[OSCURATO:PERSONA] F.S. Breda"), anche per tramite di prestanome, affinchè, attraverso una complessa operazione, la Fondazione stipulasse un contratto preliminare con il quale si impegnava ad acquistare dalla "[OSCURATO:PERSONA]" un immobile per il valore di 2.850.000.000,00 euro, procurando alla s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]" ed ai soci della stessa un ingiusto profitto di 450.000,00 euro, contratto preliminare poi seguito dalla stipula del definitivo e, quindi, dal pagamento delle somme; il tutto sul presupposto di una perizia del 15 aprile 2004, recepita dal Consiglio di amministrazione dell'ente nell'atto di autorizzazione all'acquisto, perizia con cui il geometra [OSCURATO:PERSONA] artatamente sovrastimava i beni da acquistare, sovrastima che era nota a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza, tramite difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un solo motivo, con il quale denuncia violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale processuale, con riferimento alla valutazione dei presupposti di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. per il riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione patita dal padre. 3.1. Quanto alle dichiarazioni auto-indizianti rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei due interrogatori al Pubblico Ministero, il 10 ed il 14 aprile 2018, valorizzate nell'ordinanza reiettiva (pp. 14-15), si sottolinea come le stesse siano cronologicamente successive all'adozione della misura (avvenuta il 27 marzo 2008) e che, quindi, non possano avere dato causa in alcun modo alla privazione originaria della libertà personale; e si evidenzia come, anzi, proprio sulla base di tali dichiarazioni, la misura cautelare è stata attenuata (il 30 maggio 2018) e, infine, revocata (il 26 giugno 2018). 3.2. Quanto alle condotte di [OSCURATO:PERSONA] relative alla vicenda dell'acquisto dell'immobile, ritenute dalla Corte di merito poste in essere in violazione del principio civilistico di buona fede e di correttezza (pp. 12-14), si contesta decisamente l'esistenza di «un collegamento diretto e funzionale con l'adozione della misura, salvo l'analizzare tali condotte in modo erroneo ovvero partendo dalla conoscenza postuma delle vicende processuali» (così alla p. 3 del ricorso). Ed occorrerebbe al riguardo - si assume - avere presente l'agire del ricorrente dal momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico, e non prima. 3.3. Si sottolinea come la misura cautelare applicata derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarazioni che la Corte di appello ha ritenuto inutilizzabili, ritenendo che lo stesso dovesse sin dall'inizio essere sentito come indagato) e che, comunque, l'impianto probatorio si basasse su attività di ricerca della prova indipendenti dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] e dalle sue dichiarazioni, rese - si ribadisce - successivamente rispetto all'emissione della misura. 3.4. Dovrebbe, dunque, escludersi che l'indagato con la sua condotta possa avere alterato le valutazioni degli inquirenti. Anzi, [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitato a difendersi da accuse complesse esponendo la propria versione in maniera coerente, prima, nel corso degli interrogatori, essendo fortemente peraltro angosciato e condizionato dalla carcerazione patita da incensurato, mentre era pressato dagli inquirenti, affinchè rendesse dichiarazioni orientate nel senso delle indagini, e, poi, nell'esame dibattimentale, più serenamente e liberamente. Si precisa che la tesi accusatoria è rimasta sempre la medesima nel corso di tutto il processo, basata sulle dichiarazioni di Scarpa, prescindendo dalle dichiarazioni rese nelle indagini e nel processo dall'imputato. 3.5. In ogni caso, difetterebbe nell'agire dell'imputato il connotato della gravità della colpa.4. Il Procuratore generale nella requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. del 18 gennaio 2022 ha chiesto rigettarsi il ricorso. 5. L'Avvocatura dello Stato nella memoria dell'8 febbraio 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile e, in subordine, rigettarsi, il ricorso; in ogni caso, con vittoria di spese. 6. Il ricorrente ha fatto pervenire memoria datata 15 febbraio 2022 contenente "motivi aggiunti" con,cui si ribadiscono e si sviluppano ulteriormente gli argomenti e i temi già oggetto del ricorso, con particolare riferimento alla dedotta insussistenza nell'agire dell'agente di colpa, che comunque ad avviso della difesa non potrebbe stimarsi di livello grave (sottolineandosi la irrilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'accusa e la circostanza che la perizia "sovrastimata" era stata redatta dal geometra [OSCURATO:PERSONA], che agiva per conto della Fondazione), alla inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] anche ai fini dell'equa riparazione e alla mancata considerazione da parte della Corte di merito del contenuto della memoria depositata in previsione dell'udienza del 26 febbraio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. E' preliminarmente necessario richiamare i principi informatori della disciplina dell'istituto ex art. 314 cod. proc. pen. come enucleati dalla Corte di legittimità: trattandosi di principi consolidati, appare superfluo il richiamo puntuale delle numerose pronunzie delle Sezioni semplici, essendo preferibile affidarsi - prevalentemente, anche se non esclusivamente - a passaggi motivazionali della S.C. nella qualificata composizione a Sezioni Unite. 2.1. Ebbene, l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., Rv. 271739; Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. 2.2. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr.; tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). 2.3. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa può essere di due tipi: colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale) ovvero colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione). Passando ad approfondire la prima delle due categorie, è opportuno richiamare le puntualizzazioni della S.C. in tema di colpa extraprocessuale causativa della custodia cautelare ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, colpa che può essere integrata, oltre che da comportamenti extraprocessuali quali, a mero titolo di esempio, frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv. 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Tavelli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, cit.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, cit.; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, cit.; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò,. cit.; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, cit.), anche da connivenza passiva. Profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, affine alla connivenza passiva, di cui si è detto, seppure da essa concettualmente distinto, può essere costituito anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (così Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237; in termini: Sez. 4,. n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436, cit.; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, deo. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv. 258425). 2.4. In relazione alla colpa processuale, si è condivisibilmente precisato che anche le concrete estrinsecazioni del diritto di difesa, possono acquisire, a determinate condizioni, rilevanza ai fini in esame. Si ritiene, infatti, che, poiché nel momento dell'interrogatorio solo l'indagato è in grado di rappresentare utili e giustificativi elementi di valutazione, la circostanza che, invece, li taccia o che reticentemente ovvero falsamente altri ne prospetti contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo (cfr. Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 267393; Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, Marzola e altro, Rv. 242759; Sez. 4, n. 16370 del 18/03/2003, Giugliano, Rv. 224774; Sez. 4, n. 1365 del 07/10/1994, deo. 1995, Min. tesoro in proc. Franceschetto ed altro, Rv. 201868). E' tuttavia necessario che il giudice della riparazione accerti, in primo luogo, quali siano gli elementi taciuti o falsamente rappresentati, non potendo questi ritenersi assiomaticamente (con inammissibile presunzione) o in via congetturale, e, poi, valuti il sinergico nesso di relazione causale tra tale circostanza e l'addebito formulato, dando motivata contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo (v., ex plurimis, Sez. 4, n. 18711 del 15/02/2006, Carpito, Rv. 234585).3. Tanto premesso in linea generale, il provvedimento resiste alle censure del ricorrente. L'ordinanza, infatti, nel suo nucleo centrale, addebita a [OSCURATO:PERSONA] sia un profilo di colpa grave extraprocessuale (nell'ambito del rapporto contrattuale con la Fondazione, avendo violato i doveri di lealtà e correttezza in relazione ad una perizia che indicava valori difformi dal reale e di cui l'imputato aveva piena conoscenza) sia uno di natura processuale, per avere reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie nel corso degli interrogatori e dell'esame a dibattimento. 4. Quanto al primo aspetto, le doglianze difensive nemmeno contestano la circostanza del valore di stima non corretto, ritenendo solo, peraltro non confrontandosi puntualmente con il contenuto delle pp. 12-14 dell'ordinanza impugnata, di dover spostare l'attenzione sul geometra autore materiale della stima, senza nemmeno negare che [OSCURATO:PERSONA] ne fosse consapevole (del resto copia firmata della perizia è stata trovata a casa di [OSCURATO:PERSONA], come si legge alla p. 14 del provvedimento impugnato). Si tratta di condotta antecedente all'avvio delle indagini (questa, non gli interrogatori, ovviamente successivi: cfr. pp. 3-4 del ricorso) che è stata, non illogicamente ritenuta concausativa, insieme agli altri elementi allora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, della (poi riconosciuta erronea) privazione della libertà. 5. Quanto alle dichiarazioni sostanzialmente "auto-accusatorie", la difesa tenta - ma solo genericamente - di attribuire le stesse a non dimostrate "pressioni" degli inquirenti sulla persona sottoposta a privazione della libertà, senza confrontarsi però con la già avvenuta confutazione di tale argomento da parte della Corte di appello, che ha sottolineato sia la mancanza di elementi indicativi in tal senso sia la presenza del Difensore dell'imputato agli interrogatori sia il fatto che la versione "rettificata" non è stata resa subito dopo la riacquistata libertà ma a distanza dai fatti e dall'arresto, solo a dibattimento. 6. Infine, in relazione al tema del grado della colpa, se cioè grave o lieve (quest'ultima eventualmente rilevante solo ai fini del quantum dell'indennizzo: ex plurimis, Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569; Sez. 4, n. 51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212), a ben vedere esso è posto in maniera estremamente vaga e non argomentata nel ricorso originario (p. 6) e poi "ripreso" nei motivi aggiunti (alle pp. 7-10), ma solo assertivamente.7. Discende, in definitiva, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presente giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente nel presen
Sentenza Cassazione n. 09022/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris