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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16955/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22957-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] N. 67 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1618/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 9 settembre 2021, ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 12, comma 1, c.p.c., artt. 1137 e 1173 c.c.; 2: Violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 46, 353 e 354 c.p.c.; 3: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 167 c.p.c., artt.1123, comma 2, 1135 e 2697 c.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1618/2021, pubblicata in data 28 giugno 2021.

Il Tribunale di Foggia ha respinto l’appello del Tamburro contro l’ordinanza emessa il 3 agosto 2012 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda di impugnazione di una deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] angolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 67, [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso del Tribunale, la domanda non poteva ritenersi limitata all’importo contestato, relativa alla quota di spesa dovuta dal condomino Tamburro, e l’appello si rivelava inammissibile, in quanto, oltre che essere infondata la domanda, l’attore avrebbe dovuto procedere con atto di riassunzione nel termine indicato dal primo giudice.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche proposto ricorso incidentale in relazione al capo della sentenza riguardante la regolamentazione delle spese di causa, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale dovesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo secondo motivo (essendo infondato il primo motivo del medesimo ricorso principale, con assorbimento del terzo motivo e del ricorso incidentale), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Va premesso che, com’è noto, la declaratoria di incompetenza per valore emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.) ma appellabile davanti al tribunale, alla stregua dell’art. 339 c.p.c., la cui sentenza, qualora pronunci poi solo sulla competenza, è invece impugnabile con regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. Sez. 3, 12/11/2010, n. 22959; Cass. Sez. 3, 10/08/2004, n. 15430; Cass. Sez. 6 - 3, 28/05/2014, n. 12010; Cass. Sez.

U, 14/12/1998, n. 12542).

Nella specie, la sentenza del Tribunale, tuttavia, non doveva, a norma dell'art. 42 c.p.c., essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza, sicché è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, riguardando esso (in particolare nel secondo e nel terzo motivo) non unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza, ma anche la risoluzione di ulteriori questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – che sono state oggetto di decisione (Cass. Sez. 6 - 3, 19/09/2013, n. 21507; Cass. Sez. 1, 10/01/2011, n. 371; Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9754; Cass. Sez. 1, 12/01/2007, n. 563).

Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

Il Tribunale ha rilevato che la proposta impugnazione ex art. 1137 c.c. riguardava una delibera assembleare di approvazione del rendiconto e di riparto delle spese per l’anno 2009, di cui si domandava la nullità o l’annullabilità, lamentandosi la mancata convocazione, con conseguente indeterminabilità del valore.

Va allora al riguardo affermato che, nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 nei limiti della sua ragione di debito (cfr. Cass. Sez. 2, 21/03/2022, n. 9068; Cass. Sez. 2, 07/07/2021, n. 19250).

Il ricorrente al riguardo, nel primo motivo ed ancora nella memoria ex art. 380 bis comma 2, c.p.c., allega che la propria domanda chiedeva “la nullità o, in subordine, l’annullamento della delibera nella parte in cui ha approvato il rendiconto consuntivo della morosità del sig. [OSCURATO:PERSONA], con relativo riparto, del valore complessivo di euro 2.413,28 (…), addebitando la somma di euro 77,68 all’attore, e l’inesistenza dell’obbligo dell’attore di versare la quota relativa alla pulizia dell’atrio condominiale (€ 2,27 per il consuntivo 2009 ed € 2,66 per il preventivo 2010), anche per il futuro”.

Basta allora osservare in proposito che la domanda rivolta alla declaratoria di invalidità di una delibera assembleare, che intende accertare che l’attore non è tenuto a contribuire ad una determinata spesa condominiale per la conservazione di una parte comune o per l’esercizio di un servizio comune (nella specie, la pulizia dell’atrio) ha sicuramente valore indeterminabile, tenuto conto del rapporto sostanziale regolato dalla deliberazione impugnata, in quanto tale rapporto si proietta verso il futuro per un periodo di tempo indeterminato (arg. da Cass. Sez. 2, 28/04/1976, n. 1513).

È invece manifestamento fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Come visto, se il giudice di pace declina la propria competenza, è necessario proporre appello, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c.

Con tale gravame, il tribunale, ove la censura sia infondata, è tuttavia investito dell’esame del merito quale giudice dell’appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo, non potendosi sostenere che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado (Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15451; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ha dunque errato il Tribunale di Foggia a ritenere che per l’esame del merito della causa sarebbe occorsa una riassunzione operata a norma dell’art. 50 c.p.c.

Deve inoltre intendersi estranea al contenuto precettivo della sentenza l’ulteriore affermazione di carenza di supporto probatorio della domanda, giacché consistente in una motivazione soltanto apparente.

Il Tribunale di Foggia ha affermato che l’appello era “inammissibile, posto che la domanda, oltre che priva di riscontro probatorio … avrebbe dovuto essere introdotta attraverso atto di riassunzione”.

In tal modo, il Tribunale ha dapprima espresso una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, e poi ha impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito (cfr. Cass. Sez.

Unite, 20/02/2007, n. 3840).

D’altro canto, la frase espressa sul merito dell’appello non consente di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, che dia conto delle difese delle parti e di come il giudice sia pervenuto alla sua decisione attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

In proposito, il [OSCURATO:PERSONA] osserva nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. che il Tribunale avesse in realtà valutato nel merito l’appello, rigettato perché l’appellante non aveva “fornito alcun elemento per potere decidere sulla fondatezza della domanda”, e ciò tenuto conto che, dopo che il Giudice di pace aveva definitivo il giudizio davanti a sé col rilievo pregiudiziale di rito del difetto di competenza, il Tamburro non aveva riproposto in appello alcuna questione di merito.

Questa difesa del [OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento.

Come di recente chiarito da Cass. Sez.

Unite 13/01/2022, n. 927 (principio non massimato), qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie dichiarando l’incompetenza del giudice adito, i motivi di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 appello, che norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia.

In siffatta evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla competenza costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che rigetti il motivo afferente alla competenza, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado.

Nell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale rimangono assorbiti sia il terzo motivo dello stesso, attinente al merito della lite che sarà riesaminato dal giudice di rinvio, sia il ricorso incidentale, giacché attinente ad un errore materiale nella regolamentazione delle spese processuali, per inversione nel dispositivo della parte vincitrice con la parte soccombente.

La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo, dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso indentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022.

Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22957-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] N. 67 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1618/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 28/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 9 settembre 2021, ha proposto ricorso articolato in tre motivi (1: Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 12, comma 1, c.p.c., artt. 1137 e 1173 c.c.; 2: Violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 46, 353 e 354 c.p.c.; 3: Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 167 c.p.c., artt.1123, comma 2, 1135 e 2697 c.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1618/2021, pubblicata in data 28 giugno 2021. Il Tribunale di Foggia ha respinto l’appello del Tamburro contro l’ordinanza emessa il 3 agosto 2012 dal Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda di impugnazione di una deliberazione assembleare del [OSCURATO:PERSONA] angolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n. 67, [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del Tribunale, la domanda non poteva ritenersi limitata all’importo contestato, relativa alla quota di spesa dovuta dal condomino Tamburro, e l’appello si rivelava inammissibile, in quanto, oltre che essere infondata la domanda, l’attore avrebbe dovuto procedere con atto di riassunzione nel termine indicato dal primo giudice. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche proposto ricorso incidentale in relazione al capo della sentenza riguardante la regolamentazione delle spese di causa, per violazione e falsa applicazione dell’art. 91, comma 1, c.p.c. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso principale dovesse essere dichiarato manifestamente fondato nel suo secondo motivo (essendo infondato il primo motivo del medesimo ricorso principale, con assorbimento del terzo motivo e del ricorso incidentale), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Va premesso che, com’è noto, la declaratoria di incompetenza per valore emanata da un giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza (art. 46 c.p.c.) ma appellabile davanti al tribunale, alla stregua dell’art. 339 c.p.c., la cui sentenza, qualora pronunci poi solo sulla competenza, è invece impugnabile con regolamento necessario di competenza (cfr. Cass. Sez. 3, 12/11/2010, n. 22959; Cass. Sez. 3, 10/08/2004, n. 15430; Cass. Sez. 6 - 3, 28/05/2014, n. 12010; Cass. Sez. U, 14/12/1998, n. 12542). Nella specie, la sentenza del Tribunale, tuttavia, non doveva, a norma dell'art. 42 c.p.c., essere impugnata soltanto con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza, sicché è ammissibile il ricorso per cassazione proposto, riguardando esso (in particolare nel secondo e nel terzo motivo) non unicamente la questione relativa alla violazione delle norme sulla competenza, ma anche la risoluzione di ulteriori questioni - di carattere sostanziale o processuale, pregiudiziali di rito o preliminari di merito – che sono state oggetto di decisione (Cass. Sez. 6 - 3, 19/09/2013, n. 21507; Cass. Sez. 1, 10/01/2011, n. 371; Cass. Sez. 2, 23/04/2010, n. 9754; Cass. Sez. 1, 12/01/2007, n. 563). Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Il Tribunale ha rilevato che la proposta impugnazione ex art. 1137 c.c. riguardava una delibera assembleare di approvazione del rendiconto e di riparto delle spese per l’anno 2009, di cui si domandava la nullità o l’annullabilità, lamentandosi la mancata convocazione, con conseguente indeterminabilità del valore. Va allora al riguardo affermato che, nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell’importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell’istante e F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 nei limiti della sua ragione di debito (cfr. Cass. Sez. 2, 21/03/2022, n. 9068; Cass. Sez. 2, 07/07/2021, n. 19250). Il ricorrente al riguardo, nel primo motivo ed ancora nella memoria ex art. 380 bis comma 2, c.p.c., allega che la propria domanda chiedeva “la nullità o, in subordine, l’annullamento della delibera nella parte in cui ha approvato il rendiconto consuntivo della morosità del sig. [OSCURATO:PERSONA], con relativo riparto, del valore complessivo di euro 2.413,28 (…), addebitando la somma di euro 77,68 all’attore, e l’inesistenza dell’obbligo dell’attore di versare la quota relativa alla pulizia dell’atrio condominiale (€ 2,27 per il consuntivo 2009 ed € 2,66 per il preventivo 2010), anche per il futuro”. Basta allora osservare in proposito che la domanda rivolta alla declaratoria di invalidità di una delibera assembleare, che intende accertare che l’attore non è tenuto a contribuire ad una determinata spesa condominiale per la conservazione di una parte comune o per l’esercizio di un servizio comune (nella specie, la pulizia dell’atrio) ha sicuramente valore indeterminabile, tenuto conto del rapporto sostanziale regolato dalla deliberazione impugnata, in quanto tale rapporto si proietta verso il futuro per un periodo di tempo indeterminato (arg. da Cass. Sez. 2, 28/04/1976, n. 1513). È invece manifestamento fondato il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Come visto, se il giudice di pace declina la propria competenza, è necessario proporre appello, essendo interdetto il regolamento di competenza avverso le sentenze del giudice di pace ex art. 46 c.p.c. Con tale gravame, il tribunale, ove la censura sia infondata, è tuttavia investito dell’esame del merito quale giudice dell’appello, in conseguenza del normale effetto devolutivo, non potendosi sostenere che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale, quale giudice competente di primo grado (Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15451; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 Cass. Sez. 6 - 2, 17/12/2019, n. 33456; Cass. Sez. 6 - 3, 02/07/2015, n. 13623). Ha dunque errato il Tribunale di Foggia a ritenere che per l’esame del merito della causa sarebbe occorsa una riassunzione operata a norma dell’art. 50 c.p.c. Deve inoltre intendersi estranea al contenuto precettivo della sentenza l’ulteriore affermazione di carenza di supporto probatorio della domanda, giacché consistente in una motivazione soltanto apparente. Il Tribunale di Foggia ha affermato che l’appello era “inammissibile, posto che la domanda, oltre che priva di riscontro probatorio … avrebbe dovuto essere introdotta attraverso atto di riassunzione”. In tal modo, il Tribunale ha dapprima espresso una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, e poi ha impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito (cfr. Cass. Sez. Unite, 20/02/2007, n. 3840). D’altro canto, la frase espressa sul merito dell’appello non consente di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, che dia conto delle difese delle parti e di come il giudice sia pervenuto alla sua decisione attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. In proposito, il [OSCURATO:PERSONA] osserva nella memoria ex art. 380 bis, comma 2, c.p.c. che il Tribunale avesse in realtà valutato nel merito l’appello, rigettato perché l’appellante non aveva “fornito alcun elemento per potere decidere sulla fondatezza della domanda”, e ciò tenuto conto che, dopo che il Giudice di pace aveva definitivo il giudizio davanti a sé col rilievo pregiudiziale di rito del difetto di competenza, il Tamburro non aveva riproposto in appello alcuna questione di merito. Questa difesa del [OSCURATO:PERSONA] è priva di fondamento. Come di recente chiarito da Cass. Sez. Unite 13/01/2022, n. 927 (principio non massimato), qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, come nella specie dichiarando l’incompetenza del giudice adito, i motivi di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 22957/2021 Numero sezionale 5151/2022 Numero di raccolta generale 16955/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 appello, che norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, del resto, neppure formato oggetto della pronuncia. In siffatta evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla competenza costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che rigetti il motivo afferente alla competenza, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado. Nell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale rimangono assorbiti sia il terzo motivo dello stesso, attinente al merito della lite che sarà riesaminato dal giudice di rinvio, sia il ricorso incidentale, giacché attinente ad un errore materiale nella regolamentazione delle spese processuali, per inversione nel dispositivo della parte vincitrice con la parte soccombente. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che deciderà la causa uniformandosi ai richiamati principi e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo, dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso indentale, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 maggio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R
Sentenza Cassazione n. 16955/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris