CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta in data 12/8/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due successive ordinanze, emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, rispettivamente, il 18/6/2020 (per il delitto di omicidio) e il 27/10/2020 (per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, porto abusivo di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione, tentata estorsione e rapina, contestati ai capi 2, 8, 10, 13, 16, 23, 27, 32 e 34 della rubrica provvisoria), [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. 32--)( 1.1. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, l'indagato chiese di rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., ma il Pubblico ministero, senza provvedere al riguardo, avanzò richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, all'udienza preliminare, il Difensore eccepì la nullità della richiesta per omissione dell'interrogatorio; e tuttavia, la relativa eccezione fu disattesa dal Giudice dell'udienza preliminare, il quale, in data 2/6/2021, emise il decreto che dispone il giudizio dinnanzi alla Corte di assise. 1.2. Nel corso della prima udienza, rilevato l'omesso espletamento dell'interrogatorio, la Corte di assise dichiarò la nullità di tale decreto per nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416, comma 1, cod. proc. pen., disponendo, conseguentemente, la restituzione degli atti al Pubblico ministero. 1.3. Con istanza in data 8/7/2021, il Difensore chiese al Giudice per le indagini preliminari di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare per decorso dei termini di fase della custodia in carcere. Nell'istanza, infatti, era stato precisato che, in relazione al delitto di omicidio, era ormai spirato il termine di un anno decorrente, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., dal 4/6/2020, data di applicazione della custodia cautelare in carcere; e che, in relazione ai delitti di associazione a delinquere (capo 1), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (capo 2), porto abusivo di armi (capi 8, 30), tentata estorsione (capi 10, 16, 34), violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (capo 26), erano decorsi, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2, cod. proc. pen., i termini di tre mesi (per il capo 26) e di sei mesi (per i capi 1, 2, 8, 10, 16, 30 e 34) dall'esecuzione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 27/10/2020. 1.4. Con ordinanza del 13/7/2021, il Giudice per le indagini preliminari, uniformandosi al parere del Pubblico ministero e in parziale accoglimento dell'istanza difensiva, dichiarò l'inefficacia della misura cautelare, per decorso del termine di tre mesi indicato dall'art. 303, lett. a), n. 1, cod. proc. pen., limitatamente al delitto di cui al capo 26). Viceversa, in relazione agli altri addebiti provvisori, il Giudice rigettò l'istanza, rilevando che: per effetto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio il 2/6/2021, si era prodotto il passaggio dalla fase delle indagini a quella del giudizio, impedendo la scadenza dei termini cautelari di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, cod. proc. pen.; la successiva declaratoria di nullità del decreto da parte della Corte di assise e il regresso del procedimento avevano determinato il nuovo decorso dei termini cautelari, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen.; la misura cautelare doveva considerarsi tuttora efficace, per effetto del cumulo tra il pregresso periodo di detenzione e il nuovo termine di fase, non superando detto cumulo il limite del doppio del termine di fase, individuato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., come termine complessivo per l'efficacia della misura.1.5. Con atto di appello, il Difensore chiese l'annullamento dell'ordinanza del Giudice della cautela per violazione dell'art. 303 cod. proc. pen., rilevando che: dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio sarebbe derivata quella di tutti gli atti conseguenti, ai sensi dell'art. 185, comma 10, cod. proc. pen., ivi compreso il decreto che dispone il giudizio, inefficace ex tunc anche a fini cautelari; detto decreto, nullo e giuridicamente privo di effetti, sarebbe stato inidoneo a determinare il passaggio alla fase del giudizio e a provocare la nuova decorrenza dei termini cautelari; questi ultimi, dunque, sarebbero spirati, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il [OSCURATO:DATA_NASCITA] quanto al termine di sei mesi e il 4/6/2021 quanto al termine di un anno: termini decorrenti dall'esecuzione delle ordinanze genetiche della misura. 1.6. Con ordinanza in data 12/8/2021, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 13/7/2021, escludendo che l'annullamento di un provvedimento viziato, da parte del giudice della fase o del grado successivi, possa produrre effetti retroattivi sui termini cautelari, come se l'atto nullo e quelli successivi, affetti da nullità derivata, non fossero mai stati emessi. Pertanto, una volta adottato il provvedimento, ancorché invalido, che abbia determinato il transito del procedimento nella fase successiva, la successiva regressione alla fase precedente determina, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza, un semplice raddoppio del limite massimo di durata della custodia cautelare, nella specie non superato, atteso che al 2/6/2021, data di emissione del decreto che dispone il giudizio (poi annullato), non risultava decorso il termine di fase della misura applicata. Infatti, quanto all'addebito di omicidio, il termine aveva iniziato a decorrere il 4/6/2020, sicché, a quella data, non era spirato il termine di un anno previsto dall'art. 303, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.; mentre in relazione agli ulteriori reati, non risultavano decorsi i termini di sei mesi (per la intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, i tentativi di estorsione, il porto abusivo di arma comune da sparo contestati ai capi 2, 8, 10, 16, 30) e di un anno (per il capo 34), decorrenti dall'ordinanza di applicazione della misura custodiale del 27/10/2020. Pertanto, a seguito della declaratoria di nullità del decreto introduttivo del giudizio, era nuovamente iniziato il termine di fase delle indagini preliminari, con scadenza prevista, in base al combinato disposto degli artt. 303 e 304, comma 6, cod. proc. pen., in mancanza di un nuovo decreto di rinvio a giudizio, il 4/6/2022, per l'omicidio di cui all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ovvero il 2/12/2021, per l'addebito di cui ai capi 2), 8), 10), 16), 30) dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], eseguita il 2/12/2020; e, infine, il 25/6/2022, per l'addebito di cui al capo 34), in relazione al quale non era neppure decorso il termine ordinario di un anno dall'esecuzione della misura. Fermo restando che, in ogni caso, non era decorso il termine massimo complessivo fissato dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., pari al doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di appello per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 177, 416, comma 1, 185, 429 e 303 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame ritenuto produttivo di effetti giuridici il decreto che dispone il giudizio nonostante la sua nullità, sul presupposto che, ai fini del passaggio di fase, rilevi l'esistenza storico-giuridica dell'atto e non la sua validità. Tale interpretazione sarebbe errata, posto che l'atto difforme dal modello normativo produrrebbe effetti soltanto provvisori e precari, venendo gli stessi rimossi dal provvedimento giudiziale che rilevi l'esistenza del vizio. Nel caso di specie, il decreto che dispone il giudizio, atto imperfetto per violazione dell'art. 416, comma 1, cod. proc. pen., avrebbe prodotto i suoi effetti precari fino alla dichiarazione di nullità pronunciata dalla Corte di assise, da quel momento divenendo privo di effetti ex tunc, con caducazione di tutte le situazioni giuridiche e processuali (anche cautelari) legate all'atto stesso. Per la stessa ragione, con la declaratoria di nullità non si sarebbe verificata la regressione prevista dall'art. 303 cod. proc. pen., il cui presupposto sarebbe una valida progressione processuale, dalla fase dell'udienza preliminare a quella del dibattimento, che, nel caso in esame, come detto, mancherebbe. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 177, 416 comma 1, 185, 429 e 303 cod. proc. pen. Benché con l'atto di appello si lamentasse l'inidoneità dell'atto nullo di produrre effetti, l'ordinanza si incentrerebbe esclusivamente sulla ritenuta regressione del procedimento, senza soffermarsi sulla questione relativa alla inefficacia ex tunc dell'atto nullo e senza spiegare per quale motivo un atto dichiarato nullo sia, in ogni caso, produttivo di effetti ai fini cautelari. Né sul perché l'inefficacia ex tunc abbia una portata parziale e non totale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, pertanto, deve essere respinto.2. Va premesso che l'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. dispone che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascun stato e grado del procedimento». Secondo la giurisprudenza di legittimità, il riferimento al regresso del procedimento «per altra causa», ovvero per motivi diversi dall'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, deve essere interpretato come relativo a ogni ipotesi di caducazione dell'atto processuale dovuta a nullità, in modo da ricomprendere, dunque, anche la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari conseguente della declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio da parte del giudice del dibattimento. E in una ipotesi siffatta, la consolidata interpretazione della Corte di cassazione è nel senso che i termini di custodia cautelare decorrano da principio, fino al doppio di quelli previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il quale, dunque, costituisce il limite massimo di durata della misura, secondo la regola dettata dal comma 6 dell'art. 304 cod. proc. pen. Ne consegue che è la stessa norma processuale a riconoscere che anche in caso di atto nullo e, quindi, inefficace, si determina comunque una progressione processuale a seguito della quale, in presenza di un provvedimento che annulla o che dichiara inefficace l'atto, può determinarsi una regressione procedimentale. Pertanto, soltanto la mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una fase processuale all'altra, e non anche la loro eventuale invalidità, può determinare, in caso di superamento dei termini, la perdita di efficacia della custodia cautelare (così Sez. 2, n. 5056 del 22/12/2020, dep. 2021, Scalia, Rv. 280617-01, relativa a un caso di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di rinvio a giudizio). 3. La casistica delle pronunce giurisprudenziali in argomento è ricca e univocamente orientata nei termini indicati. Ad esempio, in caso di rimessione degli atti dal giudice del dibattimento al pubblico ministero, la Corte di cassazione ha affermato che il termine di fase delle indagini preliminari di cui all'art. 303, comma 10, lett. a), cod. proc. pen. ricominci a decorrere dalla declaratoria di nullità del decreto che dispone il giudizio (ovvero del decreto di giudizio immediato: così Sez. 6, n. 16542 del 19/4/2010, Petrone, Rv. 247006-01), anche nel caso in cui si tratti di una nullità che sia derivata, come avvenuto nel caso di specie, dalla nullità di atti precedenti, come, appunto, l'avviso di conclusione delle indagini o di fissazione dell'udienza preliminare. E ciò in quanto il dato rilevante è quello dell'esistenza storico-giuridica dell'atto che ha determinato il passaggio alla fase del giudizio e la trasmissione degli atti dinanzi al giudice del dibattimento, pur se il medesimo sia stato poi dichiarato nullo da quest'ultimo (cfr. Sez. 2, n. 5056 del 9/2/2021; Sez. 3, n. 16777 del 31/1/2019; Sez. 2, n. 9400 del 18/2/2015, Sola, Rv. 263303-01, relativa a un caso nullità della notifica al difensore dell'avviso di udienza preliminare e degli atti successivi, tra i quali l'ordinanza che aveva disposto il rito abbreviato; Sez. 1, n. 39691 del 21/10/2010, Amore, Rv. 248682- 01; Sez. 1, n. 4301 del 14/7/1998, Accardo, Rv. 211413-01). Pertanto, ove in precedenza il rinvio a giudizio sia stato disposto prima della scadenza del termine di fase e non sia stato superato quello della fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura cautelare ancora in atto. 3.1. Tanto premesso, l'odierno ricorso si pone in irriducibile contrasto con la giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata dall'ordinanza impugnata e qui succintamente riepilogata, senza articolare convincenti censure per superare i precedenti arresti di questa Corte e limitandosi a considerazioni di carattere teorico che, come detto, sono decisamente respinte dalla consolidata giurisprudenza in argomento. Esso, inoltre, si palesa finanche aspecifico, nel suo secondo motivo, nella parte in cui lamenta che l'ordinanza impugnata non abbia motivato in relazione al profilo della idoneità dell'atto nullo a produrre effetti cautelari; aspetto in relazione al quale il Tribunale di Caltanissetta, come si è appena visto, ha invece diffusamente e correttamente motivato, sia pure in senso difforme dalle conclusioni della difesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4.1. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda