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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16634/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto monoaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3) Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è generico, poiché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto e, segnatamente, ritenere il comportamento non abituale pur in presenza di dieci precedenti penali per il delitto di furto; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello dell'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto monoaggravato; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 54 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3) Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è generico, poiché non indica in base a quali elementi concreti, in tesi pretermessi, il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere la particolare tenuità del fatto e, segnatamente, ritenere il comportamento non abituale pur in presenza di dieci precedenti penali per il delitto di furto; Considerato che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 16634/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris