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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02964/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27/c in Avellino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Antonelli n. 50 in Roma; Oggetto: Irpef 2009 - Cartella esattoriale - Adesione a normativa condonistica- Dl n. 119 del 2018 - Pagamento della prima rata - Cessazione della materia del contendere. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3180, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.3.2013, e pubblicata il 3.4.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate, notificava ad [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento recante n. 012 2012 00087280 21, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2009, per l’importo di circa 1.000,00 Euro.

2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, contestando vizi procedimentali e sostanziali.

La CTP riteneva infondate le censure proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, riproponendo le proprie critiche.

La CTR riteneva anch’essa infondato il ricorso, e confermava la decisione dei primi giudici.

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione [OSCURATO:PERSONA], cui è poi succeduta, ex lege, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ed ha anche depositato memoria.

Il ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato di aver aderito a normativa condonistica, ed ha pure dichiarato di rinunziare al ricorso.

Ragioni della decisione

1. Non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorsi, che peraltro il contribuente espone discorsivamente in assenza di numerazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. in relazione a diverse sue pendenze fiscali, inclusa quella per cui è causa in questa sede.

2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.4.2019, ed è stata registrata con prot. 2019-ADERISC-3708766.

La definizione agevolata consente il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella prevista data del 31.7.2019.

2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.

La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale stesa a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 27/c in Avellino; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - e contro Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ex lege di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], alla via Antonelli n. 50 in Roma; Oggetto: Irpef 2009 - Cartella esattoriale - Adesione a normativa condonistica- Dl n. 119 del 2018 - Pagamento della prima rata - Cessazione della materia del contendere. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3180, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.3.2013, e pubblicata il 3.4.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, notificava ad [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento recante n. 012 2012 00087280 21, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2009, per l’importo di circa 1.000,00 Euro. 2. Il contribuente impugnava l’atto esattivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, contestando vizi procedimentali e sostanziali. La CTP riteneva infondate le censure proposte dal contribuente, e rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava allora appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, riproponendo le proprie critiche. La CTR riteneva anch’essa infondato il ricorso, e confermava la decisione dei primi giudici. 4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel presente giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Resiste mediante controricorso l’Incaricato per la riscossione [OSCURATO:PERSONA], cui è poi succeduta, ex lege, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ed ha anche depositato memoria. Il ricorrente ha quindi depositato nota con la quale ha comunicato di aver aderito a normativa condonistica, ed ha pure dichiarato di rinunziare al ricorso. Ragioni della decisione 1. Non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorsi, che peraltro il contribuente espone discorsivamente in assenza di numerazione. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv. in relazione a diverse sue pendenze fiscali, inclusa quella per cui è causa in questa sede. 2. L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 29.4.2019, ed è stata registrata con prot. 2019-ADERISC-3708766. La definizione agevolata consente il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, intervenuto nella prevista data del 31.7.2019. 2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 4. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte di Cassazione, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdo
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