CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38529/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino ha condannato le imputate alla pena dell'ammenda di euro 1.600,00, per il reato di cui all'art. 5 della legge n. 283 del 1962, per avere - [OSCURATO:PERSONA] in qualità amministratrice unica della società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]/in qualità di effettiva conduttrice dell'attività - detenuto, per più giorni presso il cortile interno dell'azienda, prodotti alimentari di varia natura conservati in locali non idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con conseguente insudiciamento ed elevato pericolo di contaminazione degli stessi. 2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto, tramite il difensore, un unico ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa: a) l'erronea valutazione della prova, con conseguente contraddittorietà in punto di sussistenza del reato; b) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; c) la mancata concessione della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale, preclusa in sede di legittimità. 3.1. È sufficiente qui richiamare i più significativi passaggi dell'analitica motivazione della sentenza impugnata per considerare quanto i rilievi difensivi risultino in parte del tutto inconferenti e in parte diretti alla mera prospettazione di ricostruzioni alternative del fatto. Con riguardo al primo motivo, il Tribunale, coerentemente con le risultanze istruttorie, confuta tutti i rilievi difensivi, affermando che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, era pienamente provata la responsabilità delle imputate, riscontrata da una serie di elementi, quali, innanzitutto, le deposizioni di alcuni testi, nonché i rilievi seguiti all'ispezione igienico-sanitaria presso i predetti locali ad opera del [OSCURATO:PERSONA] e Sanità dei Carabinieri di Torino. Quanto, anzitutto, al profilo oggettivo il fatto è stato ricostruito in maniera precisa e puntuale, dando conto della mancanza delle autorizzazioni sanitarie per il cortile, della scorretta modalità di conservazione e protezione degli alimenti, della presenza di sporcizia nel piazzale. Quanto, invece, alla sussistenza dell'elemento psicologico, appare evidente che il comportamento delle imputate fosse caratterizzato quanto meno da negligenza, non avendo queste, nella conservazione dei prodotti alimentari, osservato le normali regole igieniche necessarie a scongiurare il pericolo di contaminazione. Né può essere dato seguito alle mere affermazioni difensive secondo cui la merce si trovava solo provvisoriamente stoccata sul luogo. 3.2. La censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., è manifestamente infondata. Appare sufficiente porre in rilievo come la condotta illecita avrebbe creato rischi di nocività per la salute sufficienti per escludere che la stessa possa dirsi di particolare tenuità, trattandosi di una situazione non momentanea od occasionale, bensì frutto di una prassi radicata nel tempo, come dimostrato dalla rottura del cellophane di protezione in più bancali coperti da alcuni teloni, dalla condensa sviluppatasi nel collo delle bottiglie, nonché dall'appoggio di bancali inutilizzati contro i prodotti stoccati. 3.3. Infine, è inammissibile il motivo diretto a contestare il diniego del beneficio della non menzione della condanna, in quanto non richiesto dalla difesa, laddove - con motivazione pienamente sufficiente - il Tribunale ha comunque correttamente evidenziato la gravità del fatto, desumibile dalle sue modalità e circostanze, essendo stato posto in essere in un ampio arco di tempo, nonché dalla quantità rilevante di merce stoccata. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 20