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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 45574/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale fulvio baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna ll'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, rapina, ricettazione, incendio.

Deduce:1.1.

"Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del Lorusso alla ritenuta associazione ex art. 416 cod.pen. delineata al capo A)".

Il ricorrente sostiene che la misura cautelare è stata applicata pur in assenza di gravi indizi colpevolezza in relazione al delitto associativo.

«A ben vedere, tuttavia, -scrive la difesa- deve evidenziarsi che le risultanze investigative non paiono sufficienti ad integrare il contenuto minimo del ruolo di "partecipe" al vincolo associativo [...]».

A sostegno dell'assunto vengono compendiati e illustrati i contenuti delle intercettazioni e quello che viene ritenuto il loro significato indiziario.

1.2. "Mancanza delle esigenze cautelari".

A tale proposito il ricorrente osserva che lo stato di incensuratezza di Lorusso e l'assenza di carichi pendenti potrebbero essere positivamente valutati ai fini di una prognosi di non recidivanza, «tale per cui la ritenuta esigenza cautelare potrebbe, adeguatamente, essere soddisfatta con una misura meno invasiva della libertà personale». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. Il Tribunale ha reso una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, sia con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza (facendo leva sulle intercettazioni e sulle risultanze probatorie in atti ed evidenziando la genericità delle deduzioni difensive), sia in ordine alle esigenze cautelari (rimarcando -tra molto altro- come lo stato di incensuratezza fosse nninusvalente rispetto alla gravità dei fatti e alla professionalità delinquenziale dimostrata da Lorusso).

Il Tribunale ha altresì spiegato che la capillare organizzazione dell'associazione e il collegamento con altre associazioni delinquenziali rendeva ineludibile la misura carceraria.

A fronte di ciò, entrambi i motivi di ricorso si risolvono in una -generica- lettura delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, priva di concrete censure all'ordinanza impugnata che, di fatto, viene del tutto ignorata.

Il ricorrente, infatti: sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, offre una valutazione del significato indiziario delle conversazioni captate alternativa a quella dei giudici di merito; sotto il profilo delle esigenze cautelari, valorizza l'assenza di carichi pendenti e lo stato di incensuratezza di Lorusso, così tralasciando di confrontarsi con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, unitariamente e complessivamente considerato.1.1.1.

Da qui, anzitutto, il vizio di aspecificità che si configura non solo per la genericità del ricorso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01./2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

In entrambi in casi non vengono dedotti vizi scrutinabili in sede di legittimità.

1.1.2. Il ricorso è altresì inammissibile perché entrambi i motivi sollevano questioni non consentite, dovendosi ricordare «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rinnessione in libertà della detenuta.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso in data 8 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale fulvio baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna ll'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Bari, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, rapina, ricettazione, incendio. Deduce:1.1. "Mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del Lorusso alla ritenuta associazione ex art. 416 cod.pen. delineata al capo A)". Il ricorrente sostiene che la misura cautelare è stata applicata pur in assenza di gravi indizi colpevolezza in relazione al delitto associativo. «A ben vedere, tuttavia, -scrive la difesa- deve evidenziarsi che le risultanze investigative non paiono sufficienti ad integrare il contenuto minimo del ruolo di "partecipe" al vincolo associativo [...]». A sostegno dell'assunto vengono compendiati e illustrati i contenuti delle intercettazioni e quello che viene ritenuto il loro significato indiziario. 1.2. "Mancanza delle esigenze cautelari". A tale proposito il ricorrente osserva che lo stato di incensuratezza di Lorusso e l'assenza di carichi pendenti potrebbero essere positivamente valutati ai fini di una prognosi di non recidivanza, «tale per cui la ritenuta esigenza cautelare potrebbe, adeguatamente, essere soddisfatta con una misura meno invasiva della libertà personale». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il Tribunale ha reso una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, sia con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza (facendo leva sulle intercettazioni e sulle risultanze probatorie in atti ed evidenziando la genericità delle deduzioni difensive), sia in ordine alle esigenze cautelari (rimarcando -tra molto altro- come lo stato di incensuratezza fosse nninusvalente rispetto alla gravità dei fatti e alla professionalità delinquenziale dimostrata da Lorusso). Il Tribunale ha altresì spiegato che la capillare organizzazione dell'associazione e il collegamento con altre associazioni delinquenziali rendeva ineludibile la misura carceraria. A fronte di ciò, entrambi i motivi di ricorso si risolvono in una -generica- lettura delle emergenze processuali alternativa a quella dei giudici di merito, priva di concrete censure all'ordinanza impugnata che, di fatto, viene del tutto ignorata. Il ricorrente, infatti: sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza, offre una valutazione del significato indiziario delle conversazioni captate alternativa a quella dei giudici di merito; sotto il profilo delle esigenze cautelari, valorizza l'assenza di carichi pendenti e lo stato di incensuratezza di Lorusso, così tralasciando di confrontarsi con la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, unitariamente e complessivamente considerato.1.1.1. Da qui, anzitutto, il vizio di aspecificità che si configura non solo per la genericità del ricorso, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01./2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). In entrambi in casi non vengono dedotti vizi scrutinabili in sede di legittimità. 1.1.2. Il ricorso è altresì inammissibile perché entrambi i motivi sollevano questioni non consentite, dovendosi ricordare «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rinnessione in libertà della detenuta. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in data 8 s
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