CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 29686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di giurisdizione iscritto al n. r.g. 1888-2025 proposto d’ufficiodalla [OSCURATO:PERSONA] GRADO di CASERTA, con ordinanza n. 100/2025 depositata il 27/01/2025 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA , AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – ROMA, [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con atto di citazione notificato in data 13 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate Riscossione e [OSCURATO:SOCIETA] – Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. per ivi sentir accertare e dichiarare l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002407000notificatagli in data 11 gennaio 2023 dall’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento della somma di euro 31.226,13, comprensiva di diritti di notifica e interessi arbitrariamente conteggiati, portata da cartella di pagamento relativa a rate scadute e non pagate e interessi concernenti il finanziamento a lui concesso da [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]) ai sensi del d.lgs. n. 185/2000. Nel giudizio, che prendeva il n.r.g. 8104/2023, si costituivano l’Agenzia delle Entrate -Riscossione, che in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e [OSCURATO:SOCIETA]; entrambe chiedevano il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. con provvedimento del 7 maggio 2015 accoglieva l’eccezione di difetto di giurisdizione affermando che «Nel caso che oggi ci occupa le pretese sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca enunciano pretesedi carattere tributario.», dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e declinava la giurisdizione in favore della locale Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, fissando il termine per la riassunzione dinanzi all’A.G. munita di giurisdizione. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto da Maccariello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta. 2.- [OSCURATO:PERSONA] rte di Giustizia Tributaria di primo grado , in sede di riassunzione (proc. n. 5111/2024 RG), ha ritenuto che «Nel caso di specie l’atto impugnato dal ricorrente ha per oggetto il pagamento di somme dovute per rate scadute e non pagate e relativi interessi del finanziamento concessogli dall’[OSCURATO:SOCIETA] ai sensi del Dlgs 185/2000 e vertendosi dunque in materia di recupero di contributi agevolati erogati ai sensi del menzionato Dlgs 185/2000 la competenza spetta al Tribunale ordinario, sottraendosi alla giurisdizione della Corte Tributaria. Difatti il credito azionato con la cartella di pagamento impugnata, trova la propria fonte in un contratto di finanziamento agevolato stipulato ai sensi della richiamata normativa tra l’odierno ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA] –Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di [OSCURATO:PERSONA]) per cui si verte in materia di recupero di contributi agevolati e non in materia di tributi e imposte e pertanto le relative controversie non rientrano nella giurisdizione tributaria». Ha, quindi, osservato chesi era verificato un potenziale conflitto negativo di giurisdizione, in presenza del quale ha proposto, di ufficio, il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art.3 del d.lgs. n.546/92, mediante richiesta alla Corte di Cassazione, sospendendo il giudizio. 3.- La Procura Generale ha depositato la requisitoria scritta, chiedendo che il conflitto sia risolto dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto della natura della pretesa azionata e delle cause che hanno indotto la revoca del finanziamento pubblico, atteso che si controverte di un inadempimento puro e semplice e di una pretesa fondata su un finanziamento pubblico. Le parti non hanno depositato atti. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Il regolamento preventivo di giurisdizione va risolto affermando, conformemente alle richieste del P.M., la giurisdizione del giudice ordinario. 5.-Il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel declinare la giurisdizione, si riferisce genericamente alla materia dei tributi senza specificare l'oggetto reale della controversia; la CTP, di contro, rimarca che si controverte di un inadempimento puro e semplice e di una pretesa fondata su un finanziamento pubblico. Occorre ricordare, in proposito, che queste Sezioni Unite, quando sono chiamate ad occuparsi di questioni di giurisdizione, sono giudice anche del fatto ed hanno, perciò, il potere di procedere direttamente all'apprezzamento delle risultanze istruttorie, con una valutazione che è del tutto autonoma da quella del giudice di merito (v., ex plurimis, Cass. Sez. U. n.26339/2017; Cass. Sez. U. n. 21650/2021, in motivazione). Nel caso di specie, il titolo per cui si procede, come si evince dal documento allegato al fascicolo di primo grado, salva ogni valutazione di merito sulla fondatezza o meno delle ragioni di opposizione proposte da Maccariello, è costituito dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02876202200002407000 notificato in data 11 gennaio 2023 dall’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento della complessiva somma di euro 31.226,13, portata dalla cartella di pagamento n.02820180003196192000 notificata il 12 luglio 2023, riprodotta nel preavviso di iscrizione ipotecaria, relativa al ruolo emesso dall’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’[OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alla somma complessivamente dovuta per le voci “Totale erogato capitale (fondo perduto d.lgs.185/00 tit.II) – Interessi maturati sul totale erogato a fondo perduto –Rate finanziamento agevolato d.lgs.185/00 scadute e non pagate –Debito residuo finanziamento agevolato d.lgs. 185/00 tit.II (quota capitale)”, oltre interessi di mora e oneri di riscossione. 6.- Va rammentato che la giurisdizione tributaria si colloca all'interno delle giurisdizioni speciali diverse da quella ordinaria e, in base all’art.46, comma 1, prima parte, d.lgs. n. 175/2024 ( e, in precedenza, all’art.2, comma 1, prima parte, del d.lgs. n.546/1992), per quel che qui rileva, riguarda: «... tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio-le liti relative ai tributi di ogni genere e specie comunque denominati - e dunque il debito di imposta, sovrimposta o addizionali, unitamente alle questioni relative ai rimborsi, alla riscossione edalle sanzioni - unitamente agli interessi ed ad ogni altro accessorio relativo all'obbligazione tributaria». 7.-Come è noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini del riparto, rileva il petitumsostanziale. Questo va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (indicativamente, Cass. Sez. U. n. 22486/2024, Cass. Sez. U. n.15911/2024; Cass. Sez. U. n. 19966/2023; Cass. Sez. U. n. 9771/2020; Cass. Sez. U n. 23600/2020, tra molte): pertanto, per la soluzione della questione di giurisdizione, si devono prendere in esame i fatti allegati dalle parti, al fine di verificare la natura giuridica della situazione giuridica azionata, prescindendo dall’effettiva sussistenza dei fatti dedotti e dalla fondatezza del diritto fatto valere, che attengono al merito della controversia, da scrutinare a cura del giudice effettivamente munito di giurisdizione. 8.- Ove il conflitto si ponga tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, al fine di individuare se una controversia avente ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario non si deve guardare pertanto allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere ed in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e tributario, occorre verificare se esso scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da unsoggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico (Cass. Sez. U. n. 18635/2024; Cass. Sez. U. n. 11293/2021; v. anche, in precedenza, con riguardo all'avviso di iscrizione ipotecaria Cass. Sez. U. n. 17111/2017). Il fatto che il soggetto pubblico possa disporre, perché attribuitigli dalla legge, per la riscossione dei propri crediti, di strumenti privilegiati di riscossione, non altera la natura del credito per cui si agisce e di conseguenza non incide sulla giurisdizione (Cass. Sez. U. n. 11293/2021;Cass. n. 13775 del 2002). 9.-Nel caso in esame la cartella di pagamento che ha preceduto il preavviso di ipoteca riguarda le somme pretese per l’inadempimento delle obbligazioni rivenienti da un finanziamento pubblico ex d.lgs. 185/2000. 10.- Questa Corte a Sezioni Unite, già con l’ordinanza n.9840/2021, relativa a fattispecie in cui era stato sollevato un conflitto negativo di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario analogamente alla presente, ha affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore del finanziamento pubblico senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell'erogazione. Quindi, nel solco di un orientamento consolidato riguardante il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di finanziamenti pubblici, con l’ordinanza n.1946/2024 le Sezioni Unite di recente hanno ribadito che il ripartodi giurisdizione deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata ed hanno affermato che «(b) qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo; in tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione; (c) viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In particolare, la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall'inadempimento del privato beneficiario alle prescrizioni dell’atto di concessione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomodo dell’erogazione (Cass., Sez. Un., 6 luglio 2023, n. 19160; Cass., Sez. Un., 12 luglio 2023, n. 19966).». 11.- Ne consegue che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla opposizione ex art.615 c.p.c. proposta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione ove la pretesa creditoria non si fondi su una pretesa impositiva della P.A, ma si fondi sull'inadempimento alle obbligazioni assunte dal beneficiario in sede di erogazione di un finanziamento ex d.lgs. n.185/2000 concesso da [OSCURATO:SOCIETA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]), attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell’apprezzamento discrezionale del concedente circa an, quid e quomododell’erogazione. 12.- Nel caso in esame va dichiarata la giurisdizione ordinaria perché la pretesa creditoria che ha dato luogo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione trova titolo nel preteso inadempimento conseguente al mancato pagamento della somma di euro 31.226,13, dovuta dal beneficiario del finanziamento ex d.lgs. n.185/2000 in ragione delle obbligazioni rivenienti dal finanziamento pubblico. La controversia va rimessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Non deve provvedersi sulle spese processuali atteso che il conflitto è stato sollevato d'ufficio e le parti non hanno svolto attività difensiva in questa fase. P.Q.M La Corte di Cassazione a