CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12991/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione posto a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 7), chiarendo che sussistano tutti i presupposti per ritenere integrato il reato di truffa e che già la circostanza che la telecamera fosse stata posta in vendita su un noto sito di e-commerce, abbia costituito un mezzo idoneo a indurre in errore l'acquirente; che, altresì, risulta indubbiamente provato che la carta Postepay, pur essendo intestata alla compagna del ricorrente, veniva utilizzata esclusivamente da quest'ultimo, circostanza che ha trovato conferma, oltre che nelle dichiarazioni della compagna, anche nei pagamenti e nei prelievi effettuati; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Di P.Q.M