CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 32976/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1. Con ordinanza in data 13.2.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver partecipato all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 1) segnatamente attiva nel settore della marijuana e dell'hashish con sedi e basi logistiche per il deposito, la custodia, la manipolazione e l'occultamento in Catanzaro. Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell'ordinanza genetica, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato fondato sulle captazioni telefoniche ed ambientali, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle attività di perquisizione e sequestro e sui servizi di o.c.p. che hanno consentito di individuare un'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico-operativo in Catanzaro e rapporti stabili di approvvigionamento con diversi fornitori anche al di fuori del territorio calabrese facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente in particolare, coniuge di [OSCURATO:PERSONA], unitamente allo stesso, aveva il compito di detenere sostanza stupefacente per l'associazione e veniva incaricata sia di contattare gli acquirenti che di individuare altri spacciatori da affiliare all'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, Il Tribunale ha ribadito il giudizio prognostico circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza. 2. Avverso detta ordinanza l'indagata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico complesso motivo con cui deduce ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi in relazione all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990 e la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per mancanza della motivazione in ordine alle censure difensive attinenti alla carenza di gravità indiziaria con riferimento al delitto di cui all'art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Si assume che l'ordinanza impugnata, nonostante le precise argomentazioni difensive sviluppate nella memoria depositata in sede di di riesame, tace in ordine al concreto apporto fornito dalla Ferraro all'associazione. In altri termini, premesso che il compendio probatorio é costituito solo da due telefonate, non emerge alcun elemento investigativo che permetta di ritenere che alla "messa a disposizione" della stessa sia seguita una condotta di concreto ausilio e contributo alla associazione. Ed inoltre la conversazione in cui la stessa é conversante non deve necessariamente essere interpretata come espressione dell'esistenza di un sodalizio del quale farebbe parte la Ferraro bensì del solo fine di trovare spacciatori per una determinata quantità di "idroponica" con speranza di guadagno per sé ed il Riccelli. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 ). 2. Ebbene, nella specie, l'ordinanza impugnata, dopo aver delineato la struttura del sodalizio criminoso di cui al capo 1) della contestazione, ha desunto la condotta partecipativa della Ferraro dalla circostanza che la stessa era la compagna del Riccelli e dal tenore di due conversazioni telefoniche. In quella del 22.10.2022 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], captata dopo il sequestro della RG. avvenuto il 13 settembre 2022, i due discutevano del recupero della sostanza stupefacente e della necessità di trovare altri spacciatori riferendosi a riguardo a "due amici di Loredana". Nella conversazione avvenuta poco dopo tra Riccelli e la Ferraro, la stessa veniva incaricata di trovare clienti nella propria sfera di amicizie per l'idroponica, sostanza che sarebbe stata a breve nella disponibilità dell'associazione e di reclutare altresì spacciatori per il sodalizio. Dal tenore di queste conversazioni, il Tribunale adito come già il Gip in sede di applicazione della misura, con motivazione logica oltre che in linea con i principi elaborati da questa Corte, hanno ritenuto che la Ferraro fosse totalmente inserita e quindi ben a conoscenza delle dinamiche dell'associazione, interessandosi sia dello stupefacente da commerciare che della ricerca di clienti e di nuovi addetti allo spaccio assumendo quindi la stessa un ruolo attivo nell'organizzazione. A riguardo giova, invero, ribadire che la qualifica di partecipe ad un'associazione dedita al traffico di stupefacenti deve essere vagliata tenendo conto del fatto che con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non è necessaria per la configurabilità dell'associazione una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti, essendo sufficiente una struttura anche esile alla quale i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta, Rv. 209646 - 01). In un simile contesto, il ruolo del partecipe può desumersi dalle più diverse forme di collaborazione alle attività del sodalizio, talvolta configurandosi come condotta agevolatrice di reati-scopo, talaltra anche come condotta più in generale indicativa di una stabile disponibilità a compiere quanto si renda necessario per la realizzazione delle attività del sodalizio (Sez. 6, n. 50133 del 21/11/2013, Casoria, Rv. 258645). Per tali ragioni, il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli