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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23656/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 15 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 10 febbraio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen., nella misura di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento in favore delle stesse della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante.

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la mancata risposta alla doglianza con cui si era rappresentato che la denuncia del querelante, nelle more deceduto, poteva essere acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. ma , in assenza di altri elementi, non era sufficiente a fondare l'affermazione della penale responsabilità delle imputate - è manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 15492 del 5/02(2020, Rv. 279148 - 01; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531 - 01), secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto: vaglio che, nel caso in esame, è stato compiuto dal Collegio territoriale, che, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la persona offesa, disattendo anche i rilievi, esposti dalle appellanti al riguardo, con motivazione esente da vizIr rilevabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cadauna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di MESSNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa il 15 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 10 febbraio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen., nella misura di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, previo riconoscimento in favore delle stesse della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la mancata risposta alla doglianza con cui si era rappresentato che la denuncia del querelante, nelle more deceduto, poteva essere acquisita ex art. 512 cod. proc. pen. ma , in assenza di altri elementi, non era sufficiente a fondare l'affermazione della penale responsabilità delle imputate - è manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 15492 del 5/02(2020, Rv. 279148 - 01; Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Rv. 276531 - 01), secondo cui le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto: vaglio che, nel caso in esame, è stato compiuto dal Collegio territoriale, che, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto attendibile la persona offesa, disattendo anche i rilievi, esposti dalle appellanti al riguardo, con motivazione esente da vizIr rilevabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila cadauna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor
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