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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:811
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0301 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale avente come effetto che lo stipendio percepito da taluni magistrati sia più elevato rispetto a quello di altri magistrati aventi lo stesso grado e che esercitano le stesse funzioni – Articolo 1 – Oggetto – Tassatività delle discriminazioni elencate» Nella causa C‑301/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 12 aprile 2021, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2021, nel procedimento Curtea de [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] e a., con l’intervento di: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e

I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo rumeno, da E. Gane, in qualità di agente, assistita da A. Wellman, consilier; – per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL; – per la Commissione europea, da M. [OSCURATO:PERSONA] e D. Martin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ultima frase, e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ), nonché dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, YF e a., sette magistrati rumeni (in prosieguo: i «magistrati di cui trattasi»), e, dall’altro, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e altri quattro organi giurisdizionali rumeni, in qualità di datori di lavoro di tali magistrati (in prosieguo: gli «organi giurisdizionali interessati»), in merito a una domanda diretta, a titolo di un’asserita discriminazione in materia di occupazione, a che tali organi giurisdizionali siano condannati a versare ai magistrati di cui trattasi un’indennità, equivalente alla differenza tra il loro stipendio effettivamente percepito e quello che essi avrebbero dovuto percepire conformemente a una normativa nazionale che ritengono sia loro applicabile.

Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento». 4 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue: «1.

Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi». 5 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva così dispone: «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: (...) c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; (...)». 6 L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

Diritto rumeno L’OG n. 137/2000 7 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (decreto legislativo n. 137/2000, in materia di prevenzione e repressione di qualunque forma di discriminazione), del 31 agosto 2000 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 166 del 7 marzo 2014), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OG n. 137/2000»), il principio di uguaglianza tra cittadini e il divieto di privilegi e discriminazioni sono garantiti in particolare nell’esercizio del diritto alla parità di trattamento dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi a ogni altro organo giurisdizionale. 8 L’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, dell’OG n. 137/2000 prevede quanto segue: «1.

Ai sensi del presente decreto, per discriminazione si intende qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata sulla razza, la cittadinanza, l’etnia, la lingua, la religione o la classe sociale, le convinzioni, il genere, l’orientamento sessuale, l’età, l’handicap, la malattia cronica non contagiosa, la sieropositività al virus dell’immunodeficienza umana (HIV), l’appartenenza ad una categoria svantaggiata, nonché qualsiasi altro criterio che persegua lo scopo o produca l’effetto di limitare o escludere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizione di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oppure dei diritti riconosciuti dalla legge nell’ambito politico, economico, sociale e culturale o in qualsiasi altro settore della vita pubblica.

2. Una disposizione che discrimini persone su una delle basi di cui al paragrafo 1 è considerata discriminatoria ai sensi del presente decreto.

3. Sono discriminatorie, secondo il presente decreto, le disposizioni, i criteri o le prassi apparentemente neutri che svantaggino talune persone sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, rispetto ad altre persone, a meno che tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i metodi per conseguirla siano appropriati e necessari». 9 L’articolo 5 dell’OG. n. 137/2000 precisa che la differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale decreto non costituisce discriminazione laddove, per la natura delle attività lavorative o per il contesto in cui esse vengono svolte, una siffatta caratteristica costituisca un requisito reale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. 10 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell’OG n. 137/2000: «1.

Chiunque si ritenga vittima di una discriminazione può chiedere al giudice un risarcimento e il reintegro nella situazione precedente alla discriminazione o l’annullamento della situazione risultante dalla discriminazione, in conformità al diritto ordinario. (...).

2. Il termine per la presentazione del ricorso è di tre anni a decorrere dalla data in cui si sono verificati i fatti o dalla data in cui l’interessato ha potuto averne conoscenza».

L’OG n. 27/2006 11 L’articolo 2 dell’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei (decreto-legge n. 27/2006, in materia di retribuzione e altri diritti di giudici, procuratori e altre categorie del personale dell’ordinamento giudiziario), del 29 marzo 2006 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 314 del 7 aprile 2006), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OUG n. 27/2006») è così formulato: «La retribuzione e altri diritti dei giudici, dei procuratori, del personale ad essi equiparato e dei magistrati‑assistenti sono determinati tenendo conto del luogo e del ruolo della giustizia nello Stato di diritto, della responsabilità, della complessità e dei rischi delle funzioni, delle incompatibilità e dei divieti previsti dalla legge per tali categorie di personale». 12 L’articolo 3 dell’OUG n. 27/2006 prevede che i giudici, i procuratori, i magistrati-assistenti nonché il personale giuridico equiparato ai giudici e ai procuratori abbiano diritto, per l’attività svolta, a un’indennità mensile lorda di inquadramento stabilita in relazione al livello degli organi giurisdizionali o delle procure, alle funzioni detenute e all’anzianità nella magistratura, sulla base del «valore di riferimento settoriale» e dei coefficienti moltiplicatori di cui all’allegato che costituisce parte integrante di tale decreto-legge. 13 Conformemente all’articolo 11 dell’OUG n. 27/2006, i procuratori della direzione nazionale anticorruzione e quelli della direzione delle indagini sui reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo sono retribuiti conformemente a quanto previsto dall’allegato, parte A, punti da 6 a 13, a tale decreto-legge, tenuto conto delle funzioni da essi ricoperte o alle quali sono equiparati in forza della legge. 14 Ai sensi dell’articolo 40 dell’OUG n. 27/2006, le disposizioni di quest’ultima sono applicabili a decorrere dal mese di aprile 2006. 15 Nell’allegato, parte A, intitolato «Coefficienti moltiplicatori», all’OUG n. 27/2006, figura un punto 13 che precisa che il coefficiente moltiplicatore di 19,00 corrisponde alla funzione di «procuratore» della procura presso l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]).

Peraltro, il medesimo coefficiente è previsto al punto 14 della parte A di tale allegato per la funzione di «Presidente, procuratore generale» delle corti d’appello e delle procure presso le corti d’appello.

L’OG n. 10/20007 16 L’articolo 1 dell’Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar şi personalului salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.

II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică (decreto legislativo n. 10/2007, in materia di aumenti retributivi che saranno concessi nel 2007 ai dipendenti pubblici e al personale dipendente conformemente al decreto-legge n. 24/2000 che disciplina il sistema di fissazione delle retribuzioni di base del personale contrattuale del settore pubblico e del personale dipendente a titolo degli allegati II e III alla legge n. 154/1998, che disciplina il sistema di fissazione delle retribuzioni di base del settore pubblico e delle indennità per i funzionari pubblici), del 31 gennaio 2007 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 80 del 1 o febbraio 2007), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OG n. 10/2007»), prevede quanto segue: «Nel 2007 gli stipendi base del personale contrattuale del settore pubblico (...) sono stati aumentati (...): a) del 5% a decorrere dal 1 o gennaio 2007, rispetto a quello del mese di dicembre 2006; b) del 2% a decorrere dal 1 o aprile 2007, rispetto a quello del mese di marzo 2007; c) dell’11% a decorrere dal 1 o ottobre 2007, rispetto a quello del mese di settembre 2007».

La legge quadro n. 330/2009 17 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro n. 330/2009, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), del 5 novembre 2009 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 762 del 9 novembre 2009), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge quadro n. 330/2009»), è entrato in vigore il 1 o gennaio 2010.

Tale disposizione è così formulata: «1.

La presente legge ha lo scopo di disciplinare l’attuazione di un sistema uniforme di retribuzione del personale del settore pubblico a carico del bilancio generale consolidato dello Stato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore totale o parziale della presente legge, i diritti del personale di cui al paragrafo 1 sono e restano esclusivamente quelli previsti dalla presente legge. (...)». 18 Dall’articolo 2 di tale legge quadro emerge che le sue disposizioni si applicano al personale delle autorità e delle istituzioni pubbliche, tra cui è espressamente menzionata l’autorità giudiziaria. 19 Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, della suddetta legge quadro, i coefficienti di classificazione in base ai quali vengono fissati le indennità mensili di inquadramento, gli aumenti e gli altri diritti specifici per ciascun settore di attività sono previsti negli allegati alla stessa legge quadro.

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della legge quadro n. 330/2009, l’importo del coefficiente di classificazione 1,00 per il 2010 era di 705 lei rumeni (RON) (EUR 143,15 circa) e l’aumento del coefficiente di classificazione 1,00 dopo il 2010 era subordinato alla riduzione del numero di dipendenti, necessaria per il conseguimento degli obiettivi annuali relativi alla quota delle spese per il personale nell’ambito del prodotto interno lordo (PIL), previsto dall’articolo 5 di tale legge quadro, al fine di raggiungere un livello del coefficiente di classificazione 1,00 pari a RON 1110 (EUR 225,39 circa) nel 2015.

Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 3, di detta legge quadro prevede che, per quanto riguarda l’anno 2010 le indennità mensili di inquadramento sono fissate conformemente all’articolo 30, paragrafo 5, della medesima legge quadro, senza che siano utilizzati i coefficienti di classificazione previsti dagli allegati a quest’ultima. 20 L’articolo 30, paragrafo 5, della legge quadro n. 330/2009 è così formulato: «Nel 2010 il personale in servizio al 31 dicembre 2009 manterrà il suo stipendio, senza essere interessato dai provvedimenti di riduzione delle spese per il personale del mese di dicembre 2009, nel modo seguente: a) (…) l’indennità mensile di inquadramento sarà (…) quella corrispondente alle funzioni del mese di dicembre 2009 cui si aggiungono le indennità che sono in esso inserite conformemente agli allegati alla presente legge; b) le indennità previste negli allegati alla presente legge, mantenute al di fuori del[l’] (…) indennità mensile di inquadramento, sono concessi per un importo che dà luogo a un valore pari all’importo calcolato per il mese di dicembre 2009».

Codice del lavoro 21 L’articolo 5 della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003, recante il codice del lavoro), del 24 gennaio 2003 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 72 del 5 febbraio 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»), così dispone: «1.

I rapporti di lavoro sono disciplinati dal principio della parità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori subordinati e datori di lavoro.

2. È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta nei confronti di un lavoratore, fondata sul sesso, sull’orientamento sessuale, le caratteristiche genetiche, l’età, l’appartenenza nazionale, la razza, il colore, l’etnia, la religione, le scelte politiche, l’origine sociale, la disabilità, la situazione o la responsabilità familiare, l’appartenenza o l’attività sindacale.

3. Costituiscono discriminazione diretta gli atti e i fatti di esclusione, la differenza, la restrizione o la preferenza basate su uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, che hanno per oggetto o per effetto di non concedere, limitare o escludere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti previsti dalla legislazione sul lavoro.

4. Costituiscono discriminazione indiretta gli atti e i fatti che sono apparentemente fondati su criteri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, ma che producono gli effetti di una discriminazione diretta». 22 Ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera c), del codice del lavoro, le domande dirette a risolvere una controversia di lavoro possono essere presentate entro un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto di agire, qualora l’oggetto della controversia individuale di lavoro consista nel pagamento di crediti salariali insoluti o di indennizzo al lavoratore, nonché in caso di responsabilità patrimoniale dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro.

Legge sul dialogo sociale 23 L’articolo 211 della Legea nr. 62/2011 a dialogului social (legge n. 62/2011, in materia di dialogo sociale), del 10 maggio 2011 (ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 625 del 31 agosto 2012), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul dialogo sociale»), così dispone: «I ricorsi possono essere proposti, come segue, da coloro i cui diritti sono stati violati: (...)

c) il risarcimento dei danni causati e la ripetizione dell’indebito possono essere richiesti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il danno».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 24 Nel corso degli anni dal 2006 al 2009 la maggior parte dei magistrati in carica in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «magistrati con anzianità maggiore») ha ottenuto decisioni giudiziarie che riconoscono loro il diritto di beneficiare del versamento di indennità mensili lorde d’inquadramento maggiorate prendendo in considerazione, da un lato, l’applicazione al loro stipendio di un coefficiente moltiplicatore più elevato, corrispondente a quello di cui beneficiano i procuratori della direzione nazionale anticorruzione e della direzione delle indagini sui reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, nonché, dall’altro, un valore di riferimento settoriale aumentato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 dell’OG n. 10/2007. 25 A seguito dell’entrata in vigore, il 1 o gennaio 2010, della legge quadro n. 330/2009, gli stipendi dei giudici sono stati calcolati in modo uguale per tutti conformemente alle disposizioni di tale legge e tutti i ricorsi proposti dai magistrati che avevano assunto le loro funzioni a partire dal 1 o gennaio 2010, al fine di beneficiare delle maggiorazioni retributive di cui al punto precedente, sono stati respinti sulla base di tale parità salariale. 26 Con decisione n. 7/2019 dell’11 febbraio 2019, vincolante per gli organi giurisdizionali nazionali, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), adita con un ricorso nell’interesse della legge, ha deciso che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della legge quadro n. 330/2009, le maggiorazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’OG n. 10/2007 erano e rimanevano incluse nell’indennità mensile lorda di inquadramento anche dopo l’entrata in vigore di detta legge quadro (in prosieguo: la «sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia»). 27 A seguito della sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, il Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) ha erogato fondi agli organi giurisdizionali per il pagamento retroattivo, ai magistrati con anzianità maggiore, di aumenti retributivi a titolo delle decisioni adottate a loro favore nel corso degli anni dal 2006 al 2009.

Tale ministero ha invece rifiutato di sbloccare fondi a favore degli altri magistrati, quali i magistrati di cui trattasi, che non avevano beneficiato di siffatte decisioni giudiziarie. 28 È in tale contesto che il 10 marzo 2020 i magistrati di cui trattasi hanno proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che gli organi giurisdizionali interessati fossero condannati a versare loro un indennizzo pari alla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, tenendo conto del coefficiente moltiplicatore previsto dall’OUG n. 27/2006.

A sostegno di tale azione, essi hanno affermato di essere stati oggetto di una discriminazione rispetto ai magistrati con anzianità maggiore che avevano beneficiato di un aumento retributivo, dato che hanno svolto lo stesso lavoro, nel corso del medesimo periodo e per lo stesso datore di lavoro.

Gli organi giurisdizionali interessati hanno, da un lato, eccepito la prescrizione di tale azione, sul fondamento dell’articolo 211, lettera c), della legge sul dialogo sociale, affermando che erano trascorsi più di tre anni dalla data in cui l’asserito danno si era verificato, e, dall’altro, hanno sostenuto che non esistesse, nel caso di specie, una situazione discriminatoria, poiché la situazione delle due categorie di magistrati non sarebbe comparabile. 29 Con sentenza del 18 settembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto l’azione dei magistrati di cui trattasi.

Tale giudice, da un lato, ha respinto l’eccezione di prescrizione per il motivo che era applicabile il termine speciale di prescrizione di tre anni previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, dell’OG n. 137/2000, che decorre dalla data in cui si è verificato l’evento discriminatorio o dalla data in cui l’interessato sarebbe potuto venirne a conoscenza.

Dall’altro lato, il medesimo giudice ha ritenuto che gli organi giurisdizionali interessati avessero creato una situazione discriminatoria nei confronti dei magistrati di cui trattasi, avendo effettuato il versamento retroattivo di maggiorazioni retributive solo a favore di taluni magistrati.

Di conseguenza, gli organi giurisdizionali interessati sono stati condannati a versare ai magistrati di cui trattasi gli stessi aumenti retributivi che avevano versato retroattivamente ai magistrati con anzianità maggiore nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020. 30 Gli organi giurisdizionali interessati hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Essi sostengono, essenzialmente, che i magistrati di cui trattasi non potrebbero rivendicare l’esistenza di una discriminazione nei loro confronti, in quanto il versamento degli aumenti retributivi sarebbe stato effettuato a favore dei magistrati con anzianità maggiore sulla base delle decisioni giudiziarie ad essi favorevoli, dopo che esse sono state oggetto di interpretazione da parte dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

Orbene, i magistrati di cui trattasi non potrebbero avvalersi di tali decisioni. 31 I magistrati di cui trattasi sostengono, dal canto loro, che, sebbene nel periodo in cui sono state pronunciate decisioni giudiziarie a favore dei magistrati con anzianità maggiore, compreso tra il 2006 e il 2009, essi non rivestissero ancora la qualità di magistrati, resterebbe il fatto che la sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia è stata pronunciata successivamente a tale periodo, cosicché gli effetti di tali decisioni sarebbero stati estesi al futuro.

Tali effetti riguarderebbero pertanto anche un periodo nel corso del quale i magistrati di cui trattasi hanno esercitato le loro funzioni contemporaneamente ai magistrati con anzianità maggiore, ossia il periodo compreso tra il 2010 e il 2015. 32 Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi della normativa nazionale, le controversie in materia di diritto del lavoro relative al pagamento di stipendi arretrati sono soggette a un termine di prescrizione di tre anni disciplinato dall’articolo 268, lettera c), del codice del lavoro, che decorre a partire dal momento in cui sorge il diritto di agire e che, parallelamente, l’articolo 211, lettera c), della legge sul dialogo sociale prevede che le domande possano essere presentate da coloro i cui diritti sono stati violati entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del verificarsi del danno.

In tale contesto, detto giudice s’interroga sulla garanzia del diritto di accesso a un giudice qualora fosse accolta l’eccezione di prescrizione del diritto di agire. 33 Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che è solo perché i magistrati di cui trattasi sono più giovani, e sono stati nominati nelle loro funzioni successivamente ai ricorsi proposti dai magistrati con anzianità maggiore nel corso degli anni dal 2006 al 2009, che gli organi giurisdizionali interessati rifiutano loro tali diritti nonostante essi abbiano lavorato alle stesse condizioni durante il periodo compreso tra il 2010 e il 2015.

Di conseguenza, esso si domanda se un’interpretazione del diritto dell’Unione secondo la quale le maggiorazioni retributive non possono più essere fatte valere in giudizio, in quanto il diritto di agire sarebbe prescritto, possa creare una discriminazione tra, da un lato, i magistrati con anzianità maggiore, ai quali gli organi giurisdizionali interessati hanno riconosciuto e versato tali maggiorazioni nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, e, dall’altro, i magistrati, come i magistrati di cui trattasi, ai quali tali organi giurisdizionali non hanno riconosciuto il diritto a siffatte maggiorazioni e che hanno presentato i loro ricorsi giurisdizionali durante il 2020, sebbene le due categorie di magistrati abbiano lavorato nel corso del medesimo periodo, per lo stesso datore di lavoro e abbiano esercitato le medesime funzioni. 34 È in tale contesto che la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2000/78] che garantiscono un procedimento giudiziario “a tutte le persone che si ritengono lese (…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento”, nonché quelle contenute nell’articolo 47, [primo comma], della [Carta] che garantiscono a ogni persona il diritto a “un ricorso effettivo [e] a che la sua causa sia esaminata equamente”, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 211, lettera c), della [legge sul dialogo sociale], la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra “dalla data in cui si è verificato il danno”, a prescindere dal fatto che gli attori abbiano avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata). 2) Se le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva [2000/78], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, della [legge quadro n. 330/2009] quale interpretata [dalla sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia], in circostanze in cui [i magistrati di cui trattasi] non avevano goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge [quadro n.] 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente istituzione di una discriminazione retributiva rispetto ai loro colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza [della sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia], hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche [i magistrati di cui trattasi] abbiano svolto la funzione di giudici, abbiano effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione. 3) Se le disposizioni della direttiva [2000/78] debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all’articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, tali disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni».

Sulla richiesta di procedimento accelerato 35 Il giudice del rinvio ha richiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

A sostegno della sua domanda, detto giudice ha affermato che un siffatto procedimento sarebbe giustificato dall’esistenza di una situazione di tensione a livello degli organi giurisdizionali rumeni risultante dalla notevole differenza retributiva tra magistrati. 36 L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato. 37 Va ricordato, in proposito, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria.

Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere delicato e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte [sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19 , EU:C:2021:949 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 38 Nel caso di specie, con decisione del 28 giugno 2021, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la richiesta di sottoporre la presente causa a un procedimento accelerato. 39 Infatti, né l’interesse dei soggetti dell’ordinamento, per quanto importante e legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti loro spettanti in forza del diritto dell’Unione, né il carattere economicamente o socialmente delicato del procedimento principale implicano come tali la necessità di un suo rapido trattamento, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 40 Nelle sue osservazioni scritte il governo rumeno contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

Esso ritiene, da un lato, che il giudice del rinvio non abbia fornito gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché la Corte possa fornire una risposta utile alla soluzione della controversia di cui al procedimento principale e, dall’altro, che detto giudice non abbia sufficientemente motivato la scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione né il collegamento che esso stabilisce tra queste ultime e la normativa nazionale applicabile a tale controversia. 41 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑644/19 , EU:C:2020:810 , punto 21 nonché giurisprudenza ivi citata). 42 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza.

Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑644/19 , EU:C:2020:810 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 43 Nel caso di specie, per quanto riguarda la descrizione del contesto materiale, se è vero che le informazioni fornite dal giudice del rinvio presentano, sotto certi profili, un carattere lacunoso, resta il fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene dati sufficienti per comprendere tanto le questioni pregiudiziali quanto la loro portata. 44 Inoltre, non risulta in modo manifesto che le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, che vertono su un’asserita discriminazione fondata sull’età vietata nell’ambito dei rapporti d’impiego e di lavoro, non abbiano alcun collegamento con la controversia di cui al procedimento principale. 45 Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda questione 46 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78 osti a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima. 47 Il giudice del rinvio chiede di chiarire, in particolare, se il fatto che i magistrati di cui trattasi, assunti dopo il 1 o gennaio 2010, non abbiano avuto la possibilità di domandare una maggiorazione della loro retribuzione, per il periodo compreso tra il 2010 e il 2015, a fronte di decisioni adottate a favore dei magistrati con anzianità maggiore nel corso degli anni 2006 e 2009, per il motivo che non erano in carica in quel periodo, li ponga in una situazione meno favorevole a causa della loro età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78, rispetto ai magistrati con anzianità maggiore, che hanno ottenuto in via giudiziaria il versamento retroattivo della loro retribuzione aumentata per detto periodo. 48 A tal riguardo occorre rammentare, in primo luogo, che dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, segnatamente, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione.

Pertanto, le condizioni di retribuzione dei funzionari, ivi comprese dei magistrati, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑49/18 , EU:C:2019:106 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 49 In secondo luogo, va altresì ricordato che dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con l’articolo 1 della stessa, emerge che, ai fini di tale direttiva, il principio della parità di trattamento impone l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, in particolare, sull’età.

Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva emerge che, ai fini di quest’ultima, una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 50 Nel caso di specie, occorre stabilire se dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale risulti una differenza di trattamento tra i magistrati di cui trattasi e i magistrati con anzianità maggiore in ragione della loro età. 51 A tal riguardo si deve rilevare, innanzitutto, al pari dell’Irlanda nelle sue osservazioni scritte, che il giudice del rinvio non ha precisato l’età dei magistrati di cui trattasi, né l’età media o la ripartizione per fasce di età del personale dell’ordinamento giudiziario rumeno. 52 Inoltre, come rilevato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte, dalla normativa nazionale pertinente non emerge affatto che l’età costituisca un criterio di accesso alla magistratura o un criterio di retribuzione dei magistrati. 53 Ne consegue che si deve escludere la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sull’età. 54 È poi giocoforza constatare che il giudice del rinvio non ha individuato alcuna categoria specifica di magistrati che subirebbe uno svantaggio particolare collegato all’età, ma si è limitato a rilevare che il rifiuto di concedere ai magistrati di cui trattasi una maggiorazione della loro retribuzione a titolo del periodo compreso tra il 2010 e il 2015 discende, da un lato, dalla loro entrata in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge quadro n. 330/2009 e, dall’altro, dall’assenza, in loro favore, di decisioni giudiziarie, emanate prima di tale entrata in vigore, che riconoscano loro il diritto a maggiorazioni retributive. 55 Orbene, innanzitutto, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 non può essere interpretato nel senso che esso osterebbe a che una nuova normativa nazionale si applichi unicamente a situazioni sorte successivamente alla sua entrata in vigore, in quanto una siffatta circostanza risulta dal mero effetto temporale dell’applicabilità di una nuova legge e non costituisce, in quanto tale, una discriminazione indiretta fondata sull’età. 56 Inoltre, occorre ricordare che il criterio che subordina l’applicazione di nuove norme alla sola data di assunzione quale elemento obiettivo e neutro è palesemente estraneo ad ogni considerazione relativa all’età delle persone assunte (sentenza del 14 febbraio 2019, Horgan e Keegan, C‑154/18 , EU:C:2019:113 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 57 Per quanto riguarda poi l’assenza, in favore dei magistrati di cui trattasi, di decisioni giudiziarie, emanate prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa nazionale, che riconoscano loro il diritto a maggiorazioni retributive, è giocoforza constatare che una siffatta differenza di trattamento risulta non dall’età dei magistrati di cui trattasi, bensì dall’assenza di decisioni giudiziarie pronunciate a loro favore. 58 Un siffatto criterio non appare quindi in alcun modo collegato all’età di tali magistrati o a qualsiasi altro motivo di discriminazione vietato dalla direttiva 2000/78. 59 In tali circostanze, si deve ritenere che dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge neppure che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale contenga una qualsivoglia discriminazione indiretta fondata sull’età. 60 Ne consegue che una situazione come quella di cui al procedimento principale non rientra nel quadro generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 al fine di lottare contro talune forme di discriminazione sul luogo di lavoro. 61 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età.

Sulla terza questione 62 Con la sua terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/78, eventualmente integrata da altre disposizioni del diritto dell’Unione, osti a qualsiasi discriminazione fondata su motivi diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 1 di detta direttiva. 63 Innanzitutto, occorre rammentare che, in forza di tale disposizione e dell’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, sono vietate le discriminazioni indirette fondate sulla «religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro». 64 A tal riguardo, da una giurisprudenza costante emerge che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, i motivi di cui all’articolo 1 della stessa sono elencati in modo tassativo (sentenza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑644/19 , EU:C:2020:810 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 65 Inoltre, si deve rilevare che la direttiva 2000/78 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 13 CE, divenuto articolo 19 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede, in sostanza, che il Consiglio dell’Unione europea può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 66 Orbene, la Corte ha giudicato che tale disposizione non riguarda le discriminazioni fondate su motivi diversi da quelli espressamente elencati, per cui essa non può costituire il fondamento normativo di misure dell’Unione dirette a lottare contro simili discriminazioni (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a., C‑310/10 , EU:C:2011:467 , punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata). 67 Di conseguenza, si deve ritenere che una discriminazione fondata su motivi diversi da quelli espressamente indicati all’articolo 1 della direttiva 2000/78 non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva. 68 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza dedotta dal giudice del rinvio, secondo la quale la direttiva 2000/78 potrebbe essere «integrata» a tal riguardo da altre disposizioni dell’Unione, le quali non sono peraltro precisate da tale giudice.

Infatti, è giocoforza constatare che non emerge da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che la differenza di trattamento addotta dai magistrati di cui trattasi rientrerebbe in un’altra disposizione specifica del diritto dell’Unione. 69 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una discriminazione solo qualora quest’ultima sia fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo

1. Sulla prima questione 70 Con la sua prima questione, che occorre esaminare per ultima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale che prevede che il termine per proporre un ricorso per risarcimento danni a titolo di un’asserita discriminazione è di tre anni a decorrere dal verificarsi del danno, a prescindere dal fatto che il ricorrente sia venuto o meno a conoscenza del verificarsi del danno e della sua entità. 71 Occorre anzitutto rilevare che, tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, da cui emerge che la differenza di trattamento lamentata dai magistrati di cui trattasi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, non è necessario rispondere alla prima questione alla luce delle disposizioni di tale direttiva. 72 Ciò premesso, nei limiti in cui tale questione riguarda altresì espressamente una disposizione della Carta, occorre ricordare che l’ambito di applicazione di quest’ultima è definito all’articolo 51, paragrafo 1 della medesima, ai sensi del quale le sue disposizioni si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 17 ). 73 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51 della Carta, richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 74 Ne consegue che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutti i casi disciplinati dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di essi (sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 ). 75 Pertanto, quando le disposizioni del diritto dell’Unione nel settore interessato non disciplinano un aspetto e non impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri alcun obbligo specifico in relazione a un determinato caso, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta in merito a tale aspetto si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della Carta e il caso di cui trattasi non può essere valutato alla luce delle disposizioni di quest’ultima (sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17 , EU:C:2019:981 , punto 53 nonché giurisprudenza ivi citata).

In tal caso, la Corte non è quindi competente e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20 , EU:C:2021:1016 , punto 39 ]. 76 Nel caso di specie, come sottolineato dal governo rumeno e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, la constatazione dell’inapplicabilità della direttiva 2000/78 alla controversia di cui al procedimento principale, quale effettuata ai punti da 51 a 60 della presente sentenza, tende a dimostrare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come volta ad attuare il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 77 Inoltre, occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun altro elemento che lasci supporre l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 73 della presente sentenza, tra la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e ogni altro atto di diritto dell’Unione. 78 Ne consegue che una differenza di trattamento come quella lamentata dai magistrati di cui trattasi discende, se del caso, unicamente dal diritto nazionale, la cui interpretazione rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio. 79 Di conseguenza, la Corte non è competente a rispondere alla prima questione pregiudiziale.

Sulle spese 80 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età. 2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una discriminazione solo qualora quest’ultima sia fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo

1. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0301 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 20 ottobre 2022 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafi 1 e 2 – Divieto di discriminazione fondata sull’età – Normativa nazionale avente come effetto che lo stipendio percepito da taluni magistrati sia più elevato rispetto a quello di altri magistrati aventi lo stesso grado e che esercitano le stesse funzioni – Articolo 1 – Oggetto – Tassatività delle discriminazioni elencate» Nella causa C‑301/21, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], dalla Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 12 aprile 2021, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2021, nel procedimento Curtea de [OSCURATO:PERSONA] e a. contro [OSCURATO:PERSONA] e a., con l’intervento di: Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Sesta Sezione), composta da A. Arabadjiev (relatore), presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, A. Kumin e I. Ziemele, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona, cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per il governo rumeno, da E. Gane, in qualità di agente, assistita da A. Wellman, consilier; – per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da D. Fennelly, BL; – per la Commissione europea, da M. [OSCURATO:PERSONA] e D. Martin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), ultima frase, e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU 2000, L 303, pag. 16 ), nonché dell’articolo 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, YF e a., sette magistrati rumeni (in prosieguo: i «magistrati di cui trattasi»), e, dall’altro, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e altri quattro organi giurisdizionali rumeni, in qualità di datori di lavoro di tali magistrati (in prosieguo: gli «organi giurisdizionali interessati»), in merito a una domanda diretta, a titolo di un’asserita discriminazione in materia di occupazione, a che tali organi giurisdizionali siano condannati a versare ai magistrati di cui trattasi un’indennità, equivalente alla differenza tra il loro stipendio effettivamente percepito e quello che essi avrebbero dovuto percepire conformemente a una normativa nazionale che ritengono sia loro applicabile. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 «mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli [OSCURATO:PERSONA] membri il principio della parità di trattamento». 4 L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue: «1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi». 5 L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva così dispone: «Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: (...) c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; (...)». 6 L’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva così recita: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva». Diritto rumeno L’OG n. 137/2000 7 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare (decreto legislativo n. 137/2000, in materia di prevenzione e repressione di qualunque forma di discriminazione), del 31 agosto 2000 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 166 del 7 marzo 2014), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OG n. 137/2000»), il principio di uguaglianza tra cittadini e il divieto di privilegi e discriminazioni sono garantiti in particolare nell’esercizio del diritto alla parità di trattamento dinanzi ai giudici nazionali e dinanzi a ogni altro organo giurisdizionale. 8 L’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, dell’OG n. 137/2000 prevede quanto segue: «1.   Ai sensi del presente decreto, per discriminazione si intende qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza fondata sulla razza, la cittadinanza, l’etnia, la lingua, la religione o la classe sociale, le convinzioni, il genere, l’orientamento sessuale, l’età, l’handicap, la malattia cronica non contagiosa, la sieropositività al virus dell’immunodeficienza umana (HIV), l’appartenenza ad una categoria svantaggiata, nonché qualsiasi altro criterio che persegua lo scopo o produca l’effetto di limitare o escludere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizione di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, oppure dei diritti riconosciuti dalla legge nell’ambito politico, economico, sociale e culturale o in qualsiasi altro settore della vita pubblica. 2.   Una disposizione che discrimini persone su una delle basi di cui al paragrafo 1 è considerata discriminatoria ai sensi del presente decreto. 3.   Sono discriminatorie, secondo il presente decreto, le disposizioni, i criteri o le prassi apparentemente neutri che svantaggino talune persone sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1, rispetto ad altre persone, a meno che tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i metodi per conseguirla siano appropriati e necessari». 9 L’articolo 5 dell’OG. n. 137/2000 precisa che la differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 1, di tale decreto non costituisce discriminazione laddove, per la natura delle attività lavorative o per il contesto in cui esse vengono svolte, una siffatta caratteristica costituisca un requisito reale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. 10 Ai sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, dell’OG n. 137/2000: «1.   Chiunque si ritenga vittima di una discriminazione può chiedere al giudice un risarcimento e il reintegro nella situazione precedente alla discriminazione o l’annullamento della situazione risultante dalla discriminazione, in conformità al diritto ordinario. (...). 2.   Il termine per la presentazione del ricorso è di tre anni a decorrere dalla data in cui si sono verificati i fatti o dalla data in cui l’interessato ha potuto averne conoscenza». L’OG n. 27/2006 11 L’articolo 2 dell’Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei (decreto-legge n. 27/2006, in materia di retribuzione e altri diritti di giudici, procuratori e altre categorie del personale dell’ordinamento giudiziario), del 29 marzo 2006 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 314 del 7 aprile 2006), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OUG n. 27/2006») è così formulato: «La retribuzione e altri diritti dei giudici, dei procuratori, del personale ad essi equiparato e dei magistrati‑assistenti sono determinati tenendo conto del luogo e del ruolo della giustizia nello Stato di diritto, della responsabilità, della complessità e dei rischi delle funzioni, delle incompatibilità e dei divieti previsti dalla legge per tali categorie di personale». 12 L’articolo 3 dell’OUG n. 27/2006 prevede che i giudici, i procuratori, i magistrati-assistenti nonché il personale giuridico equiparato ai giudici e ai procuratori abbiano diritto, per l’attività svolta, a un’indennità mensile lorda di inquadramento stabilita in relazione al livello degli organi giurisdizionali o delle procure, alle funzioni detenute e all’anzianità nella magistratura, sulla base del «valore di riferimento settoriale» e dei coefficienti moltiplicatori di cui all’allegato che costituisce parte integrante di tale decreto-legge. 13 Conformemente all’articolo 11 dell’OUG n. 27/2006, i procuratori della direzione nazionale anticorruzione e quelli della direzione delle indagini sui reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo sono retribuiti conformemente a quanto previsto dall’allegato, parte A, punti da 6 a 13, a tale decreto-legge, tenuto conto delle funzioni da essi ricoperte o alle quali sono equiparati in forza della legge. 14 Ai sensi dell’articolo 40 dell’OUG n. 27/2006, le disposizioni di quest’ultima sono applicabili a decorrere dal mese di aprile 2006. 15 Nell’allegato, parte A, intitolato «Coefficienti moltiplicatori», all’OUG n. 27/2006, figura un punto 13 che precisa che il coefficiente moltiplicatore di 19,00 corrisponde alla funzione di «procuratore» della procura presso l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, il medesimo coefficiente è previsto al punto 14 della parte A di tale allegato per la funzione di «Presidente, procuratore generale» delle corti d’appello e delle procure presso le corti d’appello. L’OG n. 10/20007 16 L’articolo 1 dell’Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar şi personalului salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică (decreto legislativo n. 10/2007, in materia di aumenti retributivi che saranno concessi nel 2007 ai dipendenti pubblici e al personale dipendente conformemente al decreto-legge n. 24/2000 che disciplina il sistema di fissazione delle retribuzioni di base del personale contrattuale del settore pubblico e del personale dipendente a titolo degli allegati II e III alla legge n. 154/1998, che disciplina il sistema di fissazione delle retribuzioni di base del settore pubblico e delle indennità per i funzionari pubblici), del 31 gennaio 2007 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 80 del 1 o febbraio 2007), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: l’«OG n. 10/2007»), prevede quanto segue: «Nel 2007 gli stipendi base del personale contrattuale del settore pubblico (...) sono stati aumentati (...): a) del 5% a decorrere dal 1 o gennaio 2007, rispetto a quello del mese di dicembre 2006; b) del 2% a decorrere dal 1 o aprile 2007, rispetto a quello del mese di marzo 2007; c) dell’11% a decorrere dal 1 o ottobre 2007, rispetto a quello del mese di settembre 2007». La legge quadro n. 330/2009 17 L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (legge quadro n. 330/2009, in materia di retribuzione uniforme del personale a carico dell’Erario), del 5 novembre 2009 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 762 del 9 novembre 2009), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge quadro n. 330/2009»), è entrato in vigore il 1 o gennaio 2010. Tale disposizione è così formulata: «1.   La presente legge ha lo scopo di disciplinare l’attuazione di un sistema uniforme di retribuzione del personale del settore pubblico a carico del bilancio generale consolidato dello Stato. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore totale o parziale della presente legge, i diritti del personale di cui al paragrafo 1 sono e restano esclusivamente quelli previsti dalla presente legge. (...)». 18 Dall’articolo 2 di tale legge quadro emerge che le sue disposizioni si applicano al personale delle autorità e delle istituzioni pubbliche, tra cui è espressamente menzionata l’autorità giudiziaria. 19 Conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, della suddetta legge quadro, i coefficienti di classificazione in base ai quali vengono fissati le indennità mensili di inquadramento, gli aumenti e gli altri diritti specifici per ciascun settore di attività sono previsti negli allegati alla stessa legge quadro. Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della legge quadro n. 330/2009, l’importo del coefficiente di classificazione 1,00 per il 2010 era di 705 lei rumeni (RON) (EUR 143,15 circa) e l’aumento del coefficiente di classificazione 1,00 dopo il 2010 era subordinato alla riduzione del numero di dipendenti, necessaria per il conseguimento degli obiettivi annuali relativi alla quota delle spese per il personale nell’ambito del prodotto interno lordo (PIL), previsto dall’articolo 5 di tale legge quadro, al fine di raggiungere un livello del coefficiente di classificazione 1,00 pari a RON 1110 (EUR 225,39 circa) nel 2015. Inoltre, l’articolo 12, paragrafo 3, di detta legge quadro prevede che, per quanto riguarda l’anno 2010 le indennità mensili di inquadramento sono fissate conformemente all’articolo 30, paragrafo 5, della medesima legge quadro, senza che siano utilizzati i coefficienti di classificazione previsti dagli allegati a quest’ultima. 20 L’articolo 30, paragrafo 5, della legge quadro n. 330/2009 è così formulato: «Nel 2010 il personale in servizio al 31 dicembre 2009 manterrà il suo stipendio, senza essere interessato dai provvedimenti di riduzione delle spese per il personale del mese di dicembre 2009, nel modo seguente: a) (…) l’indennità mensile di inquadramento sarà (…) quella corrispondente alle funzioni del mese di dicembre 2009 cui si aggiungono le indennità che sono in esso inserite conformemente agli allegati alla presente legge; b) le indennità previste negli allegati alla presente legge, mantenute al di fuori del[l’] (…) indennità mensile di inquadramento, sono concessi per un importo che dà luogo a un valore pari all’importo calcolato per il mese di dicembre 2009». Codice del lavoro 21 L’articolo 5 della Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii (legge n. 53/2003, recante il codice del lavoro), del 24 gennaio 2003 ( [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 72 del 5 febbraio 2003), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice del lavoro»), così dispone: «1.   I rapporti di lavoro sono disciplinati dal principio della parità di trattamento nei confronti di tutti i lavoratori subordinati e datori di lavoro. 2.   È vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta nei confronti di un lavoratore, fondata sul sesso, sull’orientamento sessuale, le caratteristiche genetiche, l’età, l’appartenenza nazionale, la razza, il colore, l’etnia, la religione, le scelte politiche, l’origine sociale, la disabilità, la situazione o la responsabilità familiare, l’appartenenza o l’attività sindacale. 3.   Costituiscono discriminazione diretta gli atti e i fatti di esclusione, la differenza, la restrizione o la preferenza basate su uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, che hanno per oggetto o per effetto di non concedere, limitare o escludere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti previsti dalla legislazione sul lavoro. 4.   Costituiscono discriminazione indiretta gli atti e i fatti che sono apparentemente fondati su criteri diversi da quelli di cui al paragrafo 2, ma che producono gli effetti di una discriminazione diretta». 22 Ai sensi dell’articolo 268, paragrafo 1, lettera c), del codice del lavoro, le domande dirette a risolvere una controversia di lavoro possono essere presentate entro un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto di agire, qualora l’oggetto della controversia individuale di lavoro consista nel pagamento di crediti salariali insoluti o di indennizzo al lavoratore, nonché in caso di responsabilità patrimoniale dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro. Legge sul dialogo sociale 23 L’articolo 211 della Legea nr. 62/2011 a dialogului social (legge n. 62/2011, in materia di dialogo sociale), del 10 maggio 2011 (ripubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 625 del 31 agosto 2012), nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: la «legge sul dialogo sociale»), così dispone: «I ricorsi possono essere proposti, come segue, da coloro i cui diritti sono stati violati: (...) c) il risarcimento dei danni causati e la ripetizione dell’indebito possono essere richiesti entro tre anni dalla data in cui si è verificato il danno». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 24 Nel corso degli anni dal 2006 al 2009 la maggior parte dei magistrati in carica in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «magistrati con anzianità maggiore») ha ottenuto decisioni giudiziarie che riconoscono loro il diritto di beneficiare del versamento di indennità mensili lorde d’inquadramento maggiorate prendendo in considerazione, da un lato, l’applicazione al loro stipendio di un coefficiente moltiplicatore più elevato, corrispondente a quello di cui beneficiano i procuratori della direzione nazionale anticorruzione e della direzione delle indagini sui reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo, nonché, dall’altro, un valore di riferimento settoriale aumentato, conformemente alle disposizioni dell’articolo 1 dell’OG n. 10/2007. 25 A seguito dell’entrata in vigore, il 1 o gennaio 2010, della legge quadro n. 330/2009, gli stipendi dei giudici sono stati calcolati in modo uguale per tutti conformemente alle disposizioni di tale legge e tutti i ricorsi proposti dai magistrati che avevano assunto le loro funzioni a partire dal 1 o gennaio 2010, al fine di beneficiare delle maggiorazioni retributive di cui al punto precedente, sono stati respinti sulla base di tale parità salariale. 26 Con decisione n. 7/2019 dell’11 febbraio 2019, vincolante per gli organi giurisdizionali nazionali, l’[OSCURATO:PERSONA] de Casație și Justiție (Alta Corte di cassazione e di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]), adita con un ricorso nell’interesse della legge, ha deciso che, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della legge quadro n. 330/2009, le maggiorazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’OG n. 10/2007 erano e rimanevano incluse nell’indennità mensile lorda di inquadramento anche dopo l’entrata in vigore di detta legge quadro (in prosieguo: la «sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia»). 27 A seguito della sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, il Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia, [OSCURATO:PERSONA]) ha erogato fondi agli organi giurisdizionali per il pagamento retroattivo, ai magistrati con anzianità maggiore, di aumenti retributivi a titolo delle decisioni adottate a loro favore nel corso degli anni dal 2006 al 2009. Tale ministero ha invece rifiutato di sbloccare fondi a favore degli altri magistrati, quali i magistrati di cui trattasi, che non avevano beneficiato di siffatte decisioni giudiziarie. 28 È in tale contesto che il 10 marzo 2020 i magistrati di cui trattasi hanno proposto un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo che gli organi giurisdizionali interessati fossero condannati a versare loro un indennizzo pari alla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, tenendo conto del coefficiente moltiplicatore previsto dall’OUG n. 27/2006. A sostegno di tale azione, essi hanno affermato di essere stati oggetto di una discriminazione rispetto ai magistrati con anzianità maggiore che avevano beneficiato di un aumento retributivo, dato che hanno svolto lo stesso lavoro, nel corso del medesimo periodo e per lo stesso datore di lavoro. Gli organi giurisdizionali interessati hanno, da un lato, eccepito la prescrizione di tale azione, sul fondamento dell’articolo 211, lettera c), della legge sul dialogo sociale, affermando che erano trascorsi più di tre anni dalla data in cui l’asserito danno si era verificato, e, dall’altro, hanno sostenuto che non esistesse, nel caso di specie, una situazione discriminatoria, poiché la situazione delle due categorie di magistrati non sarebbe comparabile. 29 Con sentenza del 18 settembre 2020 il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore di [OSCURATO:PERSONA]) ha accolto l’azione dei magistrati di cui trattasi. Tale giudice, da un lato, ha respinto l’eccezione di prescrizione per il motivo che era applicabile il termine speciale di prescrizione di tre anni previsto dall’articolo 27, paragrafo 2, dell’OG n. 137/2000, che decorre dalla data in cui si è verificato l’evento discriminatorio o dalla data in cui l’interessato sarebbe potuto venirne a conoscenza. Dall’altro lato, il medesimo giudice ha ritenuto che gli organi giurisdizionali interessati avessero creato una situazione discriminatoria nei confronti dei magistrati di cui trattasi, avendo effettuato il versamento retroattivo di maggiorazioni retributive solo a favore di taluni magistrati. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali interessati sono stati condannati a versare ai magistrati di cui trattasi gli stessi aumenti retributivi che avevano versato retroattivamente ai magistrati con anzianità maggiore nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020. 30 Gli organi giurisdizionali interessati hanno impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Essi sostengono, essenzialmente, che i magistrati di cui trattasi non potrebbero rivendicare l’esistenza di una discriminazione nei loro confronti, in quanto il versamento degli aumenti retributivi sarebbe stato effettuato a favore dei magistrati con anzianità maggiore sulla base delle decisioni giudiziarie ad essi favorevoli, dopo che esse sono state oggetto di interpretazione da parte dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia. Orbene, i magistrati di cui trattasi non potrebbero avvalersi di tali decisioni. 31 I magistrati di cui trattasi sostengono, dal canto loro, che, sebbene nel periodo in cui sono state pronunciate decisioni giudiziarie a favore dei magistrati con anzianità maggiore, compreso tra il 2006 e il 2009, essi non rivestissero ancora la qualità di magistrati, resterebbe il fatto che la sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia è stata pronunciata successivamente a tale periodo, cosicché gli effetti di tali decisioni sarebbero stati estesi al futuro. Tali effetti riguarderebbero pertanto anche un periodo nel corso del quale i magistrati di cui trattasi hanno esercitato le loro funzioni contemporaneamente ai magistrati con anzianità maggiore, ossia il periodo compreso tra il 2010 e il 2015. 32 Il giudice del rinvio rileva che, ai sensi della normativa nazionale, le controversie in materia di diritto del lavoro relative al pagamento di stipendi arretrati sono soggette a un termine di prescrizione di tre anni disciplinato dall’articolo 268, lettera c), del codice del lavoro, che decorre a partire dal momento in cui sorge il diritto di agire e che, parallelamente, l’articolo 211, lettera c), della legge sul dialogo sociale prevede che le domande possano essere presentate da coloro i cui diritti sono stati violati entro un termine di tre anni a decorrere dalla data del verificarsi del danno. In tale contesto, detto giudice s’interroga sulla garanzia del diritto di accesso a un giudice qualora fosse accolta l’eccezione di prescrizione del diritto di agire. 33 Inoltre, il giudice del rinvio sottolinea che è solo perché i magistrati di cui trattasi sono più giovani, e sono stati nominati nelle loro funzioni successivamente ai ricorsi proposti dai magistrati con anzianità maggiore nel corso degli anni dal 2006 al 2009, che gli organi giurisdizionali interessati rifiutano loro tali diritti nonostante essi abbiano lavorato alle stesse condizioni durante il periodo compreso tra il 2010 e il 2015. Di conseguenza, esso si domanda se un’interpretazione del diritto dell’Unione secondo la quale le maggiorazioni retributive non possono più essere fatte valere in giudizio, in quanto il diritto di agire sarebbe prescritto, possa creare una discriminazione tra, da un lato, i magistrati con anzianità maggiore, ai quali gli organi giurisdizionali interessati hanno riconosciuto e versato tali maggiorazioni nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020, e, dall’altro, i magistrati, come i magistrati di cui trattasi, ai quali tali organi giurisdizionali non hanno riconosciuto il diritto a siffatte maggiorazioni e che hanno presentato i loro ricorsi giurisdizionali durante il 2020, sebbene le due categorie di magistrati abbiano lavorato nel corso del medesimo periodo, per lo stesso datore di lavoro e abbiano esercitato le medesime funzioni. 34 È in tale contesto che la Curtea de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se le disposizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva [2000/78] che garantiscono un procedimento giudiziario “a tutte le persone che si ritengono lese (…) in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento”, nonché quelle contenute nell’articolo 47, [primo comma], della [Carta] che garantiscono a ogni persona il diritto a “un ricorso effettivo [e] a che la sua causa sia esaminata equamente”, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 211, lettera c), della [legge sul dialogo sociale], la quale prevede che il termine triennale per la proposizione di un’azione di risarcimento decorra “dalla data in cui si è verificato il danno”, a prescindere dal fatto che gli attori abbiano avuto, o meno, conoscenza della realizzazione del danno (e della sua portata). 2) Se le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nonché quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in fine, della direttiva [2000/78], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale come quella contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, della [legge quadro n. 330/2009] quale interpretata [dalla sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia], in circostanze in cui [i magistrati di cui trattasi] non avevano goduto della facoltà legale di chiedere l’aumento dell’indennità di inquadramento al momento di fare ingresso in magistratura in una data successiva all’entrata in vigore della legge [quadro n.] 330/2009, atto normativo il quale prevedeva espressamente che i diritti retributivi sono e rimangono esclusivamente quelli previsti in [detta] legge, con conseguente istituzione di una discriminazione retributiva rispetto ai loro colleghi, anche in base al criterio dell’età, la qual cosa significa, di fatto, che solo i magistrati più anziani, entrati in funzione anteriormente al mese di gennaio 2010 (i quali hanno beneficiato di sentenze nel periodo fra il 2006 e il 2009, il cui dispositivo è stato oggetto di interpretazione nel 2019 in forza [della sentenza dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia], hanno goduto del versamento retroattivo dei diritti retributivi (analoghi a quelli reclamati mediante l’azione in giudizio che costituisce oggetto del presente procedimento), durante i mesi di dicembre 2019/gennaio 2020, per il periodo dal 2010 al 2015, sebbene in detto periodo anche [i magistrati di cui trattasi] abbiano svolto la funzione di giudici, abbiano effettuato le medesime prestazioni lavorative, nelle medesime condizioni e nella medesima istituzione. 3) Se le disposizioni della direttiva [2000/78] debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a una discriminazione solo quando essa sia fondata su uno dei criteri di cui all’articolo 1 di tale direttiva o, al contrario, tali disposizioni, eventualmente integrate da altre disposizioni del diritto dell’Unione, ostino in generale a che un dipendente sia trattato in modo diverso da un altro, in materia di retribuzione, qualora svolga lo stesso lavoro, per lo stesso datore di lavoro, [durante lo] stesso periodo e alle stesse condizioni». Sulla richiesta di procedimento accelerato 35 Il giudice del rinvio ha richiesto che il presente rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, detto giudice ha affermato che un siffatto procedimento sarebbe giustificato dall’esistenza di una situazione di tensione a livello degli organi giurisdizionali rumeni risultante dalla notevole differenza retributiva tra magistrati. 36 L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, possa decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato. 37 Va ricordato, in proposito, che un siffatto procedimento accelerato costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere a una situazione di urgenza straordinaria. Peraltro, dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che il procedimento accelerato può non essere applicato qualora il carattere delicato e complesso dei problemi giuridici sollevati da una causa si presti difficilmente all’applicazione di un procedimento del genere, in particolare quando non appare opportuno abbreviare la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte [sentenza del 23 novembre 2021, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio), C‑564/19 , EU:C:2021:949 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). 38 Nel caso di specie, con decisione del 28 giugno 2021, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, ha respinto la richiesta di sottoporre la presente causa a un procedimento accelerato. 39 Infatti, né l’interesse dei soggetti dell’ordinamento, per quanto importante e legittimo, a che sia determinata il più rapidamente possibile la portata dei diritti loro spettanti in forza del diritto dell’Unione, né il carattere economicamente o socialmente delicato del procedimento principale implicano come tali la necessità di un suo rapido trattamento, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale 40 Nelle sue osservazioni scritte il governo rumeno contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Esso ritiene, da un lato, che il giudice del rinvio non abbia fornito gli elementi di fatto e di diritto necessari affinché la Corte possa fornire una risposta utile alla soluzione della controversia di cui al procedimento principale e, dall’altro, che detto giudice non abbia sufficientemente motivato la scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione né il collegamento che esso stabilisce tra queste ultime e la normativa nazionale applicabile a tale controversia. 41 A questo proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 [OSCURATO:PERSONA], spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale al fine di poter emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑644/19 , EU:C:2020:810 , punto 21 nonché giurisprudenza ivi citata). 42 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑644/19 , EU:C:2020:810 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 43 Nel caso di specie, per quanto riguarda la descrizione del contesto materiale, se è vero che le informazioni fornite dal giudice del rinvio presentano, sotto certi profili, un carattere lacunoso, resta il fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene dati sufficienti per comprendere tanto le questioni pregiudiziali quanto la loro portata. 44 Inoltre, non risulta in modo manifesto che le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle questioni pregiudiziali sollevate dal giudice del rinvio, che vertono su un’asserita discriminazione fondata sull’età vietata nell’ambito dei rapporti d’impiego e di lavoro, non abbiano alcun collegamento con la controversia di cui al procedimento principale. 45 Da quanto precede risulta che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile. Sulle questioni pregiudiziali Sulla seconda questione 46 Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78 osti a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima. 47 Il giudice del rinvio chiede di chiarire, in particolare, se il fatto che i magistrati di cui trattasi, assunti dopo il 1 o gennaio 2010, non abbiano avuto la possibilità di domandare una maggiorazione della loro retribuzione, per il periodo compreso tra il 2010 e il 2015, a fronte di decisioni adottate a favore dei magistrati con anzianità maggiore nel corso degli anni 2006 e 2009, per il motivo che non erano in carica in quel periodo, li ponga in una situazione meno favorevole a causa della loro età, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78, rispetto ai magistrati con anzianità maggiore, che hanno ottenuto in via giudiziaria il versamento retroattivo della loro retribuzione aumentata per detto periodo. 48 A tal riguardo occorre rammentare, in primo luogo, che dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78 risulta che quest’ultima si applica, nei limiti dei poteri conferiti all’Unione europea, a tutte le persone, sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene, segnatamente, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione. Pertanto, le condizioni di retribuzione dei funzionari, ivi comprese dei magistrati, rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/78/CE (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 2019, [OSCURATO:PERSONA], C‑49/18 , EU:C:2019:106 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 49 In secondo luogo, va altresì ricordato che dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto in combinato disposto con l’articolo 1 della stessa, emerge che, ai fini di tale direttiva, il principio della parità di trattamento impone l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, in particolare, sull’età. Inoltre, dall’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di detta direttiva emerge che, ai fini di quest’ultima, una discriminazione indiretta fondata sull’età sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone di una particolare età, rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. 50 Nel caso di specie, occorre stabilire se dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale risulti una differenza di trattamento tra i magistrati di cui trattasi e i magistrati con anzianità maggiore in ragione della loro età. 51 A tal riguardo si deve rilevare, innanzitutto, al pari dell’Irlanda nelle sue osservazioni scritte, che il giudice del rinvio non ha precisato l’età dei magistrati di cui trattasi, né l’età media o la ripartizione per fasce di età del personale dell’ordinamento giudiziario rumeno. 52 Inoltre, come rilevato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte, dalla normativa nazionale pertinente non emerge affatto che l’età costituisca un criterio di accesso alla magistratura o un criterio di retribuzione dei magistrati. 53 Ne consegue che si deve escludere la sussistenza di una discriminazione diretta fondata sull’età. 54 È poi giocoforza constatare che il giudice del rinvio non ha individuato alcuna categoria specifica di magistrati che subirebbe uno svantaggio particolare collegato all’età, ma si è limitato a rilevare che il rifiuto di concedere ai magistrati di cui trattasi una maggiorazione della loro retribuzione a titolo del periodo compreso tra il 2010 e il 2015 discende, da un lato, dalla loro entrata in servizio successivamente all’entrata in vigore della legge quadro n. 330/2009 e, dall’altro, dall’assenza, in loro favore, di decisioni giudiziarie, emanate prima di tale entrata in vigore, che riconoscano loro il diritto a maggiorazioni retributive. 55 Orbene, innanzitutto, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 non può essere interpretato nel senso che esso osterebbe a che una nuova normativa nazionale si applichi unicamente a situazioni sorte successivamente alla sua entrata in vigore, in quanto una siffatta circostanza risulta dal mero effetto temporale dell’applicabilità di una nuova legge e non costituisce, in quanto tale, una discriminazione indiretta fondata sull’età. 56 Inoltre, occorre ricordare che il criterio che subordina l’applicazione di nuove norme alla sola data di assunzione quale elemento obiettivo e neutro è palesemente estraneo ad ogni considerazione relativa all’età delle persone assunte (sentenza del 14 febbraio 2019, Horgan e Keegan, C‑154/18 , EU:C:2019:113 , punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 57 Per quanto riguarda poi l’assenza, in favore dei magistrati di cui trattasi, di decisioni giudiziarie, emanate prima dell’entrata in vigore di una nuova normativa nazionale, che riconoscano loro il diritto a maggiorazioni retributive, è giocoforza constatare che una siffatta differenza di trattamento risulta non dall’età dei magistrati di cui trattasi, bensì dall’assenza di decisioni giudiziarie pronunciate a loro favore. 58 Un siffatto criterio non appare quindi in alcun modo collegato all’età di tali magistrati o a qualsiasi altro motivo di discriminazione vietato dalla direttiva 2000/78. 59 In tali circostanze, si deve ritenere che dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale non emerge neppure che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale contenga una qualsivoglia discriminazione indiretta fondata sull’età. 60 Ne consegue che una situazione come quella di cui al procedimento principale non rientra nel quadro generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 al fine di lottare contro talune forme di discriminazione sul luogo di lavoro. 61 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età. Sulla terza questione 62 Con la sua terza questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2000/78, eventualmente integrata da altre disposizioni del diritto dell’Unione, osti a qualsiasi discriminazione fondata su motivi diversi da quelli espressamente previsti dall’articolo 1 di detta direttiva. 63 Innanzitutto, occorre rammentare che, in forza di tale disposizione e dell’articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78, sono vietate le discriminazioni indirette fondate sulla «religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro». 64 A tal riguardo, da una giurisprudenza costante emerge che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva, i motivi di cui all’articolo 1 della stessa sono elencati in modo tassativo (sentenza dell’8 ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑644/19 , EU:C:2020:810 , punto 31 e giurisprudenza ivi citata). 65 Inoltre, si deve rilevare che la direttiva 2000/78 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 13 CE, divenuto articolo 19 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede, in sostanza, che il Consiglio dell’Unione europea può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 66 Orbene, la Corte ha giudicato che tale disposizione non riguarda le discriminazioni fondate su motivi diversi da quelli espressamente elencati, per cui essa non può costituire il fondamento normativo di misure dell’Unione dirette a lottare contro simili discriminazioni (v., in tal senso, sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a., C‑310/10 , EU:C:2011:467 , punto 35 nonché giurisprudenza ivi citata). 67 Di conseguenza, si deve ritenere che una discriminazione fondata su motivi diversi da quelli espressamente indicati all’articolo 1 della direttiva 2000/78 non rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva. 68 Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla circostanza dedotta dal giudice del rinvio, secondo la quale la direttiva 2000/78 potrebbe essere «integrata» a tal riguardo da altre disposizioni dell’Unione, le quali non sono peraltro precisate da tale giudice. Infatti, è giocoforza constatare che non emerge da alcun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte che la differenza di trattamento addotta dai magistrati di cui trattasi rientrerebbe in un’altra disposizione specifica del diritto dell’Unione. 69 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una discriminazione solo qualora quest’ultima sia fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo 1. Sulla prima questione 70 Con la sua prima questione, che occorre esaminare per ultima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 nonché l’articolo 47, primo comma, della Carta ostino a una normativa nazionale che prevede che il termine per proporre un ricorso per risarcimento danni a titolo di un’asserita discriminazione è di tre anni a decorrere dal verificarsi del danno, a prescindere dal fatto che il ricorrente sia venuto o meno a conoscenza del verificarsi del danno e della sua entità. 71 Occorre anzitutto rilevare che, tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, da cui emerge che la differenza di trattamento lamentata dai magistrati di cui trattasi non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78, non è necessario rispondere alla prima questione alla luce delle disposizioni di tale direttiva. 72 Ciò premesso, nei limiti in cui tale questione riguarda altresì espressamente una disposizione della Carta, occorre ricordare che l’ambito di applicazione di quest’ultima è definito all’articolo 51, paragrafo 1 della medesima, ai sensi del quale le sue disposizioni si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 17 ). 73 A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione», di cui all’articolo 51 della Carta, richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenza del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 e giurisprudenza ivi citata). 74 Ne consegue che i diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano in tutti i casi disciplinati dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di essi (sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 ). 75 Pertanto, quando le disposizioni del diritto dell’Unione nel settore interessato non disciplinano un aspetto e non impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri alcun obbligo specifico in relazione a un determinato caso, la normativa nazionale che uno Stato membro adotta in merito a tale aspetto si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione della Carta e il caso di cui trattasi non può essere valutato alla luce delle disposizioni di quest’ultima (sentenza del 19 novembre 2019, TSN e AKT, C‑609/17 e C‑610/17 , EU:C:2019:981 , punto 53 nonché giurisprudenza ivi citata). In tal caso, la Corte non è quindi competente e le disposizioni della Carta eventualmente richiamate non possono giustificare, di per sé, tale competenza [v., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, AB e a. (Revoca di un’amnistia), C‑203/20 , EU:C:2021:1016 , punto 39 ]. 76 Nel caso di specie, come sottolineato dal governo rumeno e dalla Commissione nelle loro osservazioni scritte, la constatazione dell’inapplicabilità della direttiva 2000/78 alla controversia di cui al procedimento principale, quale effettuata ai punti da 51 a 60 della presente sentenza, tende a dimostrare che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come volta ad attuare il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 77 Inoltre, occorre rilevare che la domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene alcun altro elemento che lasci supporre l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 73 della presente sentenza, tra la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale e ogni altro atto di diritto dell’Unione. 78 Ne consegue che una differenza di trattamento come quella lamentata dai magistrati di cui trattasi discende, se del caso, unicamente dal diritto nazionale, la cui interpretazione rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio. 79 Di conseguenza, la Corte non è competente a rispondere alla prima questione pregiudiziale. Sulle spese 80 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che, come interpretata da una giurisprudenza nazionale vincolante, comporta che la retribuzione percepita da taluni magistrati assunti dopo l’entrata in vigore di tale normativa sia inferiore a quella di magistrati assunti prima dell’entrata in vigore di quest’ultima, posto che non ne deriva alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata sull’età. 2) La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una discriminazione solo qualora quest’ultima sia fondata su uno dei motivi espressamente elencati al suo articolo 1. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris