Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 18518/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, e che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli, emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 11 novembre 2019, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati, ritenuta la continuazione e ridotta la pena per il rito, per i seguenti reati: 1) art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capi e organizzatori del sodalizio criminoso, si associavano con altri, in numero complessivo superiore a dieci, al fine di compiere attività di acquisto, detenzione a fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, hashish, cocaina e crack; 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 23), 24) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, acquistavano e successivamente detenevano, per la commercializzazione al dettaglio con i soggetti indicati in atti, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, nonché, il solo [OSCURATO:PERSONA], hashish e crack della quantità specificata in imputazione; 14), 19), 20), 21), 22) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché [OSCURATO:PERSONA] deteneva per la successiva commercializzazione al dettaglio un imprecisato quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana, che cedeva ai soggetti meglio individuati in imputazione.

La Corte d'appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in conseguenza della rinuncia ai motivi di appello assolutori da parte degli imputati e accolta la richiesta di concordato per [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini seguenti: anni 11, mesi 4 e giorni 20 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con il primo e il secondo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione, relativamente ai motivi, formulati in appello e non oggetto di rinuncia, riguardanti la richiesta di riqualificazione della condotta associativa e quella di derubricazione delle condotte contestate a titolo di reati- fine.

Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato la volontà abdicativa manifestata dall'imputato nel corso dell'udienza del 29 settembre 2020, come sarebbe confermato dal relativo verbale, dal quale emerge la rinuncia al solo motivo n. 1) dell'atto di appello (richiesta di assoluzione in ordine al delitto associativo), non anche al motivo n. 3) (richiesta di derubricazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990) e n. 4) (richiesta di 2 Ak. derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990).

Si tratterebbe della medesima lacuna motivazionale dalla quale è affetta la sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di desumere una motivazione per relationem attraverso l'integrazione tra i due provvedimenti.

2.2. Con una terza doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione, con riguardo al riconoscimento del ruolo, svolto dall'imputato, di organizzatore dell'associazione criminosa.

La difesa sostiene che la Corte d'appello si è limitata a valorizzare lo svolgimento, da parte dell'imputato, di un'attività di coordinamento dei sodali, senza evidenziare quale sarebbe stata la condotta sintomatica del ruolo di organizzatore né il grado di infungibilità del suo contributo rispetto a quello degli altri imputati.

Dalle intercettazioni richiamate, infatti, emergerebbe esclusivamente lo svolgimento di attività di spaccio, sostituibile con quella svolta da altri sodali.

3. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., per avere la Corte d'appello applicato un aumento eccessivo (un anno e nove mesi) a titolo di continuazione, in relazione alla pena inflitta per il reato più grave, senza tenere conto del comportamento dell'imputato, che aveva rinunciato ai motivi di appello relativi al merito.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio della motivazione per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, differenziando irragionevolmente la posizione del ricorrente, assolto dal delitto associativo, rispetto a quella degli altri imputati condannati per delitti più gravi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo e al secondo motivo e inammissibile quanto alla terza doglianza.

1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello non oggetto di rinuncia e relativi alla richiesta di riqualificazione delle condotte ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono fondati.Per consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis, Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Rv. 270801; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967).

E nel caso di specie, alla luce del contenuto dei motivi di appello contrassegnati dai numeri 3) e 4) - come desumibile dagli atti allegati e puntualmente richiamati nel ricorso - non può trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato o generico (ex multis Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013, Rv. 256314).

Dal verbale dell'udienza del 29 settembre 2020, emerge con chiarezza che il solo motivo di appello, oggetto di rinuncia da parte del ricorrente, è quello contrassegnato dal n. 1) dell'atto di gravame - anch'esso allegato unitamente al verbale - diretto a contestare la ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto associativo.

Ciò giustifica la necessità di un nuovo esame, riservato al giudice di merito, dei motivi di appello di cui ai numeri 3) e 4), relativi alla sussumibilità delle condotte contestate all'imputato nelle meno gravi fattispecie di cui agli artt. 74, comma 6 (quanto al reato associativo) e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (quanto ai reati-fine).

1.2. La terza doglianza - con cui si contesta il ruolo, svolto dall'imputato, di organizzatore dell'associazione criminosa - è, invece, inammissibile per genericità.

Innanzitutto, occorre premettere che, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020, n.m.; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 271635).

Nello specifico, deve ricordarsi che, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, 4 7k assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (ex multis, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736).

Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente solo in apparenza lamenta vizi della motivazione della sentenza, dal momento che, in realtà, la doglianza appare diretta a contestare, per di più acriticamente, le valutazioni svolte della Corte d'appello.

Quest'ultima ha ritenuto sufficientemente provato il ruolo di organizzatore in base alle conversazioni intercettate - il cui contenuto non è stato richiamato, neppure a fini di critica, nel ricorso - nonché in forza dei compiti di pianificazione delle quotidiane cessioni di sostanza stupefacente e della piena compatibilità di siffatto ruolo con alcuni episodi di spaccio in prima persona, non ritenuti tali da sminuire o affievolire l'autorevolezza di cui godeva [OSCURATO:PERSONA] presso gli altri sodali.

Al contrario, sarebbe stato onere dell'imputato addurre specifici elementi dai quali desumere l'incompletezza del compendio motivazionale o l'insufficienza delle circostanze valorizzate dalla Corte territoriale, non potendo egli limitarsi a richiedere, nella sostanza, una nuova valutazione di merito, preclusa in questa sede.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione - è inammissibile.

La doglianza dell'imputato risulta formulata in modo assolutamente generico, dal momento che si contesta l'esercizio del potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio riservato al giudice di merito, senza dedurre una specifica violazione di legge rientrante tra i casi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.

Inoltre, la difesa non adduce a sostegno della propria richiesta alcun elemento positivo ulteriore che avrebbe potuto condurre la Corte d'appello ad applicare un aumento a titolo di continuazione in misura ridotta.

Del resto, il comportamento processuale dell'imputato, che ha rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, è già stato ampiamente valorizzato dalla Corte distrettuale al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche, come espressamente si legge in motivazione.

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - diretto a lamentare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.

Infatti, è tale il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194).

Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

In ogni caso, la rinuncia ai motivi di appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Rv. 281943).

In relazione a quanto dedotto dalla difesa, nel caso di specie non ricorre evidentemente nessuno dei vizi astrattamente denunciabili in questa sede.

4. Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al mancato esame delle censure relative alla riqualificazione dei reati contestati, ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 6 A,.) procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al mancato esame delle censure relative alla riqualificazione dei reati contestati ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, e che i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2020, la Corte d'appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli, emessa all'esito di giudizio abbreviato in data 11 novembre 2019, con la quale - per quanto qui rileva - gli imputati erano stati condannati, ritenuta la continuazione e ridotta la pena per il rito, per i seguenti reati: 1) art. 74, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di capi e organizzatori del sodalizio criminoso, si associavano con altri, in numero complessivo superiore a dieci, al fine di compiere attività di acquisto, detenzione a fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, hashish, cocaina e crack; 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17), 18), 23), 24) artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con altri, acquistavano e successivamente detenevano, per la commercializzazione al dettaglio con i soggetti indicati in atti, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina, nonché, il solo [OSCURATO:PERSONA], hashish e crack della quantità specificata in imputazione; 14), 19), 20), 21), 22) art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, perché [OSCURATO:PERSONA] deteneva per la successiva commercializzazione al dettaglio un imprecisato quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina, hashish e marijuana, che cedeva ai soggetti meglio individuati in imputazione. La Corte d'appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in conseguenza della rinuncia ai motivi di appello assolutori da parte degli imputati e accolta la richiesta di concordato per [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei termini seguenti: anni 11, mesi 4 e giorni 20 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione per [OSCURATO:PERSONA]; anni 4, mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con il primo e il secondo motivo di doglianza, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione, relativamente ai motivi, formulati in appello e non oggetto di rinuncia, riguardanti la richiesta di riqualificazione della condotta associativa e quella di derubricazione delle condotte contestate a titolo di reati- fine. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato la volontà abdicativa manifestata dall'imputato nel corso dell'udienza del 29 settembre 2020, come sarebbe confermato dal relativo verbale, dal quale emerge la rinuncia al solo motivo n. 1) dell'atto di appello (richiesta di assoluzione in ordine al delitto associativo), non anche al motivo n. 3) (richiesta di derubricazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990) e n. 4) (richiesta di 2 Ak. derubricazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990). Si tratterebbe della medesima lacuna motivazionale dalla quale è affetta la sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di desumere una motivazione per relationem attraverso l'integrazione tra i due provvedimenti. 2.2. Con una terza doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizi della motivazione, con riguardo al riconoscimento del ruolo, svolto dall'imputato, di organizzatore dell'associazione criminosa. La difesa sostiene che la Corte d'appello si è limitata a valorizzare lo svolgimento, da parte dell'imputato, di un'attività di coordinamento dei sodali, senza evidenziare quale sarebbe stata la condotta sintomatica del ruolo di organizzatore né il grado di infungibilità del suo contributo rispetto a quello degli altri imputati. Dalle intercettazioni richiamate, infatti, emergerebbe esclusivamente lo svolgimento di attività di spaccio, sostituibile con quella svolta da altri sodali. 3. La sentenza è stata impugnata, tramite il difensore, anche da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., per avere la Corte d'appello applicato un aumento eccessivo (un anno e nove mesi) a titolo di continuazione, in relazione alla pena inflitta per il reato più grave, senza tenere conto del comportamento dell'imputato, che aveva rinunciato ai motivi di appello relativi al merito. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo di censura, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché il vizio della motivazione per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, differenziando irragionevolmente la posizione del ricorrente, assolto dal delitto associativo, rispetto a quella degli altri imputati condannati per delitti più gravi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo e al secondo motivo e inammissibile quanto alla terza doglianza. 1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dei motivi di appello non oggetto di rinuncia e relativi alla richiesta di riqualificazione delle condotte ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 74, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, sono fondati.Per consolidato orientamento di questa Corte, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (ex plurimis, Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Rv. 270801; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Rv. 257967). E nel caso di specie, alla luce del contenuto dei motivi di appello contrassegnati dai numeri 3) e 4) - come desumibile dagli atti allegati e puntualmente richiamati nel ricorso - non può trovare applicazione il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato o generico (ex multis Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 2013, Rv. 256314). Dal verbale dell'udienza del 29 settembre 2020, emerge con chiarezza che il solo motivo di appello, oggetto di rinuncia da parte del ricorrente, è quello contrassegnato dal n. 1) dell'atto di gravame - anch'esso allegato unitamente al verbale - diretto a contestare la ritenuta responsabilità penale dell'imputato per il delitto associativo. Ciò giustifica la necessità di un nuovo esame, riservato al giudice di merito, dei motivi di appello di cui ai numeri 3) e 4), relativi alla sussumibilità delle condotte contestate all'imputato nelle meno gravi fattispecie di cui agli artt. 74, comma 6 (quanto al reato associativo) e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (quanto ai reati-fine). 1.2. La terza doglianza - con cui si contesta il ruolo, svolto dall'imputato, di organizzatore dell'associazione criminosa - è, invece, inammissibile per genericità. Innanzitutto, occorre premettere che, per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto-sentenza e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che si pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (ex plurimis, Sez. 2, n. 11992 del 10/04/2020, n.m.; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016 - dep. 2017, Rv. 271635). Nello specifico, deve ricordarsi che, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, 4 7k assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una struttura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (ex multis, Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, Rv. 281736). Tanto premesso, nel caso di specie il ricorrente solo in apparenza lamenta vizi della motivazione della sentenza, dal momento che, in realtà, la doglianza appare diretta a contestare, per di più acriticamente, le valutazioni svolte della Corte d'appello. Quest'ultima ha ritenuto sufficientemente provato il ruolo di organizzatore in base alle conversazioni intercettate - il cui contenuto non è stato richiamato, neppure a fini di critica, nel ricorso - nonché in forza dei compiti di pianificazione delle quotidiane cessioni di sostanza stupefacente e della piena compatibilità di siffatto ruolo con alcuni episodi di spaccio in prima persona, non ritenuti tali da sminuire o affievolire l'autorevolezza di cui godeva [OSCURATO:PERSONA] presso gli altri sodali. Al contrario, sarebbe stato onere dell'imputato addurre specifici elementi dai quali desumere l'incompletezza del compendio motivazionale o l'insufficienza delle circostanze valorizzate dalla Corte territoriale, non potendo egli limitarsi a richiedere, nella sostanza, una nuova valutazione di merito, preclusa in questa sede. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con cui si deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'aumento di pena applicato a titolo di continuazione - è inammissibile. La doglianza dell'imputato risulta formulata in modo assolutamente generico, dal momento che si contesta l'esercizio del potere discrezionale di determinazione del trattamento sanzionatorio riservato al giudice di merito, senza dedurre una specifica violazione di legge rientrante tra i casi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Inoltre, la difesa non adduce a sostegno della propria richiesta alcun elemento positivo ulteriore che avrebbe potuto condurre la Corte d'appello ad applicare un aumento a titolo di continuazione in misura ridotta. Del resto, il comportamento processuale dell'imputato, che ha rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, è già stato ampiamente valorizzato dalla Corte distrettuale al fine di concedere le circostanze attenuanti generiche, come espressamente si legge in motivazione. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - diretto a lamentare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. Infatti, è tale il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194). Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). In ogni caso, la rinuncia ai motivi di appello non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Rv. 281943). In relazione a quanto dedotto dalla difesa, nel caso di specie non ricorre evidentemente nessuno dei vizi astrattamente denunciabili in questa sede. 4. Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al mancato esame delle censure relative alla riqualificazione dei reati contestati, ai sensi degli artt. 74, comma 6 e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 6 A,.) procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al mancato esame delle censure relative alla riqualificazione dei reati contestati ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
Sentenza Cassazione n. 18518/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris