CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 31790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di impugnazione, riportandosi alla requisitoria-memoria in atti. uditi i Difensori t li [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insistono per l accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori nominati procuratori speciali, propone ricorso straordinario avverso la sentenza n. 24774/2022 della Sesta sezione della Corte di cassazione che ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 13/11/2019, con cui è stata confermata la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Messina che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 343, primo e terzo comma, cod. pen. 1. Il ricorrente deduce l'errore di fatto in ordine al secondo motivo di ricorso con riguardo alla doglianza sinteticamente indicata al punto 2.2.1 del «Ritenuto in fatto», considerata tardiva e, dunque, inammissibile in quanto non prospettata con i motivi di appello. In particolare, lamenta che la sentenza oggetto di ricorso straordinario al punto 2.2.1 dava atto di come il Calafiore fosse stato chiamato a rispondere, a titolo di concorso, di frasi oltraggiose pronunciate dal coimputato, affermazione erronea costituente una fuorviata rappresentazione degli atti processuali, in quanto soltanto la Corte di appello - a differenza del giudice di primo grado che mai aveva ascritto all'imputato le frasi pronunciate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - aveva motivato e condannato il Calafiore a titolo di concorso di frasi oltraggiose pronunciate dal coimputato. [OSCURATO:PERSONA] risponderebbe per essersi «ricollegato» alle espressioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (rese nel processo in cui il ricorrente lo difendeva come avvocato) ed avere minacciato un esposto disciplinare nei confronti del pubblico ministero di udienza nell'enfasi dell'arringa, così accentuando la portata offensiva del dichiarato diffamatorio del suo assistito. Per un verso si era, quindi, erroneamente ascritto al ricorrente anche parole e frasi qualificate come oltraggiose, ma direttamente riferite in sentenza ad un soggetto diverso e, per altro, si erano erroneamente ritenute integranti la fattispecie tipica «i toni concitati e veementi impiegati dal Calafiore», del tutto estranei al paradigma normativo, al pari della minaccia di «azione disciplinare» che, in ipotesi, poteva integrare altro e meno grave reato, mai contestato in atti. Con la conseguenza che di ciò il ricorrente poteva dolersi soltanto con il ricorso per cassazione. Si trattava di un profilo di rilievo, in quanto la censura era volta a far valere la violazione del diritto di difesa e al contraddittorio in ordine ad una affermazione di responsabilità su frasi profferite da terzi, contestate come affermazioni dell'imputato. 2. Con memoria del 04/04/2023, i difensori del condannato insistevano per l'accoglimento del ricorso straordinario, allegando, altresì, l'originario ricorso per cassazione e la relativa memoria depositata dinanzi alla Sesta sezione, a conferma della specifica devoluzione del motivo di ricorso in relazione al quale si denuncia l'errore di fatto. 3. Con nota del 17/04/2023, la difesa del ricorrente ha dichiarato di aderire all'astensione dalle udienze penali per i successivi 19, 20 e 21 aprile, proclamata dall'Unione delle Camere penali. [OSCURATO:PERSONA] ha, pertanto, rinviato il procedimento all'odierna udienza, sospendendo nelle more il termine di prescrizione. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria-memoria del 07/06/2023, sul rilievo che l'impugnazione miri ad una non consentita rivalutazione della motivazione della sentenza della Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso straordinario non è fondato. 1. Come noto, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, la Corte di legittimità ha affermato che l'errore che può essere rilevato ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. è solo quello decisivo, che abbia condotto ad una pronunzia diversa da quella che sarebbe stata adottata se esso non fosse occorso (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 - 01; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037 - 01; Sez. 3, n. 31925 del 17/05/2022, Gaudenzi, n.m.; Sez. 6, n. 22802 del 27/04/2022, Gaudenzia, n.m.; Sez. 2, n. 6760 del 09/12/2020, dep. 2021, Pozza, n.m.). Pertanto, anche qualora l'errore si traduca in omissioni, occorre sempre verificare che le censure formulate con il relativo motivo non siano assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, giacché, in tal caso, esse sono state comunque valutate, perdendo il necessario carattere di decisività (Sez. 6, n. 16287 del 10/02/2015, Manfredi, Rv. 263113 - 01). Nel caso in esame, l'errore percettivo, nella prospettazione del ricorrente, riguarda i motivi indotti dalla difesa con riguardo alla motivazione della sentenza di merito impugnata nella parte in cui chiama a rispondere il Calafiore per le frasi di [OSCURATO:PERSONA] (ovvero un imputato per le frasi di un altro imputato). La Corte di appello, e in ciò discostandosi dalle conclusioni rese dal Tribunale, avrebbe motivato la condanna del Calafiore sulle frasi pronunciate dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell'interrogatorio svoltosi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dinanzi al Giudice per le indagini preliminari (il [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, rivestiva la qualità di indagato raggiunto da misura cautelare). Di conseguenza, l'omissione si sarebbe tradotta in un non liquet sul tema dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, al quale sarebbe stata additata una condotta priva della necessaria tipicità in relazione alla fattispecie incriminatrice contestata (esclusivamente da ravvisarsi, a detta del ricorrente, nell'enfasi per i «toni concitati e veementi utilizzati»), ma quella di un altro, con l'ulteriore conseguenza che la successiva «minaccia» di segnalare ai titolari dell'azione disciplinare la condotta del pubblico ministero o di esercitare nei suoi confronti l'azione risarcitoria, assumerebbe, in ipotesi, rilievo non tanto quale circostanza aggravante integrante il terzo comma dell'art. 343- bis cod. pen., bensì altro autonomo e diverso reato, non oggetto di contestazione. 2. Tanto premesso, se può convenirsi con il ricorrente - e tanto vale ai fini dell'ammissibilità del presente mezzo di impugnazione - sull'error in cui è incorsa la Sesta sezione nella declaratoria di inammissibilità del motivo di cui al punto 2.2.1 del ricorso dell'imputato, in quanto fondata su un profilo motivazionale introdotto dalla Corte d'appello e, dunque, rispetto al quale l'imputato poteva dolersi in sede di legittimità, altrettanto non può affermarsi con riguardo alla natura decisiva di tale argomento con riguardo all'affermazione di colpevolezza raggiunta dalle sentenze di merito, per come confermata anche dalla sentenza della Sesta sezione. Dalla lettura della sentenza della Corte territoriale risulta, infatti, che il ricollegarsi da parte dell'imputato alle frasi oltraggiose pronunciate dal coimputato non si esaurì soltanto nell'enfasi dei toni e, dunque, nelle modalità enfatiche dell'arringa, a cui seguì - per come prospettato dal ricorrente - un'autonoma «minaccia» di esercitare l'azione disciplinare, ma si sostanziò, invece, in un'accusa di sconoscere i principi basilari del diritto, per come ricavato, in modo continente, dalle espressioni in quella sede profferite e riportate dalla Corte di appello ad esplicitazione del percorso motivazionale («Tutte le filosofie che fa il pubblico ministero si scontrano con un principio che è rodato e che io l'ho studiato al primo anno di università..».. «... il 1488 lei lo deve studiare, non io... »...«è sufficiente fare una ricerca su internet, collegarsi, per questo negligenza ed imperizia»). La portata oltraggiosa della condotta dell'imputato venne dunque ravvisata, in aderenza al capo di imputazione elevato - che la riproduce pedissequamente in parte qua espressamente ascrivendola al ricorrente nella qualità di avvocato - , nell'accusa di ignoranza e negligenza al pubblico ministero nell'esercizio della propria professione, nella formulazione del capo di imputazione, nonché nelle allusioni al mancato possesso di conoscenze di diritto basilari. Tale ultima affermazione non può, quindi, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, ricondursi esclusivamente alle dichiarazioni rese dal coimputato, in quanto, per come precisato dalla stessa sentenza della Sesta sezione, il riferire il mancato possesso di conoscenze basilari del diritto e invitare il magistrato inquirente a tornare a studiare la questione controversa, unitamente alla contestazione, senza alcun rispetto del limite della continenza, di essere ignorante, negligente ed imperito, integra il reato contestato (v. pag. 6). Di conseguenza, per come rimarcato dalla Corte d'appello, sono tali espressioni che risultano lesive della onorabilità del magistrato e, dunque, assumono un autonomo disvalore, essendosi al contempo esclusa la legittima critica al provvedimento cautelare che, dinanzi al Giudice per le indagini preliminari, era oggetto di disamina. In tale contesto, quindi, la minaccia espressa in udienza mentre si controverteva sulla sussistenza dei presupposti per emettere una misura cautelare nei confronti del proprio assistito, di sollecitare l'azione disciplinare e promuovere l'azione di responsabilità civile nei confronti del magistrato del pubblico ministero, lungi dall'assumere una valenza di disvalore autonoma del tutto svincolata dall'offesa profferita, rileva quale relativo elemento circostanziale, per come precisato dalla Corte di merito ed asseverato dalla sentenza della Sesta sezione, laddove, a proposito della minaccia, non solo ne esclude la rilevanza funzionale rispetto alle argomentazioni poste a fondamento della tesi difensiva, ma la lega, in un rapporto di efficienza causale, allo scopo di ridicolizzare e screditare oltre che di intimorire il magistrato (v. pag. 7 sentenza della Corte d'appello). E ciò proprio in ragione della successione temporale degli eventi (vedi sul punto la trascrizione riportata alle pagine 5 e 6 della sentenza del Tribunale), ove al dichiarato intento di agire nei confronti del magistrato seguono le affermazioni di contenuto oltraggioso in precedenza indicate. La Corte di appello, quindi, per come affermato dalla sentenza della Sesta sezione, ha chiarito, con motivazione congrua, come il ricorrente dovesse considerarsi responsabile delle offese rivolte al magistrato in udienza non per i toni o le modalità enfatiche dell'arringa, ma «per l'obiettiva capacità delle sue frasi pronunciate a ledere l'interesse giuridico protetto che si identifica con il rispetto dovuto alle funzioni giudiziarie esercitate da un magistrato in quel contesto funzionale». In tale ottica, proprio la Sesta sezione, sottolinea come le parole impiegate dal ricorrente, ossia «l'aver fatto ripetutamente riferimento a profili di negligenza, imperizia ed ignoranza, oltre che l'invito sarcastico a studiare principi che si insegnano agli studenti del primo anno della facoltà di giurisprudenza», avevano avuto ad oggetto apprezzamenti offensivi della reputazione e del prestigio del magistrato preso di mira, in quanto direttamente rivolti alla persona del magistrato, anziché ai provvedimenti assunti. 3. In tali termini, l'error denunciato si rivela del tutto privo di rilievo ai fini dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente che, invece, poggia sull'attribuzione di una condotta propria, motivatamente ricondotta sia dal Tribunale che dalla Corte di appello al paradigma della fattispecie aggravata di cui all'art. 343-bis cod. pen., per come asseverato dalla sentenza della Sesta sezione della Corte di cassazione che, pertanto, ha rigettato il ricorso dell'imputato. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato; consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, applicandosi, stante la natura di mezzo di impugnazione del ricorso straordinario, il disposto dell'a