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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02030/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26573/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], 33, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta ta e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Ciarambino, –ricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente-ricorrente incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA , sezione staccata di Foggia,n. 1 99 3 / 2015 , depositata il 23 / 09 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Foggia, nei confronti della sola Agenzia delle entrate, sei cartelle di pagamento.

Nel processo interveniva Equitalia sud s.p.a. quale società di riscossione.

2. La C.t.p. di Foggia dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti.

In particolare, osservava che, ove la contribuente avesse inteso contestare le cartelle, il ricorso era inammissibile in quanto tardivo; che, invece, ove avesse inteso impugnare gli estratti di ruolo, il ricorso era inammissibile in quanto non preceduto dalla conoscenza legale dell’atto mediante notificazione.

3. La C.t.r., con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della contribuente.

Dopo aver precisato che oggetto del ricorso erano le cartelle di pagamento, affermava che era maturata la decadenza della pretesa esecutiva.

Rilevava, in proposito, un vizio di notifica delle cartelle, avvenuta secondo il procedimento della c.d. irreperibilità relativa,non essendo stata effettuata l’affissionedell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione dellacontribuente e non risultando che fosse decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3

4. Avverso detta ultima sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la contribuente ha resistito con controricorso.

L’Agenzia delle entrate, a propria volta, ha notificato controricorso e ricorso incidentale avverso il quale la contribuente si è difesa a mezzo ulteriore controricorso.

5. Con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. si è costituita Agenzia delle entrate-Riscossione, in sostituzione della soppressa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (costituita attraverso la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e quale soggetto pubblico succeduto in tutti i rapporti anche processuali di quest’ultima.

Considerato che: 1.La società di riscossione ha proposto due motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione de gli art.140 cod. proc. civ. e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60 2 , Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto invalidala notifica delle cartelle –male interpretando l’art. 140 cod. proc. civ. e travisando quanto ritenuto in proposito dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 258 del 2012 – in ragione della mancata affissione alla porta dell’abitazione dellacontribuente dell’avviso di deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in proposito che l’omissione dell’adempimento determina la nullità e non l’inesistenza della notifica,sicché quest’ultima doveva ritenersi sanata in ragione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario; che, nella fattispecie in esame, la raccomandata era stata ritualmente eseguita ed era maturata la compiuta giacenza.

1.2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna alle spese, ritenuta sproporzionata e priva di logica giuridica, stante il parziale rigetto dell’appello della contribuente.

L’Agenzia delle entrate, con il ricorso incidentale, ha proposto quattro motivi.

2.1. Con ilprimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 231 dicembre 1992, n. 546.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, sebbene quest’ultima non avesse allegato all’atto introduttivogli atti impugnati, e nella parte in cui ha affermato che detti ultimi potessero essere prodotti anche successivamente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la contribuente avesse individuato gli atti impugnati nelle cartelle di pagamento, nonostante la prospettazione di questioni confuse sia sull’estratto di ruolo che sulle cartelle. 2.3.Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992.

Censura la sentenza impugnata per aver sostanzialmente ritenuto che al contribuente fosse consentito contestare senza termine atti in precedenza notificati e divenuti definitivi.

Assume che il ricorso originario aveva ad oggetto un atto non autonomamente impugnabile; che, pertanto, il ricorso originario era inammissibile mancando l’inidispensabile presupposto processuale in virtù del quale ricorrere.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 2.4.Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli art. 140 cod. proc. civ. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto invalida la notifica delle cartelle in ragione della mancata affissione alla porta dell’abitazione del contribuente dell’avviso di deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA].

Assume che gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 258 del 2012 non retroagivano alle cartelle notificate in precedenza.

2.5. Con il quinto motivo la società di riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. error in procedendo per violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese in quanto assumela sussistenza di giusti motivi per la compensazione.

3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollevata dalla contribuente con il controricorso.

La contribuente assume che la società di riscossione, intervenuta volontariamente nel giudizio di merito, sia pri va di interesse giuridicamente tutelabile in quanto la medesima non era liti s consorte né f a coltativo né necessario nel giudizio introdotto contro l’Agenzia delle entrate.

In via subordinata assume che,anche a ritenere la stessa portatrice di un interesse ad adiuvandum, non le era comunque consentito proporre autonomo ricorso per cassazione.

3.1. Quanto al difetto di legittimazione della società di riscossione, deve rilevarsi che con il ricorso originario la contribuente aveva fatto valere anche vizi propri della cartella (cfr. controricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate pagg. 15 e ss) .

In ogni caso, la C.t.r., a fronte dell’eccezione sollevata dalla contribuente, si è espressamente pronunciata sulla questione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 ritenendo legittimo l’intervento ed affermando che l’ ingresso nel processo del terzo eracomunque gius tif i cato come intervento adesivo dipendente.

Tale statuizione, sfavorevole alla contribuente, non è stata oggetto di ricorso incidentale, sicché sulla stessa si è formato il giudicato.

Infatti, in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata conricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questionepreliminare o pregiudiziale, ilricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporrericorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con ilcontroricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ. pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica(Cass. 10/11/2021 n. 33109)

3.2. Quanto all’inammissibilità di un’impugnazione autonoma da parte dell’interventore adesivo dipendente, questa Corte ha precisato che ilricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'intervenienteadesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentaleadesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi qualericorso principale, posto che il predetto interveniente – cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti –conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata (Cass.14/10/2013 n. 23235).

4. Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate è infondato.

4.1. In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 deposito degliatti e documenti previsti dal comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degliatti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'attoimpugnato può essere prodotto anche in un mo mento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell'articolo citato. (Cass. 21/02018, n.19580).

4.2. La C.t.r. ritenendo ammissibile il deposito successivo delle cartelle, non allegate a l ricorso introduttivo , si è attenuta a questi principi.

5. Il secondoed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate sono fondati, restando assorbiti gli ulteriori.

5.1. Il giudizio introdotto dalla contribuente con l’originario ricorso ha pacificamente ad oggetto sei cartelle di pagamento ; quest’ultima assumeva chele stesse non le erano mai state notificate e che ne era venuta a conoscenza solo a seguito di accesso presso Equitalia; ciò deve ritenersi, a mezzo de gli « estratti di ruolo » allegati in copia al ricorso originario dalla stessa, come riferito dall’Agenzia delle entrate nel suo controricorso.

La questione controversa attiene, pertanto, al la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo.

5.2. Sulla questione è intervenuto il legislatore il quale, con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha inserito il comma 4 - bis ed ha stabilito , non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «i l ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».

5.3. Le Sezioni Unite – dopo aver precisato che l’art. 12 - bis cit., selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione – hanno affermato che la citata disposizione si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei terminied hanno aggiunto che il medesimo può essere allegato anche nel giudizio di legittimità mediante documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.(Cass. 06(09/2022, n. 26283)

5.4. Alla luce di tali principi, poiché non risulta dedotta, nemmeno in questa sede di legittimità, la sussistenza dell’interesse ad agire in ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 12-bis ct., il ricorso originario, avente ad oggetto cartelle di pagamento che si assume mai notificate, èinammissibile.

6. In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, rigettato il primo ed assorbiti gli altri motivi nonché i motivi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 sentenza va cassata senza rinvioex art. 382 cod. proc. civ. dichiarando l’inammissibilitàdel ricorso originario del la contribuente.

7. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, in ragione della normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, rigettato il primo ed assorbiti gli altri motivi nonché i motivi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione; dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente e cassa la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna lacontroricorrente al pagamento, delle sp ese del giudizio di legittimità che si liquida nei confronti dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26573/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], 33, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta ta e dife sa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Ciarambino, –ricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente-ricorrente incidentale – Contro [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA , sezione staccata di Foggia,n. 1 99 3 / 2015 , depositata il 23 / 09 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla C.t.p. di Foggia, nei confronti della sola Agenzia delle entrate, sei cartelle di pagamento. Nel processo interveniva Equitalia sud s.p.a. quale società di riscossione. 2. La C.t.p. di Foggia dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti. In particolare, osservava che, ove la contribuente avesse inteso contestare le cartelle, il ricorso era inammissibile in quanto tardivo; che, invece, ove avesse inteso impugnare gli estratti di ruolo, il ricorso era inammissibile in quanto non preceduto dalla conoscenza legale dell’atto mediante notificazione. 3. La C.t.r., con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della contribuente. Dopo aver precisato che oggetto del ricorso erano le cartelle di pagamento, affermava che era maturata la decadenza della pretesa esecutiva. Rilevava, in proposito, un vizio di notifica delle cartelle, avvenuta secondo il procedimento della c.d. irreperibilità relativa,non essendo stata effettuata l’affissionedell’avviso di deposito sulla porta dell’abitazione dellacontribuente e non risultando che fosse decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 4. Avverso detta ultima sentenza ha propo sto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la contribuente ha resistito con controricorso. L’Agenzia delle entrate, a propria volta, ha notificato controricorso e ricorso incidentale avverso il quale la contribuente si è difesa a mezzo ulteriore controricorso. 5. Con memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. si è costituita Agenzia delle entrate-Riscossione, in sostituzione della soppressa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (costituita attraverso la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e quale soggetto pubblico succeduto in tutti i rapporti anche processuali di quest’ultima. Considerato che: 1.La società di riscossione ha proposto due motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione de gli art.140 cod. proc. civ. e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60 2 , Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto invalidala notifica delle cartelle –male interpretando l’art. 140 cod. proc. civ. e travisando quanto ritenuto in proposito dalla Corte Costituzionalecon la sentenza n. 258 del 2012 – in ragione della mancata affissione alla porta dell’abitazione dellacontribuente dell’avviso di deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in proposito che l’omissione dell’adempimento determina la nullità e non l’inesistenza della notifica,sicché quest’ultima doveva ritenersi sanata in ragione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario; che, nella fattispecie in esame, la raccomandata era stata ritualmente eseguita ed era maturata la compiuta giacenza. 1.2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Censura la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna alle spese, ritenuta sproporzionata e priva di logica giuridica, stante il parziale rigetto dell’appello della contribuente. L’Agenzia delle entrate, con il ricorso incidentale, ha proposto quattro motivi. 2.1. Con ilprimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 231 dicembre 1992, n. 546. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, sebbene quest’ultima non avesse allegato all’atto introduttivogli atti impugnati, e nella parte in cui ha affermato che detti ultimi potessero essere prodotti anche successivamente. 2.2. Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 19, 24 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la contribuente avesse individuato gli atti impugnati nelle cartelle di pagamento, nonostante la prospettazione di questioni confuse sia sull’estratto di ruolo che sulle cartelle. 2.3.Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,error in procedendo per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata per aver sostanzialmente ritenuto che al contribuente fosse consentito contestare senza termine atti in precedenza notificati e divenuti definitivi. Assume che il ricorso originario aveva ad oggetto un atto non autonomamente impugnabile; che, pertanto, il ricorso originario era inammissibile mancando l’inidispensabile presupposto processuale in virtù del quale ricorrere. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 2.4.Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli art. 140 cod. proc. civ. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto invalida la notifica delle cartelle in ragione della mancata affissione alla porta dell’abitazione del contribuente dell’avviso di deposito dell’atto presso la [OSCURATO:PERSONA]. Assume che gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 258 del 2012 non retroagivano alle cartelle notificate in precedenza. 2.5. Con il quinto motivo la società di riscossione denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. error in procedendo per violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese in quanto assumela sussistenza di giusti motivi per la compensazione. 3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sollevata dalla contribuente con il controricorso. La contribuente assume che la società di riscossione, intervenuta volontariamente nel giudizio di merito, sia pri va di interesse giuridicamente tutelabile in quanto la medesima non era liti s consorte né f a coltativo né necessario nel giudizio introdotto contro l’Agenzia delle entrate. In via subordinata assume che,anche a ritenere la stessa portatrice di un interesse ad adiuvandum, non le era comunque consentito proporre autonomo ricorso per cassazione. 3.1. Quanto al difetto di legittimazione della società di riscossione, deve rilevarsi che con il ricorso originario la contribuente aveva fatto valere anche vizi propri della cartella (cfr. controricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate pagg. 15 e ss) . In ogni caso, la C.t.r., a fronte dell’eccezione sollevata dalla contribuente, si è espressamente pronunciata sulla questione Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 ritenendo legittimo l’intervento ed affermando che l’ ingresso nel processo del terzo eracomunque gius tif i cato come intervento adesivo dipendente. Tale statuizione, sfavorevole alla contribuente, non è stata oggetto di ricorso incidentale, sicché sulla stessa si è formato il giudicato. Infatti, in tema di giudizio per cassazione, qualora la sentenza impugnata conricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questionepreliminare o pregiudiziale, ilricorso per cassazione dell'avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all'esame della Corte la medesima questione, di proporrericorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con ilcontroricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l'appello dall'art. 346 cod. proc. civ. pone a carico dell'intimato l'onere dell'impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica(Cass. 10/11/2021 n. 33109) 3.2. Quanto all’inammissibilità di un’impugnazione autonoma da parte dell’interventore adesivo dipendente, questa Corte ha precisato che ilricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'intervenienteadesivo dipendente va esaminato come ricorso incidentaleadesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da intendersi qualericorso principale, posto che il predetto interveniente – cui è preclusa l'impugnazione in via autonoma della sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che per la statuizione di condanna alle spese giudiziali pronunziata nei suoi confronti –conserva in tal modo la sua posizione processuale secondaria e subordinata, potendo aderire all'impugnazione della parte adiuvata (Cass.14/10/2013 n. 23235). 4. Il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate è infondato. 4.1. In tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 deposito degliatti e documenti previsti dal comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, non anche degliatti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'attoimpugnato può essere prodotto anche in un mo mento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal comma 5 dell'articolo citato. (Cass. 21/02018, n.19580). 4.2. La C.t.r. ritenendo ammissibile il deposito successivo delle cartelle, non allegate a l ricorso introduttivo , si è attenuta a questi principi. 5. Il secondoed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate sono fondati, restando assorbiti gli ulteriori. 5.1. Il giudizio introdotto dalla contribuente con l’originario ricorso ha pacificamente ad oggetto sei cartelle di pagamento ; quest’ultima assumeva chele stesse non le erano mai state notificate e che ne era venuta a conoscenza solo a seguito di accesso presso Equitalia; ciò deve ritenersi, a mezzo de gli « estratti di ruolo » allegati in copia al ricorso originario dalla stessa, come riferito dall’Agenzia delle entrate nel suo controricorso. La questione controversa attiene, pertanto, al la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. 5.2. Sulla questione è intervenuto il legislatore il quale, con il d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, novellando l'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha inserito il comma 4 - bis ed ha stabilito , non soltanto che «l'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «i l ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 8 agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». 5.3. Le Sezioni Unite – dopo aver precisato che l’art. 12 - bis cit., selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura «dinamica» che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione – hanno affermato che la citata disposizione si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei terminied hanno aggiunto che il medesimo può essere allegato anche nel giudizio di legittimità mediante documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.(Cass. 06(09/2022, n. 26283) 5.4. Alla luce di tali principi, poiché non risulta dedotta, nemmeno in questa sede di legittimità, la sussistenza dell’interesse ad agire in ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 12-bis ct., il ricorso originario, avente ad oggetto cartelle di pagamento che si assume mai notificate, èinammissibile. 6. In conclusione, vanno accolti il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, rigettato il primo ed assorbiti gli altri motivi nonché i motivi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 9 sentenza va cassata senza rinvioex art. 382 cod. proc. civ. dichiarando l’inammissibilitàdel ricorso originario del la contribuente. 7. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, in ragione della normativa sopravvenuta alla proposizione del ricorso. L e spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, rigettato il primo ed assorbiti gli altri motivi nonché i motivi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione; dichiara inammissibile il ricorso originario della contribuente e cassa la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Condanna lacontroricorrente al pagamento, delle sp ese del giudizio di legittimità che si liquida nei confronti dell’Agenzia delle entrate in Euro 2.300,00 per compensi, oltre
Sentenza Cassazione n. 02030/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris