CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14131/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26343/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Roma, piazza Cavour. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1099/30/2015, depositata in data 26 gennaio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. RlT010200905 e RlT01020090 9, rispettivamente relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’Agenzia delle Entrate – Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2006 e 2007 direzione provinciale di Milano I – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 per l’anno d’imposta 2006 e a € 5.000,00 per l’anno d’imposta 2007, e accertando un maggior reddito di € 95.844,17 per l’anno 2006 e di € 94.259,46 per l’anno 2007. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: - autovettura di grossa cilindrata, contratto di assicurazione, tre imbarcazioni da diporto e spese sostenute nel quinquennio 2006 - 2010 per l’anno 2006; - autovettura di grossa cilindrata, imbarcazione da diporto e canoni di leasing per l’anno 2007. L’ufficio, inoltre, giungeva alle suddette conclusioni dopo aver accertato anche il reddito sintetico globale netto del nucleo familiare del contribuente, ricomprendendo la coniuge [OSCURATO:PERSONA], pari a € 100.488,60 per il 2006 e a € 128.548,00 per il 2007. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., riuniti i ricorsi, con sentenza n. 184/42/2013, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il reddito accertato per l'anno 2006 da € 100.489,00 a € 86.794,00 e rigettando il ricorso per l’anno 2007. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva in giudizio anche l’Agenzia delle Entrate, ribadendo quanto dedotto in primo grado. 5. Con sentenza n. 1099/30/2015, depositata in data 26 gennaio 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nelle cause ostative di imputabilità del reddito sinteticamente accertato in capo alla coniuge di cui all'art. 38, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare i profili di illegittimità degli avvisi impugnati relativi all'illegittimità dell'accertamento sintetico in capo al coniuge in assenza dell'invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e all'illegittimità dell'imputazione in capo al contribuente di un reddito che l'ufficio non poteva accertare in capo al coniuge posto che il reddito complessivo accertabile in capo alla stessa non eccedeva di almeno un quinto quello dichiarato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 38, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 53 Cost.» il contribuente richiama quanto dedotto con il primo motivo sotto il profilo, però, dell’error in iudicando, sottolineando anche che la mancanza dell’invito al contraddittorio per il coniuge impediva il fatto che l’accertamento venisse di fatto calibrato al caso concreto. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. in relazione all’imputabilità in capo al contribuente delle spese gestionali afferenti al coniuge, non a carico e titolare di un'autonoma dichiarazione dei redditi» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’attribuzione ad essi del reddito accertato sinteticamente in capo al coniuge, non a suo carico e titolare di un'autonoma dichiarazione dei redditi, obliterando, quindi, la presunzione di giustificazione degli elementi indicativi di capacità contributiva nei redditi di altri componenti il nucleo famigliare. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione al mancato accertamento della provvista esente consistente in dazioni da parte del coniuge, della quale consta la prova documentale agli atti» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato come le spese accertate dall’ufficio siano state sostenute dal contribuente tramite le dazioni di denaro ricevute a mezzo bonifici bancari da parte del coniuge, circostanza non contestata dall’ufficio nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla considerazione dei beni detenuti in leasing quali incrementi patrimoniali» il contribuente lamenta l’error in iudicandonella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto che i beni posseduti in leasing non potessero essere considerati un incremento patrimoniale, data l’assenza di un successivo riscatto del bene da parte del contribuente, il quale, di fatto, non è mai entrato nel possesso in senso proprio del bene, ma lo ha ceduto dopo averne fruito verso un corrispettivo per un periodo, senza vedere mai incrementato il proprio patrimonio di alcun diritto o entità economicamente valutabile. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella doppia tassazione del medesimo presupposto d'imposta costituito dai canoni di leasing» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare il fatto decisivo rappresentato dalla doppia tassazione del medesimo presupposto d'imposta costituito dai canoni di leasing, i quali sono stati considerati sia come spese per incrementi patrimoniali (in assenza del riscatto dei beni) che come spese gestionali. 1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell'illegittimità dell'accertamento presuntivo che non tiene conto della prova delle spese storiche effettivamente sostenute dal contribuente in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di considerare la prova, risultante da documentazione agli atti, delle spese effettivamente sostenute in relazione ai contratti di leasingconsiderati nell’accertamento sintetico. 1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla conferma dell'accertamento presuntivo che non tiene conto della prova delle spese storiche effettivamente sostenute dal contribuente in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente richiama quanto dedotto con il precedente motivo sotto il profilo, però, dell’error in iudicando. 1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell'idoneità dei vecchi coefficienti sintetici a rappresentare la reale capacità contributiva scaturente dalla disponibilità dei beni in questione» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha considerato l’inidoneità dei vecchi coefficienti presuntivi di reddito di cui ai decreti ministeriali del 1992 a determinare la reale capacità contributiva del soggetto accertato sinteticamente. 1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ. dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 Cost. in relazione all’idoneità dei vecchi coefficienti sintetici a rappresentare la reale capacità contributiva scaturente dai beni in questione» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha fatto applicazione dei nuovi indici sintetici, i quali determinavano le spese gestionali attenzionate dall’ufficio in misura significativamente inferiore rispetto ai coefficienti presuntivi di cui ai precedenti decreti ministeriali; i nuovi indici hanno natura procedimentale e, dunque, sono suscettibili di applicazione retroattiva. 1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell'illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 7, 12 e 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha mancato di valutare la legittimità del provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione. 1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l'illegittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 7, 12 e 16 del D.Lgs. n. 472/1997» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha ritenuto carente di motivazione il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonostante mancasse dell’esplicazione dei criteri adottati per graduare le stesse e della valutazione dell’elemento soggettivo della violazione tributaria contestata. 2. Seguendo un ordine logico giuridico delle questioni, il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tutti inerenti all’asserita illegittimità dell’accertamento sintetico posto in essere tenendo conto anche della situazione relativa al coniuge nonché la circostanza che diversi beni posseduti fossero in leasing, sono infondati. Sul punto, così si esprimevano i [OSCURATO:PERSONA]: "Relativamente al secondo motivo di doglianza (le spese sarebbero state sostenute dal contribuente tramite dazioni di denaro ricevute dalla coniuge), questa Commissione condivide quanto affermato dal giudice di primo grado: "Trattasi di affermazione priva di pregio giuridico in quanto il redito percepito dalla moglie non è di per sé sufficiente a sostenere una capacità di spesa ed un tenore così elevato. È accertato che la signora Gammella, nel quinquennio 2006/2010, ha sostenuto esborsi per incrementi patrimoniali per una somma complessiva di €3.648,072. Appare quindi poco plausibile che la stessa, con il proprio reddito, abbia potuto sostenere gran parte delle spese ed un tenore di vita così elevato. Anche in merito all'eccezione di parte appellante, secondo cui i beni detenuti in leasing e successivamente ceduti e, quindi, non riscattati, non possono essere considerati incrementi patrimoniali, questa Commissione non può non condividere la tesi difensiva dell'Amministrazione finanziaria, in quanto è proprio l'accertamento sintetico che permette di colpire tutti coloro che dimostrano di avere a disposizione in quanto hanno speso somme maggiori di quelle che gli importi dichiarati avrebbero consentito. Nello specifico, è stato dimostrato che il contribuente, che non aveva dichiarato nulla per ranno d'imposta 2006, aveva un tenore di vita ed una capacità di spesa che mal si conciliava con il reddito accertato”. Va precisato che destinatario dell'accertamento era il sig. [OSCURATO:PERSONA] e non la moglie, motivo per cui l'invito al contraddittorio (neppur necessario) era stato notificato unicamente all'odierno ricorrente. 2.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli» (cfr. Cass., sez.5, 26/9/2019, n. 30355). La C.t.r., invero, ha ritenuto non assolto l’onere della prova gravante sul contribuente e volto a superare la presunzione amministrativa fondata anche sul reddito complessivo del nucleo familiare. 2.2. Secondo giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto della prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Si ̀ , al riguardo, chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova - risultante da «idonea documentazione» - della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico (Cass., sez. 5, 18/04/2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., sez. 6-5, 16/07/2015, n. 14885; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097). La prova incombente sul contribuente non ̀ comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass., sez.5, 8/10/2020, n. 28157). 2.3. Quanto alla non imputabilità in capo al contribuente delle spese gestionali afferenti al coniuge non a carico e titolare di un'autonoma dichiarazione dei redditi, va rilevato che l’art. 38 DPR 600/73 recita: "La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare sulla [OSCURATO:PERSONA] con periodicità biennale". Pertanto, la C.t.r. ha correttamente operato nel ritenere che il reddito accertato sinteticamente può essere determinato anche sulla base della situazione relativa a membri del nucleo familiare, anche alla luce dei principi giurisprudenziali citati. 2.4. Parimenti, sussiste l’irrilevanza, ai fini reddituali, dei beni posseduti in leasing e successivamente ceduti in quanto, per la ricostruzione sintetica del reddito delle annualità antecedenti al 2009, c.d. vecchio redditometro, gli Uffici, secondo un indirizzo risalente invalso nella giurisprudenza di merito, non avrebbero potuto utilizzare i canoni di leasing quali indici di capacità contributiva, in quanto previsti solamente dal D.M. 24 dicembre 2012, emanato in attuazione delle nuove norme in materia di accertamento sintetico (D.L. n. 78 del 2010); disciplina che, anche per orientamento costante di questa Corte, si applica «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non ̀ ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016); in altri termini, ̀ esclusa un’applicazione retroattiva della disciplina del c.d. nuovo redditometro, applicabile ai soli periodi d’imposta decorrenti dal 2009. 2.5. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/07/2015, n. 15289) ha affermato che «L'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (disciplinante, fra l'altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito) prevede, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva connessi alla disponibilità̀ di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui consumi); nel procedere alla detta determinazione sintetica del reddito l'Ufficio deve valutare (secondo le modalità̀ indicate nel d.m. 10 - 9 - 1992) la disponibilit à̀ di beni e servizi descritti nella tabella allegata al cit. d.m., e può̀ utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli di cui alla tabella (art. 1, commi 1 e 2 cit. d.m.); dall'altro (quinto comma), contempla le "spese per incrementi patrimoniali", ciò̀ quelle - di solito elevate - sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente; ai valori ottenuti in base alla disponibilità̀ dei beni o servizi specificamente indicati deve poi essere aggiunta l'eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dpr 600/73 (art. 3, comma 7, cit. d.m.)». Ancora, nello stesso senso si è sostenuto che «giacché, in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010), l'Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al DM 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, non può essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso, anche per gli anni d'imposta precedenti al 2009». Infine, con un importante arresto (Cass. 27.4.2022, n. 13102) si è indicato il principio di diritto secondo cui: "ai fini dell'accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve tenersi conto sia delle spese affrontate per acquistare beni duraturi, sia degli esborsi sostenuti per il loro mantenimento, valori che dovranno essere sommati, perché ambedue sono rappresentativi di una capacità economica e perciò contributiva". 2.6. Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza la fondatezza dell’operato della C.t.r., la quale si ̀ conformata ai consolidati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte di legittimità. 3. Il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura un error in iudicando, è inammissibile. Esso riveste natura meritale, profilandosi evidentemente preordinato ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione delle prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini, viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito della controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la C.t.r. abbia minuziosamente ricostruito i fatti, analizzando dettagliatamente la documentazione in suo possesso, prendendo in esame ogni doglianza avanzata da controparte, soffermandosi su ciascuna ed esprimendo il proprio apprezzamento in modo logico, completo, coerente e ragionevole. 4. Parimenti inammissibili sono il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione censurandosi la decisione nella parte in cui si è mancato di considerare la prova delle spese effettivamente sostenute in relazione ai contratti di leasing considerati nell’accertamento sintetico. I motivi, sotto l’egida dell’error in iudicando e dell’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, palesano una natura prettamente meritale. Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. 12/02/2008, n. 3267) compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione delle prove, il giudizio sull'attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice della legittimità alla sola congruenza della decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova. 4.1. Il settimo motivo, oltretutto, è inammissibile ex art. 348-ter cod. proc. civ., nella parte in cui censura la violazione del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. sussistendo un caso di “doppia conforme”; secondo costante giurisprudenza di questa Corte, «nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità̀ del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016)». Ai sensi dell’art. 54, d.l. n. 83 del 2012, «la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 5. Con il nono e decimo motivo di ricorso, il contribuente censura l’operato della C.t.r. per non aver fatto applicazione dei nuovi indici sintetici, i quali determinano le spese gestionali attenzionate dall’ufficio in misura significativamente inferiore rispetto ai coefficienti presuntivi di cui ai precedenti decreti ministeriali, nuovi indici che hanno natura procedimentale e, dunque, sono suscettibili di applicazione retroattiva. Tale doglianza è oggetto anche della memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Essi sono infondati. E’ opportuno sottolineare che nell’evoluzione legislativa dell’art. 38 d. P.R. n. 600 del 1973 l’aggettivo «netto» ̀ venuto meno. Va però considerato che al caso di specie si applica, ratione temporis, l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente le modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, poiché tale novella si applica solo a far data dall’anno d’imposta 2009. Infatti, il primo comma del predetto art. 22 d.l. n. 78 del 2010 espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d'imposta successivi al 2009, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice. A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009». Al riguardo questa Corte (Cass., 06/10/2014, n. 21041; Cass., 6/11/2015, n. 22744; Cass., 29.01.2016, n. 1772; Cass.21.11.2019, n. 30355), nell'escludere l'applicazione retroattiva della novella in questione, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l'applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d'imposta precedenti alla loro adozione (da ultimo, ex plurimis, Cass., 26/02/2019, n. 556) si fonda piuttosto sulla natura procedimentale delle norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell'accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l' individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale ed a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, già richiamata, che inequivocabilmente identifica la norma applicabile, è recessivo anche il principio tempus regit actum, altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali. Non rileva pertanto, in questa sede, la variazione del quarto comma dell’art. 38, laddove non si legge più «determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente», ma solo «determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente», così come nel successivo sesto comma si parla della «determinazione sintetica del reddito complessivo». Lo stesso deve dirsi per il novellato ottavo comma dell’art. 38, a norma del quale «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. […]»; mentre il settimo comma ante novella disponeva al contrario: «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma (Cass. 04/03/2022, n. 7269). Non è quindi applicabile al caso sub iudice la modifica legislativa de qua e ha correttamente operato la C.t.r. nell’escludere la valenza del nuovo redditometro per il caso di specie, ossia per gli anni di imposta 2006/07. 6. L’undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso, con cui il contribuente censura l’operato della C.t.r. per non aver ritenuto carente di motivazione il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, nonostante mancasse dell’esplicazione dei criteri adottati per graduare le stesse e della valutazione dell’elemento soggettivo della violazione tributaria contestata, sono infondati. In tema disanzioni amministrative tributarie, l'obbligo dimotivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata altributo, imposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto "per relationem" se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (Cass. 04/05/2021, n. 11610). Correttamente, sul punto, la C.t.r. ha ritenuto l’adeguatezza del provvedimento sanzionatorio, emesso in virtù dell’infedele dichiarazione previste dall'art. 1, comma 2, del d.Lgs. 471/97, tenuto conto dell'entità delle violazioni commesse e della condotta complessiva del contribuente. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositi