CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15173/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Iacobelli unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 250/2021 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], in persona della mandataria doBank, ilTribunale di Trento in data 27/3/2017 ha emesso decreto ingiuntivo per ilpagamento di € 107.264,58 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Lazzeriapertura di credito in conto corrente n. 412744418, a seguito del recessodella Banca il 17/4/2015.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto separate opposizioni(poi riunite), deducendo il difetto di legittimazione attiva di doBank; lanullità dell’art. 4 del contratto di apertura di credito relativo agli interessi;in subordine l’inapplicabilità della capitalizzazione trimestraledall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; l’assenza di prova del credito (non essendo sufficiente ilcertificato di saldaconto) e l’indeterminatezza di esso; hanno dunquechiesto l’accertamento negativo del credito, il risarcimento dei danni ed ilrimborso delle somme indebitamente pagate.Nel corso del giudizio [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto la sopravvenutacessazione della materia del contendere, per essere stata la controversiadefinita; il Giudice, dopo aver disposto CTU, ha pronunciato sentenza del9/4/2020, con cui ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di LazzeriMassimo e [OSCURATO:PERSONA], rilevando che il credito azionato era statoestinto in forza dell’accordo transattivo attestato dalla lettera 27/12/2017della doBank (la quale aveva proposto a [OSCURATO:PERSONA] di definire laposizione in oggetto e ogni altro credito vantato contro il predetto, controil pagamento, entro il 19/1/18, della somma di € 10.000, come avvenuto),rigettando l’assunto della Banca sull’irrilevanza dell’accordo (documentonon sottoscritto dalla Banca e riferentesi ad altro rapporto)- evidenziandoche poteva essere sufficiente la sottoscrizione di una sola parte overisultasse il consenso anche tacito dell’altra, mediante attuazione integraleNumero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026dei patti- e dichiarando che l’estinzione operava anche a favore di Lazzeriart. 1304 c. c..; ai fini della valutazione delle spese (di cui ha disposto lacompensazione) il primo Giudice ha anche rilevatol’infondatezza/genericità delle contestazioni sollevate dagli opponenti (aparte la sola questione relativa all’illegittima capitalizzazione dei saldipassivi).[OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto appello, sostenendo l’inefficaciaprobatoria della lettera 27/12/2017, perché alla offerta transattiva diLazzeri Massimo la Banca aveva inoltrato una controproposta in pari data,rimasta senza seguito, e comunque avente ad oggetto il solo rapporto n.053200010082751506, diverso da quello qui in esame, rilevandol’implausibilità della tesi del Lazzeri -secondo cui la Banca sarebbe statadisponibile a definire tutte le posizioni debitorie del predetto per unimporto così esiguo- e che per legge la transazione doveva avere unoggetto determinato o determinabile. Ha anche affermato l’erroneità delgiudizio sulla capitalizzazione degli interessi successiva al 2014.Con comparsa del 22/5/2021 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., resasi cessionariaanche del credito de quo in forza di contratto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha svoltointervento in causa, facendo proprie le censure formulate da [OSCURATO:SOCIETA].La Corte d’Appello di Trento, con sentenza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], haaccolto l’appello della Banca, respingendo le opposizioni a decretoingiuntivo.La Corte ha osservato che il testo della lettera 27/12/2017 presentaqualche salto logico, che lo stesso contrasta con il testo della medesimamissiva come prodotto in giudizio dalla Banca (testo in cui non comparel’inciso “e ogni altro credito vantato nei suoi confronti”), anche se talenuovo documento è inammissibile perché tardivamente prodotto, e che,comunque, lo scambio di lettere in esame non risulta avere alcunaNumero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026Per quanto riguarda le censure svolte nelle opposizioni a decretoingiuntivo, la Corte ha ritenuto generica la contestazione degli opponentiin ordine alla indeterminatezza degli interessi, come concordati nellaclausola n. 4 del contratto 20/5/2008, osservando che detta clausolaprevede una dettagliata regolamentazione degli interessi, eincomprensibile la doglianza riguardo all'asserita mancata indicazione deltasso annuo effettivo, ritenendo tale assunto smentito dalle condizionieconomiche contenute nel documento di sintesi.Ha ritenuto, invece, non condivisibile il giudizio esposto dal Tribunale(sia pure solo incidentalmente, nell’ambito della decisione sulle spese)riguardo alla “capitalizzazione dei saldi passivi”, affermando che il divietodi applicazione di interessi anatocistici (legge n. 147/2013) era destinato adivenire operante soltanto in forza dell’emissione di apposita delibera delCicr.2) Con ricorso notificato il 13/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Trento, proponendocinque motivi di ricorso.[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl resistono ciascuna con propriocontroricorso.I ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Vizio di motivazione – inrelazione all’art. 360 n. 4 e 360 n. 5 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per avere la stessaingiustamente messo in dubbio, con motivazione viziata, la genuinità di undocumento (lettera 27/12/2027 di cui al doc. 4 prodotto dagli appellanti)ritualmente acquisito e pacificamente autentico, raffrontandolo con altrodocumento (missiva in pari data, prodotta dalla Banca come doc. 2allegato all’atto di appello), la cui produzione è stata dichiaratainammissibile perché tardiva dalla Corte stessa.Numero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026Sostengono che si tratti di motivazione apparente, o comunqueperplessa o incomprensibile, essendo inconciliabile il confronto con undocumento che poi viene dichiarato inammissibile.Il motivo è inammissibile.1.1) Si osserva infatti, che la Corte d’Appello, al fine di negareefficacia alla lettera 27/12/2017 prodotta dagli opponenti, segue duerationes decidendi: da un lato mette a confronto tale lettera con la missivaprodotta dalla Banca; dall’altro lato ritiene non applicabile nel presentecaso l’accordo transattivo che appare essere oggetto di detta lettera, siaperché essa non è sottoscritta dalla Banca, sia perché, a seguito diinterpretazione di tale documento, lo stesso non risulta riferito al rapportobancario oggetto della presente causa.Pertanto, la contestazione di una delle due rationes decidendi èirrilevante, continuando la decisione della Corte ad essere giustificatadall’altra ratio- ritenuta legittima, come sotto esposto- (Cass. civ., sez. II,9/01/2024, n. 710: “Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad unaprima ratio decidendi, esamini e accolga anche una seconda ratio, al finedi sostenere la propria decisione, non si spoglia della potestas iudicandi,dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordinedi esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risultasorretta da due diverse rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascunadelle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata, sicché l'inammissibilità del motivo di ricorso attinentead una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i qualinon risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamentodella sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonomamotivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile”).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. - in relazione all’art. 360 n. 3Numero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026c.p.c. – Violazione dell’art. 115 c.p.c. e 2712 c.c. - in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché,nell’interpretazione del documento n. 4 (lettera 27/12/2027), ignoraingiustamente il dato testuale e contestualmente svaluta la valenzaprobatoria di un documento che, non essendo stato in alcuna formadisconosciuto, fa invece piena prova circa il suo contenuto e la suaprovenienza.In particolare, i ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello non abbiarispettato i canoni legali di ermeneutica, ex artt. 1362 e ss. c.c.,nell’interpretare la lettera, che riferisce l’accordo transattivo non solo alrapporto n. 053200010082751506, ma anche “ad ogni altro creditovantato nei conforti di [OSCURATO:PERSONA]”.Affermano altresì che la Corte non ha fatto buon governo del principiodi non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2712 c.c. (valoreprobatorio delle produzioni non contestate), dal momento che la lettera,sottoscritta per accettazione dal solo [OSCURATO:PERSONA], è peròpacificamente riferibile a doBank, come dalla sua intestazione, e che laparte opposta non ha mai dedotto che detta comunicazione non fosseriferibile all’apparente mittente.Rilevano, inoltre, che la Banca aveva ricevuto il pagamento di €.10.000, indicato nella lettera come condizione dell’accordo.Il motivo è infondato.2.1) Si ritiene che la Banca non abbia violato i criteri di ermeneuticanell’interpretare la lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] in esame, in primo luogo perché lalettera non risulta sottoscritta dalla Banca, per cui non è giuridicamenteriferibile alla stessa e non prova che sia intervenuto accordo transattivotra le parti.In particolare, si osserva che non rileva il richiamo agli artt. 115 c.p.c.e 2712 c.c., considerato sia che comunque una stringata contestazione inNumero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026giudizio della lettera, da parte della Banca, c’è (lo dice la Corte, pag. 18della sentenza, e la sua valutazione delle difese delle parti non èsindacabile in questa sede; inoltre emerge dal contenuto dei verbaliprodotti da parte ricorrente- pag. 25 del ricorso-, nei quali Banca hasempre sottolineato l’assenza di definizione transattiva), sia che, nonessendo il documento sottoscritto dalla Banca, questa non aveva alcunonere di contestarlo o disconoscerlo, non essendo il medesimo ad essagiuridicamente riferibile.Si veda, a tale proposito, la giurisprudenza di questa Corte: “Lescritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero dellescritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effettisostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata laprovenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte,contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscernel'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al soloriconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamenteregolati (art. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibileal soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico” (Cass.civ., sez. VI, 14/02/2013, n. 3730; Cass. civ., sez. II, 29/11/2018, n.30948).Né rileva l’osservazione dei ricorrenti circa il comportamento dellaBanca, che aveva accettato il pagamento di €. 10.000, non trattandosi dicondotta avente univoco significato di accettazione della transazione(potendo la ricezione di detta somma avere avuto solo il significato diaccettazione di un acconto sul maggior dovuto).3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1367 cod. civ. - in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché avrebbe erratonell’applicazione dei criteri ermeneutici fissati dagli articoli 1362 e ss. c.c.,Numero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026e, in particolare (in violazione dell’art. 1367), interpreta una pattuizionecontrattuale in modo tale da privarla di qualsiasi significato.Più specificamente, i ricorrenti censurano il ragionamento della Corte,laddove essa osserva che la lettera del 27/12/2027 menziona un rapportodiverso da quello azionato nel presente giudizio (quest’ultimo mai citatonella lettera), e che la frase “ogni altro credito vantato nei suoi confronti”non ha oggetto determinato.I ricorrenti valorizzano, invece, detta clausola e sostengono che essa,normalmente interpretata secondo il senso letterale delle parole, ha ilsignificato di estendere l’accordo transattivo a tutte le posizioni creditorietra le parti e che la Corte viola l’art. 1367 c.c., perché nel dubbio ilcontratto o le singole clausole vanno interpretate nel senso in cui possonoavere qualche effetto.Il motivo è infondato.3.1) Si ritiene che anche sotto questo profilo la Corte d’Appello nonabbia violato i criteri di ermeneutica.Il testo della lettera 27/12/2017 è il seguente: “Oggetto: NDG0000000009108565/[OSCURATO:PERSONA] (da citare sempre nellacorrispondenza) - [OSCURATO:PERSONA] - Rapporto n. 053200010082751506EX C/C con riferimento alla Sua proposta, La informiamo che nella qualitàdi mandatari di [OSCURATO:SOCIETA] (per il seguito la "Mandante"), è disponibilea definire la posizione in oggetto indicata ed ogni altro credito vantato neisuoi confronti alle seguenti condizioni e termini, in relazione ai quali dovràprovvedere a restituire copia della presente firmata per accettazione:contro il versamento di € 10.000,00 # (euro 10.000/00) da effettuarsi inun'unica soluzione entro non oltre il 19/01/2018, considereremo, adisponibilità maturata, definita ogni obbligazione assunta dal Sig. LazzeriMassimo in relazione alla posizione debitoria in oggetto indicata.[…omissis….] Fermo restando, l'obbligo di rimborsarci le somme chefossero state dalla Mandante o da noi, in qualità di mandatari, incassate aNumero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026titolo di pagamento dell'importo sopra indicato e che dovessero essererestituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamentoper qualsiasi altro motivo, col pagamento sopra indicato, e limitatamenteai rapporti oggetto della presente, [OSCURATO:SOCIETA] non avrà nulla più apretendere nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], così come il Sig. LazzeriMassimo nulla potrà più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente.Per effetto dell'accordo che precede si intendono, altresì,definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che dovessero riguardareeventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi diultra legali che abbiano concorso a determinare i crediti oggetto delpresente accordo a stralcio. Resta convenuto che l'accordo è condizionatoal rispetto dei termini sopra indicati, e delle condizioni della presente. Ildecorso infruttuoso di 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine stesso,[in caso di pagamento dilazionato, anche in relazione a ciascuna dellesingole tranches previste] o il mancato rispetto delle condizioni indicatenella presente, costituisce motivo di decadenza del beneficio del termine egiusta causa.Mandante per l'ammontare dell'intero credito, accessori ed interessi aitassi precedentemente applicati, detratti eventuali versamenti".Le frasi che rilevano in questa sede sono: “è disponibile a definire laposizione in oggetto indicata ed ogni altro credito vantato nei suoiconfronti; “considereremo, a disponibilità maturata, definita ogniobbligazione assunta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla posizionedebitoria in oggetto indicata”; “[OSCURATO:SOCIETA] non avrà nulla più apretendere nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA], così come il Sig. LazzeriMassimo nulla potrà più eccepire e/o contestare, anche giudizialmente”.Ebbene, si ritiene corretto il ragionamento della Corte d’Appello, chesottolinea che il negozio transattivo deve avere oggetto determinato e chenon è sostenibile ipotizzare che un negozio transattivo sia interpretabile inNumero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026deroga al principio della determinazione/determinabilità dell’oggetto, comedeve desumersi dal combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.Si osserva, infatti, che la lettera in esame fa preciso riferimento ad unsolo rapporto bancario, che è diverso da quello oggetto della presentecausa (come è pacifico tra le parti), mentre l’ulteriore espressione “edogni altro credito vantato ne suoi confronti” è del tutto generica e non puòcomportare l’estensione dell’accordo transattivo ad ulteriori rapporti, inalcun modo individuati, neanche nelle loro caratteristiche più generali.Non soccorrono neppure la frase “considereremo…definita ogniobbligazione assunta dal Sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla posizionedebitoria in oggetto indicata”, perché sembra riferirsi solo al rapportoconcretamente indicato, né la frase “[OSCURATO:SOCIETA] non avrà nulla più apretendere nei confronti del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”, anch’essa del tuttoindefinita.E, come previsto dall’art. 1364 c.c. (“Per quanto generali siano leespressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti suiquali le parti si sono proposte di contrattare”), le espressioni generali di uncontratto non possono estendere l’oggetto di questo a situazioni giuridichedel tutto indefinite.Né rileva il richiamo dei ricorrenti all’art. 1367 c.c., perché non puòessere comunque attribuito per forza ad una clausola del tutto generica (equindi invalida) un significato preciso, in alcun modo ricavabile dalcontratto.Si veda in tal senso la giurisprudenza di questa Corte: “In tema ditransazione, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte opossano sorgere tra le parti più liti, in relazione a numerose questioni traloro controverse, l'avere dichiarato, nello stipulare una transazione, di nonaver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implicanecessariamente che la transazione in vesta tutte le controversiepotenziali o attuali, dal momento che, a norma dell'articolo 1364 delNumero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026codice civile, le espressioni usate nel contratto, per quanto generali,riguardano soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte distatuire: ne consegue che, se il negozio transattivo concerne soltantoalcune delle stesse, esso non si estende, malgrado l'ampiezzadell'espressione adoperata, a quelle rimaste estranee all'accordo, il cuioggetto va determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi difatto, con apprezzamento che sfugge al controllo di legittimità qualorasorretto da congrua motivazione” (Cass. civ., sez. I, 3/07/2025, n. 18038;Cass. civ., sez. I, 27/07/2021, n. 21557; Cass. civ., sez. I, 18/05/2018, n.12367).4) Quarto motivo di impugnazione: “Vizio di motivazione – inrelazione all’art. 360 n. 4 ovvero all’art. 360 n. 5 c.p.c.”.I ricorrenti sostengono che le circostanze addotte dalla sentenza, alfine di escludere la valenza estintiva del debito del doc. 4 di parteopponente, non sono concludenti e si risolvono anzi in una motivazioneillogica e meramente apparente.In particolare, i ricorrenti ritengono illogiche le affermazioni della Corted’Appello, secondo le quali è singolare che sia prospettata una soluzionenovativa o transattiva di ogni possibile pretesa creditoria pur in mancanzadella benché minima allusione al decreto ingiuntivo e alla conseguentecausa già pendente, e inoltre che fosse stata stipulata una transazione conla previsione di una somma non certo rilevante.Il motivo è infondato.4.1) Si osserva, infatti, che le osservazioni della Corte appaiono diretead individuare elementi che corroborino quelle che sono le due rationesdecidendi fondamentali (e sufficienti) per la dimostrazione della mancataestensione della transazione a qualunque credito vantato dalla Banca (cioèl’assenza di sottoscrizione della lettera 27/12/2017 e il contenuto del tuttogenerico delle clausole su riportate).Numero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026Pertanto, rientra nella discrezionalità del giudice di merito rafforzare lesue valutazioni con l’inclusione di ulteriori elementi compatibili con lestesse.5) Quinto motivo di impugnazione: “Violazione e falsa applicazionedell’art. 120 Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo UnicoBancario) - in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.I ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver escluso ilcarattere indebito dell’applicazione della capitalizzazione degli interessipassivi a seguito dell’emissione della legge n. 147/2013 e sostengono cheanche nella formulazione vigente pro tempore l’art. 120 TUB eraimmediatamente precettivo nel porre il divieto dell’anatocismo.Il motivo è fondato.5.1) Si osserva, infatti, che l’applicazione della capitalizzazionetrimestrale è, dal 2014, sicuramente illegittima, secondo ormai costantegiurisprudenza di questa Corte: “In tema di contratti bancari, l'art. 120,comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 629, l. n. 147 del2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo…e tale prescrizione è daritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del Cicr,della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per laproduzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'eserciziodell'attività bancaria” (Cass. civ., sez. I, 30/07/2024, n. 21344; si vedaanche, per es.: Cass. civ., sez. I, 21/04/2026, n. 10460: “L'interventonormativo di cui alla Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) che hamodificato l'art. 120 del TUB…interpretazione…suggerita dalla dominantedottrina e dalla prevalente giurisprudenza di merito, secondo cui ladisposizione vieta l'applicazione in radice dell'anatocismo. Per conferire unsenso all'enunciato secondo cui gli interessi vanno calcolati sulla sola"sorte capitale" deve infatti credersi che il legislatore, nel parlare di"interessi periodicamente capitalizzati", abbia fatto uso di una dizioneimpropria, intendendo riferirsi agli interessi semplicemente contabilizzati,Numero registro generale 2198/2022Numero sezionale 2102/2026Numero di raccolta generale 15173/2026Data pubblicazione 20/05/2026vale a dire a quegli interessi che, essendo maturati e da conteggiare acredito o a debito dell'una e dell'altra parte del rapporto bancario,debbano sommarsi al capitale, senza tuttavia confondersi con esso. Loscenario delineato dalla norma è, in altri termini, quello in cui è esclusol'effetto della vera e propria capitalizzazione, attraverso cui gli interessi,divenuti capitale, generano, quali frutti civili di questo, ulteriori interessi…In definitiva la legge ha inteso consentire - dal 1.1.2014 in poi - solo lac.d. capitalizzazione semplice per cui gli interessi si calcolanoesclusivamente sul capitale iniziale, e dunque gli interessi maturati in unperiodo non vanno a sommarsi al capitale per il periodo successivo aglieffetti dell'applicazione di successivi interessi, ed escludere, invece, la c.d.capitalizzazione composta, per cui gli interessi maturati in un periodovengono aggiunti al capitale e, su tale nuovo importo, si calcolanosuccessivamente ulteriori interessi (art. 820, comma 3, c.c.)".6) Il ricorso va accolto, quindi, limitatamente al quinto motivo,inerente all’applicazione della capitalizzazione trimestrale, mentre varespinto nel resto.La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto motivo del ricorso, respingendo gli altri;cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Trento, indiversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione dellespese processuali del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il giorno 12/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]