CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso reitera deduzioni già formulate ed esaminate dalla Corte, risultando nel contempo aspecifico e manifestamente infondato, a fronte di quanto osservato dai Giudici di merito, che hanno posto in evidenza l'offensività delle frasi pronunciate e la loro idoneità a ledere l'onore e il prestigio del pubblico ufficiale, nonché la qualità di luogo pubblico di una cella penitenziaria e la percepibilità delle frasi da parte degli altri detenuti, non occorrendo l'effettiva percezione; atteso che altrettanto reiterativi e generici, oltre che manifestamente infondati, risultano gli ulteriori due motivi di ricorso, avendo la Corte posto in evidenza le modalità della condotta e l'intensità del dolo, nonché i plurimi precedenti, elementi ritenuti non arbitrariamente d'ostacolo alla ravvisabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]