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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05851/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per esser stata proposta fuori dalle ipotesi di cui agli artt.629 e 630 cod. proc. pen., l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revisione della sentenza della Corte di appello di Genova del 18/05/2010, passata in giudicato il 05/07/2012.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., per essersi la Corte di appello spinta, nella fase di valutazione preliminare e rescindente, sino al punto di valutare la fondatezza della domanda, invece che limitarsi a considerare la semplice astratta ammissibilità della stessa.

Nella fase preliminare, la Corte di appello è invece chiamata a valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi nuovi, addotti dal richiedente, a determinare una pronuncia favorevole nel merito; nella nuova struttura del giudizio di revisione, che si contrappone al principio autoritario dell'assoluta intangibilità della cosa giudicata, tale verifica non può però consistere nella formulazione di un anticipato apprezzamento di merito.

L'ordinanza impugnata, al contrario, si presenta quale decisione rescissoria a tutti gli effetti.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., stante la erroneità del giudizio formulato dalla Corte territoriale, in punto di novità della prova.

L'ordinanza impugnata definisce in maniera inesatta il concetto di "prova nuova", affermando che le situazioni nuove emerse debbano ritenersi tali, allorché mai sia stato possibile valutarle in precedenza.

Il perimetro delle prove nuove, rilevanti in punto di ammissibilità della richiesta di revisione, comprende invece anche le prove che non siano state valutate, neanche in via implicita, a patto che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; ciò indipendentemente dal fatto che l'omessa conoscenza, da parte di quest'ultimo, risulti imputabile a comportamento negligente - o addirittura doloso - ascrivile al condannato.

Nel caso di specie la nuova prova dedotta - dopo esser stata correttamente valutata dal giudice di prime cure, che si è pronunciato per l'assoluzione dell'imputato - è stata poi cancellata in secondo grado, laddove è stata omessa ogni valutazione sul punto.

2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 546, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen., nonché dell'art. 111, comma 2, Cost., in \ft'l ragione dell'erroneo ricorso allo strumento della cd. motivazione implicita, utilizzato allo scopo di escludere l'avvenuta omessa valutazione della prova.

Si appalesa infondato, infatti, il richiamo ad una motivazione implicita, che si assume adottata dalla Corte.

L'ordinanza impugnata è poi giuridicamente errata, nel punto in cui esclude la riconducibilità al novero delle prove nuove del verbale di interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetto astenutosi dal deporre in dibattimento; l'acquisizione di tale verbale, infatti, non era stata oggetto di richiesta difensiva in sede di istruttoria dibattimentale.

Tale prova, consequenzialmente, non è mai stata dichiarata inammissibile e nemmeno giudicata superflua.

2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo dell'ordinanza, nonché dagli atti del processo (in particolare, dalla sentenza della Corte di appello di Genova del 18/05/2010, nella parte allegata al presente ricorso).

La difesa aveva individuato ben otto punti della sentenza genovese, allegando - con riferimento a ciascuno di essi - le prove non valutate.

Nella richiesta inoltrata alla Corte, la difesa - in ossequio alla struttura bifasica del procedimento di revisione - ha solo indicato le prove, esistenti agli atti e non valutate dalla Corte di appello; non è scesa nell'esame del conflitto riscontrabile, fra le prove poste a fondamento della condanna e quelle non valutate.

L'ordinanza impugnata ha preso in considerazione, in modo solo sommario, alcune delle specifiche doglianze difensive, ma non ha enunciato le ragioni in base alle quali abbia reputato irrilevanti - o già valutate - prove che, in realtà, tali non erano.

Era stata invocata, in definitiva, non una difforme valutazione di prove già esistenti, bensì la considerazione di elementi probatori pretermessi, la cui omissione ha portato a conclusioni decisorie aberranti.

Si era domandata la valutazione di prove nuove che - laddove fossero state positivamente vagliate - avrebbero potuto incidere sul cuore stesso della motivazione della sentenza oggetto della presente richiesta di revisione; quest'ultima assegna al Gratteri - al tempo dirigente superiore e Direttore del [OSCURATO:PERSONA] (S.C.0.) della Polizia - un ruolo apicale nella gestione della copertura falsificatrice dei reati commessi, nell'occasione, dalle forze di polizia.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

La doglianza sussunta nel primo motivo non coglie nel segno, in quanto il richiamo a regole di giudizio riferibili alla sola fase c.d.

"rescissoria", quale quella imposta dall'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare ingresso nella verifica di ammissibilità sotto il profilo della manifesta infondatezza di cui all'art. 634 cod. proc. pen.

La valutazione di inammissibilità operata dalla Corte territoriale è restata legata a quanto emergente in punto di esclusione della "novità" delle prove, così risolvendosi in una doverosa valutazione di carattere sommario.

La Corte di appello ha dunque svolto, mediante valutazione sommaria, sia la comparazione tra le asserite nuove prove e quelle già acquisite e valutate, sia - in maniera riflessa - l'apprezzamento in ordine alla loro astratta inidoneità, ancorata al caso concreto, ad inficiare l'accertamento dei fatti posti a base del giudizio di condanna.

Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo il giudice della revisione applicato proprio la nozione di prova nuova, come definita dalla nota sentenza a Sezioni Unite Pisano.

Secondo la Corte territoriale, infatti, manca il requisito della novità delle prove, in quanto tutte le prove citate nella richiesta di revisione sarebbero state già valutate, sebbene implicitamente.

Il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'erroneo ricorso alla motivazione implicita, appare generico; la doglianza, infatti, non individua specificamente la prova che non sarebbe stata valutata, nemmeno implicitamente, né indica quale sia il profilo dirimente, idoneo a portare ad una ricostruzione in punto di fatto radicalmente diversa, rispetto a quella che emergerebbe dalla ritenuta realtà sostanziale.

Il quarto motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione risultanti dal testo dell'ordinanza e dalla sentenza della Corte di Appello, appare generico e comunque manifestamente infondato, oltre che estraneo al rimedio della revisione.

4. Con tempestivo motivo aggiunto, la difesa ha dedotto violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente, che sarebbe stata adottata dalla Corte territoriale in violazione del principio generale dell'art. 111 sesto comma Cost.

La Corte di appello di Milano, ritenendosi impropriamente investita dei poteri della fase rescissoria, ha affermato l'inammissibilità della richiesta di revisione; nel far ciò ha adoperato - fuori del contradditorio e, correlativamente, dei diritti esercitabili in relazione a tale fase - i criteri richiesti per la decisione della sentenza.

La Corte distrettuale ha così adottato una motivazione assertiva, non affrontando la materia proposta dalla richiesta di revisione; né ha valutato se le prove pretermesse, calate nel compendio argomentativo del giudice della condanna, consentissero o meno - nell'ambito di un giudizio di carattere prognostico - la prova di resistenza dell'ordito motivazionale. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare la soluzione della questione, sollevata la difesa, inerente alla legittimità della procedura seguita dalla Corte di appello torinese, in punto di analisi della ritenuta manifesta infondatezza dell'istanza di revisione scrutinata.2.

Con riferimento ai presupposti, all'oggetto e agli ambiti cognitivi del giudizio di revisione, è utile ricordare come la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810) abbia affermato che l'art. 634 cod. proc. pen. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, incentrata sugli aspetti di natura processuale (segnatamente, il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) e sui profili di merito, riguardati secondo la circoscritta prospettiva dell'astratta attitudine dimostrativa del novum dedotto; tale controllo di ammissibilità può avere un duplice esito: un'ordinanza, eventualmente anche adottata de plano, di inammissibilità, allorquando emerga la carenza dei requisiti processuali, ovvero la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero l'instaurazione - mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.) - del giudizio di revisione.

Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e entro il perimetro valutativo devoluto attraverso la domanda di revisione (art. 636, comma 2, cod. proc. pen.), si procede quindi alla fase del concreto "giudizio", da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 cod. proc. pen.).

L'attuale sistema codicistico, allora, pur senza riproporre la diversa competenza attribuita dalla disciplina previgente alla Corte di Cassazione (fase rescindente) ed alla Corte di Appello (fase rescissoria), comunque delinea una duplice dimensione del giudizio di revisione, seppur dinanzi ad un unico organo giurisdizionale funzionalmente competente (la Corte di appello).

La preliminare delibazione dell'ammissibilità, invero, integra, in caso di positiva valutazione della astratta capacità dimostrativa del novum dedotto, la "fase rescindente", mentre, in caso di esito positivo, la "fase rescissoria" si articola mediante lo svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle relative prove, e successiva valutazione.

In tal senso si sono espresse altresì le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione in ordine all'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti, oltre che con l'osservanza delle relative norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse - sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità a carico del condannato - siano tali da dimostrare che costui debba essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). \f.3.

Venendo più specificamente al tema della ammissibilità della richiesta di revisione, va ricordato che - stando al testo dell'art. 634 cod. proc. pen. - allorquando venga formulata una richiesta di revisione «fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 cod. proc. pen., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.», ovvero nel caso in cui tale richiesta risulti manifestamente infondata «la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità».

Quanto alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire a tale declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, occorre rifarsi al dictum di Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, B., Rv. 260182, la quale ha così statuito: «In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento».

In ordine alla specifica questione della necessità di instaurazione del contraddittorio fra le parti, si sono registrati - nella giurisprudenza di legittimità - tre indirizzi, che si trovano compiutamente enucleati già nella parte motiva della succitata sentenza.

Nella motivazione di tale decisione - con riferimento proprio alla procedura da seguire, affinché sia consentito pervenire alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione - è dato infatti leggere quanto segue: «Secondo un primo orientamento, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., può essere adottata, in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 127 stesso codice, con procedura "de plano" (Sez. 1, n. 15030 del 25/01/2005, D.P. ed altro, Rv. 231432; Sez. 1, n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Combierati, Rv. 238318).

Ciò in quanto la procedura "in camera di consiglio", disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen. e che prevede il contraddittorio delle parti, non deve essere adottata ai fini della decisione su qualsiasi richiesta, ma soltanto allorché è prevista dalla legge processuale, come è reso evidente dalla locuzione "quando si deve procedere in camera di consiglio" che esclude, appunto, che si tratti di una procedura generale ed indefettibile.

Si sottolinea che lo stesso art. 127 cod. proc. pen., comma 9, espressamente prevede, analogamente alla regola di cui all'art.666 cod. proc. pen., comma 2, per il procedimento di esecuzione, che "l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio è dichiarata dal giudice senza formalità di procedura salvo che sia altrimenti stabilito" con la conseguenza che, nel silenzio del codice, deve, dunque, ritenersi che la decisione "de plano" debba essere adottata in tutti i casi di inammissibilità dell'atto introduttivo che può derivare, o dall'applicazione delle regole di cui all'art. 591 cod. proc. pen., nel caso si tratti di impugnazione, ovvero dalla violazione delle regole particolari dettate per lo specifico procedimento oggetto della decisione.

La sentenza D.P. aggiunge che, in ogni caso e proprio in quanto va dichiarata "de plano", la inammissibilità deve essere evidente, come espressamente richiede l'art. 666 c.p.p., comma 2, che precisa che la istanza deve essere "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge".

Secondo un opposto indirizzo, in tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata "de plano" (Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198) e tanto sul rilievo che la procedura ex art. 127 cod. proc. pen. è prevista in via generale per i procedimenti in camera di consiglio ed anche se l'art. 634 c.p.p., non fa espresso riferimento all'art. 127 cod. proc. pen., non vi sarebbe ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa.

Nel dare conto dell'opposto orientamento, si sottolinea che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente ed una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza.

Con la conseguenza che risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare, un potere - dovere di valutazione - anche nel merito - degli elementi addotti dal richiedente con una pronuncia che può anche definire la questione sottoposta al suo esame. ...

Una terza posizione della giurisprudenza di legittimità, intermedia rispetto ai precedenti ed opposti orientamenti, si esprime nel senso che, in tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara (...) l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150; Sez. 2, n. 5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv. 243286; Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297). ...

Quest'ultimo orientamento è, ad avviso di Collegio, maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne.

Va precisato che il ricorso al procedimento camerale tipico, disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., non costituisce una regola di carattere generale con gli attributi dell'inderogabilità, tanto da dover essere applicata in ogni caso. [OSCURATO:PERSONA], sebbene impegnate nella soluzione di altra fattispecie, hanno comunque chiarito che, oltre il modello tipico di procedimento camerale delineato dall'art. 127 cod. proc. pen., si hanno schemi procedimentali atipici in relazione al differente grado di garanzia del contraddittorio in essi assicurato, e che, escluse le fattispecie procedimentali de plano e quelle a contraddittorio attenuato o rafforzato, il modello generale dell'art. 127 cod. proc. pen., è applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, pur omettendo di fare espresso riferimento all'art. 127 prescriva l'adozione del procedimento "in camera di consiglio" e, qualora manchi tale indicazione o la legge preveda che il giudice deliberi "senza formalità" o faccia uso di altre analoghe formule, devono ritenersi, invece, radicalmente escluse le forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., (Sez.

U., n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612).

Quando poi è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, "anche d'ufficio", ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri il procedimento di revisione, ciò vuoi dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti.

Ed infatti alcuni dei casi di inammissibilità, descritti dall'art. 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu ocu/i, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale.

Altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio.

Spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali.».

4. Successivamente alla articolata e completa analisi ermeneutica compiuta da tale sentenza, sopra riportata per ampio stralcio, si sono avuti ulteriori arresti giurisprudenziali, che si sono attestati su posizioni sostanzialmente conformi, rispetto ai principi che si trovano colà enunciati.

Sono così intervenute Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 e Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740, le quali hanno concordemente ribadito come - in materia di revisione - le valutazioni preliminari in punto di ammissibilità della richiesta siano suscettibili di adozione con procedura de plano; rientra poi nel campo della discrezionalità riservata alla Corte di appello, la scelta di adottare o meno il rito camerale, connotato dalle garanzie tipiche del contraddittorio, in presenza di casi di inammissibilità che non appaiano di evidente ed immediato accertamento.

Più di recente, si è posizionata sulla medesima linea interpretativa anche Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396, la quale ha reputato legittima la declaratoria di inammissibilità, sebbene in presenza di un decreto di citazione a giudizio già emesso, ritenendola confacente all'esigenza di evitare la dispersione dell'attività giurisdizionale.

5. Traendo le fila dalla sopra delineata ricostruzione ermeneutica, questo Collegio ritiene di poter dare continuità all'orientamento di legittimità secondo il quale la richiesta di revisione postula la fissazione di udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., allorquando ricorra una inammissibilità non rilevabile ictu ocu/i, ma che richiede comunque una valutazione articolata del novum posto a fondamento della domanda.

5.1. I diritti del richiedente il giudizio di revisione risultano tutelati, pertanto, sotto un duplice profilo.

In primo luogo, essi sono garantiti dalla necessaria instaurazione del contraddittorio, ai fini della delibazione di un vizio di inammissibilità non immediatamente emergente dagli atti e dalla prospettazione difensiva; la seconda forma di tutela è costituita dalla possibilità di ricorrere per Cassazione, al fine di denunziare anche la sussistenza di un error in procedendo, nel quale sia magari incorsa la Corte d'appello, procedendo in tal sede alla specifica indicazione delle ragioni per le quali la inammissibilità non sarebbe stata da pronunciare "de plano", esigendo le ragioni esposte nella richiesta un pur minimo e sommario esame degli atti, da attuare necessariamente nel rispetto del principio del contraddittorio.

5.2. Nella concreta vicenda, l'iter procedurale seguito dalla Corte distrettuale rendeva palese l'insussistenza di una forma di inammissibi8lità rilevabile immediatamente, dunque assoggettabile a decisione assunta de plano.

Tale complesso percorso procedurale, infatti, si è anzitutto dipanato attraverso l'acquisizione di un parere della Procura generale presso la Corte di appello; acquisito tale parere, la Corte di appello di Torino ne ha disposto la notifica a imputati e difensori, concedendo agli stessi un termine, entro il quale prospettare eventuali controdeduzioni.

Ma questa sin qui descritta è una situazione oggettiva che rende già pacifica l'insussistenza, secondo la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, di profili di inammissibilità di immediata e lampante emersione.

E infatti, la Corte territoriale ha poi proceduto ad una approfondita valutazione di merito, con particolare riferimento alla possibile riassunzione di prove di natura dichiarativa; ciò non può ritenersi consentito in sede di sommaria e prodromica delibazione, in punto di ammissibilità della richiesta di revisione, a maggior ragione se a tale epilogo si pervenga senza assicurare il contraddittorio tra le parti, nelle forme del rito camerale.

In applicazione dei sopra enucleati principi di diritto, sarebbe stato quindi necessario procedere alla fissazione di udienza camerale. /

5.3. L'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, allorquando rappresenti un adempimento necessario, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, comportando essa un'indebita compressione dei diritti di difesa.

Il sopra descritto contraddittorio cartolare, come detto attuato attraverso lo scambio di parere e controdeduzioni, determina però non già una condizione di totale assenza della difesa, bensì l'inosservanza delle disposizioni attinenti all'assistenza difensiva, rilevante a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Viene quindi a concretizzarsi una nullità a regime intermedio, che, stante la disciplina di cui all'art. 182 cod. proc. pen., deve essere eccepita immediatamente, ossia nel primo atto utile.

E la difesa, infatti, ha tempestivamente eccepito - seppur con argomentazioni in parte implicite - il difetto rappresentato dalla mancata fissazione di udienza ex art. 127 cod. proc. pen., in sede di controdeduzioni (pagine numero 48 e numero 49 dell'atto difensivo datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Ciò legittimava il ricorrente alla riproposizione della medesima questione, in sede di ricorso per cassazione.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte dispone l'annullamento del provvedimento impugnato, con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, per esser stata proposta fuori dalle ipotesi di cui agli artt.629 e 630 cod. proc. pen., l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la revisione della sentenza della Corte di appello di Genova del 18/05/2010, passata in giudicato il 05/07/2012. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., per essersi la Corte di appello spinta, nella fase di valutazione preliminare e rescindente, sino al punto di valutare la fondatezza della domanda, invece che limitarsi a considerare la semplice astratta ammissibilità della stessa. Nella fase preliminare, la Corte di appello è invece chiamata a valutare l'oggettiva potenzialità degli elementi nuovi, addotti dal richiedente, a determinare una pronuncia favorevole nel merito; nella nuova struttura del giudizio di revisione, che si contrappone al principio autoritario dell'assoluta intangibilità della cosa giudicata, tale verifica non può però consistere nella formulazione di un anticipato apprezzamento di merito. L'ordinanza impugnata, al contrario, si presenta quale decisione rescissoria a tutti gli effetti. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., stante la erroneità del giudizio formulato dalla Corte territoriale, in punto di novità della prova. L'ordinanza impugnata definisce in maniera inesatta il concetto di "prova nuova", affermando che le situazioni nuove emerse debbano ritenersi tali, allorché mai sia stato possibile valutarle in precedenza. Il perimetro delle prove nuove, rilevanti in punto di ammissibilità della richiesta di revisione, comprende invece anche le prove che non siano state valutate, neanche in via implicita, a patto che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice; ciò indipendentemente dal fatto che l'omessa conoscenza, da parte di quest'ultimo, risulti imputabile a comportamento negligente - o addirittura doloso - ascrivile al condannato. Nel caso di specie la nuova prova dedotta - dopo esser stata correttamente valutata dal giudice di prime cure, che si è pronunciato per l'assoluzione dell'imputato - è stata poi cancellata in secondo grado, laddove è stata omessa ogni valutazione sul punto. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell'art. 546, comma 1, lett. d) e lett. e) cod. proc. pen., nonché dell'art. 111, comma 2, Cost., in \ft'l ragione dell'erroneo ricorso allo strumento della cd. motivazione implicita, utilizzato allo scopo di escludere l'avvenuta omessa valutazione della prova. Si appalesa infondato, infatti, il richiamo ad una motivazione implicita, che si assume adottata dalla Corte. L'ordinanza impugnata è poi giuridicamente errata, nel punto in cui esclude la riconducibilità al novero delle prove nuove del verbale di interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA], soggetto astenutosi dal deporre in dibattimento; l'acquisizione di tale verbale, infatti, non era stata oggetto di richiesta difensiva in sede di istruttoria dibattimentale. Tale prova, consequenzialmente, non è mai stata dichiarata inammissibile e nemmeno giudicata superflua. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo dell'ordinanza, nonché dagli atti del processo (in particolare, dalla sentenza della Corte di appello di Genova del 18/05/2010, nella parte allegata al presente ricorso). La difesa aveva individuato ben otto punti della sentenza genovese, allegando - con riferimento a ciascuno di essi - le prove non valutate. Nella richiesta inoltrata alla Corte, la difesa - in ossequio alla struttura bifasica del procedimento di revisione - ha solo indicato le prove, esistenti agli atti e non valutate dalla Corte di appello; non è scesa nell'esame del conflitto riscontrabile, fra le prove poste a fondamento della condanna e quelle non valutate. L'ordinanza impugnata ha preso in considerazione, in modo solo sommario, alcune delle specifiche doglianze difensive, ma non ha enunciato le ragioni in base alle quali abbia reputato irrilevanti - o già valutate - prove che, in realtà, tali non erano. Era stata invocata, in definitiva, non una difforme valutazione di prove già esistenti, bensì la considerazione di elementi probatori pretermessi, la cui omissione ha portato a conclusioni decisorie aberranti. Si era domandata la valutazione di prove nuove che - laddove fossero state positivamente vagliate - avrebbero potuto incidere sul cuore stesso della motivazione della sentenza oggetto della presente richiesta di revisione; quest'ultima assegna al Gratteri - al tempo dirigente superiore e Direttore del [OSCURATO:PERSONA] (S.C.0.) della Polizia - un ruolo apicale nella gestione della copertura falsificatrice dei reati commessi, nell'occasione, dalle forze di polizia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La doglianza sussunta nel primo motivo non coglie nel segno, in quanto il richiamo a regole di giudizio riferibili alla sola fase c.d. "rescissoria", quale quella imposta dall'art. 637, comma 3, cod. proc. pen., non può trovare ingresso nella verifica di ammissibilità sotto il profilo della manifesta infondatezza di cui all'art. 634 cod. proc. pen. La valutazione di inammissibilità operata dalla Corte territoriale è restata legata a quanto emergente in punto di esclusione della "novità" delle prove, così risolvendosi in una doverosa valutazione di carattere sommario. La Corte di appello ha dunque svolto, mediante valutazione sommaria, sia la comparazione tra le asserite nuove prove e quelle già acquisite e valutate, sia - in maniera riflessa - l'apprezzamento in ordine alla loro astratta inidoneità, ancorata al caso concreto, ad inficiare l'accertamento dei fatti posti a base del giudizio di condanna. Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo il giudice della revisione applicato proprio la nozione di prova nuova, come definita dalla nota sentenza a Sezioni Unite Pisano. Secondo la Corte territoriale, infatti, manca il requisito della novità delle prove, in quanto tutte le prove citate nella richiesta di revisione sarebbero state già valutate, sebbene implicitamente. Il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'erroneo ricorso alla motivazione implicita, appare generico; la doglianza, infatti, non individua specificamente la prova che non sarebbe stata valutata, nemmeno implicitamente, né indica quale sia il profilo dirimente, idoneo a portare ad una ricostruzione in punto di fatto radicalmente diversa, rispetto a quella che emergerebbe dalla ritenuta realtà sostanziale. Il quarto motivo, avente ad oggetto vizi di motivazione risultanti dal testo dell'ordinanza e dalla sentenza della Corte di Appello, appare generico e comunque manifestamente infondato, oltre che estraneo al rimedio della revisione. 4. Con tempestivo motivo aggiunto, la difesa ha dedotto violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente, che sarebbe stata adottata dalla Corte territoriale in violazione del principio generale dell'art. 111 sesto comma Cost. La Corte di appello di Milano, ritenendosi impropriamente investita dei poteri della fase rescissoria, ha affermato l'inammissibilità della richiesta di revisione; nel far ciò ha adoperato - fuori del contradditorio e, correlativamente, dei diritti esercitabili in relazione a tale fase - i criteri richiesti per la decisione della sentenza. La Corte distrettuale ha così adottato una motivazione assertiva, non affrontando la materia proposta dalla richiesta di revisione; né ha valutato se le prove pretermesse, calate nel compendio argomentativo del giudice della condanna, consentissero o meno - nell'ambito di un giudizio di carattere prognostico - la prova di resistenza dell'ordito motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare la soluzione della questione, sollevata la difesa, inerente alla legittimità della procedura seguita dalla Corte di appello torinese, in punto di analisi della ritenuta manifesta infondatezza dell'istanza di revisione scrutinata.2. Con riferimento ai presupposti, all'oggetto e agli ambiti cognitivi del giudizio di revisione, è utile ricordare come la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810) abbia affermato che l'art. 634 cod. proc. pen. delinea una valutazione preliminare della richiesta di revisione, incentrata sugli aspetti di natura processuale (segnatamente, il rispetto dei requisiti richiesti dagli artt. 629, 630, 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.) e sui profili di merito, riguardati secondo la circoscritta prospettiva dell'astratta attitudine dimostrativa del novum dedotto; tale controllo di ammissibilità può avere un duplice esito: un'ordinanza, eventualmente anche adottata de plano, di inammissibilità, allorquando emerga la carenza dei requisiti processuali, ovvero la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ovvero l'instaurazione - mediante decreto di citazione a giudizio (art. 636 cod. proc. pen.) - del giudizio di revisione. Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e entro il perimetro valutativo devoluto attraverso la domanda di revisione (art. 636, comma 2, cod. proc. pen.), si procede quindi alla fase del concreto "giudizio", da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 637 cod. proc. pen.). L'attuale sistema codicistico, allora, pur senza riproporre la diversa competenza attribuita dalla disciplina previgente alla Corte di Cassazione (fase rescindente) ed alla Corte di Appello (fase rescissoria), comunque delinea una duplice dimensione del giudizio di revisione, seppur dinanzi ad un unico organo giurisdizionale funzionalmente competente (la Corte di appello). La preliminare delibazione dell'ammissibilità, invero, integra, in caso di positiva valutazione della astratta capacità dimostrativa del novum dedotto, la "fase rescindente", mentre, in caso di esito positivo, la "fase rescissoria" si articola mediante lo svolgimento del giudizio di merito, con assunzione, nel contraddittorio delle parti, delle relative prove, e successiva valutazione. In tal senso si sono espresse altresì le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato che il processo di revisione si sviluppa in due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria: la prima è costituita dalla valutazione in ordine all'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti, oltre che con l'osservanza delle relative norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione, mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse - sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità a carico del condannato - siano tali da dimostrare che costui debba essere prosciolto dal reato ascrittogli (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040). \f.3. Venendo più specificamente al tema della ammissibilità della richiesta di revisione, va ricordato che - stando al testo dell'art. 634 cod. proc. pen. - allorquando venga formulata una richiesta di revisione «fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 cod. proc. pen., o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt. 631, 632, 633 e 641 cod. proc. pen.», ovvero nel caso in cui tale richiesta risulti manifestamente infondata «la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità». Quanto alle modalità attraverso le quali è possibile pervenire a tale declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione, occorre rifarsi al dictum di Sez. 3, n. 37474 del 07/05/2014, B., Rv. 260182, la quale ha così statuito: «In tema di revisione, le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta possono essere compiute anche "de plano", essendo rimessa alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento». In ordine alla specifica questione della necessità di instaurazione del contraddittorio fra le parti, si sono registrati - nella giurisprudenza di legittimità - tre indirizzi, che si trovano compiutamente enucleati già nella parte motiva della succitata sentenza. Nella motivazione di tale decisione - con riferimento proprio alla procedura da seguire, affinché sia consentito pervenire alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione - è dato infatti leggere quanto segue: «Secondo un primo orientamento, la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., può essere adottata, in assenza di espresso richiamo alla disciplina di cui all'art. 127 stesso codice, con procedura "de plano" (Sez. 1, n. 15030 del 25/01/2005, D.P. ed altro, Rv. 231432; Sez. 1, n. 5673 del 20/01/2006, Nuzzo, Rv. 233849; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Combierati, Rv. 238318). Ciò in quanto la procedura "in camera di consiglio", disciplinata dall'art. 127 cod. proc. pen. e che prevede il contraddittorio delle parti, non deve essere adottata ai fini della decisione su qualsiasi richiesta, ma soltanto allorché è prevista dalla legge processuale, come è reso evidente dalla locuzione "quando si deve procedere in camera di consiglio" che esclude, appunto, che si tratti di una procedura generale ed indefettibile. Si sottolinea che lo stesso art. 127 cod. proc. pen., comma 9, espressamente prevede, analogamente alla regola di cui all'art.666 cod. proc. pen., comma 2, per il procedimento di esecuzione, che "l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio è dichiarata dal giudice senza formalità di procedura salvo che sia altrimenti stabilito" con la conseguenza che, nel silenzio del codice, deve, dunque, ritenersi che la decisione "de plano" debba essere adottata in tutti i casi di inammissibilità dell'atto introduttivo che può derivare, o dall'applicazione delle regole di cui all'art. 591 cod. proc. pen., nel caso si tratti di impugnazione, ovvero dalla violazione delle regole particolari dettate per lo specifico procedimento oggetto della decisione. La sentenza D.P. aggiunge che, in ogni caso e proprio in quanto va dichiarata "de plano", la inammissibilità deve essere evidente, come espressamente richiede l'art. 666 c.p.p., comma 2, che precisa che la istanza deve essere "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". Secondo un opposto indirizzo, in tema di revisione, ai fini della valutazione preliminare di ammissibilità prevista dall'art. 634 cod. proc. pen., la Corte di appello deve operare nel contraddittorio tra le parti, mediante il procedimento in camera di consiglio regolato dall'art. 127 dello stesso codice, con la conseguenza che va dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità eventualmente deliberata "de plano" (Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003, Piro, Rv. 227198) e tanto sul rilievo che la procedura ex art. 127 cod. proc. pen. è prevista in via generale per i procedimenti in camera di consiglio ed anche se l'art. 634 c.p.p., non fa espresso riferimento all'art. 127 cod. proc. pen., non vi sarebbe ragione per derogarvi in piena violazione del diritto di difesa. Nel dare conto dell'opposto orientamento, si sottolinea che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione è improprio distinguere una fase rescindente ed una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Con la conseguenza che risulta attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare, un potere - dovere di valutazione - anche nel merito - degli elementi addotti dal richiedente con una pronuncia che può anche definire la questione sottoposta al suo esame. ... Una terza posizione della giurisprudenza di legittimità, intermedia rispetto ai precedenti ed opposti orientamenti, si esprime nel senso che, in tema di revisione, la formula dell'art. 634 cod. proc. pen., secondo cui "la Corte di appello anche di ufficio dichiara (...) l'inammissibilità", significa che la legge consente che le valutazioni preliminari di inammissibilità della richiesta di revisione siano compiute anche de plano, rimettendo alla discrezionalità della Corte di appello l'adozione del rito camerale con la garanzia del contraddittorio per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150; Sez. 2, n. 5609 del 27/01/2009, Scopece, Rv. 243286; Sez. 5, n. 21296 del 08/04/2010, Scuderi, Rv. 247297). ... Quest'ultimo orientamento è, ad avviso di Collegio, maggiormente aderente alla disciplina del procedimento di revisione delle condanne. Va precisato che il ricorso al procedimento camerale tipico, disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., non costituisce una regola di carattere generale con gli attributi dell'inderogabilità, tanto da dover essere applicata in ogni caso. [OSCURATO:PERSONA], sebbene impegnate nella soluzione di altra fattispecie, hanno comunque chiarito che, oltre il modello tipico di procedimento camerale delineato dall'art. 127 cod. proc. pen., si hanno schemi procedimentali atipici in relazione al differente grado di garanzia del contraddittorio in essi assicurato, e che, escluse le fattispecie procedimentali de plano e quelle a contraddittorio attenuato o rafforzato, il modello generale dell'art. 127 cod. proc. pen., è applicabile in tutti i casi in cui il legislatore, pur omettendo di fare espresso riferimento all'art. 127 prescriva l'adozione del procedimento "in camera di consiglio" e, qualora manchi tale indicazione o la legge preveda che il giudice deliberi "senza formalità" o faccia uso di altre analoghe formule, devono ritenersi, invece, radicalmente escluse le forme camerali di cui all'art. 127 cod. proc. pen., (Sez. U., n. 26156 del 28/05/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224612). Quando poi è previsto, come nel caso del procedimento di revisione, che il giudice proceda, "anche d'ufficio", ed escluso che l'intervento officioso possa prescindere dal principio della domanda che costituisce la precondizione affinché si instauri il procedimento di revisione, ciò vuoi dire che il procedimento è a duplice schema, nel senso che vi possono essere casi in cui il giudice decide ex officio e casi in cui il giudizio deve essere emesso all'esito di una procedura partecipata, garantendosi il contraddittorio tra le parti. Ed infatti alcuni dei casi di inammissibilità, descritti dall'art. 634 c.p.p., comma 1, sono di evidente e immediato accertamento, ossia rilevabili ictu ocu/i, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale. Altre volte, invece, la valutazione di ammissibilità richiede un esame, anche solo superficiale e sommario, degli atti ed allora è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. Spetta dunque alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali.». 4. Successivamente alla articolata e completa analisi ermeneutica compiuta da tale sentenza, sopra riportata per ampio stralcio, si sono avuti ulteriori arresti giurisprudenziali, che si sono attestati su posizioni sostanzialmente conformi, rispetto ai principi che si trovano colà enunciati. Sono così intervenute Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848 e Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740, le quali hanno concordemente ribadito come - in materia di revisione - le valutazioni preliminari in punto di ammissibilità della richiesta siano suscettibili di adozione con procedura de plano; rientra poi nel campo della discrezionalità riservata alla Corte di appello, la scelta di adottare o meno il rito camerale, connotato dalle garanzie tipiche del contraddittorio, in presenza di casi di inammissibilità che non appaiano di evidente ed immediato accertamento. Più di recente, si è posizionata sulla medesima linea interpretativa anche Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396, la quale ha reputato legittima la declaratoria di inammissibilità, sebbene in presenza di un decreto di citazione a giudizio già emesso, ritenendola confacente all'esigenza di evitare la dispersione dell'attività giurisdizionale. 5. Traendo le fila dalla sopra delineata ricostruzione ermeneutica, questo Collegio ritiene di poter dare continuità all'orientamento di legittimità secondo il quale la richiesta di revisione postula la fissazione di udienza camerale, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., allorquando ricorra una inammissibilità non rilevabile ictu ocu/i, ma che richiede comunque una valutazione articolata del novum posto a fondamento della domanda. 5.1. I diritti del richiedente il giudizio di revisione risultano tutelati, pertanto, sotto un duplice profilo. In primo luogo, essi sono garantiti dalla necessaria instaurazione del contraddittorio, ai fini della delibazione di un vizio di inammissibilità non immediatamente emergente dagli atti e dalla prospettazione difensiva; la seconda forma di tutela è costituita dalla possibilità di ricorrere per Cassazione, al fine di denunziare anche la sussistenza di un error in procedendo, nel quale sia magari incorsa la Corte d'appello, procedendo in tal sede alla specifica indicazione delle ragioni per le quali la inammissibilità non sarebbe stata da pronunciare "de plano", esigendo le ragioni esposte nella richiesta un pur minimo e sommario esame degli atti, da attuare necessariamente nel rispetto del principio del contraddittorio. 5.2. Nella concreta vicenda, l'iter procedurale seguito dalla Corte distrettuale rendeva palese l'insussistenza di una forma di inammissibi8lità rilevabile immediatamente, dunque assoggettabile a decisione assunta de plano. Tale complesso percorso procedurale, infatti, si è anzitutto dipanato attraverso l'acquisizione di un parere della Procura generale presso la Corte di appello; acquisito tale parere, la Corte di appello di Torino ne ha disposto la notifica a imputati e difensori, concedendo agli stessi un termine, entro il quale prospettare eventuali controdeduzioni. Ma questa sin qui descritta è una situazione oggettiva che rende già pacifica l'insussistenza, secondo la valutazione compiuta dalla Corte territoriale, di profili di inammissibilità di immediata e lampante emersione. E infatti, la Corte territoriale ha poi proceduto ad una approfondita valutazione di merito, con particolare riferimento alla possibile riassunzione di prove di natura dichiarativa; ciò non può ritenersi consentito in sede di sommaria e prodromica delibazione, in punto di ammissibilità della richiesta di revisione, a maggior ragione se a tale epilogo si pervenga senza assicurare il contraddittorio tra le parti, nelle forme del rito camerale. In applicazione dei sopra enucleati principi di diritto, sarebbe stato quindi necessario procedere alla fissazione di udienza camerale. / 5.3. L'omessa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti, allorquando rappresenti un adempimento necessario, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, comportando essa un'indebita compressione dei diritti di difesa. Il sopra descritto contraddittorio cartolare, come detto attuato attraverso lo scambio di parere e controdeduzioni, determina però non già una condizione di totale assenza della difesa, bensì l'inosservanza delle disposizioni attinenti all'assistenza difensiva, rilevante a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. Viene quindi a concretizzarsi una nullità a regime intermedio, che, stante la disciplina di cui all'art. 182 cod. proc. pen., deve essere eccepita immediatamente, ossia nel primo atto utile. E la difesa, infatti, ha tempestivamente eccepito - seppur con argomentazioni in parte implicite - il difetto rappresentato dalla mancata fissazione di udienza ex art. 127 cod. proc. pen., in sede di controdeduzioni (pagine numero 48 e numero 49 dell'atto difensivo datato [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ciò legittimava il ricorrente alla riproposizione della medesima questione, in sede di ricorso per cassazione. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte dispone l'annullamento del provvedimento impugnato, con
Sentenza Cassazione n. 05851/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris