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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33438/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano del 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse, letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano del 24 ottobre 2022, che (prima dell'istruttoria dibattimentale) ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.34 d.lgs. 274/2000, in ordine al reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. 286/98, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato, non ottemperando senza giustificato motivo all'ordine di espulsione del Questore di Milano, tradotto in lingua a lui comprensibile, emesso e notificatogli in data 16 marzo 2017. 2.11 ricorrente articola un unico motivo, con il quale denuncia l' inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 420-bis cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di nullità assoluta, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe dovuto, quindi, disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato e non invece procedere come avvenuto nel caso di specie dichiarando assente l'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Invero, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen. la sentenza penale di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

A questo proposito, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651-bis cod. proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento". (Sez. 5, n. 7264 del 15/12/2015 - dep. 2016, pc in proc.

Vergine e altri, Rv. 265816) Tale interpretazione della disposizione, che non limiti l'efficacia del giudicato all'apertura del dibattimento, vincolandola, per l'inverso, all'espletamento dell'istruttoria, risulta degna di condivisione, dovendosi avere riguardo al carattere indispensabile dell'accertamento istruttorio, perché la decisione possa fare stato in altri giudizi, di natura civile o amministrativa, coinvolgenti le stesse parti del processo. 3.Ciò posto, deve evidenziarsi che il ricorso per cassazione, così come qualsiasi atto di impugnativa, dev'essere sorretto da un interesse, provvisto di connotazioni, quali la concretezza e l'attualità.

La suddetta condizione è connaturata alla stessa nozione di "giudizio" e alla sua utilità, in considerazione delle esigenze generali di economia processuale.

Al riguardo, oltre alla pronuncia sopra citata, basti evidenziare che trattasi di un principio costante e consolidato, ribadito anche successivamente (Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275948; Sez. 5 - , Sentenza n. 51094 del 17/06/2019,Rv. 277656 - 01).

Orbene, nella fattispecie, tale condizione essenziale manca non avendo il ricorrente indicato in modo specifico il proprio interesse all'impugnazione atteso che la sentenza impugnata, come detto, risulta essere stata pronunciata senza lo svolgimento di attività di carattere istruttorio.

4. Sulla base delle considerazioni esposte il ricorso deve, quindi, respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano del 24/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per carenza di interesse, letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano del 24 ottobre 2022, che (prima dell'istruttoria dibattimentale) ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.34 d.lgs. 274/2000, in ordine al reato di cui all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. 286/98, per essersi trattenuto nel territorio dello Stato, non ottemperando senza giustificato motivo all'ordine di espulsione del Questore di Milano, tradotto in lingua a lui comprensibile, emesso e notificatogli in data 16 marzo 2017. 2.11 ricorrente articola un unico motivo, con il quale denuncia l' inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 420-bis cod. proc. pen. ed il conseguente vizio di nullità assoluta, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio. [OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe dovuto, quindi, disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato e non invece procedere come avvenuto nel caso di specie dichiarando assente l'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Invero, ai sensi dell'art. 651-bis cod. proc. pen. la sentenza penale di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. A questo proposito, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale la sentenza impugnata, emessa prima dell'istruttoria dibattimentale, non avrebbe efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civile per il risarcimento del danno, efficacia che l'art. 651-bis cod. proc. pen. riserva alle pronunce emesse "in seguito a dibattimento". (Sez. 5, n. 7264 del 15/12/2015 - dep. 2016, pc in proc. Vergine e altri, Rv. 265816) Tale interpretazione della disposizione, che non limiti l'efficacia del giudicato all'apertura del dibattimento, vincolandola, per l'inverso, all'espletamento dell'istruttoria, risulta degna di condivisione, dovendosi avere riguardo al carattere indispensabile dell'accertamento istruttorio, perché la decisione possa fare stato in altri giudizi, di natura civile o amministrativa, coinvolgenti le stesse parti del processo. 3.Ciò posto, deve evidenziarsi che il ricorso per cassazione, così come qualsiasi atto di impugnativa, dev'essere sorretto da un interesse, provvisto di connotazioni, quali la concretezza e l'attualità. La suddetta condizione è connaturata alla stessa nozione di "giudizio" e alla sua utilità, in considerazione delle esigenze generali di economia processuale. Al riguardo, oltre alla pronuncia sopra citata, basti evidenziare che trattasi di un principio costante e consolidato, ribadito anche successivamente (Sez. 3, n. 18002 del 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275948; Sez. 5 - , Sentenza n. 51094 del 17/06/2019,Rv. 277656 - 01). Orbene, nella fattispecie, tale condizione essenziale manca non avendo il ricorrente indicato in modo specifico il proprio interesse all'impugnazione atteso che la sentenza impugnata, come detto, risulta essere stata pronunciata senza lo svolgimento di attività di carattere istruttorio. 4. Sulla base delle considerazioni esposte il ricorso deve, quindi, respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art.616 cod. proc. pen. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 33438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris