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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32861/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ManueleDaniele ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palmi il 7 dicembre 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: costui non avrebbe dichiarato i redditi dei familiari poichè con esso non conviventi.

Con il secondo motivo l'imputato contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Inoltre, entrambi i motivi comunque ono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 4 a 5), rappresentati dalla dichiarazione con la quale lo stesso imputato indicava i familiari quali conviventi e dall'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, oltre che dall'entità della pena inflitta in misura pari al minimo edittale.

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione ManueleDaniele ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Palmi il 7 dicembre 2018, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato: costui non avrebbe dichiarato i redditi dei familiari poichè con esso non conviventi. Con il secondo motivo l'imputato contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Inoltre, entrambi i motivi comunque ono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 4 a 5), rappresentati dalla dichiarazione con la quale lo stesso imputato indicava i familiari quali conviventi e dall'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, oltre che dall'entità della pena inflitta in misura pari al minimo edittale. Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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