Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:503
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt de la [OSCURATO:PERSONA]417/02
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Riconoscimento di diplomi di architetto — Procedimento di iscrizione presso l’Ordine tecnico di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) — Obbligo di presentare un documento attestante che il titolo di cui si tratta rientra nel regime di mutuo riconoscimento»
Massime della sentenza
1.
Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso — Adeguamento
puramente formale delle censure successivamente al parere motivato, a causa di una modifica della normativa nazionale — Ammissibilità
(Art. 226 CE)
2.
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Architetti — Riconoscimento
dei diplomi e dei titoli — Obbligo di presentare un documento attestante la conformità del titolo alle norme nazionali di
cui trattasi — Esame tardivo da parte dell’Ordine tecnico nazionale delle domande d’iscrizione dei cittadini comunitari sprovvisti
di un diploma nazionale — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/384/CEE)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE il parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso devono
essere fondati sulle stesse censure. Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta
coincidenza fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto
un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa
criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro
successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso.
(v. punto 17)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo
del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, uno Stato membro che, da un lato, adotta e mantiene in vigore
disposizioni che prevedono, tra le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione di esercitare la professione di architetto,
l’obbligo di produrre un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine o di provenienza e
attestante che i titoli presentati sono quelli previsti dalle norme nazionali di cui trattasi e, d’altro lato, accetta che
l’Ordine tecnico nazionale al quale occorre obbligatoriamente iscriversi per esercitare la professione di architetto effettui
con notevole ritardo l’esame dei fascicoli e l’iscrizione dei cittadini comunitari titolari di diplomi stranieri che dovrebbero
essere riconosciuti in forza di detta direttiva.
(v. punto 18 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
9 settembre 2004
(1)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/384/CEE – Riconoscimento di diplomi di architetto – Procedimento di iscrizione presso l’Ordine tecnico di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – Obbligo di presentare un documento attestante che il titolo di cui si tratta rientra nel regime di mutuo riconoscimento»
Nella causa C-417/02,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,proposto il 19 novembre 2002,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica,
rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 4 marzo 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, adottando
e mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 3, nn. 1, lett. c), e 2, del decreto presidenziale 22 marzo 1993, n. 107
(in prosieguo: il «decreto n. 107/1993»), e ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] (Ordine tecnico di [OSCURATO:PERSONA]; in
prosieguo: l’«Ordine tecnico»), al quale si deve obbligatoriamente essere iscritti per poter esercitare la professione di
architetto in [OSCURATO:PERSONA], neghi sistematicamente l’iscrizione a cittadini comunitari titolari di diplomi non rilasciati in [OSCURATO:PERSONA]
e che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare
l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Contesto normativo e procedimento precontenzioso
2
Gli artt. 2-9 della direttiva 85/384 contengono disposizioni generali in materia di accesso alle attività nel settore dell’architettura.
Per agevolare il funzionamento del sistema di mutuo riconoscimento, l’art. 7, n. 1, della direttiva 85/384 dispone che ogni
Stato membro comunichi, al più presto, contemporaneamente agli altri Stati membri e alla [OSCURATO:PERSONA], l’elenco dei diplomi,
certificati e altri titoli di formazione che sono rilasciati sul suo territorio e che sono conformi ai criteri previsti agli
artt. 3 e 4, nonché gli istituti che li rilasciano. In forza del n. 2 del medesimo art. 7, tali elenchi sono pubblicati dalla
[OSCURATO:PERSONA] per informazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee (in prosieguo: la «Gazzetta ufficiale»), entro il termine di tre mesi decorrente dalla loro comunicazione.
3
L’art. 10 della direttiva 85/384 riguarda il riconoscimento, in forza di diritti acquisiti, dei titoli di formazione che danno
accesso alle attività nel settore dell’architettura. Secondo tale articolo, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati
e gli altri titoli, di cui all’art. 11 di tale direttiva, rilasciati dagli Stati membri ai cittadini degli Stati membri che
siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica di questa stessa direttiva o che abbiano iniziato la loro
formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo
a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II della direttiva in parola, e
attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l’accesso alle attività del settore dell’architettura e il loro
esercizio, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.
4
L’art. 20, n. 1, della direttiva 85/384 dispone che la procedura d’ammissione del beneficiario all’accesso ad una attività
nel settore dell’architettura deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo
completo dell’interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito a un eventuale ricorso
introdotto alla fine della procedura stessa.
5
[OSCURATO:PERSONA], il decreto n. 107/1993 è stato adottato al fine di trasporre, tra l’altro, la direttiva 85/384.
6
L’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 prevedeva, tra le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio
della professione di architetto da parte dell’Ordine tecnico, l’obbligo di produrre il certificato rilasciato dalle autorità
competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante che i diplomi o gli altri titoli presentati erano quelli
previsti dalle disposizioni di tale decreto. Il decreto n. 107/1993 è stato modificato dal decreto 17 ottobre 2000, n. 272
(in prosieguo: il «decreto n. 107/1993 modificato»). L’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato prevede
che d’ora in poi lo stesso certificato sia rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine o di provenienza
nei casi in cui i titoli e gli istituti che li rilasciavano non siano espressamente menzionati negli allegati dell’art. 13
del decreto n. 107/1993 modificato. Tali allegati includono tutti i diplomi, certificati e altri titoli compresi nella lista
pubblicata dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla Gazzetta ufficiale, in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva 85/384.
7
L’art. 3, n. 2, del decreto n. 107/1993 imponeva a chi richiedeva un’iscrizione presso l’Ordine tecnico l’obbligo di fornire
la traduzione ufficiale in greco dei documenti giustificativi previsti dall’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993.
Quanto all’art. 3, n. 2, del decreto n. 107/1993 modificato, esso aggiunge che i documenti giustificativi devono essere ufficialmente
tradotti in greco o dalle autorità competenti del paese di origine o di provenienza.
8
In seguito all’esame dei testi notificati e delle numerose denunce riguardanti la prassi dell’Ordine tecnico che, dal 1996,
avrebbe rifiutato sistematicamente, l’iscrizione di cittadini comunitari titolari di diplomi riconosciuti ai sensi della direttiva
85/384, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato al governo ellenico la scorretta trasposizione e applicazione della direttiva 85/384.
Dopo aver intimato alla Repubblica ellenica di presentare le sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla procedura
prevista all’art. 226, primo comma, CE, il 24 febbraio 2000 ha indirizzato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo
ad adottare le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/384 nel termine di due mesi decorrente
dalla notifica di tale parere.
9
Dopo aver esaminato le risposte del governo ellenico, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la violazione contestata nel parere motivato
continuasse e ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
10
A sostegno del suo ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto tre motivi. In fase di replica, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia deciso di
rinunciare al suo motivo relativo all’art. 3, n. 2, del decreto n. 107/1993 modificato.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato
Argomenti delle parti
11
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al governo greco di aver previsto all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto
n. 107/1993 modificato l’obbligo di presentare un certificato che non è conforme alle disposizioni della direttiva 85/384.
Infatti, l’art. 27 della direttiva 85/384 disporrebbe esclusivamente che tale certificato può essere richiesto solo in casi
eccezionali, qualora esistano dubbi giustificati. Ciò non accadrebbe per l’obbligo in esame che sarebbe diretto principalmente
ad ovviare ai notevoli ritardi constatati nell’aggiornamento degli allegati al decreto n. 107/1993 modificato. Quindi, l’ultimo
aggiornamento avrebbe riguardato, con un ritardo di oltre 10 mesi, esclusivamente la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 4 dicembre
1999.
12
Nel suo controricorso, il governo ellenico ha sostenuto che l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato aveva
lo scopo, nell’interesse dei richiedenti, di agevolare l’attuazione del procedimento di iscrizione da parte dell’autorità
competente nel caso in cui esistesse una differenza tra l’allegato aggiornato di tale direttiva e quello del detto decreto.
Tale differenza deriverebbe dai tempi normali richiesti per l’aggiornamento degli allegati all’art. 13 del decreto n. 107/1993
modificato.
13
Inoltre, il summenzionato governo si è fondato sul quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/384, secondo cui gli Stati
membri possono richiedere che i beneficiari presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato
dalle competenti autorità dello Stato membro d’origine o di provenienza, il quale attesti che i titoli corrispondono a quelli
previsti da tale direttiva.
14
Per contro, il governo ellenico ha annunciato nel suo controricorso che, per rispondere alla censura della [OSCURATO:PERSONA], l’art. 3,
n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato sarebbe stato rivisto. Pertanto, l’obbligo di presentare il certificato
in esame sarebbe stato soppresso e, se la decisione ministeriale ellenica corrispondente non fosse ancora stata pubblicata,
il beneficiario avrebbe potuto limitarsi a indicare i riferimenti della pubblicazione dei suoi titoli sulla Gazzetta ufficiale.
Inoltre, il medesimo governo ha informato la Corte della pubblicazione, il 17 febbraio 2004, del decreto presidenziale che
abroga il decreto n. 107/1993 modificato e che introduce la modifica precedentemente descritta.
Giudizio della Corte
15
Dall’argomentazione giuridica invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che il primo motivo verte sull’art. 3, n. 1, lett. c), del
decreto n. 107/1993 modificato. Tuttavia occorre notare che il parere motivato emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a tale
disposizione nella versione precedente alla modifica. Occorre, di conseguenza, esaminare d’ufficio la questione della ricevibilità
del primo motivo, questione non sollevata dal governo ellenico.
16
Infatti, in forza della giurisprudenza della Corte quest’ultima può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati
dall’art. 226 CE perché sia proposto un ricorso per inadempimento (sentenza 31 marzo 1992, causa C‑362/90, [OSCURATO:PERSONA]/Italia,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2353, punto 8).
17
Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e il ricorso devono essere fondati
sulle stesse censure. Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza
fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un
cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa
criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro
successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso (sentenza 17 novembre 1992, causa C‑105/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5871, punto 13).
18
Nel caso di specie occorre constatare che l’obbligo essenziale contenuto all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993,
cioè l’obbligo di presentare un certificato attestante che i titoli presentati sono quelli previsti dalle disposizioni di
tale decreto, è stato anche ripreso dall’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato. Ne consegue che, nell’ambito
del presente ricorso, è il testo originale del decreto n. 107/1993 che sarà oggetto dell’esame nel merito. Ne consegue anche
che il motivo è ricevibile.
19
Per quanto riguarda il merito, occorre rilevare che l’obbligo previsto all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993
imponeva agli interessati di fornire un elemento di prova ulteriore non previsto dalla direttiva 85/384. L’effetto dissuasivo
prodotto da tale obbligo era contrario all’obiettivo diretto ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento
che la direttiva 85/384 e l’art. 43 CE mirano a conseguire e ad assicurare.
20
I tempi normali di aggiornamento degli allegati del decreto n. 107/1993, invocati dal governo ellenico, non possono giustificare
gli ostacoli frapposti all’accesso all’esercizio della professione di architetto in [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la giurisprudenza della
Corte le difficoltà d’ordine interno, collegate alle condizioni di elaborazione dei testi legislativi e regolamentari, non
possono esentare gli Stati dai loro obblighi comunitari (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑374/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10799, punto 13).
21
Per quanto riguarda l’argomento del governo ellenico riguardante il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/384, occorre
constatare che il tenore di tale ‘considerando’ non può, di per sé, costituire il fondamento giuridico per esigere la presentazione
di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza.
22
In merito all’adozione, da parte del governo ellenico, della normativa che sopprime l’obbligo imposto ai beneficiari di presentare
il certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza
costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava
alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in
particolare, sentenza 25 maggio 2000, causa C‑384/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3823, punto 35).
23
Nella fattispecie, il parere motivato che invita la Repubblica ellenica ad adottare le misure necessarie per conformarvisi
entro il termine di due mesi le è stato inviato il 24 febbraio 2000. Orbene, solo nel febbraio 2004 il governo ellenico ha
pubblicato un decreto presidenziale che abolisce tale obbligo di presentare il certificato in esame.
24
Il primo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] è quindi fondato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla prassi dell’Ordine tecnico
Argomenti delle parti
25
Con il suo secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la prassi amministrativa dell’Ordine tecnico indica un’applicazione
scorretta della direttiva 85/384 in quanto tale ordine non esamina le richieste di iscrizione nei termini previsti dalla direttiva
85/384 né informa i richiedenti dei motivi del rifiuto loro opposto. [OSCURATO:PERSONA] rileva di aver richiesto informazioni,
con lettera in data 5 novembre 2001, circa il seguito dato alle domande di iscrizione presso l’ordine tecnico presentate da
taluni architetti da 7 a 10 mesi prima e che non avevano ancora avuto risposta. Alla data del 1° aprile 2002, i richiedenti
interessati non avevano ancora ricevuto alcuna risposta.
26
Il governo ellenico non contesta la possibilità di disfunzioni amministrative all’interno dell’Ordine tecnico che possono
avere conseguenze sui tempi di esame delle richieste presentate dai candidati alla professione di architetto, ma afferma che,
data la frequenza dei terremoti in [OSCURATO:PERSONA], l’Ordine tecnico deve procedere ad un esame accurato dei fascicoli per verificare
le competenze degli interessati in materia di prevenzione dai rischi legati ai sismi.
27
La Corte ha invitato il governo ellenico a fornire, per iscritto, i dati precisi relativi all’esame delle richieste di iscrizione
presentate all’Ordine tecnico e ad indicare, per ciascuna di esse, la data della richiesta, quella di iscrizione nel registro
e, se del caso, la data cui detto ordine ha richiesto documenti giustificativi supplementari al richiedente.
28
Nella sua risposta del 21 gennaio 2004, il governo ellenico ha indicato che 41 richieste di iscrizione erano state depositate
a quella data. Dall’esame di esse risulta quanto segue:
–
9 architetti erano stati iscritti,
–
2 architetti avevano dichiarato di rinunciare alla loro iscrizione,
–
14 architetti, che avevano presentato una domanda tra il 1998 e il 2002 e completato i loro fascicoli, erano stati iscritti
con decisione in data 8 gennaio 2004,
–
12 fascicoli, corrispondenti a richieste presentate tra il 1992 e il 2002, erano rimasti incompleti,
–
4 richieste prive di documenti giustificativi erano state presentate nel 2003.
Giudizio della Corte
29
Alla luce delle informazioni che il governo ellenico ha fornito nella sua risposta in data 21 gennaio 2004, la Corte constata
che, alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato, il procedimento di iscrizione di 8 architetti tra i 14 architetti
menzionati, il cui svolgimento era terminato l’8 gennaio 2004, aveva richiesto più di tre mesi dal momento che le rispettive
richieste erano state presentate nel 1989, nel 1995, nel 1996, nel 1997 e nel 1998.
30
Per quanto riguarda gli altri 12 fascicoli menzionati in precedenza, la lettera ufficiale che invitava gli interessati a completare
il loro fascicolo è stata inviata solo il 30 dicembre 2002, allorché 6 tra essi avevano presentato la loro richiesta rispettivamente
nel 1992, nel 1995, nel 1997, nel 1998, nel 1999 e nel 2000. Occorre quindi concludere che, alla data rilevante ai fini dell’accertamento
dell’inadempimento, cioè due mesi dopo la notifica del parere motivato del 24 febbraio 2000, le 6 persone che avevano presentato
la loro richiesta, in taluni casi molti anni prima, non avevano ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Ordine
tecnico che li invitasse a completare il loro fascicolo e che indicasse loro i documenti giustificativi mancanti.
31
A tale proposito occorre osservare che l’art. 20 della direttiva 85/384 esige che il procedimento di ammissione del beneficiario
all’accesso ad una delle attività nel settore dell’architettura sia concluso al più presto possibile e comunque entro tre
mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell’interessato. Le uniche eccezioni a tale obbligo sono previste o nel caso
in cui sia proposto un ricorso o nei casi previsti agli artt. 17, n. 4, e 18, n. 2, della direttiva 85/384, quando è necessario
procedere al riesame del fascicolo se lo Stato ospitante è a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti precedentemente
allo stabilimento dell’interessato in detto Stato o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione prevista all’art. 17,
n. 3, di tale direttiva. In tal caso, lo Stato membro d’origine o di provenienza può esserne informato e procedere all’esame
della veridicità di tali fatti. Lo Stato membro consultato deve far pervenire la sua risposta entro il termine di tre mesi.
32
Il governo ellenico non ha invocato alcuna delle deroghe summenzionate.
33
Per quanto riguarda la necessità di verificare le competenze dei richiedenti in materia di prevenzione dai rischi legati ai
sismi invocata dal governo ellenico per giustificare i ritardi nell’esame dei fascicoli, tale considerazione non può giustificare,
da un lato, tempi così lunghi nell’iscrizione degli architetti e, dall’altro, il ritardo osservato nell’invio agli interessati
delle richieste di presentare i documenti giustificativi mancanti.
34
Lo svolgimento effettivo e rapido del procedimento di iscrizione è uno degli obiettivi previsti dalla direttiva 85/384, per
cui la necessità di procedere nel minor tempo possibile all’inscrizione dei beneficiari si estende all’insieme del procedimento
di esame delle richieste ed esige anche di invitare gli interessati a completare nel minor tempo possibile la loro richiesta,
presentando documenti giustificativi mancanti,. Tale obbligo rientra anche nel novero di quelli previsti dall’art. 43 CE,
che è diretto ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento.
35
Il governo greco non ha invocato alcuna ragione idonea a giustificare i ritardi accumulati dalle autorità competenti nell’esame
dei fascicoli e non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che tali ritardi sarebbero stati imputabili ad una negligenza
da parte degli interessati.
36
Di conseguenza, il secondo motivo invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] è fondato.
Sulle spese
37
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
La Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale
22 marzo 1993, n. 107, e accettando che il [OSCURATO:PERSONA] (Ordine tecnico di [OSCURATO:PERSONA]), al quale occorre obbligatoriamente
iscriversi per esercitare la professione di architetto in [OSCURATO:PERSONA], effettui con notevole ritardo l’esame dei fascicoli e l’iscrizione
dei cittadini comunitari titolari di diplomi stranieri che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva del Consiglio
10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura
e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi,
è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
1
–
Lingua processuale: il greco.