CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02419/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5973-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 4046/16/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 05973 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1. la Ripro-Coop soc. coop. agricola, ricorre, denunciando violazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di una cartella di pagamento, notificatale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario; 2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso; 3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita; 4. il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass. Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020). [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione); 5. il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTP di Roma, in diversa composizione (v. Sez. U., sentenza n.353 del 25/01/1985: "In sede di ricorso avverso la sentenza d'appello che abbia negato la giurisdizione del giudice ordinario, a conferma della sentenza di primo grado, le Sezioni Unite della suprema Corte, rilevata la sussistenza di detta giurisdizione, devono annullare entrambe le indicate pronunce, e rinviare, ai sensi dell'art. 383 terzo comma cod. proc. civ., al giudice di primo grado, cui il giudice d'appello avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti"); 6. le spese saranno regolate con il merito; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTP di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camere di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto.