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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19094/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2458/2017R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Sirten. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Sarno; [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza n. 6965/16, depositata il 15 luglio 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 6965/16, depositata il 15 luglio 2016 , la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. , così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per gli anni 2007 e dal 2009 al 2012; 1.1 –per quel che qui rileva,il giudice del gravame ha ritenuto che: - il motivo di ricorso , che esponeva l’omessa produzione di rifiuti sulle superfici sottoposte a tassazione ovvero la produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento dalla contribuente a proprie spese, non poteva trovare accoglimento in quanto non risultava assolto l’onere informativo gravante sulla contribuente che, difatti, per gli anni di imposta in contestazione non aveva rappresentato le relative circostanze fondative dell’esonero dal tributo con l e dichiarazioni presentate; - i l riscontro dei presupposti in fatto degli avvisi di accertamento conseguiva da una «scheda di rilevazione – redat t a al momento dell’accesso – sottoscritta anche dalla stessa contribuente che, oggi, ne contesta la veridicità»; - l’appello andava, per converso, accolto quanto al trattamento sanzionatorio cui andava applicato il cumulo giuridico delle sanzioni (per omessa dichiarazione);

2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; -il Comune di Sarno e la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha nno svolto attività difensiva.Considerato che:

1. –il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso recano invariabilmente la rubrica di «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) –Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 e art. 115 c.p.c., 111 Cost., art. 324 c.p.c. e art. 99 c.c.)», edespongono le censure diomesso esame delle deduzioni che involgevano : -l’omesso svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti «nell’area» di ubicazione dell’immobile sottoposto a tassazione (primo motivo); –lo svolgimento dell’attività di essa esponente, nei locali oggetto di tassazione, (solo) dall’anno 2009, e non anche per gli anni 2007 e 2008 (secondo motivo); – lo svolgimento di detta attività («di piccola industria di carpenteria metallica») all’interno di un capannone di complessivi mq. 496,00, realizzato (solo in parte, per mq. 351,00) nell’anno 2009 ed ultimato (con un secondo capannone di mq. 145,04) nel 2012, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo (per gli anni di imposta sino al 2011) a riguardo del capannone ultimato nell’anno 2012 (terzo motivo); - la denunciata «manomissione della scheda di rilevazione effettivamente sottoscritta dal contribuente», ove risultava, dunque, che a detta scheda erano «state aggiunte le quantificazioni totali dei mq. dell’immobile … che non erano presenti al momento della sottoscrizione da parte del contribuente» (quinto motivo); 1.1– il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, deducendo la ricorrente che la dichiarazione TARSU non poteva ritenersi dovuta a fronte del mancato svolgimento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e, ad ogni modo, non rilevava ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 62, cit., alla cui stregua essa esponente aveva dato conto e della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento a proprie spese;

3. – il primo ed il quarto motivo di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati perché connessi, - non possono trovare accoglimento; 3.1 –in relazione al primo motivo, va premesso che ciò che forma oggetto della deduzione non è un fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale (costitutivo di fattispecie o cd. secondario) giuridicamente rilevante perché integrativo della fattispecie addotta a causa petendi, - quanto piuttosto una domanda e, dunque, lo svolgimento di una pretesa la cui fattispecie astratta rinviene dalla disciplina delle cause di riduzione della tariffa TARSU (d.lgs. n. 605/1993, cit., art. 59); - la censura è, pertanto, inammissibile in quanto la parte, - nell’evocare il dato fattuale dell’omesso svolgimento del servizio, -non dà alcun conto dell’articolazione della pretesa nel giudizio di appello, pretesa la cui proposizione, per vero, nemmeno risulta dalla gravata sentenza; 3.2 – l’infondatezza del quarto motivo consegue, invece, dal costante orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua si è rimarcato che sia le deroghe alla tassazione indicate nel d.lgs. n. 507 del 1993, 62, comma secondo, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.» (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui addeCass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915); -e, con riferimento alla fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 62, cit., si è per l’appunto ribaditoche spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235);

4. –nemmeno il quintomotivo di ricorso può trovare accoglimento; 4.1 –la censura, - che (qui) involge esattamente il parametro del sindacato di legittimità della motivazione della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), - difetta, difatti, di decisività in quanto, - nel riproporre la quaestio facti relativa ad una dedotta «manomissione della scheda di rilevazione effettivamente sottoscritta dal contribuente»,- ascrive una siffatta manomissione alle «…quantificazioni totali dei mq. dell’immobile … » , con ciò senza dar conto alcuno dei dati esposti in detta scheda, dati che il giudice del gravame ha posto a fondamento del riscontro di legittimità della pretesa impositiva, e che, dunque, potevano autonomamente rilevare alla stregua di una conferma delle «… quantificazioni totali dei mq. dell’immobile …»(in tesi) oggetto di aggiunta;

5. –analoghi rilievi vanno svolti in relazione al secondo motivo di ricorso; -la circostanza relativa al periodo di inizio dell’attività svolta dalla contribuente non può considerarsi omessa nel decisumreso dal giudice del gravame atteso che, - venendo in rilievo, per l’appunto, il presupposto impositivo in relazione alla «occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti» (art. 62, c. 1, cit.),- ad un siffatto presupposto doveva correlarsi la tassazione, così che non risultava, come anticipato, che la contribuente avesse esposto (in dichiarazione) l’impossibilità di produzione di rifiuti per la natura delle unità immobiliari tassate ovvero «per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno» (art. 62, c. 2, cit.); -trattasi, ancora una volta, di fatto non decisivo perché non involge il presupposto di imposizione che, come la Corte ha ripetutamente affermato, è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti così che la tassa è dovuta , - alla stregua di una presunzione iuris tantumdi produttività di rifiuti, - per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti(Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459);

6. -ancora inammissibile è il terzo motivo di ricorso; - venendo, anche qui, in rilievo la denuncia di un vizio di motivazione della gravata sentenza (exart. 360, primo comma, n. 5, 7 cod. proc. civ.), la ricorrente non dà specificamente conto della riproposizione, davanti al giudice d el gravame, della questione che involgeva la successione nel tempo della realizzazione delle distinte unità immobiliari (due capannoni), limitandosi a richiamare l’atto di appello (ricorso, fol. 11) ovvero (tra i motivi di appello) la «erroneità dell’inizio del periodo di accertamento … l’effettiva data di inizio della tassabilità delle superfici e l’errata indicazione delle stesse» (ricorso, fol. 8); - non risultando, quindi, la proposizione di detta quaestio facti nemmeno dalla gravata sentenza, deve rilevarsi che le stesse Sezioni Unite della Corte hanno rimarcato la ricorrenza di un onere della parte ricorrente di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 comma 1, n. 6), cod. proc. civ., e all'art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., «il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso» (Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez.

U., 7aprile 2014, n. 8053);

7. –non ricorrono i presupposti per regolare le spese del giudizio di legittimità,in difetto di attività difensiva delle parti rimaste intimate, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - ai sensi dell’ar t. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2458/2017R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in Roma, via Sirten. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e dife sa d all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amico e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Sarno; [OSCURATO:SOCIETA].; –intimati – avverso la sentenza n. 6965/16, depositata il 15 luglio 2016, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 6965/16, depositata il 15 luglio 2016 , la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. , così pronunciando in parziale riforma della decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per gli anni 2007 e dal 2009 al 2012; 1.1 –per quel che qui rileva,il giudice del gravame ha ritenuto che: - il motivo di ricorso , che esponeva l’omessa produzione di rifiuti sulle superfici sottoposte a tassazione ovvero la produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento dalla contribuente a proprie spese, non poteva trovare accoglimento in quanto non risultava assolto l’onere informativo gravante sulla contribuente che, difatti, per gli anni di imposta in contestazione non aveva rappresentato le relative circostanze fondative dell’esonero dal tributo con l e dichiarazioni presentate; - i l riscontro dei presupposti in fatto degli avvisi di accertamento conseguiva da una «scheda di rilevazione – redat t a al momento dell’accesso – sottoscritta anche dalla stessa contribuente che, oggi, ne contesta la veridicità»; - l’appello andava, per converso, accolto quanto al trattamento sanzionatorio cui andava applicato il cumulo giuridico delle sanzioni (per omessa dichiarazione); 2. -[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; -il Comune di Sarno e la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha nno svolto attività difensiva.Considerato che: 1. –il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo di ricorso recano invariabilmente la rubrica di «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) –Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 e art. 115 c.p.c., 111 Cost., art. 324 c.p.c. e art. 99 c.c.)», edespongono le censure diomesso esame delle deduzioni che involgevano : -l’omesso svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti «nell’area» di ubicazione dell’immobile sottoposto a tassazione (primo motivo); –lo svolgimento dell’attività di essa esponente, nei locali oggetto di tassazione, (solo) dall’anno 2009, e non anche per gli anni 2007 e 2008 (secondo motivo); – lo svolgimento di detta attività («di piccola industria di carpenteria metallica») all’interno di un capannone di complessivi mq. 496,00, realizzato (solo in parte, per mq. 351,00) nell’anno 2009 ed ultimato (con un secondo capannone di mq. 145,04) nel 2012, con conseguente insussistenza del presupposto impositivo (per gli anni di imposta sino al 2011) a riguardo del capannone ultimato nell’anno 2012 (terzo motivo); - la denunciata «manomissione della scheda di rilevazione effettivamente sottoscritta dal contribuente», ove risultava, dunque, che a detta scheda erano «state aggiunte le quantificazioni totali dei mq. dell’immobile … che non erano presenti al momento della sottoscrizione da parte del contribuente» (quinto motivo); 1.1– il quarto motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, deducendo la ricorrente che la dichiarazione TARSU non poteva ritenersi dovuta a fronte del mancato svolgimento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e, ad ogni modo, non rilevava ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell’art. 62, cit., alla cui stregua essa esponente aveva dato conto e della produzione di rifiuti speciali e del loro smaltimento a proprie spese; 3. – il primo ed il quarto motivo di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati perché connessi, - non possono trovare accoglimento; 3.1 –in relazione al primo motivo, va premesso che ciò che forma oggetto della deduzione non è un fatto decisivo, - inteso quale fatto materiale (costitutivo di fattispecie o cd. secondario) giuridicamente rilevante perché integrativo della fattispecie addotta a causa petendi, - quanto piuttosto una domanda e, dunque, lo svolgimento di una pretesa la cui fattispecie astratta rinviene dalla disciplina delle cause di riduzione della tariffa TARSU (d.lgs. n. 605/1993, cit., art. 59); - la censura è, pertanto, inammissibile in quanto la parte, - nell’evocare il dato fattuale dell’omesso svolgimento del servizio, -non dà alcun conto dell’articolazione della pretesa nel giudizio di appello, pretesa la cui proposizione, per vero, nemmeno risulta dalla gravata sentenza; 3.2 – l’infondatezza del quarto motivo consegue, invece, dal costante orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua si è rimarcato che sia le deroghe alla tassazione indicate nel d.lgs. n. 507 del 1993, 62, comma secondo, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima.» (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui addeCass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915); -e, con riferimento alla fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 62, cit., si è per l’appunto ribaditoche spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo didenuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235); 4. –nemmeno il quintomotivo di ricorso può trovare accoglimento; 4.1 –la censura, - che (qui) involge esattamente il parametro del sindacato di legittimità della motivazione della sentenza impugnata (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), - difetta, difatti, di decisività in quanto, - nel riproporre la quaestio facti relativa ad una dedotta «manomissione della scheda di rilevazione effettivamente sottoscritta dal contribuente»,- ascrive una siffatta manomissione alle «…quantificazioni totali dei mq. dell’immobile … » , con ciò senza dar conto alcuno dei dati esposti in detta scheda, dati che il giudice del gravame ha posto a fondamento del riscontro di legittimità della pretesa impositiva, e che, dunque, potevano autonomamente rilevare alla stregua di una conferma delle «… quantificazioni totali dei mq. dell’immobile …»(in tesi) oggetto di aggiunta; 5. –analoghi rilievi vanno svolti in relazione al secondo motivo di ricorso; -la circostanza relativa al periodo di inizio dell’attività svolta dalla contribuente non può considerarsi omessa nel decisumreso dal giudice del gravame atteso che, - venendo in rilievo, per l’appunto, il presupposto impositivo in relazione alla «occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti» (art. 62, c. 1, cit.),- ad un siffatto presupposto doveva correlarsi la tassazione, così che non risultava, come anticipato, che la contribuente avesse esposto (in dichiarazione) l’impossibilità di produzione di rifiuti per la natura delle unità immobiliari tassate ovvero «per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno» (art. 62, c. 2, cit.); -trattasi, ancora una volta, di fatto non decisivo perché non involge il presupposto di imposizione che, come la Corte ha ripetutamente affermato, è costituito dalla disponibilità dell'area produttrice di rifiuti così che la tassa è dovuta , - alla stregua di una presunzione iuris tantumdi produttività di rifiuti, - per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti(Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459); 6. -ancora inammissibile è il terzo motivo di ricorso; - venendo, anche qui, in rilievo la denuncia di un vizio di motivazione della gravata sentenza (exart. 360, primo comma, n. 5, 7 cod. proc. civ.), la ricorrente non dà specificamente conto della riproposizione, davanti al giudice d el gravame, della questione che involgeva la successione nel tempo della realizzazione delle distinte unità immobiliari (due capannoni), limitandosi a richiamare l’atto di appello (ricorso, fol. 11) ovvero (tra i motivi di appello) la «erroneità dell’inizio del periodo di accertamento … l’effettiva data di inizio della tassabilità delle superfici e l’errata indicazione delle stesse» (ricorso, fol. 8); - non risultando, quindi, la proposizione di detta quaestio facti nemmeno dalla gravata sentenza, deve rilevarsi che le stesse Sezioni Unite della Corte hanno rimarcato la ricorrenza di un onere della parte ricorrente di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 comma 1, n. 6), cod. proc. civ., e all'art. 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., «il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso» (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7aprile 2014, n. 8053); 7. –non ricorrono i presupposti per regolare le spese del giudizio di legittimità,in difetto di attività difensiva delle parti rimaste intimate, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - ai sensi dell’ar t. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17,l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif
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