CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 22984/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35942/2019 R.G. proposto da domiciliato in Roma, piazzaCavour, presso la Cancelleria della C orte S uprema di C assazione , con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentae difende, essendo subentrato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già P rovincia di Napoli), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, piazza C avour , presso la C ancelleria della Corte S uprema di C assazione , con diritto di ricevere le comunicazioni agli indicati indirizzi PEC degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -controricorrente - avverso la s entenza n. 2648 /20 1 9 de lla Corte d’Appello di Napoli, depositata il 16.5.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente – dipendente della Provincia, ora Città metropolitana, di Napoli – si rivolse dapprima al T.A.R. della Campania e, dopo che questo avevadichiarato i l proprio difetto di giurisdizione, al Tribunale del Capoluogo, per chiedere l’inquadramento nella qualifica superiore di vice - ragioniere ( VI qualifica funzionale), in applicazione d i quanto disposto in alcune delibere di promozione di numerosi dipendenti risalenti agli anni 1980 e 1981 , con l a ricostruzione della carriera e il pagamento delle conseguenti differenze retributive. Antefatto dell’articolata vicenda giudiziaria di cui il presente processo rappresenta l’epilogo è l’annullamento, da parte del T.A.R. Campania, adito da altri dipendenti , del provvedimento con cui il Co.Re.Co. aveva a sua volta annullato le predettedelibere dell’ente provinciale . Invocando l’autorità di tale decisione, anche il ricorrente si era rivolto al T.A.R., il quale aveva però dichiarato inammissibile la domanda rivolta direttamente al giudice invece che alla pubblica amministrazione (sentenza n. 3557/1997, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6799/2004). Il lavoratore aveva quindi presentato richiesta alla datrice di lavoro di dare attuazione alle predette deliberee poi impugnato davanti al T.A.R. il silenzio-rifiuto opposto atale richiesta . Nelle more della pendenza del giudizio davanti al T.A.R., il ricorrente aveva avviato anche un contenzioso davanti al giudice ordinario, chiedendo: a) l’accertamento della nullitàdei provvedimenti dell’amministrazione provinciale con i quali gli era stata attribuita la qualifica di bidello, prima, e di usciere, poi (III qualifica funzionale); b) la condanna dell’amministrazione alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti; c) la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni biologici, morali e professionali. Questo processo venne definitocon due successive sentenze di questa Corte: la prima, a Sezioni Unite (n. 11650/2008),dichiarò la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sull e domand e di accertamento della nullità dei provvedimenti di attribu zione della qualifica e di c ondanna alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti; la seconda (Cass. n. 8854/2013), rigettando il ricorso del lavoratore, rese definitiva la sentenza della Corte d’Appello che gli aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei «danni biologici, morali e professionali» nella misuradi € 42.000 (importo ridotto rispetto alla condanna pronunciata in primo grado). Con decisione pressoché coeva alla seconda sentenza della Corte di Cassazione, il T.A.R. Campania, accogliendo il ricorso del lavoratore (risalente al 1998) , annullò il si lenzio - rifiuto opposto da lla pubblica amministrazione alla richiesta di dare attuazione alle più volte citate delibere. Ciò indusse il lavoratore a reiterare la richiesta alla datrice di lavoro e –di fronte al nuovo rifiuto, questa volta esplicito – a rivolgersi nuovamente al T.A.R. della Campania,per impugnare quel provvedimento negativo e domandare l’inquadramento nella qualifica superiorein conformità alle risalenti delibere, la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze retributive. È questo l’atto introduttivo del presente giudizio, che venne riassun to davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dopo che il T.A.R. si era pronunciato per il difetto digiurisdizione del giudice amministrativo. Il Tribunale di Napoli rigettò le domand e del lavoratore, ritenendole precluse dai giudicati formatisi nel precedenti processi. La Corte d’Appello di Napoli, adita dal ricorrente, rigettò il gravame, compensando le speseanche del secondo grado. Contro la sentenza dellaCorte d’Appello il lavoratore ha proposto ricorsoper cassazione articolato in sette motivi . [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di Napoli si è difes a con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa (quella della controricorrente limitata a un mero richiamo al precedente atto) nel termine di legge anteriore alla data fissata per lacamera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motiv o di ricorso denuncia « nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 50, 112, 324, 392 e 393 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.». Il ricorrente si duole che la Corte d’Appello abbia ritenuto l’accoglimento delle sue domand e preclus o dal giudicato insito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 11650/2008 , nonostante quest’ultima non contenga un accertamento negativo dei diritti vantati, ma soltanto una statuizione sulla giurisdizione del giudice amministrativo. Rileva, inoltre, l’errore in cui è incorso il giudice d’appello affermando che, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, il processo avrebbe dovuto essere riassunto davanti al T.A.R., posto che all’epoca non esisteva la possibilità di riassumere il processo tra diverse giurisdizioni, introdotto solo con l’art. 59 della legge n. 69 del 2009. Osserva, in aggiunta, che egli aveva già proposto ricorso al T.A.R. contro il silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione alla sua richiesta di inquadramento superiore e che il relativo giudizio era ancora pendente al momento della pronuncia delle Sezioni Unite. Infine, rileva che il Tribunale di Napoli – di fronte alla riassunzione del processo dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del T.A.R. – avrebbe potuto e dovuto sollevare il conflitto negativo di giurisdizione e non dichiararsi a sua volta privo di giurisdizione. 2.L’argomento dell’impossibilità di riassumere il processo davanti al giudice amministrativo dopo il difetto di giurisdizione pronunciato dal giudice ordinario è ripreso e sviluppato nel secondo motivo di ricorso, che infatti è rubricato «violazione dell’art. 59 del d.lgs. (recte: legge) n. 59 del 2009e dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 104 del 2010 (C.P.A.), ex art. 360, comma 1, n.3, c.p.c . ». 3. Il terzo motivo denuncia « n ullità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., ex art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c . ». Il motivo censura il passo della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ricordato che nel precedente processo (quello in cui è stata emessa la sentenza delle Sezioni Unite) la sentenza d’appello aveva ravvisato, sia pure ad abundantiam , un giudicato amministrativo negativo formatosi su ll a prima domanda al T.A.R. proposta dal ricorrente e definita dal Consiglio di Statocon sentenza n. 6799/2004.4. Il quarto motivo denuncia «omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Anche questo motivo riprende un tema accennato nell’illustrazione del primo motivo. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di Napoli,di fronte alla riassunzione del processo in seguito dalla dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione, avrebbe dovuto sollevare il conflitto negativo e avrebbe potuto farlo anche d’ufficio, ma solo entro la prima udienza. In mancanza di conflitto, secondo il ricorrente si è formato un giudicato interno in favore della giurisdizione del giudice ordinario. 5. Il quinto motivo è proposto «in alternativa» rispetto al precedente e denuncia «nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 2909c.c., degli artt. 50 e 112 c.p.c., 59 d.lgs. [recte: legge] 69 del 2009, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c . » . Lamedesima questione di diritto che il precedente motivo pone in termini di vizio di omesso esame viene qui riproposta in termini di viziodi violazione di legge processuale. 6. Il sesto mezzo denuncia «nullità della sentenza emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt.132, 392 e 393 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c . Motivazione apparente e perplessa » . Sisostiene c he la Corte d ’Appello non abbia fornito una comprensibile motivazione della decisione adottata in difformità rispetto a quanto argomentato dal ricorrente.7. Infine, il settimo motivo prospetta la «violazione dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. ed all’art. 6 CEDU, nonché dell’art. 24 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c.». I vizi denunciati nei precedenti motivivengono qui ribaditi nel contesto dei principi generali che regolano, anche a livello costituzionale, il giusto processo regolato dalla legge. 8. Il ricorso, nel suo complesso,è inammissibile. 8.1. Infatti, pur essendo tutt i i motivi incentrat i sulla contestazione della preclusiva efficacia di giudicato ravvisata dalla Corte territoriale nelle decisioni assunte nei precedenti processi avviati dal ricorrente, tuttavia non viene riportatonelle parti di interesse, né descritto con sufficiente precisione , il contenuto delle sentenze pronunciate dalle divers e autorità giudiziarieinvestite della vicenda. In particolare, il ricorso non trascrive le parti essenziali della sentenza n. 3233/2006 della Corte d’Appello di Napoli e delle sentenze n. 3557/1997 del T.A.R. della Campania e n. 6799/2004 del Consiglio di Stato, tutte menzionate nella sentenza impugnata per motivare il rigetto dell’appello sul duplice presupposto del «difetto di giurisdizione del G.O.» e della «presenza del giudicato amministrativo». Manca, pertanto, la «s pecifica indicazione degli atti processuali… sui quali il ricorso si fonda » , che già il previgente testo dell’art 366, comma 1, n. 6, c.p.c. richiedeva «a pena di inammissibilità» e che ora il d.lgs. n. 149 del 2022 ha meglio precisato nei termini di una «specifi ca illustrazione del contenuto rilevante» di quegli atti, in linea con l’orientamento interpretativo già consolidatosi sotto il testo previgente (v.Cass. S.U. n. 34469/2019; per il perdurante valore del principio di specificità, sia pure da non intendere in termini formalistici, v. Cass. S.U. n. 8950/2022). 8.2. Per quanto riguarda, in particolare, la sentenza n. 3233/2006 della Corte d’Appello di Napoli, la decisione sul difetto di giurisdizione venne confermata dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 11650/2008, alla quale, nel medesimo processo, seguì la sentenza d ella Corte di Cassazione n. 8854/2013. In quest’ultima decisione, trascritta in parte qua nella sentenza qui impugnata , si legge testualmente : « Deve premettersi che il giudicato formatosi a seguito della precedente sentenza della Corte d’appello di Napoli del 12 luglio 2006, con cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, pronuncia questa impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile (Cass. 12 maggio 2008 n. 11650) e quindi passata in giudicato, copre molte delle questioni inammissibilmente poste dal ricorrente ed esattamente quelle che attengono: a) all’accertamento della nullità dei provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] con i quali al ricorrente era stata attribuita la qualifica di assunzione; qualifica per la quale quest’ultimo era risultatovittorioso in un concorso pubblico, con profilo di bidello e poi di usciere (III qualifica funzionale), con la conseguente domanda di riconoscimento della qualifica di Vice - Ragioniere (VI qualifica funzionale); b) alla domanda di condannadell’Amministrazione convenuta alla reintegra nelle mansioni precedentementesvolte o equivalenti. In ordine a tali questioni la Corte d’appello ha ritenuto il difetto di giurisdizione ed il successivo ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Pertanto tutte le argomentazioni svolte dal ricorrente e che attengono al riconoscimento della qualifica di vice ragioniere di sesta qualifica funzionale e alla pretesa reintegrazione in tali mansioni sono inammissibili». Pertanto, l’interpretazione dell’estensione del giudica to sul difetto di giurisdizione (giudicato che non è un mero fatto, ma rappresenta la regula iuris del caso concreto: v. S.U. n. 13916/2006 e numerose successive conformi, tra cui, recentemente, Cass. n. 12754/2022) è a sua volta oggetto del giudicato contenuto nella sentenza n. 8854/2013, sicché non può essere rimesso in discussione che il giudicato riguarda proprio « l’accertamento della nullità dei provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] con i quali al ricorrente era stata attribuita la qualifica di assunzione» e «la conseguente domanda di riconoscimento della qualifica di Vice-Ragioniere (VI qualifica funzionale)», nonché la «domanda di condanna dell’Amministrazione convenuta alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte o equivalenti». Si tratta del nucleo essenziale delle domande proposte dal ricorrente anche nel presente processoe che costituisce la base imprescindibile per l’accoglimento della conseguente domanda di pagamento delle differenze retributive maturate. 8.3. Non p uò essere condivis a l ’ affermazion e del ricorrente secondo cui, a fronte del difetto di giurisdizione dichiarato dal T.A.R. e della successiva riassunzione del processo davanti al giudice ordinario, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda, ma avrebbe dovuto sollevare il conflitto negativo sulla giurisdizione-competenza. Infatti, ai sensi dell’art. 59della legge n. 69 del 2009, tale èla regola da applicare «se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione». Nel caso di specie, invece, le Sezioni unite si erano già pronunciate, sia pure in un precedente processo tra le medesime parti, aventeperò il medesimo oggetto e, quindi, comunque con efficacia di giudicato. Ne consegue che i l Tribunale non avrebbe potuto sollevare un conflitto su una questione di giurisdizione-competenza già decisa inter partes dalle Sezioni unite. Il ricorrente, avvalendosi dell’efficacia panprocessuale del giudicato sulla giurisdizione , avrebbe potuto impugnare la decisione del T.A.R. che, in contrasto con quel giudicato, dichiaròil difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ma quest’ultimo, adito in riassunzione, non poteva fare altro che rilevare la preclusione all’accoglimento della domanda a lui proposta, come in effetti avvenuto. 9. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 10. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4 . 00 0 per compensi , oltre a l le spese generali al 1