CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33102/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Bari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto il rigettodel ricorso e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ne ha chiestol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 10 febbraio 2026 il Tribunale di Bari, in funzione diGiudice del riesame, ha confermato l’ordinanza del 14 gennaio 2026 con la qualeil G.I.P. del Tribunale di Bari ha sottoposto alla misura cautelare della custodia incarcere [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei delitti di tentatoomicidio aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale, compiutamente descritti aicapi 1) e 2) della rubrica.1.1. A fondamento della decisione il Tribunale ha anzitutto integralmenterichiamato la ricostruzione in fatto della vicenda operata dal giudice della cautelasulla scorta delle risultanze investigative che possono rinvenire una sintesi neiseguenti passaggi ricostruttivi:- l’attività di indagine oggetto del presente procedimento penale scaturiscedalla consumazione di plurime azioni predatorie aventi ad oggetto autovetture digrossa cilindrata che risultavano poi «cannibalizzate in funzione della rivenditadelle componenti asportate»;- detta attività aveva condotto ad individuare [OSCURATO:PERSONA] comesoggetto di interesse investigativo;- per l’effetto, nelle ore serali del 28 aprile 2025, gli agenti operantiavevano predisposto un servizio volto ad operare un controllo sui movimenti diquest’ultimo;- erano stati, a tal f ine, uti l izzati tre equipaggi – composticomplessivamente da otto agenti - mossisi a bordo di tre distinte macchine diservizio;- il [OSCURATO:PERSONA], individuato, in compagnia di altro soggetto, identificato inAlessandro Caputo, a bordo di un’autovettura [OSCURATO:PERSONA], era stato seguito sino aquando era stato notato parcheggiare l’autovettura e fare accesso a piediall’interno di un garage (ore 21.07);- lì il [OSCURATO:PERSONA] ed il Caputo si erano intrattenuti solo per qualche minuto;- all’atto in cui (ore 21.11) il cancello posto a protezione dell’esercizio siera aperto per consentire al [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi a bordo di una diversaautovettura (una [OSCURATO:PERSONA] di colore bianco), gli operanti eranointervenuti per bloccare la marcia del mezzo;- il [OSCURATO:PERSONA] aveva però tentato di forzare il blocco ed aveva, dapprima,scagliato l’autoveicolo contro uno dei due agenti operanti che si era a luiapprossimato (l’Isp. Bianchi che, sceso armato dalla macchina di servizio, avevaintimato ad alta voce «[OSCURATO:PERSONA]» ordinando al conducente di spegnere ilmotore);- il predetto, incurante della presenza degli altri operanti, anche essifrattanto mossisi verso di lui, aveva poi innestato la retromarcia ed avevalanciato il mezzo contro l’Isp. Bianchi che era riuscito ad evitare l’impatto«gettandosi di lato»;- mentre l’Isp. Bianchi aveva esploso un colpo d’arma nel tentativo dibloccare la fuga del [OSCURATO:PERSONA] («verso uno pneumatico della vettura»),quest’ultimo, determinatosi ad allontanarsi dai luoghi, aveva investito di strisciouno degli autoveicoli ed impattato contro due grandi vasi di cemento;- nel medesimo contesto, dopo aver colpito e divelto il cancello delrimessaggio, in parte chiuso, aveva accelerato bruscamente ed aveva tentato,«con una manovra estremamente pericolosa», di investire altri due operatori dipolizia che erano riusciti ad evitare l’impatto «solo grazie alla prontezza diriflessi»;- l’uomo era, infine, riuscito a darsi alla fuga lungo la strada provinciale156;- a bordo dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], parcheggiata a circa 50 metridall’ingresso del garage, con la quale, come detto, il [OSCURATO:PERSONA] era giunto suiluoghi, erano stati rinvenuti numerosi attrezzi reputati funzionali allacommissione di azioni furtive;- il custode del garage, escusso a sommarie informazioni, aveva riferito dinon conoscere l’identità del soggetto che si era reso responsabile dell’azionedella quale, pur tuttavia, essendone stato testimone oculare, aveva offerto unasintetica ricostruzione;- era stata disposta l’acquisizione dei video ripresi dalle telecamere poste aprotezione dell’esercizio commerciale che avevano registrato il succedersi,pressoché nella sua interezza, dell’accadimento oggetto della presente verifica;- il [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misura di tipo custodiale a distanza diquasi nove mesi dall’accadimento.1.2. Tanto premesso, il Tribunale ha formulato un giudizio di integralecondivisione delle valutazioni operate, in fatto ed in diritto, dal giudice dellacautela.Ha, anzitutto, evidenziato come la visione delle riprese acquisite alcompendio, cui ha proceduto in camera di consiglio, restituisca un quadro checonduce, per un verso, ad apprezzare la genuinità della ricostruzione dellavicenda offerta, negli atti a loro firma, dagli agenti operanti coinvolti nellapresente vicenda e di apprezzare, nel contempo, il mendacio del quale l’indagatosi è macchiato nel corpo delle dichiarazioni spontanee rese all’attodell’interrogatorio di garanzia.Al cospetto del giudice della cautela il [OSCURATO:PERSONA], avvalsosi della facoltà di nonrispondere, ha, infatti, sostenuto a sua discolpa di non aver compreso di esserestato destinatario, nelle ore serali del 28 aprile 2025, di un controllo di polizia,anche perché, a suo dire, nessuna intimazione gli era stata rivolta mentre eraintento ad allontanarsi dal garage («non mi hanno detto né fermati polizia, néniente»), ma di aver, piuttosto, temuto, anche alla luce delle sconsideratecondotte che gli agenti avevano posto in essere in quel contesto ai suoi danni(«mi hanno puntato le pistole…esplodendo colpo d’arma da fuoco…uno mi hasparato»), di essere stato vittima di un agguato («ho pensato che era totalmenteun agguato..perchè io vado rubando le auto…ho pensato qui qualcuno mi haseguito e mi sta a fare un agguato») al quale aveva reagito, con precipuo fine disalvare la propria vita, dandosi alla fuga.Rimarcata l’incompatibilità di dette asserzioni difensive con le obiettiveacquisizioni al compendio nonché la loro patente inverosimiglianza sotto il profilologico, il Tribunale ha, poi, evidenziato come nessuna valenza confutativadell’assunto accusatorio possa attribuirsi alla consulenza tecnica di parteeffettuata sui filmati acquisiti agli atti, atteso che essa risulta «parametrataunicamente sulle dichiarazioni preconfezionate dal [OSCURATO:PERSONA] alle quali il c.t. hacercato di fornire una base obiettiva di riscontro finendo tuttavia con l’esprimeremere opinioni personali…e soprattutto travisando del tutto la realtà documentatadai videofilmati».Ha, più in particolare, criticamente rimarcato come il consulente di parte,lungi dall’aver espresso considerazioni dotate di qualificata valenza tecnica («nonavendo …effettuato misurazioni, rilievi o accertamenti intesi a calcolare, ad es.,la velocità dell’autovettura nel momento in cui veniva diretta…contro i due agentipostisi dinanzi alla parte della cancellata chiusa»), si sia reso portatore diun’opinabile lettura degli accadimenti, avendo valorizzato, per un verso,l’apprezzata accensione, per tre secondi, dei segnali di stop dei fari posterioridell’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA] per fondare su di essa un apoditticogiudizio liberatorio («si è limitato a segnare l’accensione…dei segnali di stop…daciò ipotizzando in modo del tutto apodittico che il [OSCURATO:PERSONA] volesse evitare diinvestire gli agenti») ed avendo, in termini più generali, operato un’impropriaesaltazione della prospettazione difensiva offerta dal ricorrente cui ha intesoconferire a posteriori una legittimazione senza, per il vero, formulare alcunaconsiderazione con riguardo ai dati obiettivi ricavabili dalla visione delle immagini(primo fra tutti, la velocità impressa al mezzo).1.3. Dopo aver sottoposto a serrata critica la prospettazione difensivaveicolata a mezzo di una memoria difensiva, il Tribunale ha pertanto condiviso ilgiudizio secondo il quale la condotta dell’indagato ha integrato gli estremi di untentativo di omicidio ai danni degli agenti, oltre che del concorrente reato diresistenza a pubblico ufficiale che «assorbe soltanto quel minimo di violenza»Ha, infatti, reputato, secondo un giudizio ex ante di prognosi postuma, chel’azione con la quale l’indagato ha lanciato la propria autovettura contro gliagenti fosse idonea a cagionare l’evento morte, non realizzatosi solo per effettodella pronta reazione da questi ultimi opposta, attese la velocità sostenutaimpressa al mezzo, la brevissima distanza tra l’autoveicolo ed i suoi potenzialiobiettivi e le caratteristiche dell’automobile («in special modo la velocitàsostenuta e la potenza di marcia assunta dalla VW [OSCURATO:PERSONA] trova ulteriore confortonel dato costituito dal danneggiamento dell’anta del cancello posto a protezionedell’area di rimessaggio, diretta conseguenza del suo sfondamento ad opera dellaVW [OSCURATO:PERSONA], allorquando gli indagati riuscivano a guadagnare la fuga..»), a nullapotendo rilevare, in senso contrario, che le persone offese non abbiano inconcreto riportato alcuna lesione a seguito dell’azione.Ha, quindi, ricostruito, dall’apprezzamento delle modalità esecutive dellacondotta, l’atteggiamento psicologico del [OSCURATO:PERSONA] in termini di dolo diretto,quanto meno nella forma del dolo alternativo («le modalità dell’azione criminosa…sono indicative del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] alla guida del mezzo non si eralimitato ad accettare il rischio dell’evento-morte, ma lo abbia previsto e volutocome altamente probabile o certo»).con riguardo alla fattispecie delittuosa di cui al capo 2) della rubrica, il Tribunaleha ritenuto sussistente un pericolo di recidiva, argomentando dallaconsiderazione delle modalità di consumazione del fatto, risalente a pochi mesiprima, indicative di un’indole incline alla violenza, ed esaltando la valenzanegativa dei numerosi precedenti penali e giudiziari sofferti dal ricorrente.Ha, infine, ravvisato nella misura di massimo rigore l’unica cautela in grado diarginare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose, reputando, in specie,inidonea allo scopo la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari («la condottache gli è contestata denota una personalità particolarmente sfrontata ai limitidell’incoscienza…il che lo rende un soggetto nei confronti del quale non puòriporsi alcun affidamento circa il rispetto spontaneo degli obblighi connessi aduna misura meno gravosa…compresa quella degli arresti domiciliari seppure conl’applicazione del c.d. braccialetto elettronico»).2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza degli avv. [OSCURATO:PERSONA] eDamiano Somma, ricorso per cassazione articolato in cinque motivi di seguitoriassunti ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) inrelazione agli artt. 273, 292 e 309 cod. proc. pen. e vizio della motivazione pertravisamento di prova decisiva e contradditorietà (art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.)I difensori contestano che l’apparato motivazionale dell’ordinanza è affetto daintima contraddittorietà, avendo attribuito «al medesimo dato probatorio unvalore ora insufficiente, ora decisivo, secondo l’esito che intende trarne».Evidenziano, infatti, che il Tribunale ha, per un verso, negato valore allaconsulenza di parte poiché in essa non sarebbero state eseguite «misurazioniidonee a calcolare con esattezza la velocità del veicolo» ed ha, poi, reputatoprovate, attraverso la mera visione dei filmati, sulla scorta di una soggettivainterpretazione di detta risultanza, le circostanze svalutate dalla difesa.Lamentano come il Tribunale non si sia confrontato con gli argomenti criticicomplessivamente offerti dal consulente della difesa, avendo di essi operato unacriticabile interpretazione attraverso una «lettura selettiva dei medesimi filmati».Censurano in tal modo che la motivazione offerta è meramente apparente.2.2. Vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) inrelazione al giudizio di idoneità ed univocità degli attiI difensori contestano che il Tribunale, nel formulare un giudizio dicondivisione dell’assunto accusatorio in relazione al delitto di cui al capo 1) dellarubrica, abbia argomentato in termini astratti, valorizzando l’intrinsecapericolosità del mezzo e la prossimità tra quest’ultimo e gli operanti, senzaprocedere ad una valutazione correlata alla «struttura effettiva dell’azione» ed al«contesto in cui essa si svolge».Lamentano che il Tribunale, senza procedere alla considerazione deirapidissimi passaggi dell’azione, ha offerto formule assertive che non rivengonoriscontro in alcun elaborato («la consulenza Mastronardi offre, sul punto, l’unicalettura tecnica disponibile, che il Tribunale non confuta con argomenti dellostesso livello») e che appaiono tanto più deboli ove si consideri che il primoasserito tentativo di investimento non risulta essere stato nemmeno ripresointegralmente dalle telecamere.Censurano che il Tribunale non ha motivato sull’incidenza che assume, sotto ilprofilo dell’univocità degli atti, il fatto che l’indagato abbia azionato i frenidurante la fuga.2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 56 e 575 cod. pen. (art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio della motivazione (art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen.).I difensori censurano che, nella ricostruzione dell’elemento soggettivo sottesoall’azione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale abbia offerto unamotivazione gravemente incerta («oscilla continuamente tra categorie differenti:previsione dell’evento come altamente probabile o certo, volontà di investire purdi guadagnare la fuga, indifferenza rispetto all’esito letale, accettazione delrischio»), indicativa, all’evidenza, di un’incapacità di ricostruire con chiarezza ilprocesso rappresentativo e volitivo proprio dell’indagato.Contestano che il Tribunale abbia dato per dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] abbiapercepito l’intimazione degli agenti a fermare la marcia (circostanza,quest’ultima, che assume valenza decisiva nella ricostruzione dell’accaduto edirettamente incidente sull’apprezzamento dell’animus dell’agente), che abbiadegradato il contributo da quest’ultimo offerto ad apporto immeritevole di ogniconsiderazione (senza ricorrere a specifici dati che varrebbero a corroboraresiffatto negativo giudizio) e che abbia, in specie, travisato la rappresentazione daquest’ultimo offerta in relazione al pericolo cui aveva ritenuto di essere statoesposto.Evidenziano che, in tal modo, il Tribunale ha mancato di motivare sulle ragioniper le quali ha sostenuto che la fuga violenta dai luoghi sottenda un’azione dallafinalità omicidiaria («il passaggio dalla fuga alla volontà di uccidere resta affidatoa formule assertive ed a una lettura selettiva del materiale indiziario»).2.4. Violazione di legge in relazione all’art. 337 cod. pen. (art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen.) e vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen.)I difensori contestano che il Tribunale abbia dato per provata una circostanzadi fatto («l’ordinanza conferma…assumendo che gli operanti si siano qualificati adalta voce e che l’indagato abbia scientemente opposto violenza») senzadomandarsi se l’indagato sia stato in grado di percepirla («né dai filmati, percome richiamati dalla stessa ordinanza, è possibile ricavare che l’intimazione -AltPolizia- sia udibile o percepibile dall’interno dell’abitacolo»).Aggiungono come le dichiarazioni rese dal teste Tasselli, custode del garage,non possono colmare questo vuoto argomentativo, posto che costui eracollocato, come gli operanti, all’esterno del veicolo e, quindi, in una condizionepercettiva radicalmente diversa da quella del [OSCURATO:PERSONA] («chiuso nell’abitacolocon la radio accesa»).2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. (art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.) e mancanza della motivazione (art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.)I difensori contestano che il Tribunale, per ritenere sussistente il pericolo direiterazione del reato, ha fatto ricorso ad argomenti generici ed ha trascurato disoppesare adeguatamente la distanza temporale tra il fatto e l’adozione dellamisura.Lamentano che il rigetto della richiesta di sostituzione della misura con altrameno afflittiva è stato affidato ad una mera petizione di principio che non spiega,in particolare, perché l’utilizzo del braccialetto elettronico non sarebbe sufficientea neutralizzare il rischio paventato.3. Con memoria del 3 giugno 2026, la difesa, nel replicare agli argomenti dicui alla requisitoria scritta a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha ribaditoche l’ordinanza è affetta da un vizio radicale nella misura in cui il Tribunalesvaluta il contributo offerto dal consulente di parte perché non fondato sumisurazioni esatte e poi fonda la propria ricostruzione su «dati cinematici chenessuno ha tecnicamente misurato».Ha contestato che il contributo offerto dal consulente non rinviene la sualegittimazione unicamente sulle dichiarazioni del ricorrente, come sostenuto daldecidente.Ha evidenziato come non sia legittimo liquidare detto apporto sol perchéesso si pone in contrasto con le dichiarazioni degli operanti.Ha ribadito, ancora, che l’ordinanza è carente nella parte in cui non spiegaperché la manovra posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA], che ha di certo avuto connotatidi pericolosità, presenti i connotati di atto diretto in modo non equivoco allacommissione del delitto di omicidio.Ha, infine, richiamato le considerazioni già spese in merito all’impossibilità diritenere configurato un grave quadro indiziario in ordine al delitto di cui all’art.337 cod. pen. ed in ordine alle valutazioni operate dal Tribunale in punto disussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Prima ed al fine di esplicitare le ragioni sottese a siffatta determinazione,appare opportuno richiamare, in via preliminare, i consolidati principi chedelineano l’oggetto e i limiti del sindacato esercitabile da questa Corte in materiadi provvedimenti de libertate.Va, invero, ribadito che il giudizio di legittimità non attribuisce alla Cortealcun potere di rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisioneimpugnata, né consente una rivalutazione dello spessore del quadro indiziario,delle condizioni soggettive dell’indagato o della ricorrenza delle esigenzecautelari e dell’adeguatezza della misura applicata. Si tratta, infatti, diapprezzamenti che appartengono all’esclusiva sfera di attribuzioni del giudicedella cautela e del Tribunale del riesame, quali giudici del merito della vicendacautelare.Il controllo demandato a questa Corte resta, pertanto, circoscritto allaverifica della correttezza giuridica del percorso argomentativo seguito dal giudicedi merito e della tenuta logica della motivazione, dovendosi accertare, da unlato, l’effettiva rispondenza del provvedimento ai parametri normativi diriferimento e, dall’altro, l’assenza di manifeste aporie o evidenti vizi delragionamento giustificativo.Ne consegue che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art.273 cod. proc. pen., tanto nella sua dimensione originaria quanto in quellaeventualmente sopravvenuta, nonché la carenza delle esigenze cautelari previstedall’art. 274 cod. proc. pen., possono essere dedotte in sede di legittimitàsoltanto nella misura in cui si traducano nella violazione di specifiche disposizionidi legge ovvero in una motivazione mancante, meramente apparente omanifestamente illogica, secondo quanto desumibile dal testo del provvedimentoimpugnato.Esula, invece, dall’orizzonte cognitivo del giudice di legittimità qualsiasisindacato concernente la ricostruzione dei fatti, l’attendibilità delle fonti di provao la rilevanza e concludenza degli elementi indiziari valorizzati dal giudice delmerito.Ne consegue l’inammissibilità di quelle censure che, pur formalmenteprospettate come vizi motivazionali, si risolvano, nella sostanza, nellasollecitazione di una diversa lettura del materiale probatorio o nell’offerta di unaricostruzione alternativa della vicenda processuale.3. Alla luce delle superiori premesse, il Collegio ritiene che, se scrutinatadoglianze articolate dalla difesa a sostegno del ricorso si collochi al di fuori delperimetro del sindacato consentito in questa sede.Come meglio si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della motivazione,tali censure, sebbene si presentino prima facie quali articolate contestazionidell’impianto argomentativo dell’ordinanza impugnata, si risolvono, in realtà, neltentativo di veicolare una diversa ricostruzione dei fatti oggetto del procedimentoe di sottoporre a questa Corte istanze di rivalutazione del compendio indiziario edelle risultanze processuali che risultano ontologicamente estranee al giudizio dilegittimità.3. La fondatezza del giudizio appena formulato appare agevolmenteapprezzabile ove si proceda alla verifica della pietra angolare che fonda l’assuntocritico veicolato a mezzo del presente ricorso e, cioè, il fatto che, a fronte dellevalutazioni opinabili, asseritamente operate sulla scorta di un approccio selettivodel materiale investigativo e, talora, finanche contraddittorie sulle quali ilTribunale avrebbe fondato il proprio convincimento, l’unica persuasiva chiave dilettura delle emergenze in atti sarebbe costituita dagli esiti cui ha condotto laconsulenza di parte in atti, immotivatamente degradata, però, dal giudicante acontributo irricevibile.L’assunto è privo di capacità persuasiva, avendo il Tribunale operato unconfronto con il contributo offerto dall’esperto nel pieno rispetto dei canonivalutativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed avendone, all’esito,negato valenza sulla scorta di un percorso argomentativo immune da patentiinciampi logici.Devesi al riguardo premettere, in termini generali, come l’apportodell’esperto trovi la propria ragion d’essere e il proprio statuto epistemologicoesclusivamente nella messa a disposizione del giudice della cognizione diconsiderazioni che trascendono il patrimonio del sapere comune e che, proprio inquanto fondate su specifiche leggi scientifiche o massime tecnico-specialistiche,consentono una lettura razionale e verificabile dei dati fattuali acquisiti alprocesso.Il contributo consulenziale, pertanto, conserva effettiva valenza dimostrativasoltanto quando si sviluppi attraverso un rigoroso procedimento metodologico,saldamente ancorato all'esame di tutte le emergenze obiettive rilevanti egovernato da criteri di coerenza logica, controllabilità e riproducibilitàdell'itinerario inferenziale.Diversamente, allorché il consulente oltrepassi i confini del sapere tecnicoche ne legittima l'intervento e pervenga a enunciazioni non radicate nell’analisiscientifica dei dati disponibili, ma affidate a valutazioni intuitive, a postulatiindimostrati o a mere opzioni ricostruttive di carattere soggettivo, il relativoelaborato cessa di assolvere alla propria funzione ausiliaria per degradare asemplice manifestazione di opinione, priva di quella peculiare affidabilitàmetodologica che sola ne giustifica la rilevanza processuale.In tale prospettiva, secondo un principio da tempo consolidato nellagiurisprudenza di legittimità, il giudice è certamente tenuto a confrontarsicriticamente con le osservazioni dell’esperto, ma non può attribuire valorepersuasivo a conclusioni che non costituiscano l’esito di un autentico giudiziotecnico-scientifico, restando la valutazione probatoria riservata all'esclusivaresponsabilità dell'organo giudicante, il quale è chiamato a verificare non giàl'autorevolezza soggettiva dell'estensore, bensì la solidità del percorsometodologico e la capacità dimostrativa delle premesse fattuali dalle quali ilgiudizio tecnico pretende di trarre alimento.Di detti canoni interpretativi il Tribunale, come detto, ha fatto corretto uso,avendo in particolare segnalato come ad inficiare in radice la portata valutativadel contributo offerto dal consulente di parte intervenga, anzitutto,l’apprezzamento dei numerosi passaggi argomentativi nei quali, lungi dallimitarsi ad esaminare i dati obiettivi acquisiti al compendio e trarne, sulla scortadel suo qualificato sapere, conclusioni oggettivamente apprezzabili, il predetto haripetutamente formulato valutazioni di plausibilità con riguardo allaprospettazione offerta dal [OSCURATO:PERSONA], spingendosi addirittura a qualificare comemolto probabile il fatto che gli agenti, per la concitazione degli accadimenti, nonabbiano avuto il tempo di qualificarsi, atteso che essi hanno tenuto «sotto tirol’indagato per soli sei secondi» o ergendosi, finanche, ad interpretedell’atteggiamento psicologico che ha animato l’agire del ricorrente (cfr. il passodi cui alla pag. 12 della relazione di consulenza riportato integralmente alla pag.7 del provvedimento impugnato).Ancor più significativo nella coerente rilettura critica operata dal Tribunale èla circostanza che il consulente non abbia operato alcun apprezzamento inrelazione ad un dato che avrebbe dovuto costituire uno dei poli sul qualeconcentrare l’interesse e la valutazione - ovverosia la velocità impressaall’autoveicolo dal [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui questi si era determinato amuoversi nella direzione in cui si trovavano gli operanti che tentavano diostacolarne la fuga – atteggiandosi esso a circostanza in tutta evidenza decisivaai fini di orientare le determinazioni in punto di ricostruzione fattualedell’accaduto.4. Immune da aporie di ordine logico argomentativo è, quindi, il percorsoricostruttivo sul quale il Tribunale, denegata valenza alla prospettazione veicolataa mezzo della summenzionata relazione, confrontandosi, poi, con la letturaofferta dallo stesso difensore nel corpo di una memoria, ha fondato, attraverso ilpositivo apprezzamento del contributo offerto dagli agenti operanti e, ancor dipiù, mediante un diretto confronto con le immagini riprese dalle telecamerecollocate sulla scena del crimine, un giudizio di condivisione della valutazioneofferta dal giudice della cautela.Avuto riguardo al concreto atteggiarsi delle censure difensive sul puntooperate, non può revocarsi in dubbio la legittimità del percorso valutativo seguitodal Tribunale del riesame, il quale ha tratto elementi di convincimento – chelungi dall’essere astratti, come denunciato dalla difesa, presentano patenti profilidi concretezza - dalla diretta visione dei filmati ritualmente acquisiti agli atti eriproducenti l'azione delittuosa, giacché costituisce principio consolidato nellagiurisprudenza di legittimità quello secondo cui le videoregistrazioni integranouna fonte rappresentativa del fatto storico direttamente apprezzabile dal giudice,il quale è pienamente legittimato a procedere all'esame del relativo contenutopercettivo ed a fondare su di esso la propria valutazione, senza che ciò comportialcuna indebita surrogazione dell’attività probatoria o alcuna violazione deicanoni che governano il giudizio cautelare.In tale prospettiva, la percezione diretta delle immagini da parte dell'organogiudicante non si risolve, cioè, in un apprezzamento congetturale del materialeinvestigativo, ma costituisce esercizio di una facoltà valutativa intrinsecamenteconnessa alla natura stessa del documento audiovisivo, il cui contenutorappresentativo può essere autonomamente scrutinato dal giudice ai fini dellaricostruzione del fatto e dell'identificazione dei suoi protagonisti, purché l’iterinferenziale risulti sorretto, come nel caso di specie è avvenuto, da unamotivazione logicamente coerente e adeguatamente ancorata ai datiobiettivamente emergenti dalla sequenza filmata.5. A fronte di ciò, in presenza di un apparato argomentativo coerente elogico, il ricorso si risolve, allora, come già anticipato, nella proposizione di unarilettura delle emergenze irricevibile nella presente sede.Ad essa la difesa ha dato corso esaltando la circostanza che il primotentativo di investimento non sia stato ripreso dalle telecamere, ma trascurandodi considerare l’apporto ricostruttivo sul punto offerto dai testimoni ocularidell’accaduto correttamente richiamato dal Tribunale, valorizzando, poi, lafrenata che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ad un certo punto impresso al mezzo, maobliterando di valutare come la minima decelarazione che da essa è scaturita siastata poi seguita da una nuova accelerazione proprio nel momento in cuil’autoveicolo si è mosso contro uno degli agenti, ed ipotizzando, infine esoprattutto, che l’intimazione rivolta al ricorrente con la quale gli operantiavevano disvelato la loro qualifica non sarebbe stata dal primo udita, offrendouna chiave di lettura che, alla luce delle complessive acquisizioni, non ultimo,come rimarcato dal Tribunale, il dichiarato del custode del garage, degrada aproposta interpretativa priva di valenza dimostrativa.Ciò anche in considerazione del fatto che detta lettura difensiva (e, in specie,la prospettata presenza di una radio accesa all’interno dell’autovettura cheavrebbe impedito al [OSCURATO:PERSONA] di sentire ciò che gli operanti urlavano al suoindirizzo dall’esterno) non è stata nemmeno rappresentata dallo stesso ricorrentenel corpo delle brevi dichiarazioni spontanee rilasciate al cospetto del giudicedella cautela (cfr. pag. 6 del provvedimento impugnato: «non mi hanno detto néfermati né niente…io quindi non ho pensato che era la polizia perché non si sononotificati»).6. Quanto appena evidenziato travolge in radice la fondatezza dellecontestazioni difensive in relazione al diverso delitto di resistenza a pubblicoufficiale contestato al [OSCURATO:PERSONA] e che, per l’appunto, rinvengono la lorolegittimazione nella prospettata incapacità del ricorrente di rendersi conto checoloro i quali si erano frapposti innanzi all’autoveicolo fossero membri delle Forzedell’ordine, incapacità che, sulla scorta delle valutazioni probabilistiche propriedel contesto cautelare, il Tribunale distrettuale ha reputato, con incederecoerente, priva di ogni verosimiglianza.7. Diversamente da quanto opinato dalla difesa, un apparato motivazionalecongruo sorregge l’ordinanza anche con riguardo alle valutazioni operate inpunto di idoneità e di univocità della condotta posta in essere dal ricorrente acagionare l’evento morte dei soggetti nei cui riguardi egli ha scagliatol’autovettura, nonché con riguardo alla ricostruzione dell’elemento soggettivo chene ha sostenuto l’agire.Con riguardo al primo dei profili appena segnalati, è appena il caso diricordare, come, secondo consolidato orientamento interpretativo, la valutazionedell’idoneità degli atti debba essere operata con giudizio prognostico ex post,tenendo conto delle circostanze in cui ha operato l’agente e delle modalitàdell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l’attitudinea creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del beneprotetto.Orbene, di detto canone ermeneutico il Tribunale territoriale ha, ancora unavolta, fatto buon governo ricorrendo ad un apparato argomentativo cui risultanoestranee aporie di ordine logico laddove ha affermato che l’azione del ricorrenteche ha lanciato con forza l’automezzo verso gli obiettivi, collocati a brevedistanza (cfr. pag. 11 della motivazione: «una potente autovettura, in grado diimpattare con forza sui corpi degli operanti…la velocità sostenuta e la potenza dimarcai assunta dalla VW Golg trova ulteriore conforto nel dato costituito daldanneggiamento dell’anta del cancello posto a protezione dell’area dirimessaggio»), specie ove valutata in uno alle concrete modalità che ne hannoqualificato la concitata condotta (ancora, cfr. pag. 11 della motivazione: «propriocon riguardo a tale secondo frangente dell’azione criminosa, il rischio diconseguenze letali per gli operanti appare ancor più concreto, avuto riguardo nonsolo al fatto che in tal caso erano in due i poliziotti posti sulla traiettoia….maanche dalla posizione assunta in particolare da uno di loro, posto in forteprossimità del cancello metallico, risultando sotto tale profilo più elevato il rischiodi costoro e la cancellata, con conseguenze anche mortali») ha integrato gliestremi una condotta dagli effetti potenzialmente letali.Come correttamente rimarcato in motivazione, non è poi dall’apprezzamentodell’assenza di lesioni in capo alle vittime, frutto della capacità reattiva dallestesse palesata che ha permesso di evitare un pregiudizievole impatto, che puòmutuarsi un giudizio di inidoneità dell’azione a cagionare l’evento morte, pena uninammissibile stravolgimento della regola valutativa attraverso un’improvvidaesaltazione di circostanze di fatto ex ante non prevedibili dall’agente all’atto incui l’azione è stata posta in essere.8. Ancora, in punto di ricostruzione dell’atteggiamento psicologico delricorrente, il Tribunale, ben lungi dall’aver offerto un apparato argomentativoincoerente, si è piuttosto mosso nel pieno rispetto dei consolidati canoniermeneutici elaborati da questa Corte con riguardo al discrimine che frappone ildolo eventuale, inaccostabile ad ogni fattispecie tentata, al dolo alternativo, dicontro compatibile con quest’ultima, ed ha argomentato, attraverso un puntualerichiamo ai dati fattuali, in ordine al fatto che l’atteggiamento psicologico delCantatore sia sussumibile nella seconda delle categoria appena delineate (cfr.pag. 12 della motivazione.Sulla scorta di una prudente e non censurabile valutazione delle concretecoordinate fattuali, ha così ritenuto di ravvisare nel ricorrente il modello diagente che con la propria condotta ha previsto o voluto, con sceltasostanzialmente equipollente, la morte o, in alternativa, le lesioni delle personeoffese.9. Immeritevoli di condivisione si atteggiano, da ultimo, le censure difensiveformulate in relazione al giudizio di sussistenza delle esigenze di cui all’art. 274cod. proc. pen. e di adeguatezza della risposta cautelare adottata dal Giudice diprime cure e condivisa dal Tribunale del riesame.Il provvedimento impugnato si connota per una motivazione che non può dicerto qualificarsi come manifestamente illogica, avendo il Tribunalecorrettamente esaltato la non comune gravità della condotta posta in esseredall’indagato ed avendo in essa ravvisato, con deduzione adeguatamentesorretta sotto il profilo logico, specie ove sistematicamente valutata alla luce deinumerosi precedenti penali per delitti della medesima indole e di plurimependenze giudiziarie, la spia di un’incapacità a controllare le spinte criminaliendogene che non può di certo dirsi mitigata dal modesto iato temporale chesepara il fatto dall’adozione della misura e rende assolutamente indispensabile ilricorso al più severo tra i provvedimenti di rigore e, quindi, all’evidenza, inidoneoogni diverso e più blando strumento cautelare.10.Le considerazioni sin qui spese impongono il rigetto del ricorso. Ad essoconsegue la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento, dal quale nonconsegue la rimessione in libertà del ricorrente, sia trasmessa, a cura dellacancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perchéprovveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]