Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:62
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑249/06
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ZAT ([OSCURATO:PERSONA] ZAT) e [OSCURATO:PERSONA] VAT ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA])
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dumping — Importazioni di alcuni tubi senza saldatura di ferro o di acciaio dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall’Ucraina
— Calcolo del valore normale — Cooperazione dell’industria comunitaria — Adeguamento — Funzioni equiparabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni — Entità economica unica — Errore manifesto di valutazione — Offerta di impegno — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale
— Limiti
2.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale
— Ricorso al valore costruito
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 6, n. 8, e 18)
3.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, 6, n. 2, e 18, n. 3)
4.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Accesso al fascicolo — Comunicazione
di riassunti non riservati
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 19, n. 3)
5.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Inchiesta — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 5, n. 4)
6.
Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 10, e 20, n. 2)
7.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Calcolo del prezzo all’esportazione
[Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10, lett. i)]
8.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Confronto tra il valore normale
e il prezzo all’esportazione — Adeguamenti
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10)
9.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Proposte di impegni in materia di prezzi — Accettazione
— Potere discrezionale delle istituzioni
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 8, n. 1)
1.
Nell’ambito delle misure di protezione commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in
considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che debbono esaminare.
Ne consegue che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere limitato alla verifica
del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza
di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero dell’assenza di uno sviamento di potere.
(v. punti 38‑39)
2.
Nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale è di tanto più fondamentale importanza
il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi. Fra queste garanzie
si annoverano in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con diligenza e imparzialità tutti gli elementi
pertinenti della fattispecie.
In tale contesto, se è vero che nel settore delle misure di protezione commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping,
il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie, spetta nondimeno al detto
giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli
elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta perché si possa affermare che il valore normale costruito è stato
determinato in modo ragionevole.
In proposito, qualora la [OSCURATO:PERSONA] disponga di informazioni contraddittorie o, quanto meno, di informazioni la cui validità
può essere messa in discussione, spetta al ricorrente fornire la prova di quanto egli afferma e intende far valere. In assenza
di tale prova, la [OSCURATO:PERSONA] si conforma al suo obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti
del caso di specie, allorché dichiara di non poter tener conto delle informazioni nuove, non verificate.
(v. punti 40‑41, 50‑51, 53)
3.
Se è vero che, nell’ambito del regolamento antidumping di base n. 384/96, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità investigatrice,
determinare se il prodotto considerato dal procedimento antidumping costituisca l’oggetto di dumping e dia luogo ad un pregiudizio
qualora venga messo in libera pratica nella [OSCURATO:PERSONA] e se è vero quindi che non spetta a tale istituzione, in tale contesto,
esonerarsi da una parte dell’onere della prova che a tal proposito su di essa grava, resta ciò nondimeno che tale regolamento
non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] alcun potere di indagine che le consenta di costringere le società a partecipare all’inchiesta
o a fornire informazioni. Stanti tale premesse, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] dipendono dalla cooperazione volontaria delle
parti perché queste forniscano loro le informazioni necessarie entro i termini impartiti. In tale contesto, le risposte delle
parti suddette al questionario previsto all’art. 6, n. 2, del regolamento citato sono quindi essenziali per lo svolgimento
della procedura antidumping.
Per quanto le parti di un procedimento antidumping siano in linea di principio tenute, in applicazione dell’art. 6, n. 2,
del regolamento n. 384/96, a depositare una risposta al questionario della [OSCURATO:PERSONA], dalla formulazione dell’art. 18, n. 3
del medesimo regolamento deriva che informazioni presentate sotto altra forma o nell’ambito di un altro documento non debbono
essere ignorate a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione
di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano
verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.
Pertanto, quando una parte ha omesso di presentare una risposta al detto questionario, ma ha fornito elementi di informazione
nell’ambito di un altro documento, non può esserle rimproverata alcuna omissione di cooperazione se tali quattro condizioni
risultano soddisfatte. Tale parte non sarà considerata non collaborante se le lacune nella produzione dei dati non hanno un
impatto significativo sullo svolgimento dell’inchiesta. In tali circostanze, non può rimproverarsi al Consiglio di essere
incorso in un errore manifesto di valutazione laddove ritenga che l’assenza di deposito di una risposta al questionario non
abbia falsato la determinazione del pregiudizio né il calcolo del margine del pregiudizio.
(v. punti 87‑88, 90‑92, 98)
4.
Nell’ambito di un procedimento antidumping, irregolarità nella comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di riassunti non riservati
ai sensi dell’art. 19, n. 3, del regolamento antidumping di base n. 384/96 possono costituire una violazione dei diritti procedurali
tale da giustificare l’annullamento del regolamento che fissa i dazi antidumping solo se l’interessato non ha avuto una conoscenza
sufficiente del contenuto essenziale dei documenti di cui trattasi e di conseguenza non ha potuto validamente esprimere il
suo punto di vista sulla loro effettività o sulla loro pertinenza. Pertanto, l’uso da parte della [OSCURATO:PERSONA] di informazioni
di cui non è stato fornito alcun riassunto non riservato può essere invocato, come motivo di annullamento di una misura antidumping,
dalle parti di un procedimento antidumping solo se esse possono dimostrare che l’uso di tali informazioni ha costituito una
violazione dei loro diritti di difesa.
Per quanto riguarda il diritto di accesso agli atti dell’inchiesta, i diritti della difesa risultano violati solo nel caso
in cui la divulgazione dei documenti di cui trattasi avrebbe avuto una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il
procedimento amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel
corso del detto procedimento.
(v. punti 131, 134)
5.
Nell’ambito di un procedimento antidumping, l’art. 5, n. 4 del regolamento antidumping di base n. 384/96 non comporta alcun
obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di porre termine ad un procedimento antidumping in corso qualora il livello di sostegno della denuncia
sia sceso al di sotto di una soglia minima del 25% della produzione comunitaria. Infatti, tale articolo riguarda soltanto
il grado di sostegno alla denuncia necessario affinché la [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di intraprendere un procedimento. Tale
interpretazione è confermata dalla formulazione dell’art. 9, n. 1 del medesimo regolamento. [OSCURATO:PERSONA], anche se la denuncia è stata
ritirata dall’industria comunitaria, la [OSCURATO:PERSONA] non è soggetta ad un obbligo di chiusura del procedimento, ma dispone
della semplice facoltà di porvi termine.
(v. punto 139)
6.
In virtù del principio del rispetto dei diritti della difesa, le imprese interessate da un procedimento di inchiesta che prelude
all’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di
far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati,
nonché sugli elementi di prova accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una
pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente.
Tuttavia, benché il legislatore abbia inteso riconoscere alle parti interessate, in particolare agli esportatori, in virtù
dell’art. 20, n. 2 del regolamento antidumping di base n. 384/96, un diritto di essere informati dei principali fatti e delle
principali considerazioni sulla cui base si intende raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi, la [OSCURATO:PERSONA]
non è tenuta, in proposito, ad informare le parti interessate di tutti i vari aspetti di fatto o di diritto pertinenti, quali
i dettagli della valutazione del pregiudizio.
Inoltre, nell’ambito del confronto tra i valori normali ed il prezzo all’esportazione, le parti interessate da un procedimento
antidumping hanno il diritto di essere informate non soltanto del fatto che è stato operato un adeguamento conformemente all’art. 2,
n. 10 del regolamento di base, ma anche delle ragioni per le quali l’adeguamento è stato operato. [OSCURATO:PERSONA], la semplice comunicazione
della [OSCURATO:PERSONA] alle parti interessate del fatto che è stato operato un adeguamento, senza spiegarne le ragioni, non può
essere considerata sufficiente con riferimento al rispetto dei diritti della difesa.
Cionondimeno, una siffatta irregolarità da parte della [OSCURATO:PERSONA] può costituire una violazione dei diritti della difesa,
che giustifichi l’annullamento di un regolamento che fissa dazi antidumping definitivi, solo se il ricorrente abbia dimostrato
non già che il detto regolamento avrebbe avuto un contenuto diverso, bensì che il ricorrente stesso avrebbe potuto assicurare
meglio la propria difesa in assenza di tale irregolarità.
(v. punti 64, 146, 148, 200‑201, 208)
7.
Nell’ambito di un procedimento antidumping, e in particolare nel calcolo del prezzo all’esportazione, la suddivisione delle
attività di produzione e di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente distinte non può nulla togliere
al fatto che si tratta di un’entità economica unica che organizza in tal modo un insieme di attività esercitate, in altri
casi, da un’entità che è unica anche da punto di vista giuridico.
Quando viene constatato che un produttore affida incarichi normalmente rientranti in un ufficio vendita interno ad una società
distributrice dei suoi prodotti che esso controlla economicamente e con la quale forma un’unica entità economica, il fatto
che le istituzioni si basino sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato è giustificato.
Prendere in considerazione i prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi che sono chiaramente inclusi
nel prezzo di vendita di un prodotto, allorché tale vendita viene effettuata da un settore vendite integrato nell’organizzazione
del produttore, ne siano esclusi quando la stessa attività di vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta,
pure se economicamente controllata dal produttore.
Un’entità economica unica sussiste quando un produttore affida compiti normalmente spettanti ad un ufficio vendite interno
ad una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente. Inoltre, la struttura del capitale è
un indizio pertinente dell’esistenza di un’entità economica unica. In aggiunta, un’entità economica unica sussiste qualora
il produttore svolga una parte delle funzioni di vendita complementari a quelle della società di distribuzione dei suoi prodotti.
(v. punti 177‑179)
8.
Sia dalla formulazione, sia dalla struttura dell’art. 2, n. 10, del regolamento antidumping di base n. 384/96 risulta che
un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto delle differenze
aventi ad oggetto fattori che incidono sui prezzi e pertanto sulla loro comparabilità. La ragion d’essere di un adeguamento
è ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Pertanto, se l’adeguamento è stato validamente
operato, ciò vuol dire che è stata ristabilita tale simmetria. Per contro, se l’adeguamento non è stato operato validamente,
ciò vuol dire che ha mantenuto se non addirittura creato un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.
Inoltre, così come una parte che richieda, ai sensi dell’art. 2, n. 10, del regolamento n. 384/96, adeguamenti destinati
a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping,
deve dimostrare che tale domanda è giustificata, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere ad un adeguamento
del genere, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare l’esistenza del fattore in considerazione
del quale si procede all’adeguamento e determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi.
(v. punti 180, 184, 194‑195)
9.
Nessuna disposizione del regolamento antidumping di base n. 384/96 fa obbligo alle istituzioni comunitarie di accettare proposte
di impegni in materia di prezzi formulate dagli operatori economici oggetto di un’inchiesta preliminare all’istituzione di
dazi antidumping. Al contrario, dal detto regolamento risulta che il carattere accettabile di tali impegni è definito dalle
istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale.
In forza dell’art. 8, n. 1, del citato regolamento di base, una condizione fondamentale per l’accettazione da parte della
[OSCURATO:PERSONA] di un’offerta di impegno è che «l’esportatore [si sia impegnato] volontariamente e in modo soddisfacente a modificare
i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping». In tal senso, il rifiuto di una proposta di impegni può
validamente risultare dalla constatazione che i prezzi minimi all’importazione non sono sufficienti ad eliminare l’effetto
pregiudizievole del dumping.
(v. punti 225, 230)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
10 marzo 2009 (
*
)
«Dumping – Importazioni di alcuni tubi senza saldatura di ferro o di acciaio dalla Croazia, dalla Romania, dalla Russia e dall’Ucraina
– Calcolo del valore normale – Cooperazione dell’industria comunitaria – Adeguamento – Funzioni assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione – Offerta di impegno – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑249/06,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ZAT ([OSCURATO:PERSONA] ZAT),
già [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» ZAT, con sede in Nikopol (Ucraina),
[OSCURATO:PERSONA] VAT ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]),
già [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] VAT, con sede in Dnipropetrovsk (Ucraina),
rappresentate inizialmente dal sig. H.-G. Kamann e dalla Sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], poi dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], avocats,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dal sig. J.-P. Hix, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avocat,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata inizialmente dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf e successivamente dal sig. H. van Vliet e dalla sig.ra K. Talabér-Ricz,
in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della
Romania, della Russia, dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame
intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro e di acciai non legati, originari,
tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni
di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legati, originari della Croazia e dell’Ucraina (GU L 175, pag. 4),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione),
composto dalle sig.re I. [OSCURATO:PERSONA], presidente, K. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
L’articolo 2, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella versione modificata
con regolamento (CE) del Consiglio 8 marzo 2004, n. 461 (GU L 77, pag. 12, in prosieguo: il «regolamento di base»), pone i
criteri sulla cui base le istituzioni procedono ad un equo confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale. Esso
è così formulato:
«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale
e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre
differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. Se il valore normale e il prezzo all’esportazione determinati non si
trovano in tale situazione comparabile, si tiene debitamente conto, in forma di adeguamenti valutando tutti gli aspetti dei
singoli casi, delle differenze tra i fattori che, secondo quanto viene parzialmente affermato e dimostrato, influiscono sui
prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Nell’applicazione di adeguamenti deve essere evitata qualsiasi forma di duplicazione,
in particolare per quanto riguarda sconti, riduzioni, quantitativi e stadio commerciale. Quando sono soddisfatte le condizioni
specifiche, possono essere applicati adeguamenti per i fattori qui di seguito elencati:
(…)
i) [OSCURATO:PERSONA] applica un adeguamento per le differenze relative alle commissioni pagate per le vendite in esame. Nel termine “commissione”
si intende incluso il rialzo ricevuto da un commerciante del prodotto o del prodotto simile, se le funzioni di tale commerciante
sono analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
(…)».
2
L’articolo 3 del regolamento di base ha ad oggetto l’accertamento di un pregiudizio. Esso è così formulato:
«(…)
2. L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto
di dumping e dei loro effetti sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario, e b) dell’incidenza di tali importazioni
sull’industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, occorre esaminare se queste ultime sono aumentate in
misura significativa, tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella [OSCURATO:PERSONA]. Riguardo agli
effetti sui prezzi si esamina se le importazioni oggetto di dumping sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori
a quelli dei prodotti simili dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere
notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente
o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
(...)
5. L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria interessata comprende una valutazione
di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria, quali il fatto che l’industria
non abbia ancora completamente superato le conseguenze di precedenti pratiche di dumping o di sovvenzioni, l’entità del margine
di dumping effettivo, la diminuzione reale e potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato,
della produttività, dell’utile sul capitale investito, e dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono
sui prezzi nella [OSCURATO:PERSONA], gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione,
sui salari, sulla crescita e sulla capacità di ottenere capitale o investimenti. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori,
singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni
oggetto di dumping causano pregiudizio ai sensi del regolamento di base. In particolare, occorre dimostrare che il volume
e/o i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5
e che questa incidenza si manifesta in misura che può essere considerata grave.
7. Oltre alle importazioni oggetto di dumping, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio
all’industria comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni oggetto di
dumping a norma del paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono, tra
l’altro, il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzi di dumping, la contrazione della domanda oppure le variazioni
dell’andamento dei consumi, le restrizioni commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra
gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.
(…)».
3
L’articolo 5 del regolamento di base è intitolato «apertura del procedimento». Il numero 4 così dispone:
«Un’inchiesta può essere avviata a norma del paragrafo 1 unicamente se previo esame del grado di sostegno o di opposizione
alla denuncia espresso dai produttori comunitari del prodotto simile, è stato accertato che la denuncia è presentata dall’industria
comunitaria o per suo conto. La denuncia si considera presentata dall’industria comunitaria, o per suo conto, se è sostenuta
dai produttori comunitari che complessivamente realizzano oltre il 50% della produzione totale del prodotto simile attribuibile
a quella parte dell’industria comunitaria che ha espresso sostegno od opposizione alla denuncia. L’inchiesta tuttavia non
può essere aperta se i produttori comunitari che hanno espresso un chiaro sostegno alla denuncia effettuano meno del 25% della
produzione totale di prodotto simile realizzata dall’industria comunitaria».
4
L’art. 19, n. 3, del regolamento di base, infine, è così formulato:
«Se la domanda di trattamento riservato non è considerata giustificata e la parte che ha comunicato le informazioni non è
disposta a renderle pubbliche, né ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, tali informazioni possono
essere disattese, a meno che la loro esattezza sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili (…)».
[OSCURATO:PERSONA]
5
Le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» ZAT, divenuta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ZAT ([OSCURATO:PERSONA] ZAT) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), e la [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] VAT, divenuta
[OSCURATO:PERSONA] VAT ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), sono società ucraine produttrici
di tubi senza saldatura. Le ricorrenti sono legate a due società di vendita: la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Ucraina, e la
[OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Svizzera.
6
A seguito di una denuncia presentata il 14 febbraio 2005 dal Comitato di difesa dell’industria dei tubi senza saldature dell’Unione
europea, la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un procedimento antidumping avente ad oggetto le importazioni di taluni tubi senza saldature,
di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, conformemente all’art. 5 del regolamento
di base. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì aperto due riesami intermedi ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento di base aventi
ad oggetto i dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati,
originari, tra l’altro, dalla Russia, dalla Romania, dalla Croazia e dall’Ucraina. L’avviso di apertura di tali procedimenti
è stato pubblicato il 31 marzo 2005 (GU C 77, pag. 2).
7
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio che ne deriva ha avuto ad oggetto il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2004
(in prosieguo: il «periodo di inchiesta»). L’esame delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha coperto
il periodo dal 1° gennaio 2001 fino alla fine del periodo di inchiesta.
8
Tenuto conto dell’elevato numero di produttori comunitari, la [OSCURATO:PERSONA], conformemente all’art. 17 del regolamento di base,
ha scelto un campione di 5 produttori comunitari per le esigenze dell’inchiesta. Nella sua composizione iniziale il campione
comprendeva i seguenti 5 produttori comunitari: [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]/Rohr GmbH, [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «V & M Francia»), V & M [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «V & M Germania»). Poiché la [OSCURATO:PERSONA]/Rohr ha deciso di non cooperare, la [OSCURATO:PERSONA] l’ha sostituita con la [OSCURATO:PERSONA] GmbH.
9
Con lettere 6 giugno e 14 luglio 2005, le ricorrenti come pure la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA]
le loro risposte al questionario antidumping. Le visite di verifica nei locali delle ricorrenti nonché presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
si sono tenute dal 17 al 26 novembre 2005.
10
Il 27 febbraio 2006 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva alle ricorrenti il primo documento di informazione definitiva che esponeva
in dettaglio i fatti e i motivi per cui proponeva l’adozione di misure antidumping definitive. Con lettera 22 marzo 2006,
le ricorrenti hanno ufficialmente contestato le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] quali esposte nel primo documento di informazione
definitiva. Hanno sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente incluso dati relativi a prodotti che non erano da esse fabbricati,
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comparato il valore normale e il prezzo all’esportazione in differenti fasi del commercio, il che
è in contrasto con l’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’art. 2, n. 9,
del regolamento di base trattando la [OSCURATO:PERSONA] come importatore e definendo il suo prezzo di esportazione mediante ricostruzione.
11
Il 24 marzo 2006 la [OSCURATO:PERSONA] organizzava un’audizione in presenza delle ricorrenti al fine di trattare la questione del
calcolo del margine di dumping nonché della loro offerta di impegno di prezzo. Il 30 marzo 2006 aveva luogo un’altra audizione
avente ad oggetto il pregiudizio.
12
Con telecopia 3 aprile 2006, le ricorrenti trasmettevano alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda di informazione relativa alla cooperazione
dell’industria comunitaria all’inchiesta.
13
Il 24 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava il secondo documento di informazione definitiva. In tale documento la [OSCURATO:PERSONA]
respingeva la domanda di esclusione dal calcolo del valore normale di taluni prodotti non fabbricati dalle ricorrenti e cioè
i prodotti rientranti nel numero di controllo dei prodotti (in prosieguo: «NCP») KE4 e procedeva ad un adeguamento dei prezzi
di vendita della [OSCURATO:PERSONA], non più sulla base dell’articolo 2, n. 9, del regolamento di base, ma ai sensi dell’art. 2, n. 10,
lett. i) del medesimo regolamento. In tale documento, infine, la [OSCURATO:PERSONA] forniva informazioni relative alla cooperazione
dell’industria comunitaria.
14
Con telecopia 26 aprile 2006, le ricorrenti ricordavano alla [OSCURATO:PERSONA] che i dati forniti in risposta al questionario antidumping
e verificati dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] dimostravano che i tubi atomici rientranti sotto l'NCP KE4 non erano da esse
fabbricati.
15
Con lettera 4 maggio 2006 le ricorrenti presentavano le loro osservazioni complete sul secondo documento di informazione definitiva
alla [OSCURATO:PERSONA].
16
Con lettera 30 maggio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] precisava alle ricorrenti le ragioni per le quali non aveva accettato la loro offerta
di impegno presentata il 22 marzo 2006.
17
Il 7 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] adottava e pubblicava la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping
definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia
e dell’Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio [e il
riesame a titolo della scadenza] delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai
non legati, originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l’altro [della Russia, della
Romania], della Croazia e dell’Ucraina.
18
Con telecopia pervenuta alle ricorrenti il 26 giugno 2006 alle ore 19.06, la [OSCURATO:PERSONA] replicava agli argomenti sollevati
dalle ricorrenti nella telecopia del 26 aprile 2006 e nella lettera del 4 maggio 2006, con eccezione dell’argomento relativo
alla mancanza di cooperazione dell’industria comunitaria. Con lettera indirizzata alle ricorrenti il 16 giugno 2006 e pervenuta
a queste ultime il 27 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] rispondeva ai commenti delle ricorrenti circa la partecipazione al procedimento
dell’industria comunitaria.
19
Il 27 giugno 2006 il Consiglio adottava il regolamento n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i
regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati originari, tra altro, della Russia e della Romania e chiude
il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di
acciai non legati, originari [della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina. (GU L 175, pag. 4 ; in prosieguo:
il «regolamento impugnato»).
20
Con il regolamento impugnato la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto dazi antidumping pari al 25,1% sulle importazioni delle ricorrenti
di taluni tubi senza saldature in ferro o in acciaio.
Procedimento e conclusioni delle parti
21
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 settembre 2006, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
22
Con atto depositato presso la cancelleria il 1° dicembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni
del Consiglio. Con ordinanza 16 gennaio 2007, il Presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
Con lettera 27 febbraio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il Tribunale che rinunciava a depositare una memoria di intervento,
ma che avrebbe partecipato all’udienza.
23
A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda
Sezione, alla quale la presente causa è stata di conseguenza attribuita.
24
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato nella parte in cui le riguarda;
– condannare il Consiglio alle spese
25
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
26
A sostegno della loro domanda di annullamento, le ricorrenti deducono sei motivi. Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti
affermano che, tenendo conto di dati aventi ad oggetto tubi che non erano da esse fabbricati ai fini del calcolo del valore
normale il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e ha violato il principio di non discriminazione. Nell’ambito
del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che, basandosi, ai fini della determinazione del pregiudizio, sui dati relativi
ai cinque produttori comunitari considerati nel campione, il Consiglio, dal momento che tali produttori non avevano cooperato
pienamente e interamente, ha violato l’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 e l’art. 19, n. 3, del regolamento di base e il principio
di non discriminazione. Nell’ambito del terzo motivo le ricorrenti sostengono che, a causa della mancanza di cooperazione
piena e intera dei produttori comunitari assunti nel campione, il grado di sostegno della denuncia si situava al di sotto
del minimo di regolamento del 25% della produzione comunitaria. Il Consiglio avrebbe pertanto violato l’art. 5, n. 4, del
regolamento di base non avendo chiuso il procedimento antidumping. Nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti assumono che
deducendo dal prezzo di vendita della [OSCURATO:PERSONA] un importo pari alla commissione che un agente, che lavora sulla base di commissioni,
avrebbe percepito a titolo di adeguamento, nell’ambito della comparazione del valore normale e del prezzo all’esportazione,
il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) e dell’art. 2,
n. 10, primo comma del regolamento di base. Nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti sostengono che le condizioni del
rigetto della loro offerta di impegno integrano una violazione del principio di non discriminazione da parte del Consiglio.
Il sesto motivo infine si suddivide in cinque punti che deducono violazione del diritto di difesa e/o dell’obbligo di motivazione,
rispettivamente nell’ambito del trattamento dei tubi asseritamente non fabbricati dalle ricorrenti ai fini del calcolo del
valore normale, nell’ambito della valutazione dell’asserita carenza di cooperazione dell’industria comunitaria, nell’ambito
dell’adeguamento operato sul prezzo all’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del rigetto dell’offerta di impegno
delle ricorrenti e nell’ambito del trattamento delle spese di vendita, delle spese amministrative e delle altre spese generali
della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
27
Il Tribunale considera che l’esame di tali sei motivi deve essere raggruppato in funzione dei fatti cui essi si riferiscono.
Sul calcolo del valore normale
28
Nell’ambito del primo motivo, nonché di una parte del sesto, le ricorrenti si basano su un'identica circostanza di merito,
e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incluso nel calcolo del valore normale dati relativi a prodotti – alcuni tubi atomici –
che le ricorrenti non producevano.
29
Secondo le ricorrenti, tale circostanza di merito ha dato luogo a:
– errore manifesto di valutazione (primo motivo);
– violazione del principio di non discriminazione (primo motivo);
– violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).
[OSCURATO:PERSONA] manifesto di valutazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
30
Nell’ambito del primo motivo, le ricorrenti ritengono che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione nel
suggerire che i dati aventi ad oggetto i tubi atomici rientranti sotto l'NCP KE4 e sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001
non erano stati verificati e non presentavano quindi un livello di garanzia sufficiente affinché tali tubi fossero esclusi
dal calcolo del margine antidumping. [OSCURATO:PERSONA] operando il Consiglio sarebbe altresì venuto meno al suo obbligo di diligenza nonché
all’obbligo di determinare il valore normale in un modo non irragionevole.
31
Le risposte al questionario della [OSCURATO:PERSONA] fornite dalle ricorrenti conterrebbe, infatti, tutti i dati che dimostrano che
esse non fabbricavano i detti tubi. Tali dati sarebbero stati verificati nel corso di ispezioni nei locali delle ricorrenti
e accettati senza riserve dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA].
32
Secondo il Consiglio, benché sia giuridicamente corretto che il calcolo del margine di dumping non può prendere in considerazione
dati aventi ad oggetto prodotti non fabbricati dalle parti oggetto dell’inchiesta, le ricorrenti affermano a torto che esso
abbia infranto nella specie tale regola. Il Consiglio infatti sostiene che l’affermazione delle ricorrenti, secondo la quale
tutte le informazioni pertinenti aventi ad oggetto le transazioni relative all’NCP KE4 erano già state comunicate nella loro
risposta al questionario, è falsa. Per decidere di escludere tali transazioni dal calcolo del margine di dumping, sarebbe
stata necessaria una nuova ispezione in loco.
33
Quindi, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcun motivo per ritenere che gli elenchi delle vendite della [OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] comprendessero transazioni relative a prodotti diversi dal prodotto di cui trattasi. In particolare, il riferimento
ad una norma di fabbricazione ucraina, non nota alla [OSCURATO:PERSONA], per la quale non era stata fornita alcuna spiegazione, non
avrebbe messo la [OSCURATO:PERSONA] sull’avviso circa la possibilità che i tubi atomici in considerazione nella specie non corrispondessero
al prodotto di cui trattasi. Inoltre, le informazioni che è stato ritenuto stessero ad indicare che le transazioni di cui
trattasi non riguardavano il prodotto in oggetto rappresenterebbero solo sei linee su oltre 16 000 linee di dati aventi ad
oggetto le vendite ed apparirebbero soltanto in sei caselle su oltre 600 000 caselle nei tabulati compilati dalle ricorrenti.
34
Il secondo luogo, per quanto la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente verificato globalmente gli elenchi delle vendite forniti
dalle ricorrenti, non avrebbe verificato se le vendite avevano senz’altro ad oggetto il prodotto di cui trattasi, poiché non
rientrava nei suoi compiti. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe considerato che le transazioni aventi ad oggetto tubi atomici
rientranti sotto la norma tecnica TU 14‑3P-197-2001 erano relative al prodotto di cui trattasi. Inoltre, nel corso dell’ispezione,
la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sollevato la questione dei tubi rientranti sotto l'NCP KE4, poiché le ricorrenti non avevano ancora
formulato la loro domanda di esclusione di tale transazione dal calcolo del margine di dumping.
35
In terzo luogo, l’errore sarebbe attribuibile alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] stessa, che avrebbe violato il sistema di comunicazione
delle informazioni istituito dalla [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’NCP a sei simboli, e che avrebbe deciso di includere dati che potevano
essere interpretati solo alla luce di una norma di fabbricazione ucraina ignota alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non poteva sostituirsi
alla metà dell’NCP.
36
In quarto luogo, le ricorrenti avrebbero omesso di presentare le prove che dimostrano chiaramente che le sei transazioni avevano
effettivamente ad oggetto tubi senza saldatura diversi dal prodotto di cui trattasi, che tali tubi non erano da esse fabbricati
e che erano stati comprati da un terzo indipendente.
37
In quinto luogo il Consiglio rileva che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell’elenco dei fornitori ripreso nella sua risposta al questionario
ha menzionato un solo fornitore per il prodotto rientrante nell’NCP KE4 e cioè una delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio del Tribunale
38
Dalla giurisprudenza risulta che, nell’ambito delle misure di protezione commerciale, le istituzioni comunitarie godono di
un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che
debbono esaminare (sentenza del Tribunale 13 luglio 2006, causa T-413/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2243,
punto 61; v. altresì in tale senso, sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1809,
punto 19).
39
Ne consegue che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere limitato alla verifica
del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza
di un manifesto errore di valutazione di tali fatti ovvero dell’assenza di uno sviamento di potere (sentenze della Corte NTN
[OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, punto 38 supra, punto 19, e 22 ottobre 1991, causa C-16/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5163, punto 12;
sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 38 supra, punto 62).
40
Si deve ricordare che tanto più nei casi in cui le istituzioni comunitarie dispongano di un ampio potere discrezionale è di
fondamentale importanza il rispetto delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi.
Fra queste garanzie si annoverano in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con diligenza e imparzialità
tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14; sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 38 supra, punto 63).
41
In tale contesto, se è vero che nel settore delle misure di protezione commerciale e, segnatamente, delle misure antidumping,
il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie, spetta nondimeno al detto
giudice assicurarsi che le istituzioni abbiano tenuto conto di tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli
elementi versati agli atti con tutta la diligenza richiesta perché si possa affermare che il valore normale è stato determinato
in modo ragionevole (sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3089, punto 39,
e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 38 supra, punto 64; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 39 supra,
punto 13).
42
Alla luce delle considerazioni che precedono si deve esaminare se, come asserito dalle ricorrenti, il Consiglio sia incorso
in un errore manifesto di valutazione suggerendo che i dati aventi ad oggetto i tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e fabbricati
in applicazione della norma tecnica TU 14-3P-197-2001 non erano stati verificati e non presentavano quindi un livello di garanzia
sufficiente affinché i detti tubi fossero esclusi dal calcolo del margine di dumping.
43
A tal riguardo, si deve in primo luogo rilevare che non è contestato che il calcolo del margine di dumping non può prendere
in considerazione dati relativi a prodotti non fabbricati dalle parti oggetto dell’inchiesta.
44
Si deve in secondo luogo stabilire se gli elementi presentati dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’inchiesta fossero
sufficienti per concludere che esse non producevano i tubi atomici di cui trattasi, con la conseguenza che essa avrebbe omesso
di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e sarebbe incorsa in un errore manifesto
di valutazione ritenendo che tali elementi dovessero costituire oggetto di una nuova ispezione nei locali delle ricorrenti.
45
Dagli elementi versati agli atti risulta che negli elenchi delle vendite nazionali ed europee prodotti dalle ricorrenti, nelle
loro risposte al questionario, elenchi intitolati «DMsales» e, rispettivamente, «ECsales», figura come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA]
una colonna intitolata «Norma». Le ricorrenti hanno sistematicamente iscritto la specificazione esatta della norma tecnica
di ciascun modello di tubo in tale colonna. Orbene, si deve constatare che la norma TU 14-3P-197‑2001 non appariva da nessuna
parte in tale colonna, il che costituisce un indizio del fatto che le ricorrenti non hanno venduto i detti tubi atomici neanche
alle loro società di vendita associate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
46
Inoltre, dall’esame degli elenchi dei costi di produzione delle ricorrenti per i prodotti destinati rispettivamente al mercato
nazionale e al mercato europeo, elenchi intitolati «DMcop» e «ECcop», risulta che le ricorrenti non producono tali tubi atomici.
Pertanto, tali elenchi dimostrano che nessuno dei prodotti menzionati negli elenchi «DMcop» e «ECcop» era stato fabbricato
in applicazione della norma tecnica TU 14-3P-197-2001.
47
Ciò nondimeno dagli elementi versati agli atti risulta altresì che l’elenco delle vendite verso il mercato nazionale, intitolato
«DMsales», prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua risposta al questionario, faceva menzione di sei transazioni
aventi ad oggetto tubi rientranti sotto l'NCP KE4 e fabbricati in applicazione della norma tecnica TU 14-3P-197-2001.
48
Inoltre, l’elenco dei fornitori e degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] annoverava un solo ed unico fornitore per i tubi rientranti
sotto l'NCP KE4, e cioè una delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, dalle precisazioni e dai documenti forniti dalle
ricorrenti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento adottate dal Tribunale, risulta che il questionario
che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] doveva compilare riguardava soltanto le vendite verso la [OSCURATO:PERSONA] e che l’elenco «DMsales», avente ad
oggetto le vendite verso il mercato ucraino, è stato fornito esclusivamente a titolo puramente volontario. Di conseguenza,
nell’elenco dei fornitori e degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dovevano figurare solo i fornitori i cui prodotti erano stati
rivenduti nella [OSCURATO:PERSONA]. Nella misura in cui gli elementi risultanti dagli atti confermano che i tubi rientranti nel codice
NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001 sono stati rivenduti sul mercato nazionale ucraino e che tutti i tubi rientranti
nel codice NCP KE4, ma non sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] sono stati rivenduti dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
sul mercato comunitario, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in alcun errore non facendo menzione, nell’elenco
dei fornitori e degli acquisti, di un fornitore diverso dalla [OSCURATO:PERSONA].
49
Tuttavia, si deve constatare che il fatto, da un lato, che l’elenco «DMsales» prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] menzionava transazioni
aventi ad oggetto tubi rientranti sotto l'NCP KE4 e sotto la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 e, dall’altro lato, che l’elenco
dei fornitori e degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] faceva riferimento soltanto ad un fornitore per i tubi rientranti nell'NCP
KE4, ha potuto essere fonte di confusione per gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] incaricati dell’inchiesta.
50
Si deve pertanto constatare che, a seguito di un’attenta valutazione delle risposte fornite al questionario dalle ricorrenti
e della loro società di vendita collegata, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di informazioni contraddittorie o,
quanto meno, di informazioni la cui validità poteva essere messa in discussione.
51
Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti non hanno cercato di dissipare il dubbio della [OSCURATO:PERSONA] di fronte a tali
contraddizioni. Inoltre, dagli scritti risulta che, a seguito dell’adozione del primo documento di informazione definitiva,
nel corso dell’audizione del 24 marzo 2006, le ricorrenti hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] più documenti redatti in ucraino,
documenti che si ritenevano essere le fatture relative alle sei transazioni a torto menzionate nell’elenco delle vendite della
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto sia emerso un disaccordo tra le parti, nel corso dell’udienza circa il fatto se la [OSCURATO:PERSONA]
avesse chiesto, nel corso dell’udienza del 24 marzo 2006, una traduzione di tali documenti, è giocoforza constatare che spettava
alle ricorrenti fornire la prova di quanto esse affermavano e cioè che le sei transazioni di cui trattasi avevano ad oggetto
acquisti, da parte della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], di tubi rientranti sotto l'NCP KE4 e la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 da un fornitore
indipendente. Inoltre, a seguito del secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, le ricorrenti hanno
reiterato la loro richiesta di esclusione dei dati relativi ai detti tubi atomici omettendo, ancora una volta, di presentare
la minima prova del fatto che i tubi atomici di cui trattasi erano stati acquistati da un terzo indipendente.
52
Si deve pertanto constatare che, alla luce dei dati contraddittori figuranti nelle risposte ai questionari e in assenza di
prove del fatto che i tubi atomici di cui trattasi erano stati acquistati da un terzo indipendente, sussisteva un dubbio circa
l'affidabilità di tali dati. Inoltre, da quanto precede consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato tutta la diligenza richiesta
nell’esame dei dati forniti dalle ricorrenti e che giustamente ha affermato, nel secondo documento di informazione definitiva,
che non poteva tener conto di tali informazioni nuove, non verificate.
53
Si deve pertanto concludere che la [OSCURATO:PERSONA] si è conformata al suo obbligo di esaminare, con diligenza e imparzialità,
tutti gli elementi pertinenti del caso di specie e sulla base di tale esame ha concluso che i dati aventi ad oggetto i detti
tubi atomici non presentavano un livello di garanzia sufficiente per escluderli dal calcolo del margine di dumping, in assenza
di una nuova verifica. Da ciò consegue che il valore normale è stato determinato in modo ragionevole ai sensi della giurisprudenza
citata supra ai punti 40 e 41 e che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione.
54
Tale conclusione non viene messa in discussione dal fatto, rilevato dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad un'ispezione
di verifica nei locali delle ricorrenti e della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il che implica, a loro avviso, che l’insieme dei dati sopra
menzionati deve essere considerato verificato ed approvato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, poiché i detti dati erano contradditori,
non consentivano di stabilire con certezza che le ricorrenti non producevano i tubi atomici di cui trattasi. Per di più si
deve rilevare che, al momento dell’ispezione, le ricorrenti non avevano ancora comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
aveva commesso un errore nell’elenco «DMsales». Solo a seguito dell’adozione del primo documento di informazione definitiva
le ricorrenti hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] tale errore e le hanno formalmente fatto presente che non fabbricavano i tubi
atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001. Di conseguenza non si può affermare che l’ispezione
ha consentito di fare luce sulle contraddizioni che inficiano le risposte al questionario fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dalle ricorrenti
e dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
55
Si deve pertanto respingere la parte del primo motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’ambito
del calcolo del valore normale in quanto infondata.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di non discriminazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
56
Secondo le ricorrenti, il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione accettando di escludere dal calcolo del
margine antidumping tutti i prodotti non fabbricati dalle ricorrenti rientranti sotto i codici NCP AB2, AC4, BD3, BD4, BE3,
CC6, EA1, EA2, EB1, GE5, HD1, HE1 e ID4, mentre ha rifiutato di fare altrettanto per quanto riguarda i tubi atomici rientranti
nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001, fondandosi sul medesimo insieme di dati debitamente verificati relativi
ai costi e alle vendite. Le circostanze che giustificano l’esclusione della prima serie di transazioni sarebbero esattamente
le stesse di quelle che giustificano l’esclusione dei tubi atomici rispondenti alla norma tecnica TU 14-3P-197-2001.
57
Il Consiglio afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la domanda delle ricorrenti intesa ad escludere la prima serie di transazioni,
perché esse non avevano segnalato alcuna produzione di tali prodotti e nessun costo di produzione ad essa riferentesi. Inoltre,
la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato acquisti di tali prodotti presso le ricorrenti. Le istituzioni hanno pertanto ritenuto
di poter accettare tale domanda, senza che si rendesse necessaria una nuova ispezione in loco, perché potevano ragionevolmente
considerare che i tubi di cui trattasi non erano stati fabbricati dalle ricorrenti al contrario dei tubi rientranti nell'NCP
KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001.
– Giudizio del Tribunale
58
Il principio di non discriminazione vieta, da un lato, di trattare in modo diverso situazioni analoghe e, dall’altro, di trattare
in modo uguale situazioni differenti, salvo che una differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata [sentenza
della Corte 27 gennaio 2005, causa C-422/02 P, [OSCURATO:PERSONA]Con ([OSCURATO:PERSONA])/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑791, punto 33].
59
Si deve osservare che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, le circostanze nelle quali è avvenuta l’esclusione
dei tubi rientranti sotto i codici NCP AB2, AC4, BD3, BD4, BE3, CC6, EA1, EA2, EB1, GE5, HD1, HE1 e ID4 differiscono dalle
circostanze relative alla domanda di esclusione dei tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001.
Si deve in particolare constatare che, mentre i tubi rientranti nell'NCP KE4 erano prodotti da una delle ricorrenti, e cioè
dalla [OSCURATO:PERSONA], i tubi rientranti negli altri codici NCP non appaiono in nessuna parte negli elenchi delle vendite e dei costi
di produzione delle ricorrenti.
60
Inoltre, come è già stato rilevato supra al punto 48, l’elenco dei fornitori e degli acquisti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] menzionava,
giustamente, un solo ed unico fornitore per i tubi rientranti nell'NCP KE4, cioè una delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA]. È giocoforza
pertanto constatare che gli elementi del fascicolo riguardanti i tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica
TU 14-3P-197-2001 erano particolarmente complessi da comprendere, il che non valeva per gli elementi relativi ai prodotti
che la [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di escludere dal calcolo del valore normale. Da ciò consegue che, mentre esisteva un dubbio
circa l’affidabilità dei dati relativi ai tubi atomici rientranti nell'NCP KE4 e nella norma tecnica TU 14-3P-197-2001, le
ricorrenti non hanno dimostrato che un siffatto dubbio esisteva pure per i tubi rientranti negli altri NCP.
61
Alla luce di tutto quanto sopra precede, la prima parte del primo motivo, che deduce la violazione del principio di non discriminazione,
è infondata e va respinta.
[OSCURATO:PERSONA] violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
62
Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti deducono una violazione dei diritti della difesa. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
comunicato loro nuovi elementi di merito nonché un nuovo ragionamento giuridico in data 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione
del regolamento impugnato. Inoltre, il Consiglio avrebbe violato l’art. 253 CE che gli impone un obbligo di motivazione, in
quanto il regolamento impugnato non fornisce alcuna adeguata risposta agli argomenti delle ricorrenti circa la determinazione
del valore normale.
63
Per quanto riguarda la violazione dei diritti della difesa, il Consiglio sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito spiegazioni
circa la determinazione del valore normale nel secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, e che
le ricorrenti vi hanno risposto con una missiva datata 26 aprile 2006. Per quanto concerne, del resto, l’asserita violazione
dell’obbligo di motivazione, il Consiglio afferma che si trattava di una questione molto precisa specifica di una società
e che non doveva di conseguenza essere esplicitamente trattata nel regolamento impugnato. Ad ogni modo, secondo il Consiglio,
tale questione sarebbe stata trattata nella lettera del 26 giugno 2006 e nel corso delle udienze del 24 e 30 marzo 2006.
– Giudizio del Tribunale
64
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa si impongono non solo
nell’ambito dei procedimenti che possono concludersi con l’irrogazione di una sanzione, ma anche nei procedimenti di inchiesta
che preludono all’adozione di regolamenti antidumping i quali possono riguardare le imprese interessate direttamente ed individualmente
e comportare per esse conseguenze sfavorevoli (sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3187, punto 15). In particolare, le imprese interessate devono in ogni caso essere state messe in condizione,
nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla
pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sugli elementi di prova accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno delle
proprie affermazioni e relative all’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio ad essa conseguente (sentenza Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra, punto 17). Tali esigenze sono state ancora precisate nell’art. 20 del regolamento di base,
il cui n. 2 dispone che i denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative ed i rappresentanti
del paese esportatore «possono chiedere di essere informati degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni
in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive».
65
Si deve del resto ricordare che, secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE deve fare apparire in
forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’autorità comunitaria da cui promana l’atto impugnato onde consentire
agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato per difendere i propri diritti e permettere al giudice
comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenza del Tribunale 12 ottobre 1999, causa T-48/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3089, punto 141). Per contro, il Consiglio non è tenuto a pronunciarsi, nella motivazione del regolamento, su
tutti i punti di fatto e di diritto sollevati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo (v., in questo senso,
sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2405,
punto 94). Inoltre, non è necessario che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto e di diritti pertinenti,
in quanto le esigenze di motivazione devono essere valutate, in particolare, alla luce del contesto dell’atto e del complesso
delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2681, punto 118).
66
Alla luce di quanto sopra precede si deve stabilire se il Consiglio abbia effettivamente violato i diritti della difesa e
sia venuto meno all’obbligo di motivazione.
67
Per quanto riguarda, da un lato, la violazione dei diritti della difesa, si deve rilevare, senza che si renda necessario pronunciarsi
sul carattere essenziale delle considerazioni relative all’esclusione dei tubi atomici rientranti sotto l'NCP KE4 e sotto
la norma tecnica TU 14-3P-197-2001 dal calcolo del valore normale, che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti,
nelle lettere che esse hanno effettivamente ricevuto il 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato,
non è stato loro comunicato alcun nuovo elemento di fatto o di motivazione. Le ricorrenti sostengono infatti che la [OSCURATO:PERSONA]
ha dichiarato per la prima volta, in tali lettere, che i tubi atomici non potevano essere esclusi dal calcolo del margine
di dumping perché i dati di cui disponeva non offrivano un livello di certezza sufficiente in assenza di una nuova ispezione.
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] aveva già affermato, nel secondo documento di informazione definitiva datato 24 aprile 2006 che, dal
momento che i suoi uffici non erano in grado di procedere ad una verifica delle informazioni fornite dalle ricorrenti, non
poteva accogliere la loro domanda. Inoltre, si deve osservare che i ricorrenti hanno risposto a tale rilievo della [OSCURATO:PERSONA]
con la loro telecopia 26 aprile 2006 e hanno pertanto esercitato i loro diritti di difesa su tale punto.
68
Per quanto riguarda, dall’altro lato, la violazione dell’obbligo di motivazione, va constatato che, se il regolamento impugnato
non fa alcun riferimento alla questione dei prodotti rientranti nell'NCP KE4, ciò è dovuto al fatto che tale questione è specifica
delle ricorrenti. Pertanto, dal momento che dal secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, risultava
in modo chiaro e inequivoco l’iter logico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti non possono rimproverare al Consiglio di
essere venuto meno al suo dovere di motivazione.
69
Da ciò consegue che il sesto motivo, che deduce la violazione degli obblighi derivanti dal rispetto dei diritti della difesa
e la violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda la determinazione del valore normale, è infondato e va respinto.
Sulle conseguenze dell’assenza di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari
70
Nell’ambito del secondo e terzo motivo nonché di una parte del sesto motivo, le ricorrenti assumono a fondamento un'identica
circostanza di merito e cioè il fatto che ciascuno dei cinque produttori comunitari di tubi senza saldatura che la [OSCURATO:PERSONA]
aveva incluso nel campione sul quale ha basato la sua inchiesta sia collegato a società che hanno omesso di fornire una risposta
al questionario.
71
Secondo le ricorrenti, da tale circostanza di merito deriva:
– una violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base (secondo motivo);
– una violazione del principio di non discriminazione (secondo motivo);
– una violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base (secondo motivo);
– una violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base (terzo motivo);
– una violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
72
Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che nella misura in cui ciascuno dei cinque produttori comunitari
di tubi senza saldatura assunti nel campione è legato ad una o più società di produzione o di vendita che hanno omesso di
depositare una risposta separata al questionario della [OSCURATO:PERSONA], i detti cinque produttori non possono essere considerati
aver pienamente cooperato. Orbene, secondo le ricorrenti, il regolamento impugnato è basato su una presunta cooperazione totale
dell’industria comunitaria. Le ricorrenti concludono da ciò che la valutazione del pregiudizio viola l’art. 3, nn. 2, 3, 5,
6 e 7, del regolamento di base.
73
A questo proposito, le ricorrenti rilevano innanzitutto che è impossibile soddisfare i requisiti delle sopra citate disposizioni
del regolamento di base se non si pretende, da tutte le entità collegate con i produttori comunitari e implicati nella produzione
o vendita del prodotto di cui trattasi, che forniscano la loro piena e completa cooperazione all’inchiesta.
74
Le ricorrenti rilevano poi che la violazione delle citate disposizioni non può giustificarsi, come sembra voler fare la [OSCURATO:PERSONA]
nella lettera 27 giugno 2006 con l’assenza di significativo impatto della parziale cooperazione di un gruppo al quale appartiene
un produttore comunitario, sulla determinazione del pregiudizio subito da tale produttore o dall’industria comunitaria del
suo complesso. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] si baserebbe così sul «principio dell’errore benigno».
75
In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non assume che il principio dell’errore benigno si applica ai
produttori-esportatori in quanto essi stessi sarebbero autorizzati a cooperare solo parzialmente con l’inchiesta.
76
In secondo luogo, ad avviso delle ricorrenti, l’assenza di informazioni complete sulla produzione di tutti i produttori collegati
e sulle vendite ai primi clienti non collegati non è un errore benigno. Da un lato, i prezzi di trasferimento tra membri del
medesimo gruppo non sarebbero affidabili e, dall’altro lato, liberare tutti gli operatori collegati dall’obbligo di rispondere
al questionario significherebbe attribuire ai produttori comunitari un assegno in bianco che permetterebbe loro di selezionare
i dati che essi acconsentono a comunicare in modo da influire sulla valutazione del pregiudizio.
77
In terzo luogo, le ricorrenti affermano che l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] circa l’assenza di impatto significativo di una
cooperazione parziale di un gruppo di società è eccessivamente semplicistico e pertanto non corretto. Infatti, una mera cooperazione
parziale di talune entità del gruppo proietta un’immagine lacunosa e deformata del gruppo di cui trattasi o dell’industria
comunitaria nel suo insieme.
78
In quarto luogo, le ricorrenti osservano che adottare il principio dell’errore benigno come linea difensiva non può porre
rimedio a molteplici violazioni delle disposizioni dell’art. 3 del regolamento di base.
79
In quinto luogo, le ricorrenti rilevano che, nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha ricevuto dati completi e non ha potuto
verificare tali dati, non può affermare con certezza che il volume e il valore della produzione e delle vendite di cui non
le sono state comunicate le cifre erano sufficientemente insignificanti da non avere impatto sulla valutazione del pregiudizio.
80
Le ricorrenti sostengono infine che, nella specie, l’assenza di cooperazione piena e completa da parte dei produttori comunitari
assunti nel campione ha avuto un impatto significativo sulla valutazione del pregiudizio subito da tali produttori e dall’industria
comunitaria nel suo insieme. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe basato i suoi calcoli del margine di pregiudizio pressoché
esclusivamente sui prezzi di trasferimento praticati dai produttori comunitari. Tale metodo avrebbe comportato una significativa
esagerazione dei margini di pregiudizio.
81
Replicando agli argomenti delle ricorrenti, il Consiglio sostiene che le istituzioni hanno giustamente considerato come cooperanti
tutti i produttori comunitari facenti parte del campione.
82
Infatti, il Consiglio sostiene che la nozione di cooperazione non deve essere intesa letteralmente, nel senso che implica
la fornitura di risposte complete ed esatte a tutte le questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] valuterebbe sempre
se, e in che misura, il fatto di non aver fornito talune informazioni abbia compromesso l’inchiesta. Ciò varrebbe sia per
gli esportatori come pure per i produttori comunitari, per quanto la [OSCURATO:PERSONA] possa applicare criteri differenti agli esportatori
ed ai produttori comunitari, perché questi due gruppi di società forniscono informazioni a fini differenti. A questo proposito,
il Consiglio rileva, del resto, che non ha mai inteso avvalersi dell’esistenza di un errore benigno per giustificare le asserite
violazioni.
83
Nella specie, secondo il Consiglio, giustamente, alla luce degli elementi di merito di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima
non ha escluso dall’industria comunitaria nessuna società facente parte del campione.
84
Per quanto riguarda, innanzitutto, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale il calcolo del margine di pregiudizio
sarebbe stato falsato in ragione della mancanza di cooperazione, il Consiglio ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] necessita dei prezzi
di vendita al primo acquirente non collegato al fine di stabilire i prezzi di vendita medi di tutti i produttori comunitari
e il margine medio ponderato di sottoquotazione. Orbene, nella specie, il margine medio ponderato di sottoquotazione sarebbe
stato del 32%. Secondo il Consiglio, includendo i dati mancanti sulle vendite di talune società collegate, tale margine avrebbe
potuto essere del 30, 32 o 35%, il che non avrebbe in nulla modificato la conclusione secondo la quale avrebbe avuto luogo
una sottoquotazione rilevante e le importazioni oggetto di dumping provocherebbero un pregiudizio all’industria comunitaria.
Il Consiglio sostiene altresì che il riferimento operato dalle ricorrenti al calcolo del margine di pregiudizio è in questo
caso fuori proposito. Il margine di pregiudizio può essere utile solo per applicare la regola del diritto minimo, secondo
la quale il diritto istituito deve essere pari al margine di dumping o al margine del pregiudizio se questo è meno elevato.
Nella specie, l’inclusione delle vendite del prodotto di cui trattasi effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]
(in prosieguo: la «VMOG [OSCURATO:PERSONA]») e dalla [OSCURATO:PERSONA], che rappresenterebbero insieme meno dell’8% delle vendite
del prodotto di cui trattasi realizzate dall’industria comunitaria, non avrebbe in nessun caso potuto avere l’effetto di far
cadere il margine di pregiudizio, valutato nel 57%, ad un livello inferiore a quello del margine di dumping, valutato nel
25,7%.
85
Il Consiglio sostiene inoltre che le ricorrenti partono dall’ipotesi secondo cui i produttori comunitari all’origine della
denuncia e facenti parte del campione non hanno in effetti cooperato. Nella misura in cui l’assenza di informazioni circa
talune società collegate con i produttori comunitari non aveva impatto rilevante sull’analisi del pregiudizio e del nesso
di causalità, tale ipotesi sarebbe errata e l’affermazione di violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di
base andrebbe disattesa.
– Giudizio del Tribunale
86
Come già rilevato supra ai punti 38 e 39, nel settore delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie dispongono
di un ampio margine di valutazione discrezionale in ragione della complessità delle ragioni economiche, politiche e giuridiche
che esse debbono esaminare e pertanto il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni deve essere
limitato alla verifica del rispetto delle norme di procedura, dell’esattezza materiale dei fatti assunti per operare la scelta
contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere.
87
Si deve rilevare del resto che, se è vero che, nell’ambito del regolamento di base, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto autorità
investigatrice, determinare se il prodotto considerato dal procedimento antidumping costituisca l’oggetto di dumping e dia
luogo ad un pregiudizio qualora venga messo in libera pratica nella [OSCURATO:PERSONA] e se è vero quindi che non spetta a tale istituzione,
in tale contesto, esonerarsi da una parte dell’onere della prova che a tal proposito su di essa grava (v., in questo senso,
sentenza del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2391, punto 74 e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 41
supra, punto 40), resta ciò nondimeno che il regolamento di base non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] alcun potere di indagine
che le consenta di costringere le società a partecipare all’inchiesta o a fornire informazione. Stanti tale premesse, il Consiglio
e la [OSCURATO:PERSONA] dipendono dalla cooperazione volontaria delle parti perché queste forniscano loro le informazioni necessarie
entro i termini impartiti. Le risposte delle parti suddette al questionario previsto all’art. 6, n. 2, del regolamento di
base sono essenziali per lo svolgimento della procedura antidumping (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto
38 supra, punto 65).
88
Cionondimeno, nell’art. 18 del regolamento di base, intitolato «Omessa cooperazione» e più esattamente nel suo numero 3, si
legge «le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non
devono essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione
di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano
verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza».
89
Occorre pertanto esaminare in questo contesto se, come dedotto dalle ricorrenti, il fatto che le società collegate ai produttori
comunitari ripresi nel campione non abbiano depositato risposte al questionario implichi, da parte di tali produttori, un
difetto di cooperazione che ha falsato l’analisi del pregiudizio in violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento
di base.
90
Per quanto le parti di un procedimento antidumping siano in linea di principio tenute, in applicazione dell’art. 6, n. 2,
del regolamento di base, a depositare una risposta al questionario della [OSCURATO:PERSONA], dalla formulazione dell’art. 18, n. 3
del medesimo regolamento deriva che informazioni presentate sotto altra forma o nell’ambito di un altro documento non debbono
essere ignorate qualora le quattro condizioni enumerate da tale articolo siano soddisfatte.
91
Pertanto, quando una parte ha omesso di presentare una risposta al questionario, ma ha fornito elementi di informazione nell’ambito
di un altro documento, non può essere rimproverata alcuna omissione di cooperazione se, in primo luogo, le eventuali insufficienze
non rendano eccessivamente difficile pervenire a conclusioni ragionevolmente corrette e, in secondo luogo, le informazioni
vengano fornite in tempo utile, in terzo luogo, siano controllabili e, in quarto luogo, la parte abbia agito con la migliore
diligenza.
92
Da ciò consegue che, contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti, la mancanza del deposito di una risposta al questionario
della [OSCURATO:PERSONA] da parte di una società collegata al produttore comunitario non implica necessariamente che tale produttore
debba considerarsi come non collaborante. Pertanto, il detto produttore non sarà considerato non collaborante se le lacune
nella produzione dei dati non hanno un impatto significativo sullo svolgimento dell’inchiesta.
93
Nella specie, dagli atti risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva elaborato e trasmesso a ciascuno dei produttori comunitari un questionario
specifico per le loro società di produzione e di vendita collegate. Tali produttori erano pertanto tenuti a depositare una
risposta a tale questionario per ciascuna di tali società collegate. Risulta cionondimeno dagli elementi prodotti dal Consiglio
che nessuna risposta a tale questionario è stata depositata dalle seguenti società collegate:
– [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «VMOG Germania»), società di produzione e di vendita collegata
a V & M Germania;
– [OSCURATO:PERSONA], SA, società di produzione e di vendita collegata alla [OSCURATO:PERSONA];
– Acecsa-[OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «Acecsa»), società di produzione e di vendita collegata alla [OSCURATO:PERSONA] ;
– [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di commercio collegata alla [OSCURATO:PERSONA];
– [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] (UK), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], società di commercio o di rivendita-distribuzione collegate alla [OSCURATO:SOCIETA];
– [OSCURATO:PERSONA], società collegata con la [OSCURATO:SOCIETA] incaricata, in un primo tempo, della trasformazione dei tubi e successivamente
di compiti amministrativi.
94
Dagli elementi versati agli atti risulta peraltro che una società di produzione e di vendita, la VMOG [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], collegata
alla V & M Germania e alla V & M Francia, ha depositato la sua risposta al questionario fuori dai termini. [OSCURATO:PERSONA]
non ne ha pertanto tenuto conto ai fini della determinazione del pregiudizio.
95
Si deve pertanto stabilire se, per tali società, le quattro condizioni di cui all’art. 18, n. 3 del regolamento di base, sono
soddisfatte di modo che non può rimproverarsi al Consiglio di essere incorso in un errore manifesto di valutazione ritenendo
che l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non
ha falsato la determinazione del pregiudizio né il calcolo del margine del pregiudizio.
96
Per quanto riguarda, innanzitutto, la determinazione del pregiudizio, si deve procedere all’analisi, per ciascuna società
collegata, dei dati di cui il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] disponevano al fine di verificare che le insufficienze da parte di
tali società, provocate dall’omesso deposito di risposte al questionario, non rendessero tale determinazione eccessivamente
difficile. Per quanto riguarda società collegate di produzione e di vendita, vanno considerate con particolare attenzione
le insufficienze dei dati relativi alla produzione e alla vendita delle società collegate e al loro impatto potenziale sulla
determinazione del pregiudizio. Si deve inoltre verificare se i dati di cui disponevano il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] soddisfano
le tre ultime condizioni imposte dall’art. 18, n. 3, del regolamento di base.
97
Per quanto riguarda la VMOG Germania, dalle risposte ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale risulta che il Consiglio si
è basato sui seguenti elementi per valutare l’impatto dell’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte di
tale società: l’elenco, transazione per transazione, delle operazioni di vendita della V & M Germania, il tabulato che riprende
il volume della produzione della V & M Germania e il tabulato che riprende il volume e il valore delle vendite della V & M
Germania. Tali documenti sono stati depositati dalla V & M Germania entro i termini e sono stati verificati dalla [OSCURATO:PERSONA].
98
Pertanto, come corroborato dai documenti prodotti dal Consiglio, le cifre delle vendite e della produzione della VMOG Germania
erano incluse nella risposta al questionario della V & M Germania e sono state prese in considerazione nell’ambito della determinazione
del pregiudizio. Ciò considerato si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per
non aver chiesto alla VMOG Germania di depositare una risposta al questionario e per aver ritenuto che l’omessa risposta al
questionario da parte della VMOG Germania non abbia falsato la determinazione del pregiudizio.
99
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], dalle risposte fornite ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale risulta che il
Consiglio si è basato sui seguenti elementi per valutare l’impatto sulla determinazione del pregiudizio dell’omesso deposito
di una risposta al questionario da parte di tale società: la versione riservata della risposta al questionario di precampionamento
della [OSCURATO:PERSONA] e un allegato riservato alla denuncia, comprensivo della stima della capacità di produzione e della
produzione dei produttori comunitari che non sostenevano la denuncia. Tali dati sono stati forniti da [OSCURATO:PERSONA]
in tempo utile.
100
Si deve innanzitutto rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA], non sosteneva la denuncia. Di
conseguenza i dati che la riguardavano non dovevano, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi
della situazione dell’industria comunitaria di cui ai ‘considerando’ 155-176 del regolamento impugnato, analisi che era essenziale
per la determinazione del pregiudizio, a meno che tale omissione non falsasse tale analisi. In quest’ultima ipotesi occorreva
o prendere in considerazione tali dati, o escludere i dati relativi alla [OSCURATO:PERSONA]. Nella specie, dalla lettura dei documenti
prodotti dal Consiglio risulta che la produzione e le vendite della [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano meno del 3% del totale
della produzione e delle vendite dell’industria comunitaria durante il periodo dell’inchiesta. Ciò implica che, se è vero
che l’assenza di risposta al questionario da parte della [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un impatto sulla determinazione del
pregiudizio e del nesso di causalità, tale l’impatto ha potuto essere solo insignificante. Inoltre, benché il Consiglio non
abbia disposto di alcun dato circa il periodo che precede quello dell’inchiesta e cioè il periodo tra gli anni 2001-2003,
l’assenza di dati circa tale periodo è ininfluente sulla determinazione del pregiudizio, in quanto i dati mancanti avrebbero
al massimo potuto portare il Consiglio a sottostimare il pregiudizio e non a sovrastimarlo. Inoltre, il Consiglio aveva verificato
presso la [OSCURATO:PERSONA] che non era avvenuta alcuna vendita tra questa ultima società e la [OSCURATO:PERSONA].
101
Si deve pertanto concludere che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non avere preteso dalla
[OSCURATO:PERSONA] di deporre una risposta al questionario e per aver ritenuto che l’assenza di risposta al questionario
da parte di tale società non abbia falsato la determinazione del pregiudizio.
102
Per quanto riguarda la Acecsa, dai documenti del Consiglio risulta che durante il periodo di inchiesta tale società si è limitata
ad acquistare un esiguo volume del prodotto di cui trattasi presso la [OSCURATO:PERSONA], volume destinato ad essere trasformato
in un prodotto diverso da quello di cui trattasi. Dagli atti di causa, e, in particolare, dalla versione non riservata della
risposta al questionario della [OSCURATO:PERSONA] risulta che il volume durante il periodo di inchiesta non rappresentava più
del 4% delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] e dell’1% del totale delle vendite dei produttori comunitari che sostenevano la
denuncia. Tenuto conto di quanto precede, l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte della Acecsa non
ha potuto falsare in modo significativo i dati utilizzati per la determinazione del pregiudizio. Inoltre, al pari della [OSCURATO:PERSONA], per quanto il Consiglio non abbia avuto a disposizione alcun dato circa il periodo che precede il periodo di inchiesta,
e cioè quello relativo agli anni 2001-2003, l’assenza di dati aventi ad oggetto tale periodo è ininfluente sulla determinazione
del pregiudizio poiché i dati mancanti avrebbero tutt’al più potuto portare il Consiglio a sottostimare il pregiudizio e non
a sovrastimarlo. Inoltre, la risposta al questionario della [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata in tempo utile e ha costituito
oggetto di una verifica da parte dei servizi della [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di tali circostanze si deve constatare che il Consiglio
non è incorso in un errore manifesto di valutazione per non aver preteso dalla Acecsa di deporre una risposta della debita
e dovuta forma.
103
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], dagli scritti del Consiglio risulta che tale società è una società commerciale. Il volume delle
vendite di tale società è stato pertanto preso in considerazione nell’analisi del pregiudizio attraverso le vendite della
[OSCURATO:PERSONA] ad essa destinate. Inoltre, dagli atti di causa e, in particolare, dalla versione non riservata della risposta
al questionario della [OSCURATO:PERSONA], risulta che, mediamente, i prezzi fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] erano superiori
ai prezzi fatturati ai clienti indipendenti. Ciò significa che la cifra presa in considerazione, per quanto riguarda il valore
delle vendite, non è stata sottostimata e non ha pertanto falsato la determinazione del pregiudizio. Pertanto si deve constatare
che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione non avendo preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] che fornisse dati supplementari
sotto forma di risposta al questionario in buona e debita forma.
104
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
(UK) e la [OSCURATO:PERSONA], dai documenti del Consiglio risulta che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha effettuato alcuna vendita presso la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di inchiesta. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (UK), la versione riservata della risposta al questionario della [OSCURATO:SOCIETA] conteneva l’elenco transazione per
transazione delle loro vendite, il che implica che tali dati sono stati presi in considerazione nell’ambito dell’analisi del
pregiudizio. Infine, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], le sue vendite nella [OSCURATO:PERSONA] erano necessariamente marginali,
poiché il totale delle vendite della [OSCURATO:SOCIETA] a tali sei società collegate rappresentava meno del 4% del totale delle vendite
del prodotto di cui trattasi da parte dell’industria comunitaria durante il periodo di inchiesta.
105
Ad ogni modo, dagli elementi versati agli atti, e in particolare, dalla versione non riservata della risposta al questionario
della [OSCURATO:SOCIETA] – versione che è stata depositata nei termini e verificata dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] – risulta che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (UK) e la [OSCURATO:PERSONA] sono attive
sia nel commercio sia nella rivendita-distribuzione. Da ciò consegue che il volume delle vendite di tali società è stato preso
in considerazione nell’analisi del pregiudizio tramite le vendite loro effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA].
106
Tenuto conto di quanto sopra, si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione per
non aver preteso dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] (UK) e dalla [OSCURATO:PERSONA] di fornire dati supplementari sotto forma di una risposta al questionario in buona e debita
forma e per aver considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse cooperato all’inchiesta.
107
Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], dai documenti del Consiglio risulta che tale società non è intervenuta né nella
produzione né nella vendita del prodotto di cui trattasi. Dalle risposte fornite ai quesiti scritti rivolti dal Tribunale
risulta che il Consiglio si è basato su un messaggio elettronico della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] del 24 maggio 2006 per valutare
l’impatto dell’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte di tale società. Poiché tale messaggio elettronico
è stato depositato in tempo utile, si deve constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione
per non aver preteso da tale società che fornisse dati supplementari sotto forma di una risposta al questionario in buona
e debita forma e per aver considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse cooperato all’inchiesta.
108
Infine, per quanto riguarda la VMOG [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che poiché tale società ha depositato la risposta al questionario
fuori dai termini, i suoi dati non potevano essere utilizzati nell’ambito della determinazione del pregiudizio. Ad ogni modo,
dagli elementi versati agli atti risulta che tale società non sosteneva la denuncia. I dati che la riguardano non dovevano,
pertanto, in linea di principio, essere presi in considerazione nell’ambito dell’analisi della situazione dell’industria comunitaria
ai fini della determinazione del pregiudizio, a meno che tale omissione non falsasse la suddetta determinazione. In quest’ultima
ipotesi, occorre sia prendere in considerazione tali dati, sia escludere i dati relativi alla V & M Germania e alla V & M
Francia. Per valutare se l’analisi potesse risultare falsata, il Consiglio si è basato sui seguenti documenti: il tabulato
che riprende il volume di produzione della VMOG [OSCURATO:PERSONA], il tabulato che riprende il volume e il valore delle vendite
della VMOG [OSCURATO:PERSONA] e l’elenco delle transazioni per operazioni di vendita della V & M [OSCURATO:PERSONA].
109
Come confermato dai documenti prodotti, il Consiglio ha potuto determinare, sulla base della risposta tardivamente depositata,
che le vendite della VMOG [OSCURATO:PERSONA] rappresentavano durante il periodo di inchiesta solo meno del 3% del volume totale delle
vendite dei produttori comunitari all’origine della denuncia. Orbene, il fatto che non sia stato preso in considerazione tale
3% non ha potuto avere influenza decisiva sulla determinazione del pregiudizio. Si deve inoltre considerare che le informazioni
sulle quali si è basato il Consiglio per stabilire la quota delle vendite di tale società nelle vendite dell’industria comunitaria
sono state depositate nei termini ai sensi dell’art. 18, n. 3, del regolamento di base.
110
Si deve pertanto constatare che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione non escludendo dalla definizione
dell’industria comunitaria la V & M Germania e la V & M Francia, i produttori comunitari assunti nel campione collegati alla
VMOG [OSCURATO:PERSONA].
111
Per quanto riguarda poi il calcolo del margine del pregiudizio, si deve rilevare, alla stregua del Consiglio, che, in forza
dell’art. 9, n. 4, del regolamento di base, che pone la regola del dazio minimo, il margine di pregiudizio è utilizzato per
stabilire il tasso del dazio antidumping solo qualora il margine di dumping sia più elevato. Nella specie il tasso del dazio
antidumping imposto alle ricorrenti era basato sul margine di dumping delle ricorrenti, e cioè 25,7% e non sul margine del
pregiudizio del 57%. Ammesso che il margine del pregiudizio fosse stato fondato sui prezzi di trasferimento praticati dai
produttori comunitari nei confronti della VMOG [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e delle società collegate alla [OSCURATO:SOCIETA],
le vendite a tali società rappresentavano al massimo il 10% delle vendite totali dell’industria comunitaria. Sarebbe stato
pertanto necessario, come rilevato dal Consiglio, che i prezzi di vendita praticati da tali società collegate fossero talmente
sproporzionati rispetto a quelli delle altre vendite prese in considerazione nell’ambito del calcolo del margine del pregiudizio
affinché quest’ultimo fosse riportato a un livello inferiore a quello del margine di dumping.
112
Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione
nel ritenere che l’assenza di deposito di una risposta al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari
non ha falsato né la determinazione del pregiudizio, né il calcolo del margine del pregiudizio e non ha violato l’art. 3,
nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base.
113
Da ciò consegue che la parte del secondo motivo che deduce la violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del regolamento di
base è infondata e va respinta.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di non discriminazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
114
Nell’ambito del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il Consiglio ha violato il principio di non discriminazione.
Infatti la [OSCURATO:PERSONA], mentre avrebbe preteso, nell’ambito dell’inchiesta, che tutte le società collegate con produttori-esportatori
del prodotto di cui trattasi rispondessero al suo questionario, non avrebbe preteso altrettanto nei confronti delle società
di vendita collegate ai produttori comunitari.
115
Le ricorrenti ritengono che la spiegazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] non giustifichi il trattamento discriminatorio. In primo
luogo, se è esatto che un margine di dumping è calcolato per ciascun gruppo di produttori-esportatori collegati mentre il
pregiudizio subito dall’industria comunitaria è determinato sulla scala di tutto il settore, non sarebbe vero che le due operazioni
richiedano un grado di cooperazione differente dalle parti interessate. Secondo le ricorrenti allo stesso modo in cui il margine
di dumping può essere falsato se un gruppo di produttori collegati fornisce una risposta a nome di uno solo di essi che non
pratica il dumping mentre un altro lo pratica, la determinazione del pregiudizio sarebbe essa stessa falsata se un produttore
comunitario, che opera in due siti di produzione diversi, di cui uno subisce un pregiudizio e l’altro no, fornisse una risposta
sulla base del sito che ha subito un danno.
116
In secondo luogo le ricorrenti rilevano che il procedimento di calcolo del margine di pregiudizio richiede dai produttori-esportatori
e dai produttori comunitari di fornire esattamente il medesimo grado di cooperazione di modo che resti ingiustificata ogni
discriminazione tra di essi.
117
In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che il testo del questionario stesso impone esplicitamente ai produttori comunitari
l’obbligo di fornire informazioni non solo per ciascuna società produttrice collegata ma anche per ciascuna società di vendita
collegata. In altri termini, imporrebbe loro le medesime esigenze che ai produttori-esportatori.
118
Il Consiglio contesta l’esistenza di una violazione del principio di non discriminazione. Sostiene così che le ricorrenti
non cercano in nessun momento di dimostrare che il fatto che un esportatore non risponda ad un questionario per società collegate
e il fatto che un produttore comunitario non vi risponda sono situazioni analoghe. Secondo il Consiglio la disparità di trattamento
asserita è giustificata dal differente uso cui sono destinati i dati ricercati e cioè la determinazione del pregiudizio per
i dati forniti dai produttori comunitari e il calcolo del margine di dumping per i dati forniti dai produttori-esportatori.
Le ricorrenti non dimostrerebbero neppure che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente trattato in modo diverso gli esportatori
e i produttori comunitari.
– Giudizio del Tribunale
119
L’asserita violazione del principio di non discriminazione va esaminata alla luce della giurisprudenza citata supra al punto
58. In forza di tale giurisprudenza può aversi discriminazione solo se la situazione dei produttori comunitari e quella dei
produttori-esportatori sono, nella specie, simili e i primi hanno costituito oggetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un trattamento
diverso da quello riservato ai secondi.
120
Si deve subito rilevare, senza fare riferimento al caso di specie, che la situazione dei produttori-esportatori di fronte
all’obbligo di rispondere al questionario della [OSCURATO:PERSONA] e quella dei produttori comunitari di fronte a questo stesso obbligo
non sono, in linea di principio, simili. Come messo in rilievo nei documenti del Consiglio, la risposta al questionario che
i produttori-esportatori devono fornire ha come obiettivo la determinazione il margine di dumping, che è fondata su dati propri
di ciascuna impresa. Per contro, la risposta al questionario che i produttori comunitari devono fornire ha come scopo la determinazione
del pregiudizio, che è fondata su un’analisi dell’insieme dell’industria comunitaria.
121
Non può tuttavia escludersi che, nella specie, le circostanze che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere per la necessità,
per i produttori-esportatori, di depositare una risposta al questionario per tutte le loro società collegate siano state analoghe
a quelle che l’hanno indotta a concludere per l’assenza di omessa collaborazione da parte dei produttori comunitari menzionati
supra ai punti 93 e 94 in caso di assenza di deposito di una siffatta risposta.
122
Ciò nondimeno è giocoforza constatare che le ricorrenti hanno tentato di dimostrare che, in teoria, la situazione dei produttori-esportatori
e dei produttori comunitari era analoga, ma non hanno assolutamente dimostrato che lo fu nella specie.
123
Inoltre, si deve osservare che le ricorrenti non hanno prodotto alcuna prova del fatto che i produttori-esportatori e i produttori
comunitari fossero stati effettivamente trattati in modo differente dalla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nei loro documenti si limitano
ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che non richiede alle società collegate ai produttori comunitari di rispondere al
questionario. Tuttavia esse non dimostrano che una siffatta esigenza sia stata opposta ai produttori-esportatori.
124
Dalle considerazioni che precedono consegue che le ricorrenti non hanno assolutamente fornito la prova della natura asseritamente
discriminatoria della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non pretendere dalle società collegate ai produttori comunitari di presentare
una risposta al questionario della [OSCURATO:PERSONA].
125
La parte del secondo motivo che deduce la violazione del principio di non discriminazione è pertanto infondata e va respinta.
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
126
Nell’ambito del secondo motivo le ricorrenti osservano che, ammesso, come voluto dal Consiglio, che il fascicolo dell’inchiesta
contenga dati che dimostrano che la mancanza di risposta al questionario da parte delle società collegate ai produttori comunitari
non ha avuto impatto significativo sulla valutazione del pregiudizio subito dai produttori comunitari stessi, il Consiglio
non può, conformemente all’art. 19, n. 3, del regolamento di base, validamente avvalersi di tali dati poiché il fascicolo
non riservato dell’inchiesta non contiene alcun dato di tale tipo.
127
Il Consiglio afferma che l’art. 19, n. 3, del regolamento di base non prevede che informazioni per le quali non viene fornito
alcun riassunto non riservato debbano essere sempre disattese, ma che l’informazione può essere disattesa salvo che possa
dimostrarsi in modo convincente partendo da fonti appropriate che essa è corretta. L’obbligo fatto alle parti di un’inchiesta
antidumping, sancito dall’art. 19, n. 3, del regolamento di base, di fornire un riepilogo non riservato delle informazioni
che esse sottopongono alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe inteso a tutelare i diritti della difesa delle altre parti. Da ciò il Consiglio
conclude che le ricorrenti possono invocare, come motivo di annullamento di una misura anti dumping, l’utilizzo da parte della
[OSCURATO:PERSONA] di informazioni di cui non è stato fornito alcun riassunto non riservato solo se possono dimostrare che l’utilizzo
di tali informazioni ha costituito una violazione dei loro diritti di difesa. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe nel caso di specie.
– Giudizio del Tribunale
128
Si deve innanzitutto ricordare che la censura con la quale le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento
di base è stata sollevata per la prima volta nel corso della replica. La produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata,
in linea di principio, a meno che essi si basino sugli elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento (sentenza
del Tribunale 14 marzo 2007, causa T-107/04, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑669, punto 60).
129
Nella specie, le ricorrenti hanno sollevato tale nuovo motivo in risposta ai dati comunicati, per la prima volta, dal Consiglio
ai punti 52, 53, 55, 59, 60 e 64 nonché alla nota a fondo pagina n. 31 del controricorso. Pertanto, il nuovo motivo con cui
le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base è fondato su elementi di fatto rivelatesi
nel corso del procedimento. Da ciò consegue che tale motivo va considerato ricevibile.
130
Circa la fondatezza di tale motivo si deve rilevare, in primo luogo, che la formulazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento
di base prevede per la [OSCURATO:PERSONA] solo una mera facoltà di escludere un’informazione riservata di cui non è disponibile alcun
riassunto non riservato.
131
In secondo luogo, si deve osservare che l’obiettivo dell’art. 19 del regolamento di base è quello di proteggere non soltanto
i segreti commerciali, ma anche i diritti della difesa delle altre parti nel procedimento antidumping. Ciò implica, come risulta
dalla giurisprudenza, che nell’ambito di un procedimento antidumping irregolarità nella comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
di riassunti non riservati possono costituire una violazione dei diritti procedurali tale da giustificare l’annullamento del
regolamento che fissa i dazi antidumping solo se l’interessato non ha avuto una conoscenza sufficiente del contenuto essenziale
dei documenti di cui trattasi e di conseguenza non ha potuto validamente esprimere il suo punto di vista sulla loro effettività
o sulla loro pertinenza [v., in questo senso, a proposito dell’art. 8, n. 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988,
n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzione da parte di paesi non membri della
[OSCURATO:PERSONA] europea (GU L 209, pag. 1), il cui contenuto normativo è in sostanza identico a quello di cui all’art. 19, n. 3,
del regolamento di base, sentenza del Tribunale 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio
([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3939, punto 137)]. Si deve pertanto constatare, alla stregua del Consiglio, che l’uso da parte della [OSCURATO:PERSONA]
di informazioni di cui non è stato fornito alcun riassunto non riservato può essere invocato, come motivo di annullamento
di una misura antidumping dalle parti di un procedimento antidumping solo se esse possono dimostrare che l’uso di tali informazioni
ha costituito una violazione dei loro diritti di difesa.
132
Si deve in questo contesto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno violato l’art. 19, n. 3 del regolamento di base.
A questo proposito il Consiglio afferma, nell’ambito delle sue risposte ai quesiti rivolti al Tribunale che, per verificare
che l’assenza di deposito di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non ha
avuto impatto sulla valutazione del pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata sui seguenti documenti:
– per la VMOG Germania: l’elenco delle transazioni per operazioni di vendita della V & M Germania, il tabulato che riproduce
il volume della produzione della V & M Germania e il tabulato che riproduce il volume e il valore delle vendite della V & M
Germania; in altre parole, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su elementi contenuti nella risposta al questionario della V & M Germania,
di cui era stata depositata una versione non riservata;
– per la VMOG [OSCURATO:PERSONA]: il tabulato che riprende il volume di produzione della VMOG [OSCURATO:PERSONA], il tabulato che riprende
il volume e il valore delle vendite della VMOG [OSCURATO:PERSONA] e l’elenco delle transazioni per operazioni di vendita della V & M
Francia; mentre quest’ultimo elenco era contenuto nella versione riservata della risposta al questionario della V & M Francia
di cui esisteva una versione non riservata, i primi due tabulati erano contenuti nella versione riservata della risposta al
questionario della VMOG [OSCURATO:PERSONA] di cui non esistevano versioni non riservate;
– per la [OSCURATO:PERSONA]: la versione riservata della risposta al questionario di precampionamento della [OSCURATO:PERSONA]
ed un allegato riservato alla denuncia che includeva la stima della capacità di produzione e della produzione dei produttori
comunitari che non appoggiavano la denuncia; mentre esisteva una versione non riservata di quest’ultimo documento non ne esistevano
del primo documento;
– per la Acecsa: la sezione D.2 della risposta al questionario della [OSCURATO:PERSONA], questionario di cui esisteva una versione
non riservata;
– per la [OSCURATO:PERSONA]: l’elenco transazione per transazione delle vendite della [OSCURATO:PERSONA]; tale elenco era contenuto nella versione
riservata della risposta al questionario di tale società di cui esisteva pure una versione non riservata;
– per la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (UK) e la [OSCURATO:PERSONA]: elementi contenuti nella versione riservata della risposta al questionario della [OSCURATO:SOCIETA], di cui esisteva una versione
non riservata;
– per la [OSCURATO:PERSONA]: un messaggio elettronico della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA], datato 24 maggio 2006, di cui non esisteva
una versione non riservata.
133
Si deve pertanto esaminare se il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia fondata sulla versione riservata della risposta al questionario
della VMOG [OSCURATO:PERSONA], sulla versione riservata della risposta al questionario di precampionamento della [OSCURATO:PERSONA]
e sul messaggio elettronico del 24 maggio 2006, senza che esistesse una versione non riservata di tali documenti, abbia costituito
una violazione dei diritti della difesa.
134
L’esistenza di una siffatta violazione va valutata alla luce della giurisprudenza citata supra al punto 64. Secondo tale giurisprudenza,
gli interessati debbono essere stati messi in grado di far validamente conoscere il loro punto di vista circa gli elementi
di prova accolti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua affermazione circa l’esistenza di una pratica di dumping e del pregiudizio
che ne risulterebbe. Tuttavia, trattandosi di una violazione del diritto di accesso agli atti dell’inchiesta si deve rilevare
che una siffatta violazione potrebbe comportare l’annullamento totale o parziale del regolamento impugnato solo nel caso in
cui la divulgazione dei documenti di cui trattasi avrebbe avuto una possibilità, ancorché ridotta, di far approdare il procedimento
amministrativo ad un risultato diverso nell’ipotesi in cui l’impresa interessata avesse potuto avvalersene nel corso del detto
procedimento (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 29 gennaio 2008, causa T‑206/07, [OSCURATO:PERSONA]
& Hardware/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1, punto 71).
135
Nella specie le ricorrenti affermano che avrebbero avuto bisogno di tali documenti per provare che l’assenza di risposte al
questionario da parte della VMOG [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ha falsato l’analisi del pregiudizio.
Orbene, è stato constatato ai punti 101, 108 e, rispettivamente, 107 supra, che il Consiglio non era incorso in alcun errore
manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza di deposito o di considerazione delle risposte al questionario della [OSCURATO:PERSONA], della VMOG [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] fosse stato ininfluente sulla determinazione del pregiudizio.
Di conseguenza, la divulgazione alle ricorrenti delle versioni non riservate della risposta al questionario della VMOG [OSCURATO:PERSONA], della risposta al questionario di precampionamento della [OSCURATO:PERSONA] e del messaggio elettronico del 24 maggio 2006,
non avrebbe avuto alcuna possibilità di far approdare il procedimento amministrativo a un diverso risultato.
136
Da ciò consegue che la parte del secondo motivo che deduce una violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base è infondata
e va respinta.
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
137
A sostegno del terzo motivo le ricorrenti sostengono che, non avendo posto termine al procedimento quando il livello di sostegno
della denuncia si situava al di qua del minimo regolamentare del 25% della produzione comunitaria in ragione della non cooperazione
dell’industria comunitaria, il Consiglio ha violato l’art. 5, n. 4 del regolamento di base.
138
Il Consiglio ricorda che tale motivo riposa sull'affermazione secondo la quale i produttori comunitari all’origine del reclamo
e assunti nel campione non hanno cooperato. Secondo il Consiglio, poiché tale affermazione è errata per le ragioni precisate
nell’ambito del secondo motivo, il terzo motivo va respinto.
– Giudizio del Tribunale
139
Si deve rilevare che l’art. 5, n. 4 del regolamento di base non comporta alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di porre termine
ad un procedimento antidumping in corso qualora il livello di sostegno della denuncia sia sceso al di sotto di una soglia
minima del 25% della produzione comunitaria. Infatti, tale articolo riguarda soltanto il grado di sostegno alla denuncia necessario
affinché la [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di intraprendere un procedimento. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione
dell’art. 9, n. 1 del regolamento di base, in forza del quale «in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere
chiuso a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] anche se la denuncia è stata ritirata dall’industria
comunitaria, la [OSCURATO:PERSONA] non è soggetta ad un obbligo di chiusura del procedimento, ma dispone della semplice facoltà di
porvi termine.
140
Nella specie si deve constatare che il grado di sostegno richiesto era stato raggiunto all’atto dell’apertura del procedimento
antidumping, ma che era asseritamente sceso al di sotto della barriera del 25% nel corso del procedimento, allorché la [OSCURATO:PERSONA]
aveva chiesto ai produttori comunitari di rispondere al suo questionario. Pertanto nella specie, non può essere rimproverata
al Consiglio alcuna violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base.
141
Si deve rilevare, ad abundantiam, che anche ammesso che l’art. 5, n. 4 del regolamento di base abbia imposto alla [OSCURATO:PERSONA]
un obbligo di chiudere il procedimento nel caso in cui il livello di sostegno della denuncia fosse passato al di sotto del
livello minimo del 25% durante il procedimento, una siffatta violazione non è stata nella specie integrata. Infatti, al punto
112 supra è stato concluso che il Consiglio non è incorso in un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’assenza
di deposito di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari non aveva avuto impatto
sull’analisi del pregiudizio prodotto all’industria comunitaria. Ciò sta a significare che i produttori comunitari assunti
nel campione debbono considerarsi cooperanti, il che implica che non può essere constatata alcuna riduzione nel livello di
sostegno della denuncia.
142
Pertanto il terzo motivo è infondato e va respinto.
[OSCURATO:PERSONA] violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
143
Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti assumono che siano stati violati i loro diritti di difesa. A tal titolo deducono
che il fatto che il Consiglio considerava che l’assenza di cooperazione piena e completa di taluni produttori comunitari assunti
nel campione non aveva un impatto significativo sulla valutazione del pregiudizio subito da tali produttori e dall’industria
comunitaria nel suo insieme sarebbe stato loro comunicato soltanto il giorno dell’adozione del regolamento impugnato. Il Consiglio
sarebbe egualmente venuto meno all’obbligo di motivazione, poiché il regolamento impugnato non fornisce risposte adeguate
alla tesi delle ricorrenti circa l’assenza di cooperazione dell’industria comunitaria.
144
Il Consiglio ricorda che le ricorrenti hanno presentato osservazioni in merito alla mancanza di cooperazione dell’industria
comunitaria in due lettere datate 3 aprile e 4 maggio 2006 e hanno ricevuto una risposta della [OSCURATO:PERSONA] nel secondo documento
di informazione definitiva. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, il regolamento impugnato
descriverebbe la composizione dell’industria comunitaria all’origine della denuncia e la scelta del campione. Inoltre, la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe risposto alle affermazioni delle ricorrenti nel secondo documento di informazione definitiva, nella sua
nota in risposta alle osservazioni delle ricorrenti sul primo documento di informazione definitiva e nella sua lettera 16 giugno 2006.
– Giudizio del Tribunale
145
Il sesto motivo, dedotto dalle ricorrenti circa la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione, va esaminato
alla luce della giurisprudenza riprodotta ai punti 64 e 65 supra, nella misura in cui ha ad oggetto la determinazione del
pregiudizio.
146
Per quanto riguarda, in primo luogo, l’asserita violazione dei diritti della difesa, si deve precisare che, benché, come è
stato menzionato supra al punto 64, il legislatore abbia inteso riconoscere alle parti interessate, in particolare agli esportatori,
in virtù dell’art. 20, n. 2 del regolamento di base, un diritto di essere informati dei principali fatti e delle principali
considerazioni sulla cui base si intende raccomandare l’istituzione di dazi antidumping definitivi (sentenza del Tribunale
19 novembre 1998, causa T-147/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4137, punto 55), la [OSCURATO:PERSONA] non è
tenuta ad informare gli interessati di tutti i vari aspetti di fatto e di diritto pertinenti (v., in questo senso, sentenza
Ferchimex/[OSCURATO:PERSONA], punto 65 supra, punto 118).
147
Nella specie, le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il fatto che il Consiglio le abbia informate tardivamente delle specifiche
ragioni per le quali considerava che i produttori comunitari assunti nel campione avevano validamente cooperato all’inchiesta
costituisce una violazione dei diritti della difesa.
148
Si deve osservare che, benché le questioni relative alla definizione dell’industria comunitaria e alla validità del campione
di produttori comunitari selezionato dalla [OSCURATO:PERSONA] siano essenziali per la determinazione del pregiudizio, la [OSCURATO:PERSONA]
non è tenuta ad informare le parti interessate dei dettagli della valutazione del detto pregiudizio. In particolare, il fatto
che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato che non era necessario che talune società collegate ai produttori comunitari
depositassero una risposta al suo questionario, in quanto le risposte che tali società avrebbero potuto depositare sarebbero
state prive di impatto sull’analisi del pregiudizio, non costituiva una considerazione essenziale per la determinazione del
pregiudizio che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a specificare nel documento di informazione definitiva.
149
Si deve a questo proposito rilevare che il primo documento di informazione definitiva, datato 27 febbraio 2006, conteneva,
al punto 1.4.2, una motivazione globale della selezione del campione di produttori comunitari, nonché, al punto 4.1, una descrizione
generale dei produttori comunitari che sostenevano la denuncia e considerati come costitutivi dell’industria comunitaria ai
sensi dell’art. 4, n. 1 e dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base ai fini dell’inchiesta e, in particolare, della determinazione
del pregiudizio. Il punto 1.4.2 faceva menzione di un produttore comunitario, inizialmente selezionato per far parte del campione,
che ha omesso di cooperare e che è stato pertanto sostituito nel campione da un altro produttore comunitario.
150
A seguito di questo primo documento di informazione definitiva, con lettera 3 aprile 2006, le ricorrenti hanno domandato spiegazioni
più dettagliate circa la composizione del campione, più esattamente circa l’identità del produttore comunitario che ha rifiutato
la cooperazione, circa la data del deposito delle risposte al questionario della VMOG [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA],
e circa la collaborazione della VMOG [OSCURATO:PERSONA] nonché circa il sostegno apportato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla denuncia.
151
[OSCURATO:PERSONA] ha risposto a ciascuna di tali richieste di precisazioni ai punti da 3 a 6 dell’allegato C del secondo documento
di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006. Le ricorrenti hanno in seguito sollevato altre osservazioni su tali vari
punti con lettera 4 maggio 2006. [OSCURATO:PERSONA] vi ha risposto con lettera 16 giugno 2006, che è pervenuta alle ricorrenti
il 27 giugno 2006, come attestato dai documenti prodotti da queste ultime.
152
Benché le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] in risposta alla lettera 4 maggio 2006 siano pervenute alle ricorrenti solo il 27 giugno 2006,
cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato, si deve considerare che le ricorrenti non solo sono state poste in
grado di fare efficacemente conoscere il loro punto di vista circa la questione della definizione dell’industria comunitaria
e della validità del campione, ma hanno effettivamente espresso il loro punto di vista su tali questioni. Infatti, la lettera
16 giugno 2006 faceva seguito ad uno scambio di osservazioni tra le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA], scambio che è stato descritto
ai punti 149-151 supra.
153
Si deve pertanto respingere la parte del sesto motivo che deduce la violazione dei diritti della difesa nella misura in cui
verte sulla questione della collaborazione dell’industria comunitaria.
154
Per quanto riguarda poi l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza
citata supra al punto 65, il Consiglio non è tenuto a rispondere, nella motivazione del regolamento, a tutti i punti di fatto
e di diritto invocati dagli interessati nel corso della fase amministrativa del procedimento. Inoltre, sempre in forza di
tale giurisprudenza, in funzione del contesto, non è richiesto che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto
e di diritto pertinenti.
155
Pertanto, come rilevato supra al punto 148, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato che non era necessario che talune
società collegate con i produttori comunitari depositassero una risposta al suo questionario, poiché le risposte che tali
società avrebbero potuto depositare sarebbero state prive d’impatto sull’analisi del pregiudizio, non era una considerazione
essenziale per la determinazione del pregiudizio che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a specificare nel regolamento impugnato. Le
considerazioni essenziali per la determinazione del pregiudizio che il Consiglio era tenuto a menzionare nel regolamento impugnato
sono relative alla definizione dell’industria comunitaria nonché alla validità del campione dei produttori comunitari.
156
Dal momento che il regolamento impugnato contiene, al ‘considerando’ 12, una motivazione globale della selezione del campione
dei produttori comunitari nonché, nel ‘considerando’ 14, una descrizione generale dei questionari ricevuti, accettati e verificati,
non può ascriversi al Consiglio alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.
157
Inoltre, si deve rilevare che la lettera 16 giugno 2006, ricevuta dalle ricorrenti il 27 giugno 2006, conteneva gli elementi
essenziali dell’iter logico che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] a considerare che non era necessario che talune società collegate
con i produttori comunitari depositassero una risposta al suo questionario in quanto le risposte che tali società avrebbero
potuto depositare sarebbero state prive di impatto sull’analisi del pregiudizio.
158
Da ciò consegue che la parte del sesto motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione va respinta nella misura
in cui ha ad oggetto la questione della cooperazione dell’industria comunitaria.
Sull’adeguamento operato sul prezzo di vendita della [OSCURATO:PERSONA]
159
Nell’ambito del quarto motivo, come pure di una parte del sesto motivo, le ricorrenti si basano su una circostanza di merito
identica e cioè sul fatto che il Consiglio abbia dedotto dal prezzo di vendita fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] agli importatori non
collegati nella [OSCURATO:PERSONA] un importo corrispondente ad una commissione, senza dimostrare che le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] sono analoghe
a quelle di un agente operante sulla base di commissioni.
160
Secondo le ricorrenti, tale circostanza di merito ha dato luogo, da parte del Consiglio a:
– errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base (quarto motivo);
– errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base (quarto motivo);
– violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).
[OSCURATO:PERSONA] manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
161
Nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti sostengono che deducendo dal prezzo di vendita fatturato dalla [OSCURATO:PERSONA] agli importatori
non collegati della [OSCURATO:PERSONA] un importo corrispondente ad una commissione, senza dimostrare che le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] sono
analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni, il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione
nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base. Più esattamente, il Consiglio non avrebbe soddisfatto
l’onere della prova incombentegli né nel regolamento impugnato, né nella telecopia del 26 giugno 2006.
162
Per quanto riguarda il regolamento impugnato, il Consiglio ivi dichiarerebbe semplicemente, al ‘considerando’ 132, che il
prezzo all’esportazione è stato oggetto di un adeguamento a titolo delle commissioni, in applicazione dell’art. 2, n. 10,
lett. i) del regolamento di base, quando le vendite si svolgevano tramite commercianti collegati poiché questi esercitavano
funzioni simili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.
163
Per quanto riguarda la telecopia del 26 giugno 2006, le ricorrenti ricordano che in tale telecopia la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto
conto dei seguenti elementi:
– le ricorrenti hanno effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella [OSCURATO:PERSONA];
– la società di vendita collegata con le ricorrenti in Ucraina, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è intervenuta in qualità di agente
di vendita per le vendite effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA];
– i collegamenti della [OSCURATO:PERSONA] con le ricorrenti sono insufficienti e non consentono di considerare che essa sia sotto il controllo
di queste o della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], come sarebbe, in merito ed in diritto, se la [OSCURATO:PERSONA] fosse un servizio di esportazione integrato.
164
Le ricorrenti considerano che questi fatti non sono pertinenti.
165
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto conto in tale telecopia solo di fatti indiretti che non presentano alcun nesso
con le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] e che non sono assolutamente sufficienti a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] interviene in qualità di agente.
166
In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che, se è vero che esse hanno effettivamente effettuato vendite dirette nella
[OSCURATO:PERSONA], le stesse hanno continuato tali vendite con destinazione verso nuovi Stati membri in una fase di transizione. Per
di più, la circostanza che la società commerciale ucraina [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] continuava ad esercitare taluni compiti intermedi
tra la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti non osta al fatto che il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] possa essere quello di servizio commerciale delle
ricorrenti.
167
In terzo luogo, le ricorrenti rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcuna disposizione di diritto a sostegno del suo punto
di vista secondo cui, a meno che le società abbiano i medesimi beneficiari finali in modo da condividere un controllo comune,
esse non possono essere considerate, di fatto o in diritto, come facenti parte di un’unica entità economica con la conseguenza
che le società commerciali possono essere considerate esercenti funzioni di un servizio di esportazione integrato. Un siffatto
controllo comune esisterebbe di fatto. Tale controllo avrebbe dovuto essere noto alla [OSCURATO:PERSONA], poiché i rappresentati
delle ricorrenti erano presenti in occasione delle ispezioni nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] avevano
trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni dati rivisti da questa richiesti.
168
In quarto luogo, le ricorrenti deducono che la situazione della [OSCURATO:PERSONA] non è diversa da quella delle società di vendita i cui
profitti sono consolidati con quelli dei loro produttori collegati per determinare il valore normale nella società di esportazione.
Esse rilevano che, in tali circostanze, né il Consiglio, né la [OSCURATO:PERSONA] si preoccupano di sapere se le società condividono
gli stessi beneficiari finali o un controllo comune. Il semplice fatto che almeno il 5% del capitale sia detenuto direttamente
o indirettamente sarebbe giudicato sufficiente affinché il valore normale possa essere determinato a livello dell’entità economica
unica costituita dal produttore e dalle sue società di vendita collegate, che sono considerate operare in qualità di servizi
commerciali della società considerata.
169
Agli argomenti delle ricorrenti, il Consiglio ribatte che la [OSCURATO:PERSONA] non era il servizio integrato di vendita all’esportazione
presso la [OSCURATO:PERSONA] delle ricorrenti, ma un operatore commerciale le cui funzioni erano analoghe a quelle di un agente che
lavora sulla base di commissioni.
170
In primo luogo, il Consiglio sostiene che, anche se invocano una questione di onere della prova nel formulare le loro censure
circa la funzione della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti in realtà contestano la conclusione delle istituzioni secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA]
era un operatore commerciale le cui funzioni erano analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. La questione
che qui rileva sarebbe allora di sapere se le istituzioni si sono basate su elementi idonei a dimostrare, o che consentano
di dedurre che le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] erano quelle di un operatore commerciale che svolge la sua attività sulla base di commissioni
e che erano idonee a incidere sulla comparabilità tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA]
avrebbero messo in evidenza tali elementi.
171
In secondo luogo il Consiglio afferma che le ricorrenti non hanno fornito il minimo elemento atto a dimostrare che le sue
conclusioni sono affette da errore manifesto di valutazione.
172
In primo luogo, le ricorrenti sosterrebbero a torto che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] sia una società indipendente non rivestirebbe
alcuna importanza. Non avrebbero del resto mai fornito la prova del fatto che esse stesse – o la casa madre comune, la [OSCURATO:PERSONA] BV, nel caso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] – avrebbero svolto un controllo sulla [OSCURATO:PERSONA].
173
In secondo luogo, ugualmente a torto, le ricorrenti lasciano intendere che il semplice fatto di detenere in comune il 5% del
capitale sarebbe sufficiente per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] era il loro servizio di esportazione integrato.
174
In terzo luogo, le ricorrenti non terrebbero conto del fatto che la loro relazione con la [OSCURATO:PERSONA] era quella di un acquirente
e di un venditore.
175
In quarto luogo, poiché le ricorrenti non contestano che ambedue hanno effettuato vendite dirette a clienti indipendenti,
nella [OSCURATO:PERSONA] o in paesi terzi, tali vendite dimostrerebbero chiaramente che esse avevano loro propri servizi integrati di
vendita all’esportazione.
176
In quinto luogo, il Consiglio sostiene che le ricorrenti affermano a torto che la presenza di rappresentanti delle ricorrenti
durante le ispezioni nei locali della [OSCURATO:PERSONA] e la loro partecipazione all’inchiesta avrebbero dovuto indurre le istituzioni
a concludere che, nonostante la sua distinta personalità giuridica, la [OSCURATO:PERSONA] era di fatto il servizio di esportazione delle
ricorrenti. In realtà, tutto ciò che le istituzioni potrebbero da ciò dedurre è che la [OSCURATO:PERSONA] e le ricorrenti, essendo società
collegate, collaboravano nell’ambito dell’inchiesta.
– Giudizio del Tribunale
177
Secondo la costante giurisprudenza circa il calcolo del valore normale, applicabile però per analogia al calcolo del prezzo
all’esportazione, la suddivisione delle attività di produzione e di vendita all’interno di un gruppo formato da società giuridicamente
distinte non può nulla togliere al fatto che si tratta di un’entità economica unica che organizza in tal modo un insieme di
attività esercitate, in altri casi, da un'entità che è unica anche da punto di vista giuridico (v., per analogia, sentenza
della Corte 5 ottobre 1988, causa 250/85, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5683, punto 16; 10 marzo 1992, causa C-175/87,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1409, punto 12 e 13 ottobre 1993, causa C-104/90, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4981, punto 9).
178
Si deve rilevare che, quando viene constatato che un produttore affida incarichi normalmente rientranti in un ufficio vendita
interno ad una società distributrice dei suoi prodotti che esso controlla economicamente e con la quale forma un'unica entità
economica, il fatto che le istituzioni si basino sui prezzi pagati dal primo acquirente indipendente al distributore affiliato
è giustificato. Prendere in considerazione prezzi del distributore affiliato consente di evitare che costi che sono chiaramente
inclusi nel prezzo di vendita di un prodotto allorché tale vendita viene effettuata da un settore vendite integrato nell’organizzazione
del produttore, ne siano esclusi quando la stessa attività di vendita viene svolta da un’impresa giuridicamente distinta,
pure se economicamente controllata dal produttore (v., in questo senso, per analogia, sentenze della Corte 10 marzo 1992,
causa C-171/87, Canon/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1237, punti 9-13).
179
Dalla giurisprudenza risulta altresì che sussiste un’entità economica unica quando un produttore affida compiti normalmente
spettanti ad un ufficio vendite interno ad una società di distribuzione dei suoi prodotti che esso controlla economicamente
(v., in questo senso, sentenza Canon/Consiglio, punto 178 supra, punto 9). Inoltre, la struttura del capitale è un indizio
pertinente dell’esistenza di un’entità economica unica (v., in questo senso, conclusioni dell’avvocato generale Lenz presentate
per la sentenza della Corte 7 luglio 1994, causa C-75/92, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pagg. I‑3141, I‑3142, paragrafo 33). In
aggiunta, è stato giudicato che un’entità economica unica sussiste qualora il produttore svolga una parte delle funzioni di
vendita complementari a quelle della società di distribuzione dei suoi prodotti (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
punto 177 supra, punto 14).
180
Si deve inoltre ricordare che, così come una parte che richieda, ai sensi dell’art. 2, n. 10 del regolamento di base, adeguamenti
destinati a rendere comparabili il valore normale ed il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di
dumping, deve dimostrare che tale domanda è giustificata, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover procedere ad
un adeguamento del genere, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare l’esistenza del fattore in
considerazione del quale si procede all’adeguamento e determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi (sentenza del
Tribunale 21 novembre 2002, causa T-88/98, Kundan e Tata/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4897, punto 96).
181
È alla luce delle considerazioni che precedono che si deve verificare se le istituzioni hanno fornito la prova, o quanto meno
indizi, del fatto che le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] non sono quelle di un settore vendita interno, ma che esse sono assimilabili
a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.
182
Nella telecopia indirizzata alle ricorrenti il 26 giugno 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha elencato tre elementi sui quali si è basata
per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava funzioni assimilabili a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. In
primo luogo, le ricorrenti avrebbero effettuato vendite dirette del prodotto di cui trattasi nella [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo,
la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la società di vendita collegata in Ucraina, sarebbe intervenuta in qualità di agente di vendita per le
vendite delle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA]. In terzo luogo, i legami della [OSCURATO:PERSONA] con le ricorrenti sarebbero insufficienti e non
consentirebbero di concludere che è sotto il loro controllo o che esista un controllo comune alla [OSCURATO:PERSONA] e alle ricorrenti.
183
Le ricorrenti, dal canto loro, hanno ricordato la natura delle funzioni della [OSCURATO:PERSONA] in due lettere indirizzate alla [OSCURATO:PERSONA]
il 22 marzo e il 4 maggio 2006. Hanno spiegato, in queste lettere, che le funzioni della [OSCURATO:PERSONA] sono le seguenti: la [OSCURATO:PERSONA]
assicura i contatti quotidiani con i clienti esistenti o potenziali; la [OSCURATO:PERSONA] presenta le caratteristiche tecniche e gli utilizzi
dei tubi senza saldatura fabbricati dalle ricorrenti; la [OSCURATO:PERSONA] determina i prezzi di vendita e la politica che il mercato
e i clienti di cui trattasi possono sostenere; la [OSCURATO:PERSONA] sollecita e riceve gli ordini; la [OSCURATO:PERSONA] emette le fatture nonché tutti
i documenti di vendita; la [OSCURATO:PERSONA] assicura il servizio dopo vendita. Tuttavia, nessuno di questi elementi è suffragato dalla
minima prova.
184
Tuttavia, si deve osservare che, conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 180, l’onere iniziale della prova
grava sull’istituzione che ritiene di dover operare un adeguamento e non sulla parte interessata da tale adeguamento. Alla
luce della giurisprudenza citata supra ai punti 177 e 178 si deve considerare che gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per
giustificare l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base non sono sufficientemente
convincenti e non possono pertanto essere considerati indizi che consentano di dimostrare l’esistenza del fattore a titolo
del quale l’adeguamento è stato operato e determinarne l’incidenza sulla comparabilità dei prezzi.
185
Infatti, in primo luogo, quanto al fatto che le ricorrenti avrebbero operato vendite dirette del prodotto di cui trattasi
nella [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare la giurisprudenza citata supra al punto 179, secondo la quale un’entità economica unica
può esistere qualora il produttore assuma una parte delle funzioni di vendita complementari a quelle della società di distribuzione
dei suoi prodotti. Orbene, come attestato dalle memorie delle parti, le vendite dirette nella [OSCURATO:PERSONA] operate dalle ricorrenti
sono proseguite a destinazione dei nuovi Stati membri in una fase di transizione. Inoltre, le ricorrenti hanno confermato,
nel corso dell’udienza, che il volume delle vendite dirette rappresentava circa l’8% del volume totale delle vendite delle
ricorrenti verso la [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto marginale. Di conseguenza si deve constatare che le ricorrenti hanno assunto
solo compiti di vendita complementari a quelli della [OSCURATO:PERSONA] e solo per un periodo transitorio.
186
In secondo luogo, per quanto riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la società di vendita collegata in Ucraina, sarebbe
intervenuta in qualità di agente di vendita per le vendite operate dalle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non precisa assolutamente
sotto quale aspetto il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] riceva una commissione sulle vendite delle ricorrenti alla [OSCURATO:PERSONA] possa
dimostrare che quest’ultima abbia esercitato funzioni analoghe a quelli di un agente che lavora sulla base di commissioni
o sarebbe di ostacolo al riconoscimento del suo status di dipartimento di vendita interno delle ricorrenti.
187
In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita insufficienza dei collegamenti della [OSCURATO:PERSONA] con le ricorrenti, collegamenti
che non consentirebbero di considerare che essa sia sotto il loro controllo o che esista un controllo comune tra lei e le
ricorrenti, si deve rilevare che dagli atti del fascicolo risulta che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono collegate tramite una stessa
società madre, la [OSCURATO:PERSONA], la quale deteneva il 100% del capitale della [OSCURATO:PERSONA] e il 24% del capitale della [OSCURATO:PERSONA]
durante il periodo sotto inchiesta. Si deve pertanto constatare che nella specie si tratta di un fatto che, se fosse corroborato
da altri elementi convergenti, potrebbe contribuire a dimostrare che esisteva un controllo comune alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e
che, comunque, non dimostra l’insufficienza dei collegamenti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Tale conclusione non viene rimessa
in discussione dall’affermazione del Consiglio secondo la quale le ricorrenti hanno omesso di fornire informazioni sufficienti
circa l’identità dei beneficiari effettivi delle quote della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del 76% del capitale della
[OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, il fatto che la relazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sia quello di un acquirente e di un venditore non
è in alcun modo pertinente nella dimostrazione del fatto che queste ultime non costituiscano un’entità economica unica o che
la [OSCURATO:PERSONA] eserciti funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.
188
Per contro, gli elementi versati agli atti non consentono di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] sia sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA]
o che esista un controllo comune a queste due società. Interrogate nel corso dell’udienza circa l’esistenza di siffatti controlli,
le ricorrenti hanno spiegato che il collegamento tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] derivava, da un lato, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA] hanno tre azionisti comuni e, dall’altro lato, dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] detiene il 24% delle quote
della [OSCURATO:PERSONA] e il 100% delle quote della [OSCURATO:PERSONA].
189
Si deve considerare che tali elementi non consentono di dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] è sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] o che
esista un controllo comune a queste due società. Essi consentono unicamente di dimostrare che esiste un collegamento indiretto
tra queste due società.
190
Si deve pertanto accogliere la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione
dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base, nella misura in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo
dell’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questa medesima
parte del motivo va per il resto respinta e cioè in quanto ha ad oggetto l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato
dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
191
Nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti ritengono che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione
nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma, del regolamento di base, in quanto la deduzione del prezzo di vendita della
[OSCURATO:PERSONA], per un importo pari alla commissione che sarebbe spettata ad un agente che lavora sulla base di commissioni, implica
un’asimmetria funzionale tra il valore normale e il prezzo di esportazione, asimmetria che incide sulla comparabilità dei
prezzi.
192
Il Consiglio afferma che le ricorrenti passano sotto silenzio il fatto che proprio esse hanno spiegato che la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
riceveva una commissione per tutte le vendite effettuate tramite la [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è associata sia alle vendite
interne come pure alle vendite all’esportazione e poiché l’adeguamento copre soltanto la partecipazione supplementare della
[OSCURATO:PERSONA] alle vendite all’esportazione, l’operazione avrebbe creato una simmetria e non un’asimmetria.
– Giudizio del Tribunale
193
Si deve considerare che la parte del quarto motivo che deduce un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2,
n. 10, primo comma, del regolamento di base non può essere ritenuta come una parte autonoma rispetto alla parte del medesimo
motivo che deduce la violazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base. Nella specie, le ricorrenti assumono
che l’adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base non è giustificato poiché, lungi dal rendere
il valore normale e il prezzo all’esportazione comparabili, creerebbe un’asimmetria funzionale. Un siffatto adeguamento integrerebbe
pertanto un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base.
194
Secondo la giurisprudenza, sia dalla formulazione, come pure dalla struttura dell’art. 2, n. 10, del regolamento di base,
risulta che un adeguamento del prezzo all’esportazione o del valore normale può essere operato unicamente per tener conto
delle differenze aventi ad oggetto fattori che incidono sul prezzo e pertanto sulla loro comparabilità (sentenza Kundan e
Tata/Consiglio, punto 180 supra, punto 94). In altre parole, e per riprendere la terminologia utilizzata dalla ricorrente,
la ragion d’essere di un adeguamento è ristabilire la simmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.
195
Pertanto, se l’adeguamento è stato validamente operato, ciò vuol dire che è stata ristabilita la simmetria tra il valore normale
e il prezzo all’esportazione. Per contro, se l’adeguamento non è stato operato validamente, ciò vuol dire che ha mantenuto
se non addirittura creato un’asimmetria tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.
196
Nella specie, la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2,
n. 10, lett. i) del regolamento di base, è stata accolta nella parte in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo
all’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], ma è stata respinta
nella parte in cui riguarda l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di transazioni aventi
ad oggetto tubi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 190 supra). Da ciò consegue che si deve concludere per l’esistenza di un
errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base in quanto è stato
operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi
prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e per l’assenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma
del regolamento di base nella misura in cui è stato operato un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA]
nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].
197
Pertanto si deve accogliere la parte del quarto motivo che deduce l’esistenza di un errore manifesto di valutazione nell’applicazione
dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base nella parte in cui il Consiglio ha operato un adeguamento sul prezzo
d’esportazione praticato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Questo stesso
motivo va per il resto respinto, e cioè nella parte in cui ha ad oggetto l’adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato
della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di transazioni aventi ad oggetto tubi fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
198
Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti assumono che i loro diritti di difesa siano stati violati nella misura in cui
la lettera 16 giugno 2006 e la telecopia 26 giugno 2006, entrambe effettivamente ricevute il 27 giugno 2006, contenevano nuovi
elementi di fatto intesi a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non era un servizio di esportazione delle ricorrenti. L’art. 253 CE sarebbe
stato egualmente violato poiché il regolamento impugnato non fornisce risposte adeguate agli argomenti delle ricorrenti su
tale questione.
199
Il Consiglio sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito precisazioni circa l’adeguamento di cui trattasi nel secondo documento
di informazione definitiva datato 24 aprile 2006. Le ricorrenti, secondo le quali la lettera 16 giugno 2006 e la telecopia
26 giugno 2006 contenevano elementi di fatto nuovi, non avrebbero precisato quali siano tali elementi di fatto né sotto quale
aspetto fossero nuovi. Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 253 CE, la questione della deduzione di
un importo corrispondente ad una commissione dal prezzo di vendita della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stata trattata nel regolamento impugnato,
più esattamente al ‘considerando’ 132, come pure nel primo documento di informazione definitiva datato 26 febbraio 2006, nel
secondo documento di informazione definitiva datato 24 aprile 2006 e nella telecopia 26 giugno 2006.
– Giudizio del Tribunale
200
Si deve esaminare l’asserita violazione dei diritti della difesa alla luce della giurisprudenza sopra ripresa ai punti 64
e 146. Secondo tale giurisprudenza, nell’ambito dei procedimenti antidumping, le parti interessate hanno diritto ad essere
informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base si intende raccomandare l’istituzione di dazi antidumping
definitivi. Inoltre, le parti interessate devono essere informate entro una data che consenta loro di far ancora efficacemente
conoscere il loro punto di vista prima dell’adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenze del [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, punto 146 supra, punto 83, e 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3663, punto 330).
201
Nella specie, le ricorrenti assumono, in sostanza, che sono state informate tardivamente delle ragioni per le quali è stato
operato un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base. Orbene, si deve considerare che le parti
interessate da un procedimento antidumping hanno il diritto di essere informate non soltanto del fatto che è stato operato
un adeguamento nell’ambito del confronto tra i valori normali ed il prezzo all’esportazione, conformemente all’art. 2, n. 10
del regolamento di base, ma anche delle ragioni per le quali l’adeguamento è stato operato. Infatti, l’informazione relativa
all’adeguamento e alle ragioni per le quali esso è stato operato è essenziale, nella misura in cui un siffatto adeguamento
incide direttamente sul livello del dazio antidumping. Si deve a questo proposito rilevare che la semplice comunicazione alle
parti interessate del fatto che è stato operato un adeguamento, senza spiegarne le ragioni, non può essere considerata sufficiente
con riferimento alla giurisprudenza citata supra ai punti 64 e 146. Infatti, da tale giurisprudenza risulta che le istituzioni
comunitarie sono tenute a fornire, alle imprese interessate, indicazioni utili alla tutela dei loro interessi (sentenza Al-[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 64 supra, punto 17). Orbene, limitarsi ad indicare alle ricorrenti che è stato operato un adeguamento
senza indicare le ragioni che giustificano agli occhi della [OSCURATO:PERSONA] un siffatto adeguamento non può consentire loro di
difendere i loro interessi, in particolare, precisando sotto quale aspetto tali motivi non sono validi.
202
In questo contesto, si deve rilevare che, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva informato le ricorrenti della sua decisione di
operare un adeguamento sul prezzo all’esportazione praticato dagli importatori collegati – importatori di cui la [OSCURATO:PERSONA] faceva
parte – nel primo documento di informazione definitiva datato 27 febbraio 2006. Come risulta dalla formulazione di quest’ultimo
documento, tale adeguamento era stato operato conformemente all’art. 2, n. 9, del regolamento di base e consisteva nella deduzione
di tutte le spese intervenute tra l’importazione e la rivendita nonché di un margine di utile.
203
Nel secondo documento di informazione definitiva, datato 24 aprile 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alle ricorrenti che,
per quanto riguarda le vendite verso la [OSCURATO:PERSONA] per le quali vi fu l’intervento della [OSCURATO:PERSONA], l’adeguamento era in realtà
stato operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base e non ai sensi dell’art. 2, n. 9, del regolamento
di base come era stato erroneamente menzionato nel primo documento di informazione definitiva. Era stato precisato che l’importo
della deduzione operata restava immutato. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] non forniva ivi nessuna giustificazione del fatto che
l’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base fosse nella specie applicabile.
204
Con lettera 4 maggio 2006, le ricorrenti comunicavano alla [OSCURATO:PERSONA] che ritenevano essenziale che essa dimostrasse che
le attività della [OSCURATO:PERSONA] erano analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni.
205
Solo nella telecopia 26 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato perché riteneva che tali funzioni fossero assimilabili a quelle
di un agente operante sulla base di commissioni e che un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento
di base era pertanto giustificato. A questo proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha enumerato tre elementi ripresi al punto 182 supra.
Pertanto, si deve constatare che, come confermato dal Consiglio nel corso dell’udienza, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva comunicato
alle ricorrenti alcuna informazione circa le ragioni per le quali riteneva che un adeguamento ai sensi dell’art. 2, n. 10,
lett. i) del regolamento di base fosse giustificato, prima della sua telecopia del 26 giugno 2006.
206
Orbene, dagli elementi versati agli atti risulta che tale telecopia è pervenuta alle ricorrenti il 26 giugno 2006 alle ore
19.06, ossia, come rilevato dalle ricorrenti, al di fuori dell’orario d’ufficio. Si deve pertanto considerare che le ricorrenti
hanno avuto conoscenza di tale documento il 27 giugno 2006, cioè il giorno dell’adozione del regolamento impugnato.
207
Da ciò consegue che le ricorrenti non hanno potuto prendere conoscenza degli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per giustificare
l’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base ad una data che avrebbe consentito loro
di fare ancora conoscere utilmente il loro punto di vista a tal proposito prima dell’adozione da parte del Consiglio del regolamento
impugnato.
208
Cionondimeno, una siffatta irregolarità da parte della [OSCURATO:PERSONA] può costituire una violazione dei diritti della difesa,
che giustifica l’annullamento del regolamento impugnato, solo se le ricorrenti hanno dimostrato non già che il detto regolamento
avrebbe avuto un contenuto diverso, bensì che esse avrebbero potuto assicurare meglio la loro difesa in assenza di tale irregolarità
(v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Hardware/Consiglio, punto 134 supra, punto 71). Si deve
nella specie pertanto stabilire se le ricorrenti hanno dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi contenuti
nella telecopia del 26 giugno 2006 avrebbe potuto dare loro una possibilità, quand’anche ridotta, di far approdare il procedimento
amministrativo ad un diverso risultato.
209
Si deve a questo proposito rilevare, come è stato menzionato supra al punto 182, che nella telecopia indirizzata alle ricorrenti
il 26 giugno 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha enumerato tre elementi sui quali si è basata per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] esercitava funzioni
assimilabili a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni. Orbene, è stato dimostrato supra, ai punti 185-188,
sulla base degli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel quadro del procedimento dinanzi al Tribunale, che tali tre elementi
non potevano essere considerati indizi che consentano di stabilire, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] svolge funzioni assimilabili
a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni e, dall’altro lato, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono un’entità
economica unica. Pertanto, si deve concludere che le ricorrenti hanno dimostrato che una comunicazione anteriore degli elementi
contenuti nella telecopia del 26 giugno 2006 avrebbe consentito loro di procedere a questa stessa dimostrazione, prima dell’adozione
del regolamento impugnato e, così operando, di suffragare l’affermazione secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] non possedeva alcun
elemento tangibile che le consentisse di procedere all’adeguamento controverso.
210
Pertanto, in assenza dell’irregolarità in cui è incorsa la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti avrebbero potuto fare valere, in tempo
utile, argomenti che non hanno potuto dedurre in ragione del ritardo della [OSCURATO:PERSONA] nel comunicare le informazioni di cui
trattasi. Esse avrebbero pertanto potuto assicurare meglio la propria difesa e, se del caso, fare approdare il procedimento
amministrativo ad un risultato differente.
211
Il sesto motivo, che deduce una violazione dei diritti di difesa, va pertanto accolto nella misura in cui verte su un adeguamento
operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base.
212
Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, una siffatta censura non può nella specie sortire esito
fruttuoso. Infatti, dalla giurisprudenza citata supra al punto 65 risulta che il Consiglio non è tenuto a rispondere, nella
motivazione di un regolamento, a tutti gli elementi di fatto e di diritto dedotti dagli interessati nel corso del procedimento
amministrativo. Non è neanche preteso che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, poiché
il requisito di motivazione deve essere valutato con riferimento, in particolare, al contesto dell’atto.
213
Si deve a questo proposito rilevare che se la motivazione dell’adeguamento operato ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del
regolamento di base è stata esposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel ‘considerando’ 132 del regolamento impugnato solo brevemente, da
quanto precede risulta però che la telecopia della [OSCURATO:PERSONA] datata 26 giugno 2006 contiene una dettagliata motivazione
delle ragioni per le quali tale adeguamento è stato operato.
214
Il sesto motivo, che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione, nella misura in cui ha ad oggetto l’adeguamento operato
ai sensi dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base, è infondato e va pertanto respinto.
Sull’offerta di impegno delle ricorrenti
215
Il quinto motivo nonché una parte del sesto motivo vertono sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’offerta d’impegno delle
ricorrenti.
216
Secondo queste ultime, tale diniego ha dato luogo, da parte del Consiglio, a:
– violazione del principio di non discriminazione (quinto motivo);
– violazione dell’obbligo di motivazione (sesto motivo).
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di non discriminazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
217
Nell’ambito del quinto motivo, le ricorrenti deducono di essere vittime di una discriminazione.
218
La discriminazione sarebbe data dal fatto che, allorché la [OSCURATO:PERSONA] aveva dato corso a negoziati separati con i produttori-esportatori
rumeni allo scopo di pervenire ad un’offerta d’impegno accettabile, cioè avente ad oggetto un numero limitato di prodotti
e un massimale, non aveva informato gli altri produttori-esportatori della possibilità di sottoporre una siffatta offerta
di impegno limitata e soggetta a massimale.
219
Inoltre, la discriminazione deriverebbe dal fatto che il regolamento impugnato rileva, al ‘considerando’ 248, l’esistenza
di problemi generici connessi con le offerte di impegno, ma afferma successivamente, al ‘considerando’ 251, che tali problemi
generici non riguardano i produttori rumeni. Rilevano, a questo proposito, che il riferimento alla natura temporanea degli
impegni per quanto riguarda i produttori rumeni non spiega in alcun modo perché un’offerta di impegno avente ad oggetto un
periodo limitato non avrebbe potuto essere stata accettata dalle ricorrenti, dato che la portata e la durata limitate dell’impegno
potevano escludere taluni problemi generici.
220
Rispondendo agli argomenti delle ricorrenti, il Consiglio afferma che esse contestano l’accettazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
delle offerte di impegno degli esportatori rumeni e affermano che ciò costituisce una violazione del principio di non discriminazione.
221
In primo luogo, per quanto riguarda l’accettazione asseritamente illegittima delle offerte di impegno degli esportatori rumeni,
il Consiglio sostiene che la legittimità del rigetto dell’offerta di impegno delle ricorrenti non è compromessa della asserita
illegittima accettazione delle offerte di impegno degli esportatori rumeni.
222
In secondo luogo il Consiglio contesta l’asserita violazione del principio di non discriminazione. Innanzi tutto, le ricorrenti
avrebbero avuto l’occasione di presentare un impegno avente ad oggetto un numero limitato di prodotti. Poiché le ricorrenti
non hanno presentato una siffatta offerta né un’offerta di impegno avente ad oggetto un prezzo minimo all’importazione sufficientemente
elevato, la loro offerta sarebbe stata intrinsecamente differente da ogni offerta che presenta un prezzo minimo all’importazione
sufficientemente elevato o che soddisfi un’altra condizione quale la durata limitata e il numero limitato di prodotti considerati.
223
Poi, il Consiglio afferma che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente concluso che la particolare situazione degli esportatori rumeni
era sufficiente per porre rimedio ai problemi generici degli impegni.
– Giudizio del Tribunale
224
Ai sensi dell’art. 8, n. 3 del regolamento di base «gli impegni offerti non devono necessariamente essere accettati se si
ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà, per esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo
elevato o per altri motivi, anche di ordine generale». Da tale articolo consegue pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto
di ogni tipo di circostanza di merito nella valutazione dell’offerta di impegno.
225
Inoltre dalla giurisprudenza risulta che nessuna disposizione del regolamento di base fa obbligo alle istituzioni comunitarie
di accettare proposte di impegni in materia di prezzi formulate dagli operatori economici oggetto di un’inchiesta preliminare
all’istituzione di dazi antidumping. Al contrario dal detto regolamento risulta che il carattere accettabile di tali impegni
è definito dalle istituzioni nell’ambito del loro potere discrezionale [v., in questo senso, a proposito dell’art. 10 del
regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1979, n. 3017, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping
o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della [OSCURATO:PERSONA] economica europea (GU L 339, pag. 1), il cui contenuto normativo
è, in sostanza, identico a quello di cui all’art. 8 del regolamento di base, sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1861, punto 42].
226
Tuttavia, occorre ricordare che il rispetto nei documenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico
comunitario è ancor più di fondamentale importanza quando le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale,
e che tra le dette garanzie si annoverano, in particolare, il principio di non discriminazione (v., in questo senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 38 supra, punto 63).
227
Secondo la giurisprudenza il principio di non discriminazione osta a che situazioni analoghe vengano trattate in modo differente
e che situazioni differenti vengano trattate in modo identico a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato
(sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T-118/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2991, punto 96).
228
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere di valutazione discrezionale per accettare o rifiutare un impegno
di prezzo e può tener conto di tutte le circostanze di fatto nelle quali si inserisce una siffatta offerta, affinché possa
concludersi per l’esistenza di una violazione del principio di non discriminazione tali circostanze di fatto debbono essere
strettamente comparabili.
229
Nella specie, le ricorrenti non contestano la validità degli impegni offerti dai produttori-esportatori rumeni e accettati
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ritengono cionondimeno di essere state vittime di discriminazione in quanto il trattamento loro riservato
era diverso da quello riservato ai produttori-esportatori rumeni. Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti non
hanno mai in nessun momento spiegato sotto quale aspetto la loro situazione fosse comparabile a quella dei produttori-esportatori
rumeni, ma si sono limitate a descrivere i fatti che, a loro avviso, sono costitutivi di una siffatta discriminazione.
230
Ad ogni modo, si deve rilevare che, in forza dell’art. 8, n. 1, del regolamento di base, una condizione fondamentale per l’accettazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un’offerta di impegno è che «l’esportatore si obblighi volontariamente in modo soddisfacente
a modificare i suoi prezzi oppure a cessare le esportazioni a prezzi di dumping». Orbene, dagli elementi versati agli atti
risulta che il motivo principale per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’offerta di impegno delle ricorrenti è che i prezzi minimi
all’importazione proposti da queste ultime non erano sufficienti ad eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping. Per contro,
dagli scritti del Consiglio risulta che la [OSCURATO:PERSONA] considerava che i prezzi minimi all’importazione proposti dai produttori-esportatori
rumeni erano sufficienti per eliminare l’effetto pregiudizievole del dumping.
231
Si deve pertanto concludere, alla stregua del Consiglio, che poiché le ricorrenti non hanno presentato un’offerta di impegno
con un prezzo minimo all’importazione sufficientemente elevato, la loro offerta era intrinsecamente diversa da ogni offerta
che presentava un prezzo minimo all’importazione sufficientemente elevato. Tale conclusione non è tale da essere messa in
discussione dagli altri argomenti sollevati dalle ricorrenti, in particolare, dagli argomenti relativi al mancato suggerimento
da parte della [OSCURATO:PERSONA] a queste ultime di presentare un’offerta di impegno limitata nel tempo e soggetta a massimale.
232
Il quinto motivo è pertanto infondato e va respinto.
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
233
Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato non contiene una motivazione adeguata
in risposta ai loro argomenti relativi al trattamento discriminatorio circa l’impegno dei prezzi.
234
Secondo il Consiglio, tale questione è stata trattata nel regolamento impugnato, nel secondo documento di informazione definitiva
24 aprile 2006, nella lettera 30 maggio 2006 e nella telecopia 26 giugno 2006.
– Giudizio del Tribunale
235
Si deve rilevare che il regolamento impugnato contiene un’esposizione completa, ai ‘considerando’ 246-257, delle ragioni per
le quali l’offerta di impegno dei produttori-esportatori rumeni è stata accettata mentre quella di altre società, comprese
le ricorrenti, è stata respinta.
236
Per di più la [OSCURATO:PERSONA] aveva in parte giustificato la sua posizione nella lettera 30 maggio 2006 e nella telecopia 26 giugno 2006.
237
Tenuto conto di quanto sopra precede, il sesto motivo che deduce la violazione dell’obbligo di motivazione è infondato e va
respinto in quanto ha ad oggetto l’offerta di impegno delle ricorrenti.
Sul trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle parti
238
Nell’ambito del sesto motivo, le ricorrenti assumono che il regolamento impugnato contiene una motivazione insufficiente circa
la deduzione delle spese generali e amministrative e delle spese di vendita della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
239
Il Consiglio rileva che poiché le ricorrenti non hanno esposto quale era la questione di cui trattasi, il motivo che deduce
la violazione a tal riguardo dell’obbligo di motivazione è manifestamente infondato.
Giudizio del Tribunale
240
In forza dell’art. 21, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo
comma del detto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d) del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve
contenere l’oggetto della controversia, le conclusioni del ricorrente e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione
deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale
di pronunciarsi sul ricorso. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia
è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali
esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (sentenze
del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑679, punto 20 e 3 febbraio 2005,
causa T-19/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑315, punto 64).
241
Orbene, alla stregua del Consiglio si deve constatare che le ricorrenti non hanno esposto in maniera sufficientemente chiara
e precisa l’argomento relativo alla deduzione delle spese generali e amministrative delle spese di vendita della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],
al quale non sarebbe stata data risposta.
242
Si deve pertanto dichiarare il sesto motivo irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto il trattamento delle spese di vendita,
dei costi amministrativi e delle altre spese generali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].
243
Da quanto sopra precede, e in particolare dalle conclusioni tratte ai punti 190, 197 e 211 supra, consegue che il regolamento
impugnato deve essere parzialmente annullato nella parte in cui le istituzioni interessate hanno operato un adeguamento sul
prezzo all’esportazione della [OSCURATO:PERSONA].
Sulle spese
244
Conformemente all’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire la spese o decidere che ciascuna
delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi.
245
Nella specie, la domanda di annullamento delle ricorrenti è stata dichiarata in parte fondata. Il Tribunale ritiene che venga
operata un'equa valutazione delle circostanze di specie decidendo che il Consiglio sosterrà le proprie spese nonché un quarto
di quelle esposte dalle ricorrenti e che queste ultime sopporteranno tre quarti delle loro spese.
246
Conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
L’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2006, n. 954, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell’Ucraina, abroga i
regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciaio non legati, originari, tra l’altro, della Russia e della Romania e
chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro
o di acciaio non legati, originari [della Russia e della Romania e] della Croazia e dell’Ucraina, è annullato, nella parte
in cui il dazio antidumping fissato per le esportazioni verso la [OSCURATO:PERSONA] europea dei prodotti fabbricati dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ZAT ([OSCURATO:PERSONA] ZAT) e [OSCURATO:PERSONA] VAT
([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) eccede quello che sarebbe applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all’esportazione
effettuato al titolo di una commissione, laddove invece le vendite avevano avuto luogo con l’intermediazione dell’operatore
commerciale collegato [OSCURATO:PERSONA] SA.
2)
Quanto al resto, il ricorso è respinto.
3)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese e un quarto di quelle sostenute dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie
spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 marzo 2009.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
[OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti
In diritto
Sul calcolo del valoro normale
[OSCURATO:PERSONA] manifesto di valutazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di non discriminazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulle conseguenze dell’assenza di risposte al questionario da parte delle società collegate con i produttori comunitari
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 3, nn. 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sula violazione del principio di non discriminazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 19, n. 3 del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’art. 5, n. 4 del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione dei diritti della diefesa e dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sull’adeguamento operato sul prezzo di vendita della [OSCURATO:PERSONA] manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, lett. i) del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art. 2, n. 10, primo comma del regolamento di base
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sull’offerta di impegno dei ricorrenti
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio di non discriminazione
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
[OSCURATO:PERSONA] violazione dell’obbligo di motivaizone
– [OSCURATO:PERSONA] delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sul trattamento delle spese di vendita, dei costi amministrativi e delle altre spese generali della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'inglese.