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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23179/2023

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E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i per procura alle liti allegata al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 22.

Ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] A. Grilli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pre sso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Celimontana n. 38.

Controricorrente avverso la sentenza n.2147/2018 del la Corte di appello di Milano, depositata il 2.

5. 2018.

R.G.

N. 20586/2018.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7.

6. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con atto notificato il 2.

7. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di cessionario delle posizioni di A F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2147 del 2.

5. 2018 della Corte di appello di Milano.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello confermòla decisione di primo grado che aveva rigettato le domande proposte, insieme ad altre parti,dagli attuali ricorrenti per sentire dichiarare la illegittimità del recesso dal rapporto di concessione di vendita di autoveicoli e ricambi con marchio [OSCURATO:PERSONA] e di assistenza post vendita intimato loro, nel giugno 2010, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione del termine minimo di preavviso, con conseguente accertamento della permanenza del rapporto contrattuale e condanna della convenuta al risarcimento dei danni.

I concessionari alla vendita motivarono le loro domande sostenendo che il recesso loro comunicato dalla società convenuta aveva indicato il periodo di preavviso di un anno, in luogo dei due anni previsti dal contratto e dal regolamento della Commissione europea n. 1400 del 2002( art. 3, com ma 5 ) , giustificando tale riduzionecon la necessità di riorganizzare la rete di vendita, in applicazione del la corrispondente deroga del termine prevista dalla richiamata disciplina; tale giustificazione era però falsa, in quanto non rispondente alle reale intenzione della società, che era quella di cessare del tutto le vendite; il recesso era pertanto contrario alle prescrizioni del regolamento comunitario ed ai principi della giurisprudenza della Corte europea e di quella nazionale, non potendosi equiparare l’ipotesi della riorganizzare della rete di vendita con quella della sua abolizione.

R.G.

N. 20586/2018.Il Tribunale respinse la domanda argomentando che il contratto prevedeva la facoltà di recesso ad nutum e che il suo esercizio, riconducibile all’autonomia contrattuale, non fosse sindacabile.

La Corte di appello confermò tale decisione rilevando che, ai sensi del contratto e della normativa comunitaria, nell’esercitare il recesso dal rapporto la società concedente poteva determinare il preavviso in un anno, invece che in due, nel caso di necessità di riorganizzare l’intera rete di vendita o una parte sostanziale di essa; che i concessionari erano a conoscenza del piano di riorganizzazione della società convenuta, dovuto alla necessità di adeguare la distribuzione e riparazione delle autovetture alla riduzione del numero di modelli commercializzati in Europa, a causa dei nuovi limiti posti dalla normativa UE in tema diimmissioni e della concorrenza di altre case automobilistiche; che, da un lato tale scelta, essendo di tipo imprenditoriale, non era sindacabile, dall’altra gli esponenti non avevano fornito elementi a sostegno della loro tesi che il recesso della concedentefosse stato mosso e perseguisse intenti diversi; che a tal fine la lettera del 24.

4. 2012 dell ’ex direttore commerciale della Dahiatsu Italia, da loro prodotta, non era un mezzo di prova scrutinabile, essendo stata allegatatardivamente, soltanto con la terza memoria istruttoria, dopo la scadenza del termine fissato per l’articolazione dei mezzi istruttori; che la circostanza che essa fosse stata formata successivamente al predetto termine non poteva essere valutata, non avendo la parte presentato istanza di rimessione in termini; che, comunque , il documento era irrilevante, essendo costituito da una fotocopia con firma non pienamente leggibile; che non si riveniva nel comportamento della società convenuta alcuna violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, non avendo le parti attrici dimostrato che l’esercizio del recesso, con le modalità con cui era avvenuto, avesse compromesso le loro aspettative legate ad investimenti economici effettuati nel periodo precedente.

La società [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorsoe depositato, in prossimità dell’udienza, memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate.

R.G.

N. 20586/2018.La trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28.

10. 2020, n. 137, convertito con la legge 18.

12. 2020, n.176, e dell’art. 8 d.l. 29.

12. 2022, convertito con la legge 24.

2. 2023, n. 14, si è svolta in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale.

Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art.1218 cod. civ. e dell’art. 3, comma 5, regolamento CE n. 1400 del 2002, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, nel decidere la controversia, i principi posti dalla giurisprudenza comunitaria in tema di interpretazione della disposizione del regolamento sopra indicato, in particolare con la sentenza del 7.

9. 2006, caso [OSCURATO:PERSONA]125/05, pronunciata con riferimento alla identica disposizione contenuta nel precedente regolamento CE n.1475 del 1995.

La Corte di Giustizia ha infatti precisato che la previsione della facoltà del fornitore di recedere con preavviso di un solo anno ha carattere derogatorio rispetto alla norma che dispone tale termine in due anni, ed pertanto soggetta al criterio di stretta interpretazione; che il diritto di recesso inquestione è subordinato al soddisfacimento di due condizioni, consistenti, l’una, nell’esistenza di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte della rete di distribuzione del fornitore, l’altra, ne l carattere necessario di tale riorganizzazione; che, nel caso in cui tale causale sia contestata dal distributore, l’onere di provare le condizioni per concedere il preavviso di un anno compete al fornitore stesso.

In applicazione di tali principi, si assume, il recesso impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato invalido o inefficace, atteso che la società fornitrice ha intimato il recesso con preavviso di un anno non al fine di riorganizzare la propria rete di vendita, ma al fine di abolirla, come comprovato dalla lettera del 24.

4. 2012, proveniente dal direttore commerciale di [OSCURATO:SOCIETA], e dalla comunicazione del 18.

1. 2011 della stessa convenuta, che informava che la casa madre avrebbe cessato le esportazioni di auto dal febbraio 2013.

In ogni caso, si aggiunge, la controparte avrebbe dovuto dimostrare, cosa che non ha R.G.

N. 20586/2018.fatto, di avere proceduto alla riorganizzazione della rete, quale presupposto legittimante la riduzione del termine di preavviso del recesso.

Il motivo è fondato.

E’ pacifico in causa che il recesso dal rapporto contrattuale esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA] è sottoposto alla disciplina dettatadal Regolamento CE n. 1400 del 2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, par. 3, del trattato di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico.

L’art. 3, comma 5, prevede che, nel caso di contratti a tempo indeterminato, il preavviso minimo sia di due anni ovvero, in deroga, di un anno, q ualora “ il fornitore receda dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o una parte sostanziale di essa “.

La stessa Corte territoriale dà altresì atto che il contratto stipulato tra le parti, all’art. 21, riproduce identica disciplina.

Tanto precisato, la sentenza impugnata, dato atto della contestazione delle parti attrici in ordine alla ragione effettiva della comunicazione di recesso della controparte,consistito, secondo il loro assunto, non nel progetto di riorganizzare la rete di vendita ma, di fatto, nell’intenzione di smantellarla, ha motivato il rigetto delle domande osservando che la decisione della concedente di riorganizzazione della rete di vendita, già portato a conoscenza delle altre parti in un meeting del giugno 2010, era motivata da ragioni obiettive e, essendo frutto di una scelta imprenditoriale, non era sindacabile in sede giudiziale, aggiungendo che gli esponenti non avevano fornito “ elementi a sostegno di una finalità diversa e ulteriore rispetto a quelle che, in forza del vincolo contrattuale liberamente assunto, attribuivano alla Dahiatsu il diritto di recedere ad nutum “.

Il ragionamento così svolto non appare condivisibile.

A ragione le parti ricorrenti lamentano la violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza europea.

Viene in particolare in attenzione la sentenza della Corte di Giustizia del 7.

9. 2006, caso [OSCURATO:PERSONA]125/05, che pur emessa con riguardo al precedente Regolamento n. 1475 del 1995, esprime un orientamento applicabile anche al Regolamento successivo, stante la sostanziale identità, per quanto concerne il rapporto a tempo indeterminato, della disciplina del recesso.

R.G.

N. 20586/2018.Chiamata a fornire precisazioni circa la por tata del diritto di recedere del fornitore, la Corte europea ha precisato che l’esistenza della «necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, dellestrutture di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti.

Ha disatteso espressamente sul punto la tesi secondo cui spetterebbe al solo fornitore valutare liberamente la necessità di una riorganizzazione della sua rete di distribuzione.

Ha aggiunto che, se la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, spetta al fornitore provare che le condizioni previste da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte, mentre lemodalità in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale.

La pronuncia impugnata non si è adeguata a questi principi, avendo motivato il rigetto delle domande dei concessionari, da un lato, in ragione della ritenuta discrezionalità e quindi insindacabilità della determinazione della concedente di riorganizzare la rete di vendita e, dall’altro, per non avere le istanti fornito elementi di prova atti a dimostrare che la scelta reale ed effettiva fosse diversa.

Si tratta peraltro di criticità che vengono in evidenza non solo in ragione del diritto comunitario,ma anche alla luce dei principi di diritto nazionale legati in buona sostanza alle regol e della responsabilità e del la buona fede nell’esecuzione del contratto edell’onere della prova.

Ed invero quando una disposizione, non importa se di fonte normativa o negoziale, disciplina un diritto o una facoltà di un contraente in un certo modo, stabilendo nel contempo, in presenza di una determinata situazione, una deroga in suo favore e, conseguentemente, a scapito dell’altro, è giocoforza ritenere che la situazione che autorizza la deroga, se la sua esistenza è contestata R.G.

N. 20586/2018.dall’altra parte, debba essere non solo formalmente enunciata da chi se ne avvale ma anche effettivamente sussistente e che la prova di essa spetti appunto alla parte stessa, rappresentando un fatto legittimante il diritto contestato.

Né può avere rilievo la natura imprenditoriale e quindi insindacabile dell’iniziativa che dà luogo alla situazione in deroga, poiché ciò che è in discussione non è la scelta discrezionale di adottarla o meno, ma che essa sia reale,ancorata a necessità effettive, non astratte o ipotetiche, e non rappresenti invece un mero pretesto per sottrarsi alla disciplina generale.

La Corte di appello non avrebbe pertanto dovuto esimersi dall’accertare, in base ai principi generali, una volta che l’altra parte l’aveva contestata, l’effettiva esistenza della condizione posta dalla società concedente per l’esercizio del recesso con termine di preavviso ridotto,la quale alla luce dei principi posti dalla Corte europea di Giustizia, si sostanzia non nella mera predisposizione di un piano di riorganizzazione della rete di vendita,ma nella sua necessità dal punto di vista economico-imprenditoriale, condizioni che entrambe suppongono l’intento di realizzarlo.

Il secondo motivo di ricorso, chedenuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 116, 153, 161, comma 2, 183 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ.,censura la decisioneper non avere preso in considerazione, ai fini della prova offerta dalle parti attrici, la lettera del 24.

4. 2012, proveniente dal direttore commerciale di [OSCURATO:SOCIETA], assumendo l’inammissibilità della produzione perché non accompagnata dalla richiesta di rimessione in termini, senza considerare che essa era stata formata successivamente alla scadenza del termine fissato per il deposito della seconda memoria istruttoria ( 12.

4. 2012 ).

Si deduce,inoltre , la carenza di motivazione in ordine al giudi zio d ella sua irrilevanza probatoria, formulato dalla Corte di appello causa la non piena leggibilità della firma ivi apposta, ignorando che comunque la parte aveva formulato in primo grado e reiterato in appello, sui fatti rappresentati dalla missiva, ri chiesta di prova testimoniale d e l suo autore e che la provenienza della missiva non era stata contestata.

Anche questo motivo è fondato.

R.G.

N. 20586/2018.La decisione della Corte di appello di ritenere inammissibile la produzione della lettera del 24.

4. 2012, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine per la prova diretta e senza formale istanza di rimessione in termini, appare viziata da formalismo eccessivo, tenuto conto che la produzione è avvenuta nella consapevolezza che il documento, e la stessa Corte ne dà atto, è stato formato successivamente.

Proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante a ravvisare nell’allegazione di tale circostanza e nella istanza di ammettere il documento nonostante la preclusione maturata una implicita richiesta di rimessione in termini.

Generico ed contraddittorio appare anche il giudizio sulla irrilevanza probatoria del documento, giustificata dalla presenza di una firma “ non pienamente leggibile “, smentito dalla circostanza che esso, poco prima,viene identific ato e descritto come lettera di [OSCURATO:PERSONA], indicato come ex direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA].

Il terzo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,costituito dalla successiva abolizione da parte della società della rete di distribuzione, che quindi non era stata riorganizzata ma eliminata, come risulta dalla lettera dell’8.

1. 2011 [OSCURATO:SOCIETA], che informava che la casa madre avrebbe cessato le esportazioni in Europa nel 2013.

Il quarto motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ., assumendo che l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui non era dato rivenire nel comportamento della società convenuta alcuna violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede risulta argomentata in forza di un richiamo ad una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma su un caso diverso e quindi motivata solo in apparenza, senza esame della vicenda dedotta in giudizio.

Il terzo e quarto motivo di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo temi che attengono all’accertamento di fatto demandato al giudice del rinvio.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa R.G.

N. 20586/2018.composizione, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra formulati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E N T E N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i per procura alle liti allegata al ricorso dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 22. Ricorrenti contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli [OSCURATO:PERSONA] A. Grilli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata pre sso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Celimontana n. 38. Controricorrente avverso la sentenza n.2147/2018 del la Corte di appello di Milano, depositata il 2. 5. 2018. R.G. N. 20586/2018.Viste le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7. 6. 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con atto notificato il 2. 7. 2018, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in qualità di cessionario delle posizioni di A F [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., hanno proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2147 del 2. 5. 2018 della Corte di appello di Milano. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello confermòla decisione di primo grado che aveva rigettato le domande proposte, insieme ad altre parti,dagli attuali ricorrenti per sentire dichiarare la illegittimità del recesso dal rapporto di concessione di vendita di autoveicoli e ricambi con marchio [OSCURATO:PERSONA] e di assistenza post vendita intimato loro, nel giugno 2010, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., per violazione del termine minimo di preavviso, con conseguente accertamento della permanenza del rapporto contrattuale e condanna della convenuta al risarcimento dei danni. I concessionari alla vendita motivarono le loro domande sostenendo che il recesso loro comunicato dalla società convenuta aveva indicato il periodo di preavviso di un anno, in luogo dei due anni previsti dal contratto e dal regolamento della Commissione europea n. 1400 del 2002( art. 3, com ma 5 ) , giustificando tale riduzionecon la necessità di riorganizzare la rete di vendita, in applicazione del la corrispondente deroga del termine prevista dalla richiamata disciplina; tale giustificazione era però falsa, in quanto non rispondente alle reale intenzione della società, che era quella di cessare del tutto le vendite; il recesso era pertanto contrario alle prescrizioni del regolamento comunitario ed ai principi della giurisprudenza della Corte europea e di quella nazionale, non potendosi equiparare l’ipotesi della riorganizzare della rete di vendita con quella della sua abolizione. R.G. N. 20586/2018.Il Tribunale respinse la domanda argomentando che il contratto prevedeva la facoltà di recesso ad nutum e che il suo esercizio, riconducibile all’autonomia contrattuale, non fosse sindacabile. La Corte di appello confermò tale decisione rilevando che, ai sensi del contratto e della normativa comunitaria, nell’esercitare il recesso dal rapporto la società concedente poteva determinare il preavviso in un anno, invece che in due, nel caso di necessità di riorganizzare l’intera rete di vendita o una parte sostanziale di essa; che i concessionari erano a conoscenza del piano di riorganizzazione della società convenuta, dovuto alla necessità di adeguare la distribuzione e riparazione delle autovetture alla riduzione del numero di modelli commercializzati in Europa, a causa dei nuovi limiti posti dalla normativa UE in tema diimmissioni e della concorrenza di altre case automobilistiche; che, da un lato tale scelta, essendo di tipo imprenditoriale, non era sindacabile, dall’altra gli esponenti non avevano fornito elementi a sostegno della loro tesi che il recesso della concedentefosse stato mosso e perseguisse intenti diversi; che a tal fine la lettera del 24. 4. 2012 dell ’ex direttore commerciale della Dahiatsu Italia, da loro prodotta, non era un mezzo di prova scrutinabile, essendo stata allegatatardivamente, soltanto con la terza memoria istruttoria, dopo la scadenza del termine fissato per l’articolazione dei mezzi istruttori; che la circostanza che essa fosse stata formata successivamente al predetto termine non poteva essere valutata, non avendo la parte presentato istanza di rimessione in termini; che, comunque , il documento era irrilevante, essendo costituito da una fotocopia con firma non pienamente leggibile; che non si riveniva nel comportamento della società convenuta alcuna violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, non avendo le parti attrici dimostrato che l’esercizio del recesso, con le modalità con cui era avvenuto, avesse compromesso le loro aspettative legate ad investimenti economici effettuati nel periodo precedente. La società [OSCURATO:SOCIETA] ha notificato controricorsoe depositato, in prossimità dell’udienza, memoria illustrativa. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte in epigrafe indicate. R.G. N. 20586/2018.La trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2020, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2020, n.176, e dell’art. 8 d.l. 29. 12. 2022, convertito con la legge 24. 2. 2023, n. 14, si è svolta in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione Il primo motivo delricorso denunzia violazione e falsa applicazione de ll’art.1218 cod. civ. e dell’art. 3, comma 5, regolamento CE n. 1400 del 2002, censurando la sentenza impugnata per avere disatteso, nel decidere la controversia, i principi posti dalla giurisprudenza comunitaria in tema di interpretazione della disposizione del regolamento sopra indicato, in particolare con la sentenza del 7. 9. 2006, caso [OSCURATO:PERSONA]125/05, pronunciata con riferimento alla identica disposizione contenuta nel precedente regolamento CE n.1475 del 1995. La Corte di Giustizia ha infatti precisato che la previsione della facoltà del fornitore di recedere con preavviso di un solo anno ha carattere derogatorio rispetto alla norma che dispone tale termine in due anni, ed pertanto soggetta al criterio di stretta interpretazione; che il diritto di recesso inquestione è subordinato al soddisfacimento di due condizioni, consistenti, l’una, nell’esistenza di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte della rete di distribuzione del fornitore, l’altra, ne l carattere necessario di tale riorganizzazione; che, nel caso in cui tale causale sia contestata dal distributore, l’onere di provare le condizioni per concedere il preavviso di un anno compete al fornitore stesso. In applicazione di tali principi, si assume, il recesso impugnato avrebbe dovuto essere dichiarato invalido o inefficace, atteso che la società fornitrice ha intimato il recesso con preavviso di un anno non al fine di riorganizzare la propria rete di vendita, ma al fine di abolirla, come comprovato dalla lettera del 24. 4. 2012, proveniente dal direttore commerciale di [OSCURATO:SOCIETA], e dalla comunicazione del 18. 1. 2011 della stessa convenuta, che informava che la casa madre avrebbe cessato le esportazioni di auto dal febbraio 2013. In ogni caso, si aggiunge, la controparte avrebbe dovuto dimostrare, cosa che non ha R.G. N. 20586/2018.fatto, di avere proceduto alla riorganizzazione della rete, quale presupposto legittimante la riduzione del termine di preavviso del recesso. Il motivo è fondato. E’ pacifico in causa che il recesso dal rapporto contrattuale esercitato dalla [OSCURATO:SOCIETA] è sottoposto alla disciplina dettatadal Regolamento CE n. 1400 del 2002, relativo all’applicazione dell’art. 81, par. 3, del trattato di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico. L’art. 3, comma 5, prevede che, nel caso di contratti a tempo indeterminato, il preavviso minimo sia di due anni ovvero, in deroga, di un anno, q ualora “ il fornitore receda dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o una parte sostanziale di essa “. La stessa Corte territoriale dà altresì atto che il contratto stipulato tra le parti, all’art. 21, riproduce identica disciplina. Tanto precisato, la sentenza impugnata, dato atto della contestazione delle parti attrici in ordine alla ragione effettiva della comunicazione di recesso della controparte,consistito, secondo il loro assunto, non nel progetto di riorganizzare la rete di vendita ma, di fatto, nell’intenzione di smantellarla, ha motivato il rigetto delle domande osservando che la decisione della concedente di riorganizzazione della rete di vendita, già portato a conoscenza delle altre parti in un meeting del giugno 2010, era motivata da ragioni obiettive e, essendo frutto di una scelta imprenditoriale, non era sindacabile in sede giudiziale, aggiungendo che gli esponenti non avevano fornito “ elementi a sostegno di una finalità diversa e ulteriore rispetto a quelle che, in forza del vincolo contrattuale liberamente assunto, attribuivano alla Dahiatsu il diritto di recedere ad nutum “. Il ragionamento così svolto non appare condivisibile. A ragione le parti ricorrenti lamentano la violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza europea. Viene in particolare in attenzione la sentenza della Corte di Giustizia del 7. 9. 2006, caso [OSCURATO:PERSONA]125/05, che pur emessa con riguardo al precedente Regolamento n. 1475 del 1995, esprime un orientamento applicabile anche al Regolamento successivo, stante la sostanziale identità, per quanto concerne il rapporto a tempo indeterminato, della disciplina del recesso. R.G. N. 20586/2018.Chiamata a fornire precisazioni circa la por tata del diritto di recedere del fornitore, la Corte europea ha precisato che l’esistenza della «necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete» presuppone una modifica significativa, sul piano sia sostanziale che geografico, dellestrutture di distribuzione del fornitore interessato, che deve essere giustificata in maniera plausibile con motivi di efficacia economica basati su circostanze obiettive interne o esterne all’impresa del fornitore, le quali, tenuto conto del contesto concorrenziale nel quale opera tale fornitore, potrebbero, in mancanza di una riorganizzazione rapida della rete di distribuzione di quest’ultimo, pregiudicare l’efficacia delle strutture esistenti. Ha disatteso espressamente sul punto la tesi secondo cui spetterebbe al solo fornitore valutare liberamente la necessità di una riorganizzazione della sua rete di distribuzione. Ha aggiunto che, se la legittimità di un recesso con preavviso di un anno viene contestata da un distributore dinanzi ai giudici nazionali o agli organismi arbitrali, spetta al fornitore provare che le condizioni previste da questa disposizione per l’attuazione del diritto di recesso con un preavviso di un anno siano soddisfatte, mentre lemodalità in base alle quali una tale prova deve essere fornita rientrano nel diritto nazionale. La pronuncia impugnata non si è adeguata a questi principi, avendo motivato il rigetto delle domande dei concessionari, da un lato, in ragione della ritenuta discrezionalità e quindi insindacabilità della determinazione della concedente di riorganizzare la rete di vendita e, dall’altro, per non avere le istanti fornito elementi di prova atti a dimostrare che la scelta reale ed effettiva fosse diversa. Si tratta peraltro di criticità che vengono in evidenza non solo in ragione del diritto comunitario,ma anche alla luce dei principi di diritto nazionale legati in buona sostanza alle regol e della responsabilità e del la buona fede nell’esecuzione del contratto edell’onere della prova. Ed invero quando una disposizione, non importa se di fonte normativa o negoziale, disciplina un diritto o una facoltà di un contraente in un certo modo, stabilendo nel contempo, in presenza di una determinata situazione, una deroga in suo favore e, conseguentemente, a scapito dell’altro, è giocoforza ritenere che la situazione che autorizza la deroga, se la sua esistenza è contestata R.G. N. 20586/2018.dall’altra parte, debba essere non solo formalmente enunciata da chi se ne avvale ma anche effettivamente sussistente e che la prova di essa spetti appunto alla parte stessa, rappresentando un fatto legittimante il diritto contestato. Né può avere rilievo la natura imprenditoriale e quindi insindacabile dell’iniziativa che dà luogo alla situazione in deroga, poiché ciò che è in discussione non è la scelta discrezionale di adottarla o meno, ma che essa sia reale,ancorata a necessità effettive, non astratte o ipotetiche, e non rappresenti invece un mero pretesto per sottrarsi alla disciplina generale. La Corte di appello non avrebbe pertanto dovuto esimersi dall’accertare, in base ai principi generali, una volta che l’altra parte l’aveva contestata, l’effettiva esistenza della condizione posta dalla società concedente per l’esercizio del recesso con termine di preavviso ridotto,la quale alla luce dei principi posti dalla Corte europea di Giustizia, si sostanzia non nella mera predisposizione di un piano di riorganizzazione della rete di vendita,ma nella sua necessità dal punto di vista economico-imprenditoriale, condizioni che entrambe suppongono l’intento di realizzarlo. Il secondo motivo di ricorso, chedenuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 116, 153, 161, comma 2, 183 cod. proc. civ. e 2719 cod. civ.,censura la decisioneper non avere preso in considerazione, ai fini della prova offerta dalle parti attrici, la lettera del 24. 4. 2012, proveniente dal direttore commerciale di [OSCURATO:SOCIETA], assumendo l’inammissibilità della produzione perché non accompagnata dalla richiesta di rimessione in termini, senza considerare che essa era stata formata successivamente alla scadenza del termine fissato per il deposito della seconda memoria istruttoria ( 12. 4. 2012 ). Si deduce,inoltre , la carenza di motivazione in ordine al giudi zio d ella sua irrilevanza probatoria, formulato dalla Corte di appello causa la non piena leggibilità della firma ivi apposta, ignorando che comunque la parte aveva formulato in primo grado e reiterato in appello, sui fatti rappresentati dalla missiva, ri chiesta di prova testimoniale d e l suo autore e che la provenienza della missiva non era stata contestata. Anche questo motivo è fondato. R.G. N. 20586/2018.La decisione della Corte di appello di ritenere inammissibile la produzione della lettera del 24. 4. 2012, in quanto effettuata dopo la scadenza del termine per la prova diretta e senza formale istanza di rimessione in termini, appare viziata da formalismo eccessivo, tenuto conto che la produzione è avvenuta nella consapevolezza che il documento, e la stessa Corte ne dà atto, è stato formato successivamente. Proprio tale circostanza avrebbe dovuto indurre il giudicante a ravvisare nell’allegazione di tale circostanza e nella istanza di ammettere il documento nonostante la preclusione maturata una implicita richiesta di rimessione in termini. Generico ed contraddittorio appare anche il giudizio sulla irrilevanza probatoria del documento, giustificata dalla presenza di una firma “ non pienamente leggibile “, smentito dalla circostanza che esso, poco prima,viene identific ato e descritto come lettera di [OSCURATO:PERSONA], indicato come ex direttore commerciale della [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio,costituito dalla successiva abolizione da parte della società della rete di distribuzione, che quindi non era stata riorganizzata ma eliminata, come risulta dalla lettera dell’8. 1. 2011 [OSCURATO:SOCIETA], che informava che la casa madre avrebbe cessato le esportazioni in Europa nel 2013. Il quarto motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 4, cod. proc. civ., assumendo che l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui non era dato rivenire nel comportamento della società convenuta alcuna violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede risulta argomentata in forza di un richiamo ad una sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma su un caso diverso e quindi motivata solo in apparenza, senza esame della vicenda dedotta in giudizio. Il terzo e quarto motivo di ricorso si dichiarano assorbiti, investendo temi che attengono all’accertamento di fatto demandato al giudice del rinvio. La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa R.G. N. 20586/2018.composizione, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra formulati, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per la
Sentenza Cassazione n. 23179/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris