Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:T:2000:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998B0037 - IT
Avis juridique important
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61998B0037
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 24 febbraio 2000. - [OSCURATO:PERSONA] (FTA) e a. contro Consiglio dell'Unione europea. - Ricorso d'annullamento - Ricorso firmato da un avocato non abilitato ad esercitare dinanzi ad una giudice di uno Stato membro o di uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]37/98.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-00373
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Ricorso sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro ovvero di uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo - Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 17, terzo e quarto comma, e 19, primo e secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1)
[OSCURATO:PERSONA]
$$Perché un ricorso sia ricevibile, l'originale dell'atto introduttivo deve essere sottoscritto da una persona abilitata a rappresentare il ricorrente ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della Corte. Infatti, la sottoscrizione manoscritta sull'originale degli atti processuali, allo stato attuale dello Statuto della Corte e del regolamento di procedura del Tribunale, costituisce l'unico mezzo che consente di garantire che la responsabilità di tale atto sia assunta da una persona abilitata a rappresentare la parte dinanzi ai giudici comunitari.
Indipendentemente dalle regole che possono essere applicate in uno studio legale per quanto riguarda la firma per procura, la sottoscrizione di una persona che non sia, essa stessa, abilitata al compimento degli atti procedurali dinanzi al Tribunale non può validamente sostituire quella dell'avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ai giudici di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
(v. punti 22, 26, 29-30)