CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 151/ RG 27968 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. In tema di patteggiamento il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti: all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E', dunque, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25 08 2020, Massnaoui, Rv. 279761). 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i