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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34042/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Benevento ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è aspecifico, in quanto le deduzioni cui è affidato sono meramente assertive e difettano della necessaria correlazione con le ragioni complete e congrue poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Benevento ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è aspecifico, in quanto le deduzioni cui è affidato sono meramente assertive e difettano della necessaria correlazione con le ragioni complete e congrue poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34042/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris