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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16833/2026

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CATANIA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e alla mancata applicazione delle pene sostitutive, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame, e dovendosi ribadire che le pene sostitutive non erano oggetto dell'accordo, sicché al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta A etre iDEPOSITATA IN i MA 2026 Funzl naTtu jiL Ma! a De .5aatiA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CATANIA il 19/10/1959 avverso la sentenza del 01/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e alla mancata applicazione delle pene sostitutive, con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso in esame, e dovendosi ribadire che le pene sostitutive non erano oggetto dell'accordo, sicché al concordato in appello non si applica il disposto di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto con d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, trattandosi di norma applicabile, per ragioni di ordine testuale e sistematico, esclusivamente al giudizio ordinario (Sez. 5, n. 19626 del 04/02/2025, Sammarco, Rv. 288013 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rbetta A etre iDEPOSITATA IN i MA 2026 Funzl naTtu jiL Ma! a De .5aatiA
Sentenza Cassazione n. 16833/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris