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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20891/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 4687/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 20891/2026Data pubblicazione 20/06/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 4687/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.5664/13/2024 depositata il 22 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di non aver più interesse alla sua prosecuzione;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4687/2025Numero sezionale 1678/2026Numero di raccolta generale 20891/2026Data pubblicazione 20/06/2026L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 4687/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.5664/13/2024 depositata il 22 luglio 2024.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2024 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio dichiarando di non aver più interesse alla sua prosecuzione;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris