CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07926/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data 09/12/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 avuto riguardo all'elemento soggettivo: si duole il ricorrente che i Giudici di appello non abbiano tenuto in debito conto la giustificazione addotta dal Visconti della sua presenza a Napoli (essendosi dovuto recare dalla psicologa che aveva in cura la figlia). 3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. La Corte d'appello ha condivisibilmente osservato che il dolo del reato è generico e che pertanto, quand'anche ritenuta credibile la versione dell'imputato, in ogni caso la giustificazione fornita dal Visconti sulla finalità dell'allontanamento dal luogo di residenza non incide sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato medesimo. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis