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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 25499/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

21/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimata - per la cassazione della sentenza n. 3888/2021 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il21.10.2021; Contratto d’opera professionale – Compensi avvocato udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sorretto da cinque motivi, per la cassazione della sentenza resa il 21 ottobre 2021 , con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarat o l’inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza ex art. 703 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Avellino p er la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l’aggravio delle spese del grado in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha risposto con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata da parte del difensore del ricorrente una istanz a di differimento della trattazione del ricorso, per consentire la definizionedelle trattative di bonario componimento della lite; in tale istanza si fa presente, precisamente, che tra le parti è incorso la definizione e formalizzazione di un accordo transattivo aventead oggetto la res controversa e si sostiene che si renderebbe pertanto quantomai opportuno un differimento dell’udienza camerale per poter consentire la formalizzazione degli accordi; la Corte, in considerazione della riferibilità della richiesta ad entrambe le parti e delle ragioni poste a fondamento della stessa, ritiene che l’istanza possa essere accolta, per consentire la definizione delle trattative avviate tra le parti.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data17 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso, controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimata - per la cassazione della sentenza n. 3888/2021 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il21.10.2021; Contratto d’opera professionale – Compensi avvocato udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.6.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, sorretto da cinque motivi, per la cassazione della sentenza resa il 21 ottobre 2021 , con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarat o l’inammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza ex art. 703 ter cod. proc. civ. del Tribunale di Avellino p er la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con l’aggravio delle spese del grado in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]; quest’ultima ha risposto con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata da parte del difensore del ricorrente una istanz a di differimento della trattazione del ricorso, per consentire la definizionedelle trattative di bonario componimento della lite; in tale istanza si fa presente, precisamente, che tra le parti è incorso la definizione e formalizzazione di un accordo transattivo aventead oggetto la res controversa e si sostiene che si renderebbe pertanto quantomai opportuno un differimento dell’udienza camerale per poter consentire la formalizzazione degli accordi; la Corte, in considerazione della riferibilità della richiesta ad entrambe le parti e delle ragioni poste a fondamento della stessa, ritiene che l’istanza possa essere accolta, per consentire la definizione delle trattative avviate tra le parti. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data17 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Cassazione n. 25499/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris