CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2024
Cassazione n. 10585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 5612/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente incidentale - e Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. inliquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché SERGIOSISMONDO ed [OSCURATO:PERSONA] ; -intimati - avversola sentenza n. 2223 /201 9 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], depositata il 31 / 10 /201 9 ; udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; udito il Procuratore generale presso la Corte di cassazione in personadel dott.; uditii difensori delle parti comparsi in udienza; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 31/10/2019, la [OSCURATO:PERSONA] della Corte d’appello di Bari, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettatole domande proposte, da un lato, da [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la condannadella [OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.al pagamento, separatamente rivendicato nelle due domande, di somme a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo originariamenteconcesso dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri rapportodi affitto che, alla morte dell’affittuario, era stato proseguito dallaconiuge di questi, [OSCURATO:PERSONA]. 2.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva fondato la propria domanda sulpresupposto dell’avvenuta attribuzione, in proprio favore, da parte diTeodolinda Sismondo, di un legato di credito avente ad oggetto la ridettaindennità per i miglioramenti del fondo, sì che, alla morte della Sismondo, la società concedente avrebbe dovuto corrispondere detta indennitàin favore del Grillo. 3.A loro volta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto eredi (assieme a [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA], avevano rivendicato il conseguimentoin proprio dell’indennità per i miglioramenti del fondo, attesa la nullità della disposizione testamentaria con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito al Grillo il legato dallo stesso dedottoin giudizio. 4. A fondamento della decisione assunta, la corte d’appello ha rilevatocome, dovendo qualificarsi l’originario contratto di affitto tra la società concedente e [OSCURATO:PERSONA] alla stregua di un contratto di affitto a coltivatore diretto, lo stesso doveva ritenersi definitivamente scaduto alla morte dell’affittuario, tenuto conto che TeodolindaSismondo (erede del [OSCURATO:PERSONA]) non aveva neppure dedotto dipossedere i requisiti indispensabili, secondo la legge, per succedere alDe Blasiis nel contratto di affitto. 5.Ciò posto, secondo la corte territoriale, non essendo la Sismondo succeduta nel contratto di affitto, la stessa non poteva vantare alcun dirittoai miglioramenti previsti dall’art. 17 della legge n. 203/82, con la conseguente impossibilità della trasmissione del relativo credito al Grillo(quale legatario) o, in ogni caso, ai propri eredi.Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6. Avverso la sentenza d’appello, con due separati atti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori specialidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, propongono ricorso per cassazione sulla base, rispettivamente,di cinque e di quattro motivi d’impugnazione. 7.[OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. resistecon due distinti controricorsi ad entrambi ricorsi, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi d’impugnazione. 8.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistonocon controricorso al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. 9. [OSCURATO:PERSONA] resiste con due distinti controricorsi al ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e nella qualità spiegata) e al ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. 10.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàspiegata, e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con i primi due motivi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria Sismondo, censurano la sentenza impugnata per violazione degliartt. 331 e 77 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di DonatiFilippo e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. avverso la sentenza di primo grado, non avendo la società appellante provveduto a integrare il contraddittorionei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2.Osservano al riguardo i ricorrenti che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA],in quanto coeredi di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero avuto dirittodi partecipare al giudizio in proprio, non avendo gli stessi mai conferito, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alcuna autorizzazione volta ad utilizzare in sede giudiziaria la procura ad negotia agli stessi precedentemente conferita, con la conseguente irrilevanza dell’eventuale notificazione dell’appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali rappresentanti in giudiziodi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. 3.Entrambi i motiv i sono infondat i . 4. Osserva il Collegio come l’odierno giudizio sia stato originariamente instaurato da quattro dei sei (sedicenti) creditori (rectius,da quattro dei sei eredi della creditrice) in relazione al credito relativo all’indennità per i miglioramenti nei confronti della società concedente. 5.Gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno dunque agito al fine di farvalere un credito dell’eredità. 6.Fermo tal e presuppost o , dovrà trovare applicazione, al caso di specie, l’ insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i crediti del de cuius , a differenza dei debiti, non si ripartisconotra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote,ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 c.c. , che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché al successivo art. 757 c.c. , in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coerede vi succede al momento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione confermanell'art. 760 c.c. che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri necessariamente l'inclusione dei crediti nella comunione. Né, in contrario,può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendoil primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius edaltri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parteproporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi , ferma la possibilitàche il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. 3, s entenza n. 15894 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Rv. 632723 – 01; conf. Sez. 1, s entenza n. 24865 del 9/12/2015,Rv. 638003 - 01). 7.Più in particolare, ciascun coerede può domandare il pagamento delcredito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsortinecessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito dell’eventualee distinta procedura di divisione (Sez. 6 - 2, o rdinanza n.27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 – 01; conf. Sez. 3, o rdinanza n. 8508del 6/05/2020, Rv. 657808 - 02). 8.Sulla base di tali premesse, l’esercizio dell’azione da parte solo dialcuni dei creditori solidali (senza la partecipazione dei restanti) fu ben possibile nel caso di specie , poiché, al fine di accertare (ed eventualmente ottenere la condanna per il pagamento di) un credito solidale,non doveva considerarsi necessari a la presen za in giudizio di tuttii creditori.Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 9. I creditori rimasti estranei al giudizio ben potrebbero eventualmenteagire in futuro nei confronti dei creditori che avessero eventualmenteottenuto il pagamento dell’intero credito ; o ppure agire autonomamentenei confronti della società debitrice , sul presupposto dell’inopponibilitànei propri confronti della sentenza ottenuta dagli altri creditori solidali: si tratterebbe, in tale ultimo caso, di un problema dellasocietà debitrice (che avrebbe potuto pretendere originariamente l’estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i sedicenti creditori),ma senza che la mancata evocazione in giudizio dei creditori assentiimpose la necessità di alcuna previa integrazione del medesimo contraddittorionel presente giudizio . 10.Da tali premesse deriva che il giudizio d ’ appello celebrato senza lapartecipazione dei creditori solidali che ritennero di rimanere (o che comunque rimasero) estranei a l giudizio sin dall’originaria sua instaurazionefu tale da non integrare alcuna ragione di invalidità del processo. 11. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, proposti in via subordinata all’eventuale rigetto dei primi due, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per violazione dell’art. 23 della legge n. 208 del 1982,ed errata applicazione dell'art. 49 della stessa legge n. 208 del 1982, nonché per “ erronea e carente lettura del contratto di affitto oggettodel giudizio e violazione art. 1362 c.c.” (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente qualificato il contrattodi affitto in esame alla stregua di un contratto di affitto “a coltivatore diretto” ai sensi della legge n. 203/1982, anziché quale “contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto”, con la conseguenteviolazione per omessa applicazione dell’art. 3 della legge n.606/66 nonché dell'art. 1627 c.c. e violazione dell’art. 7 della legge n.203/1982.Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 12. Assumono al riguardo i ricorrenti come la corte territoriale abbiain modo del tutto illogico ritenuto che il contratto originariamente conclusotra la società concedente e [OSCURATO:PERSONA] valesse aqualificarsi alla stregua di un contratto di affitto a coltivatore diretto, essendo evidente la volontà delle parti, per come apertamente manifestata,di escludere che il [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto espressamente nel contratto in qualità di “imprenditore agricolo a titolo principale”) intendesse assumere il godimento del fondo in qualità di coltivatore diretto, con la conseguente erroneità della lettura e dell’interpretazionedella volontà contrattuale delle parti per come dalle stessemanifestata. 13.Ciò posto, premessa la qualità del [OSCURATO:PERSONA] di “conduttore non coltivatore diretto”, [OSCURATO:PERSONA], quale sua erede, ebbe ad acquistare, al momento del decesso dell’affittuario, la titolarità della relativa posizione contrattuale (rimasta peraltro incontestata dalla società concedente per tredici anni) e, seguentemente, del credito relativoall’indennità per i miglioramenti apportati al fondo concesso in godimento, a sua volta trasmesso in eredità agli eredi di [OSCURATO:PERSONA],senza che lo stesso potesse dirsi prescritto, avuto riguardo al tempestivo esercizio della ridetta pretesa creditoria, da parte degli odierni ricorrenti, entro il termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del contratto conseguente al decesso di [OSCURATO:PERSONA]. 14.Tutti e tre i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono, nel loro complesso, infondati. 15.Osserva il Collegio come la corte territoriale abbia proceduto all’interpretazionedel contratto di affitto originariamente concluso tra ilDe Blasiis e la società concedente in termini logicamente ragionevoli ein ogni caso privi di alcuna forma di abnormità interpretativa , avendo Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri il giudice d’appello proceduto in modo logicamente coerente all’interpretazionedelle norme applicabili, ossia nel rispetto dei canoni legalidi ermeneutica negoziale evocati dai ricorrenti, tenendo conto, tanto della giurisprudenza formatasi in relazione alla disciplina di settore, quanto della lettura del testo negoziale esaminato, così pervenendo, in termini sufficientemente apprezzabili sul piano logico, all’esclusione dell’avvenuta manifestazione espressa, ad opera delle parti,della volontà di considerare la posizione del [OSCURATO:PERSONA] alla stregua diun affittuario “non coltivatore diretto”. 16. Da tanto deriva che le doglianze avanzate in relazione a tale aspettodella motivazione della sentenza d’appello devono ritenersi del tuttoprive di fondamento. 17.Muovendo dunque dal dato secondo cui le parti non derogarono validamente alla disciplina che impone, come regola, la concessione del contratto di affitto di un fondo rustico in favore di un coltivatore diretto, ed avendo la corte territoriale correttamente evidenziato la mancatadeduzione del possesso, in capo a [OSCURATO:PERSONA], delle qualitào dei requisiti indispensabili al fine di succedere nel contratto di affitto a coltivatore diretto originariamente concluso dal coniuge , ne deriva la logica conclusione secondo cui il contratto di affitto a coltivatore diretto in favore del [OSCURATO:PERSONA] cessò la propria efficacia in corrispondenza dell’epoca del relativo decesso , con la conseguente insussistenzadi alcuna successiva maturazione, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di un credito a titolo di miglioramento del fondo, non essendo la stessa in alcun modo succeduta all’originario contratto di affittoa coltivatore diretto . 18.A tale riguardo, peraltro , varrà evidenziare come l’affermazione fattaproprio dalla corte territoriale – secondo cui gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero avuto diritto a d alcuna indennità per i Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri miglioramenti apportati al fondo, in conseguenza della mancata successione nel contratto di affitto – non può essere condivisa nella sua assolutezza , p oi ché nel patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto comunque ricadere , in ipotesi, il credito per gl i eventualimiglioramenti apportati al fondo dall’epoca della conclusione delrapporto contrattuale alla morte del [OSCURATO:PERSONA] , ossia i miglioramenti apportatidal [OSCURATO:PERSONA] fino a tale epoca . 19.Tale precisazione, tuttavia, deve ritenersi del tutto irrilevante inquesta sede, non essendo emersi, né la prova certa dell’avvenuta esecuzione di tali miglioramenti nel periodo considerato, né, soprattutto, l’espresso rilievo di tale errore da parte degli odierni ricorrenti. 20. Da tanto deriva l’accertamento dell ’ integrale infondatezza di tuttee tre le censure esaminate. 21. Con il primo motivo del proprio ricorso, [OSCURATO:PERSONA] si duole dellanullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 329 co. 2 c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente affermato il difetto di legittimazione passiva della societàconcedente rispetto alla domanda di pagamento dell’indennità per le opere miglioramento proposta dall’odierno ricorrente, nonostantel’intervenuto giudicato interno formatosi sulla decisione di primogrado nella parte in cui il Tribunale di Foggia aveva rigettato, sia pure per implicito, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva formulata nel giudizio di prime cure dalla stessa società concedente, procedendo alla valutazione nel merito della pretesa avanzatadal Grillo e disattendendola per ragioni di merito diverse dalla questionerelativa alla legittimazione passiva della società concedente (intal modo implicitamente affermandola).Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 22. Con il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 649, 658 e 622 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente affermato il difetto di legittimazione passiva della società concedente in relazione alla domanda di pagamento dell’indennitàper le opere di miglioramento proposte dal Grillo, atteso che il legato di credito di un testatore nei confronti di un terzo ha efficaciadiretta, comportando il trasferimento mortis causa del diritto di credito direttamente dal testatore al legatario, senza che occorra alcunaopera intermediatrice dell’erede. 23. Entrambi i motivi devono ritenersi assorbiti dall’esito dello scrutinio dei successivi terzo e quarto motivo, sulla base delle argomentazionidi seguito illustrate . 24.Con il terzo motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di considerare la circostanza per cui il rapporto contrattuale di affitto originariamente intercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società concedente ebbe a proseguire pacificamente,alla morte del [OSCURATO:PERSONA], tra [OSCURATO:PERSONA] e la societàconcedente, con il consenso di entrambe le parti e in assenza dialcuna reciproca contestazione, con la conseguente acquisizione, da partedi [OSCURATO:PERSONA], di tutte le posizioni soggettive afferenti al contratto di affitto, ivi incluso il credito relativo al rimborso per i miglioramentiapportati al fondo. 25.Il motivo è infondato. 26.Osserva il Collegio come la rilevanza, in termini di decisività (comerequisito indispensabile ai fini del rilievo del vizio di cui all’art. 360n. 5 c.p.c.) del fatto non esaminato consistito nella prosecuzione pacifica del godimento del fondo da parte di [OSCURATO:PERSONA], Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri dovrebbe discendere, non già in modo automatico dalla semplice considerazione del fatto in sé considerato, bensì dall’eventuale interpretazione di tale fatto quale espressione della volontà eventualmentemanifestata in modo implicito dalle parti di dar luogo, sulpiano negoziale, a un contratto di affitto (nuovo o, eventualmente, inprosecuzione del precedente contratto di affitto a coltivatore diretto inderoga alle norme che escludono tale proseguibilità). 27.Si tratterebbe , da tale prospettiva, di affermare che una simile interpretazione d ella volontà negoziale implicita delle parti dovrebbe darsiin modo assoluto e in discutibile (o diversamente valutabile), nel sensoche, ove la corte territoriale avesse espressamente considerato tale fatto (la prosecuzione del godimento del fondo da parte di [OSCURATO:PERSONA]) , non avrebbe potuto concludere se non nel sensodell’avvenuta conclusione implicita di un contratto di affitto tra lasocietà concedente e [OSCURATO:PERSONA]. 28.Un simile automatismo interpretativo, tuttavia, deve ritenersi del tutto congetturale e meramente ipotetico, non potendo affatto negarsi alla corte territoriale la possibilità di apprezzare tale prosecuzione di godimento della Sismondo in termini diversi (ad esempio,nel senso di una vicenda avvenuta esclusivamente in termini difatto, senza alcuna implicazione negoziale), con la conseguenza che il fatto asseritamente omesso non potrebbe in nessun modo essere consideratocome decisivo e, dunque, rilevante, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c.. 29. Con il quarto motivo, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di interpretazione dei contratti e, segnatamente, dell’art. 1362 c.c., nonchéviolazione degli artt. 1627 c.c. e 49 della legge n. 203/82, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato il contenuto del Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contrattodi affitto originariamente concluso tra il [OSCURATO:PERSONA] e la società concedente,giungendo erroneamente alla conclusione secondo cui la figura del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere riguardata alla stregua di un coltivatorediretto; e per avere la corte territoriale altresì erroneamente applicato le norme di legge richiamate, specificamente dirette a disciplinare la successione degli eredi dell’affittuario nei contratti di affittodi fondo rustico in ipotesi, rispettivamente, di contratto di affitto con conduttore non coltivatore diretto e di contratti di affitto con conduttorecoltivatore diretto. 30. Il motivo in esame, nella misura in cui si sostanzia nella proposizione delle medesime argomentazioni critiche già considerate inrelazione allo scrutinio del terzo, del quarto e del quinto motivo del ricorso principale, deve ritenersi infondato, sulla base delle stesse considerazioni già illustrate in relazione al rigetto di quei motivi del ricorsoprincipale. 31.Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo dell’appello incidentale proposto dall’odierna istante in ordine all’eccezione di inammissibilità, per assoluta genericità,dei capitoli di prova testimoniale articolata dal Grillo e dai Sismondo nei relativi atti introduttivi del giudizio, in violazione dei principidi specificità, tale da non consentire un’idonea articolazione di prova contraria, e da non consentire adeguata difesa (questione sollevatadalla società concedente in primo grado e reiterata in sede di appelloincidentale). 32.Con il secondo motivo, la società ricorrente incidentale censura lasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 420, Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri co.5 e 6, c.p.c. e dell’art. 208 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente disatteso il motivo diappello proposto dalla società istante avverso la sentenza di primo gradonella parte in cui aveva rigettato la relativa eccezione in ordine alladecadenza dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e degli eredi Sismondo dalla prova testimoniale per non aver citato i testi, “quantomeno per la prima udienzadi effettiva comparizione, melius , udienza di discussione del 18.02.2009”. 33.Entrambi i motivi devono ritenersi assorbiti dall’accertamento dell’integraleinfondatezza di entrambi i ricorsi delle controparti. 34. Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. 35.Dichiara integralmente compensate le spese relative alla lite tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria Sismondo, dall’altro. 36.Le spese relative alla lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., e le spese relative alla lite tra [OSCURATO:PERSONA] e la società ricorrente incidentale seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. 37.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Udienzadel 1° marzo 2024 - R.G. n. 5612/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri inproprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],da un lato, e da parte di [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso posto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e AnnaMaria Sismondo. Rigettail ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Dichiaraassorbito il ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] deiManzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.. Dichiara integralmente compensate le spese relative alla lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato,e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. CondannaRoberto Sismondo e [OSCURATO:PERSONA], in proprio equali procuratori speciali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, al rimborso ciascuno, in favore dellaSanta Maria dei Manzi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., delle spese del presente giudizio, liquidate, a carico di ciascuna pa