CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 33336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01BTOF8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.9.2024 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due episodi di tentato furto aggravato in due esercizi commerciali. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo, la mancanza e/o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'entità della pena irrogata. 3. Il motivo é inammissibile. Ed invero la censura é riproduttiva di analoga doglianza mossa con l'atto di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, con motivazione scevra da contraddizione e non manifestamente illogica, ha puntualmente dato conto che la pena base é stata determinata in misura superiore al minimo edittale (ed in ogni caso inferiore alla media), considerando lo stadio avanzato dei due tentativi. 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.9