CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE di APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letto/udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Paola FILIPPI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Firenze, ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio - rideterminando la pena in mesi 2 e giorni 20 di reclusione - la decisione del Tribunale di Firenze, che, nel giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di tentato furto pluri -aggravato ( artt. 624 - 625 nn. 2 e 7 cod. pen. ), così riqualificato il fatto originariamente contestato, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. prevalenti rispetto alle aggravanti (esclusa la recidiva), lo condannava alla pena ritenuta di giustizia, revocando la sospensione condizionale concessa in relazione a due sentenze, l'una del Tribunale di Pistoia, l'altra del Tribunale di Prato. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge due motivi, con i quali deduce l'inosservanza e/o l'erronea applicazione degli artt. 163, 164, 168 cod. pen. e dell'art. 648 cod. proc. pen e correlato vizio della motivazione. La revoca della sospensione condizionale della pena è stata operata, dal Tribunale, e confermata dalla Corte di appello, a cui era stato devoluta analoga doglianza, in contrasto con il principio di intangibilità del giudicato, non potendosi dire operante la presunzione che il Tribunale di Prato, il 19 giugno 2013, non fosse a conoscenza della sentenza di condanna ostativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale il 16.2.2021, cosicchè la statuizione avrebbe dovuto essere impugnata con il gravame di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. 1. Sostiene il ricorrente che, dal certificato del casellario giudiziale, risulta che, nel processo innanzi al Tribunale di Prato ( sentenza irrevocabile il 19/07/2013), era espressamente contestata la recidiva, per cui, il predetto Tribunale, quando concesse il beneficio della sospensione condizionale, era in condizioni di conoscere i precedenti penali dell'imputata, e, quindi, anche della sentenza del Gip presso il Tribunale di Prato, divenuta irrevocabile il 28.10.2012, disponendo anche di un certificato del casellario aggiornato. Da tanto deriva che la eventuale illegittima concessione della sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione di merito, in mancanza della quale si è formato il giudicato, sul punto, della predetta decisione. 1.1. Anche con riguardo all'altra sentenza ( emessa dal G.I.P. di Prato e irrevocabile il 28/10/2012), non può operare la presunzione di cui all'art. 648 cod. proc. pen., ovvero che al tempo in cui venne pronunciata la sentenza (16/02/2012), il GIP concesse la sospensione condizionale ignorando la sentenza ostativa del Tribunale di Pistoia del 19/10/2011. Infatti, a quel tempo, la ricorrente era gravata da un solo precedente, cosicchè, non è irragionevole ipotizzare che il G.I.P. di Prato abbia concesso una seconda volta, legittimamente, la sospensione condizionale della pena.1.2. Come premesso, la Difesa denuncia l'errore di diritto nel quale è incorsa la Corte di appello di Firenze nel confermare la decisione di primo grado che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa in presenza di cause ostative. Ci si duole, in particolare, che il Collegio distrettuale non abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto che consente al giudice della cognizione di revocare la sospensione condizionale della pena concessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, a condizione che le stesse non fossero documentalmente note al giudice che ha concesso il beneficio, essendo a tal fine tenuto ad acquisire, anche d'ufficio, il fascicolo del giudizio per la doverosa verifica al riguardo (Sez. 3 n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084). 2. Ciò posto, va ricordato, in punto di diritto, che la revoca della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod. proc. pen., implica che l'altra condanna, per delitto anteriormente commesso, sia diventata irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso (Sez. 4,n.45716 de111/11/2008, Rv. 242036; Sez. 1, n. 39867 del 24/09/2012, Rv. 253368 ; Sez. 1, Sentenza n. 47050 del 29/11/201, Rv. 274333). 2.1. Inoltre, secondo univoco orientamento, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale, quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono ope legis e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017, Rv. 272429; conf. Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998 Ud. (dep. 27/06/1998 ) Rv. 210798). 2.2. Come affermato dalle Sezioni Unite "Longo" di questa Corte, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen. in presenza di cause ostative, a condizione che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, accertamento che deve essere compiuto mediante la acquisizione, per la doverosa verifica al riguardo, del fascicolo del giudizio (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, dep. 15/09/2015, P.m. in c. Longo, Rv. 264381). 2.3. Con condivisibile orientamento, è stato già affermato che si tratta di un principio valido anche nel caso in cui la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen. sia disposta dal giudice della cognizione, non essendovi alcuna plausibile ragione per distinguere la disciplina in relazione alla fase - di merito o esecutiva - in cui viene dichiarata detta revoca ( Sez. 3 n. 34387 del 27/04/2021, Rv. 282084). 2.4. Consegue a ciò che, anche il giudice della cognizione, quando dispone la revoca della sospensione condizionale, deve attenersi al principio di diritto ora richiamato, potendo legittimamente revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, solo dopo avere verificato documentalmente se i precedenti penali ostativi risultassero, o meno, documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione del beneficio. Come chiarito dalle Sezioni Unite, a tal fine, il giudice, "esercitando, anche di ufficio, i poteri istruttori previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvede ad acquisire in originale o in copia, il fascicolo processuale del giudizio deciso colla sentenza di concessione del beneficio." (Sez. Un. 37345 del 23/04/2015, Longo, in motivazione, par. 7). 2.5. A tali principii la Corte di appello non si è attenuta, avendo fondato la decisione su una presunzione ( "le notorie difficoltà del sistema in relazione soprattutto in relazione alla attestazione dell'irrevocabilità delle sentenze"), tuttavia, insufficiente a sostenere il giudizio di revoca del beneficio in questione, che, come detto, deve fondarsi su un effettivo accertamento in fatto. 2.6. Poiché la Corte di appello ha omesso di dare atto che il Tribunale avesse verificato, concretamente, attraverso la consultazione dell'incarto processuale o, comunque, della documentazione necessaria "se i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente noti al giudice della cognizione all'atto della concessione del benefico", né vi ha provveduto in sede di gravame, la sentenza impugnata risulta inficiata dalla erronea applicazione della legge penale, e si impone, perciò, in relazione a tale aspetto, il suo annullamento, con rinvio, per nuovo esame sul punto, affinchè il giudice del rinvio provveda all'incombente ora indicato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, 07 dicembre 2021 Il Consigliere estensore