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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07346/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6582/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 798/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte osserva:1.

Con avviso di accertamento n.

TAZ010400662/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava, ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro16.352,00 a titolo di IRPEF, oltre interessi, addizionali e sanzioni,nonché un maggior onere contributivo INPS per euro 8.873,00.2.

La contribuente, quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialeper violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 -stante l’assenza dirituale sottoscrizione dell’avviso per inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento-, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 -in quanto l’accertamento erastato fondato su un processo verbale di constatazione basato sumotivazioni apparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate dagravità, precisione e concordanza-, ed ancora per errori ed esorbitanzadelle sanzioni, e poiché gli elementi esposti venivano corroboratidall’accertamento effettuato nei confronti della società per il quale nonsi era tenuto conto di alcuni elementi, quali la non adiacenza al maredell’esercizio e la rimanenza di alimenti ed ingredienti per ciascunpasto.

Costituitasi l’Agenzia delle Entrate per contrastare le pretese dicontroparte, la Commissione tributaria provinciale di Chieti consentenza n. 881/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso rilevandola contraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, rigettate le eccezionirelative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendo l’Ufficioprodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentodell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione.

In particolare, la Commissione tributaria regionale, nelmerito, rilevava che l’Ufficio aveva correttamente fatto ricorso allatipologia di accertamento indicata a causa della inattendibilità dellacontabilità e, quindi, alle presunzioni consequenziali alla valutazionedella documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli stessi soci,utilizzando criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4.

La contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5.

Non risultano presentate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio, in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore nonché di delega formale di firma.La stessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con lasola riduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con l’emissione di diversi avvisi di accertamento neiconfronti della società e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzatol’accertamento compiuto nei confronti della società per l’ammontarecomplessivo delle imposte pari ad euro 86.937,11, che, invece, dovevaessere compendiato in un unico atto in conseguenza dell’unica verificae dell’unico accesso presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., così comedell’unica delega, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 edell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo la ricorrente l’Agenzia delle entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza della contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’annullamento dell’avviso di accertamento.

Non vi è stato dunque uneffettivo e concreto vaglio delle ragioni della contribuente, ma haconsiderato la proposta di adesione come una mera formalità.3.

Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e quindi l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo la contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026emerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni.

Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.La contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la Commissionetributaria regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.In definitiva, l’automatica attribuzione di maggior reddito ai soci inconseguenza dell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.

Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui la contribuente ha censurato la pronuncia dellaCommissione tributaria regionale dell’Abruzzo laddove ha legittimatol’imputazione del reddito alla contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R.917/1986, con conseguente doppia presunzione costituzionalmentevietata dal principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 1 delmedesimo d.P.R. 917/1986.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Più in particolare, la contribuente ha rilevato che il maggior redditoimputabile avrebbe potuto essere quello eventualmente acclarato insede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenenteil definitivo accertamento.

A tal fine, nel censurare la metodologia diverifica adottata nei confronti della società, ha richiamato la sentenzaresa dalla Corte di cassazione a sezioni unite n. 14815/2008, in temadi litisconsorzio necessario, ed ha evidenziato che l’automaticadell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia sull’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1.

Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto delcontraddittorio.4.2.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è allabase della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di personee dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi per trasparenza a ciascun socio, proporzionalmente alla quotadi partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione deglistessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societàriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso incui questi prospettino questioni personali.Da tanto consegue che tutti i soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullitàassoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimoCass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n. 923).4.3.

Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre lasocia D’[OSCURATO:PERSONA], attinta dal corrispondente avviso emesso neisuoi confronti, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inapplicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà.

Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altro socio D’[OSCURATO:PERSONA] (ricorsoiscritto al n. 6582/2017), mentre, con ordinanza della sezionetributaria n. 24966 del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instauratodalla società nei confronti dell’avviso di accertamento dei maggioriricavi non contabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’interoprocesso perché, previa integrazione del contraddittorio si proceda adun nuovo processo.4.4.

Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo néin secondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992.Ed infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026comportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5.

Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v.

Cass., 22/01/2021, n.4665).

All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spesedell’intero giudizio.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoReddito da partecipazionesocietà di personeValentino [OSCURATO:PERSONA] i ntero processo permancata integrazioneGian [OSCURATO:PERSONA] contrad dittorioSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel.

AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Angelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6582/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 798/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte osserva:1.

Con avviso di accertamento n.

TAZ010400662/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava, ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro16.352,00 a titolo di IRPEF, oltre interessi, addizionali e sanzioni,nonché un maggior onere contributivo INPS per euro 8.873,00.2.

La contribuente, quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialeper violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 -stante l’assenza dirituale sottoscrizione dell’avviso per inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento-, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 -in quanto l’accertamento erastato fondato su un processo verbale di constatazione basato sumotivazioni apparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate dagravità, precisione e concordanza-, ed ancora per errori ed esorbitanzadelle sanzioni, e poiché gli elementi esposti venivano corroboratidall’accertamento effettuato nei confronti della società per il quale nonsi era tenuto conto di alcuni elementi, quali la non adiacenza al maredell’esercizio e la rimanenza di alimenti ed ingredienti per ciascunpasto.

Costituitasi l’Agenzia delle Entrate per contrastare le pretese dicontroparte, la Commissione tributaria provinciale di Chieti consentenza n. 881/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso rilevandola contraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3.

L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, rigettate le eccezionirelative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendo l’Ufficioprodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentodell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione.

In particolare, la Commissione tributaria regionale, nelmerito, rilevava che l’Ufficio aveva correttamente fatto ricorso allatipologia di accertamento indicata a causa della inattendibilità dellacontabilità e, quindi, alle presunzioni consequenziali alla valutazionedella documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli stessi soci,utilizzando criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4.

La contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5.

Non risultano presentate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio, in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore nonché di delega formale di firma.La stessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con lasola riduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con l’emissione di diversi avvisi di accertamento neiconfronti della società e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzatol’accertamento compiuto nei confronti della società per l’ammontarecomplessivo delle imposte pari ad euro 86.937,11, che, invece, dovevaessere compendiato in un unico atto in conseguenza dell’unica verificae dell’unico accesso presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., così comedell’unica delega, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 edell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2.

Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo la ricorrente l’Agenzia delle entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza della contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’annullamento dell’avviso di accertamento.

Non vi è stato dunque uneffettivo e concreto vaglio delle ragioni della contribuente, ma haconsiderato la proposta di adesione come una mera formalità.3.

Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e quindi l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo la contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026emerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni.

Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.La contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la Commissionetributaria regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.In definitiva, l’automatica attribuzione di maggior reddito ai soci inconseguenza dell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.

Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui la contribuente ha censurato la pronuncia dellaCommissione tributaria regionale dell’Abruzzo laddove ha legittimatol’imputazione del reddito alla contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R.917/1986, con conseguente doppia presunzione costituzionalmentevietata dal principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 1 delmedesimo d.P.R. 917/1986.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Più in particolare, la contribuente ha rilevato che il maggior redditoimputabile avrebbe potuto essere quello eventualmente acclarato insede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenenteil definitivo accertamento.

A tal fine, nel censurare la metodologia diverifica adottata nei confronti della società, ha richiamato la sentenzaresa dalla Corte di cassazione a sezioni unite n. 14815/2008, in temadi litisconsorzio necessario, ed ha evidenziato che l’automaticadell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia sull’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1.

Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto delcontraddittorio.4.2.

Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è allabase della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di personee dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi per trasparenza a ciascun socio, proporzionalmente alla quotadi partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione deglistessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societàriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso incui questi prospettino questioni personali.Da tanto consegue che tutti i soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullitàassoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimoCass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n. 923).4.3.

Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre lasocia D’[OSCURATO:PERSONA], attinta dal corrispondente avviso emesso neisuoi confronti, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inapplicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà.

Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altro socio D’[OSCURATO:PERSONA] (ricorsoiscritto al n. 6582/2017), mentre, con ordinanza della sezionetributaria n. 24966 del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instauratodalla società nei confronti dell’avviso di accertamento dei maggioriricavi non contabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’interoprocesso perché, previa integrazione del contraddittorio si proceda adun nuovo processo.4.4.

Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo néin secondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992.Ed infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026comportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5.

Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v.

Cass., 22/01/2021, n.4665).

All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spesedell’intero giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino LenociP.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6582/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 798/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte osserva:1. Con avviso di accertamento n. TAZ010400662/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava, ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro16.352,00 a titolo di IRPEF, oltre interessi, addizionali e sanzioni,nonché un maggior onere contributivo INPS per euro 8.873,00.2. La contribuente, quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialeper violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 -stante l’assenza dirituale sottoscrizione dell’avviso per inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento-, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 -in quanto l’accertamento erastato fondato su un processo verbale di constatazione basato sumotivazioni apparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate dagravità, precisione e concordanza-, ed ancora per errori ed esorbitanzadelle sanzioni, e poiché gli elementi esposti venivano corroboratidall’accertamento effettuato nei confronti della società per il quale nonsi era tenuto conto di alcuni elementi, quali la non adiacenza al maredell’esercizio e la rimanenza di alimenti ed ingredienti per ciascunpasto. Costituitasi l’Agenzia delle Entrate per contrastare le pretese dicontroparte, la Commissione tributaria provinciale di Chieti consentenza n. 881/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso rilevandola contraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3. L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, rigettate le eccezionirelative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendo l’Ufficioprodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentodell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione. In particolare, la Commissione tributaria regionale, nelmerito, rilevava che l’Ufficio aveva correttamente fatto ricorso allatipologia di accertamento indicata a causa della inattendibilità dellacontabilità e, quindi, alle presunzioni consequenziali alla valutazionedella documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli stessi soci,utilizzando criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4. La contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. Non risultano presentate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio, in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore nonché di delega formale di firma.La stessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con lasola riduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con l’emissione di diversi avvisi di accertamento neiconfronti della società e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzatol’accertamento compiuto nei confronti della società per l’ammontarecomplessivo delle imposte pari ad euro 86.937,11, che, invece, dovevaessere compendiato in un unico atto in conseguenza dell’unica verificae dell’unico accesso presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., così comedell’unica delega, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 edell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo la ricorrente l’Agenzia delle entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza della contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’annullamento dell’avviso di accertamento. Non vi è stato dunque uneffettivo e concreto vaglio delle ragioni della contribuente, ma haconsiderato la proposta di adesione come una mera formalità.3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e quindi l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo la contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026emerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni. Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.La contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la Commissionetributaria regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.In definitiva, l’automatica attribuzione di maggior reddito ai soci inconseguenza dell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.  Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui la contribuente ha censurato la pronuncia dellaCommissione tributaria regionale dell’Abruzzo laddove ha legittimatol’imputazione del reddito alla contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R.917/1986, con conseguente doppia presunzione costituzionalmentevietata dal principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 1 delmedesimo d.P.R. 917/1986.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Più in particolare, la contribuente ha rilevato che il maggior redditoimputabile avrebbe potuto essere quello eventualmente acclarato insede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenenteil definitivo accertamento. A tal fine, nel censurare la metodologia diverifica adottata nei confronti della società, ha richiamato la sentenzaresa dalla Corte di cassazione a sezioni unite n. 14815/2008, in temadi litisconsorzio necessario, ed ha evidenziato che l’automaticadell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia sull’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1. Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto delcontraddittorio.4.2. Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è allabase della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di personee dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi per trasparenza a ciascun socio, proporzionalmente alla quotadi partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione deglistessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societàriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso incui questi prospettino questioni personali.Da tanto consegue che tutti i soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullitàassoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimoCass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n. 923).4.3. Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre lasocia D’[OSCURATO:PERSONA], attinta dal corrispondente avviso emesso neisuoi confronti, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inapplicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà. Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altro socio D’[OSCURATO:PERSONA] (ricorsoiscritto al n. 6582/2017), mentre, con ordinanza della sezionetributaria n. 24966 del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instauratodalla società nei confronti dell’avviso di accertamento dei maggioriricavi non contabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’interoprocesso perché, previa integrazione del contraddittorio si proceda adun nuovo processo.4.4. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo néin secondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992.Ed infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026comportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n.4665). All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spesedell’intero giudizio.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati     OggettoReddito da partecipazionesocietà di personeValentino [OSCURATO:PERSONA] i ntero processo permancata integrazioneGian [OSCURATO:PERSONA] contrad dittorioSabrina [OSCURATO:PERSONA] Consigliere rel. AC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Angelo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGiuliano [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6582/2017 R.G. proposto da:D’[OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;– controricorrente –avversola sentenza n. 798/2016 pronunciata in data 14/7/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo e depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA];ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3febbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Corte osserva:1. Con avviso di accertamento n. TAZ010400662/2013 relativoall’anno di imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate accertava, ai sensidell’art. 41 bis del d.P.R. 600/1973, un reddito di partecipazione pereuro 47.222,00, con conseguente richiesta di pagamento di euro16.352,00 a titolo di IRPEF, oltre interessi, addizionali e sanzioni,nonché un maggior onere contributivo INPS per euro 8.873,00.2. La contribuente, quale socia della [OSCURATO:SOCIETA]. eA., proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provincialeper violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 -stante l’assenza dirituale sottoscrizione dell’avviso per inidoneità della delega e permotivazione apparente o omessa dell’accertamento-, per violazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 -in quanto l’accertamento erastato fondato su un processo verbale di constatazione basato sumotivazioni apparenti in ordine a presunzioni non caratterizzate dagravità, precisione e concordanza-, ed ancora per errori ed esorbitanzadelle sanzioni, e poiché gli elementi esposti venivano corroboratidall’accertamento effettuato nei confronti della società per il quale nonsi era tenuto conto di alcuni elementi, quali la non adiacenza al maredell’esercizio e la rimanenza di alimenti ed ingredienti per ciascunpasto. Costituitasi l’Agenzia delle Entrate per contrastare le pretese dicontroparte, la Commissione tributaria provinciale di Chieti consentenza n. 881/05/2014 accoglieva parzialmente il ricorso rilevandola contraddittorietà delle affermazioni contenute nell’accertamento conparticolare riguardo alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzionedei ricavi.3. L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza per erroneainterpretazione dei fatti, motivazione illogica e carente e per violazionedelle norme di legge e la contribuente si costituiva in giudizio.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, rigettate le eccezionirelative alla mancata sottoscrizione dell’avviso -avendo l’Ufficioprodotto la disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di conferimentodell’incarico al funzionario- ed al difetto di contraddittorio nella faseamministrativa -avendo l’Ufficio provato di aver convocato la parte e diaver preso in considerazione le eccezioni sollevate alla legittimitàdell’accertamento stante la inattendibilità della contabilità-, accoglieval’impugnazione. In particolare, la Commissione tributaria regionale, nelmerito, rilevava che l’Ufficio aveva correttamente fatto ricorso allatipologia di accertamento indicata a causa della inattendibilità dellacontabilità e, quindi, alle presunzioni consequenziali alla valutazionedella documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli stessi soci,utilizzando criteri di calcolo e tariffe secondo i valori più bassi chepotessero essere presi considerazione.4. La contribuente propone ricorso affidandolo a tre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.5. Non risultano presentate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedell’art. 42 del d.P.R. 600/1973.L’avviso di accertamento è nullo in quanto sottoscritto da personadiversa dal Direttore dell’ufficio, in assenza di qualsivoglia indicazionedei poteri del soggetto sottoscrittore nonché di delega formale di firma.La stessa Agenzia delle entrate, nella proposta di mediazione con lasola riduzione delle sanzioni, ha affermato che con ordine di servizio n.14/2012 del 2/10/2012 il Direttore provinciale di Chietinell’attribuzione delle deleghe di firma ha delegato il capo area dott.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Tonelli alla firma degli avvisi di accertamento e rettifica con valore finoa 25.000,00.L’Ufficio, con l’emissione di diversi avvisi di accertamento neiconfronti della società e dei due soci, ha illegittimamente parcellizzatol’accertamento compiuto nei confronti della società per l’ammontarecomplessivo delle imposte pari ad euro 86.937,11, che, invece, dovevaessere compendiato in un unico atto in conseguenza dell’unica verificae dell’unico accesso presso la società [OSCURATO:SOCIETA]., così comedell’unica delega, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. 600/1973 edell’ordine di servizio n. 14/2012 del 2/10/2012.2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e laerrata applicazione del d.lgs. n. 218/1997.Secondo la ricorrente l’Agenzia delle entrate non ha tenuto in alcunconto la richiesta di adesione poiché ha formulato una proposta dimediazione con la sola riduzione delle sanzioni senza motivare leragioni della mancata accettazione dell’istanza della contribuente,limitandosi ad affermare che non vi fossero i presupposti per procedereall’annullamento dell’avviso di accertamento. Non vi è stato dunque uneffettivo e concreto vaglio delle ragioni della contribuente, ma haconsiderato la proposta di adesione come una mera formalità.3. Con il terzo motivo la contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e l’errata applicazionedegli artt. 1 e 5 del d.P.R. 917/1986 e quindi l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado.Secondo la contribuente nel caso in esame emerge comel’accertamento sia fondato esclusivamente ed illegittimamente sullerisultanze di un processo verbale di constatazione che ha posto a basedelle proprie apparenti motivazioni l’esistenza di presunzioni che nonrisultano caratterizzate da gravità, precisione e concordanza, essendoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026emerse nel corso dei precedenti gradi di giudizio carenze econtraddizioni. Legittimare l’imputazione del reddito alla contribuenteai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 917/1986 comporterebbe una doppiapresunzione costituzionalmente vietata dal principio di capacitàcontributiva richiamato dall’art. 1 del medesimo d.P.R. 917/1986; ilmaggior reddito accertabile sarà quello stabilito in sede giudiziale dopoil passaggio in giudicato della sentenza che lo avrà definitivamenteaccertato.La contribuente ha, poi, esaminato le violazioni di legge relativeall’accertamento presupposto notificato alla società, contestandone lerisultanze ivi esposte ed argomentando in ordine alle presunzioniutilizzate dall’Ufficio e risultate prive dei requisiti necessari per lacontestazione del maggior reddito, evidenziando come la Commissionetributaria regionale non abbia fondato la propria decisione su datioggettivi, riscontrabili e documentabili, bensì su affermazioniinverosimili relative all’ammontare dei prezzi in occasioni di eventisecondo il “dato notorio” senza indicare quale.In definitiva, l’automatica attribuzione di maggior reddito ai soci inconseguenza dell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia dell’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.  Deve esaminarsi, per ragioni di ordine logico, il terzo motivo diricorso nella parte in cui la contribuente ha censurato la pronuncia dellaCommissione tributaria regionale dell’Abruzzo laddove ha legittimatol’imputazione del reddito alla contribuente, ai sensi dell’art. 5 d.P.R.917/1986, con conseguente doppia presunzione costituzionalmentevietata dal principio di capacità contributiva richiamato dall’art. 1 delmedesimo d.P.R. 917/1986.Numero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026Più in particolare, la contribuente ha rilevato che il maggior redditoimputabile avrebbe potuto essere quello eventualmente acclarato insede giudiziale dopo il passaggio in giudicato della sentenza contenenteil definitivo accertamento. A tal fine, nel censurare la metodologia diverifica adottata nei confronti della società, ha richiamato la sentenzaresa dalla Corte di cassazione a sezioni unite n. 14815/2008, in temadi litisconsorzio necessario, ed ha evidenziato che l’automaticadell’accertamento nei confronti della società impone chel’accertamento notificato alla contribuente non possa essere ritenutoindipendente rispetto alle vicende ed alla pronuncia sull’accertamentonotificato alla società nei cui confronti risulta depositato ricorso pressola Corte di cassazione.4.1. Il motivo è fondato sotto il profilo del difetto delcontraddittorio.4.2. Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenzaai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quelloaccertato in capo alla società determina un’ipotesi di litisconsorzionecessario tra i soci e la società.La Corte ha già chiarito che l’unitarietà dell’accertamento che è allabase della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di personee dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi per trasparenza a ciascun socio, proporzionalmente alla quotadi partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione deglistessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societàriguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso incui questi prospettino questioni personali.Da tanto consegue che tutti i soggetti devono essere parte dello stessoprocedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullitàassoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado delNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (Cass., sez. un.,4/06/2008, n.14815; Cass. sez. 5, 21/10/2013, n.23762, da ultimoCass., sez. 5, 16/1/2026 n. 922 e n. 923).4.3. Nel caso in esame l’avviso di accertamento emesso a caricodella società è stato impugnato come evidenziato in ricorso, mentre lasocia D’[OSCURATO:PERSONA], attinta dal corrispondente avviso emesso neisuoi confronti, ha separatamente impugnato l’avviso instaurando ilpresente giudizio, senza sollevare eccezioni personali, come quellerelative alla qualità di socio o alla decadenza dal potere diaccertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci, sicché, inapplicazione dei principi sopra espressi, avrebbe dovuto essereintegrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci,integrazione che avrebbe potuto essere realizzata anche tramiteriunione della causa con quella già autonomamente proposta dallasocietà. Risulta pendente dinanzi alla Corte l’impugnazione dell’avvisodi accertamento notificato all’altro socio D’[OSCURATO:PERSONA] (ricorsoiscritto al n. 6582/2017), mentre, con ordinanza della sezionetributaria n. 24966 del 10/09/2025, la Corte nel giudizio instauratodalla società nei confronti dell’avviso di accertamento dei maggioriricavi non contabilizzati, ha annullato la sentenza impugnata e l’interoprocesso perché, previa integrazione del contraddittorio si proceda adun nuovo processo.4.4. Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo néin secondo grado, è, dunque, nullo l’intero giudizio per violazione delprincipio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2,Cost. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992.Ed infatti, il vizio rilevato attiene alla regolarità del contraddittorio, edunque riguarda uno dei presupposti “fondanti” la struttura e ilfunzionamento del processo, sicché l’eventuale mancata denuncia dellostesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizio non può certoNumero registro generale 6582/2017Numero sezionale 1068/2026Numero di raccolta generale 7346/2026Data pubblicazione 26/03/2026comportare la formazione di un giudicato interno sulla relativaquestione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficio anchein sede di legittimità (Cass., sez. un., 29/08/2025, n. 24172).5. Ne consegue che, in accoglimento del terzo motivo per quantodi ragione, assorbiti il primo ed il secondo, la sentenza impugnata deveessere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio,con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito,previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n.4665). All’esito, il giudice del merito dovrà regolamentare le spesedell’intero giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino LenociP.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione,assorbito il primo ed il secondo; cassa la sentenza impugnata,dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Chieti, cui demanda di provvedereanche per le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026Il PresidenteValentino Lenoci
Sentenza Cassazione n. 07346/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris