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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 21268/2026

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Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l’unica censura dedotta da [OSCURATO:PERSONA], relativa alladeterminazione dell’aumento di pena per i reati satellite, oltre ad essere formulata in terminigenerici, è interamente versata in fatto ed è, comunque manifestamente infondata.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena , il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti ai fini della dosimetria della pena.Con specifico riferimento al reato continuato, le Sezioni Unite di questa Corte hannoprecisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite ma che il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).2.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, lungi dall’ignorare i rilievi difensivi inpunto di trattamento sanzionatorio, li ha considerati giustificatamente infondati, osservandoche la dosimetria seguita dal G.i.p. del Tribunale di Napoli a causa delle modalità errate dicalcolo aveva condotto all’irrogazione di una pena assai mite e che tale rilievo valeva ancheper i reati satellite per i quali erano stati inflitti aumenti così contenuti “da coprire a mala penail complessivo disvalore dei fatti”2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. [OSCURATO:PERSONA] che l’unica censura dedotta da [OSCURATO:PERSONA], relativa alladeterminazione dell’aumento di pena per i reati satellite, oltre ad essere formulata in terminigenerici, è interamente versata in fatto ed è, comunque manifestamente infondata.E' principio consolidato che in tema di determinazione della pena , il giudice del meritoesprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchésia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicatinell'art. 133 cod. pen., considerati rilevanti ai fini della dosimetria della pena.Con specifico riferimento al reato continuato, le Sezioni Unite di questa Corte hannoprecisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in mododistinto per ciascuno dei reati satellite ma che il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazioneagli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che nonsi sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata, lungi dall’ignorare i rilievi difensivi inpunto di trattamento sanzionatorio, li ha considerati giustificatamente infondati, osservandoche la dosimetria seguita dal G.i.p. del Tribunale di Napoli a causa delle modalità errate dicalcolo aveva condotto all’irrogazione di una pena assai mite e che tale rilievo valeva ancheper i reati satellite per i quali erano stati inflitti aumenti così contenuti “da coprire a mala penail complessivo disvalore dei fatti”2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris