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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24627/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] censura il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. a fronte di un intervento tra le Parti di un concordato ex art. 599 bis cod. pen.con rinuncia a tutti i motivi di appello; Considerato che si tratta di una sentenza emessa ni sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena Illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, o. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; Rilevato con pec del 12.06.2023, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso e che, dunque, l'impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 06 ottobre 2023 Il consigliere e,stensoe il sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] censura il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. a fronte di un intervento tra le Parti di un concordato ex art. 599 bis cod. pen.con rinuncia a tutti i motivi di appello; Considerato che si tratta di una sentenza emessa ni sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena Illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, o. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni nella specie non ravvisabili; Rilevato con pec del 12.06.2023, il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso e che, dunque, l'impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.; Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 06 ottobre 2023 Il consigliere e,stensoe il sidente
Sentenza Cassazione n. 24627/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris