Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 41584/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 48-19542/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in via generale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e, per l'effetto, irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr. Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, W. Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626); che, tuttavia, nello specifico caso di mutazione della struttura del reato continuato, non viola il divieto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr. Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214); che, nella specie, mutata la struttura del reato continuato in ragione dell'estinzione del reato più grave di cui al capo a) dell'imputazione, il giudice dell'appello ha correttamente irrogato per il residuo reato di cui al capo b) - non più reato satellite, ma unico reato sub iudice - una pena più grave, ma comunque complessivamente inferiore a quella finale precedentemente irrogata per entrambi i reati contestati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 48-19542/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione del divieto di reformatio in peius, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, in via generale, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e, per l'effetto, irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, W. Morales, Rv. 232066 - 01; Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, D'Ascanio, Rv. 271626); che, tuttavia, nello specifico caso di mutazione della struttura del reato continuato, non viola il divieto di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (cfr. Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653; Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214); che, nella specie, mutata la struttura del reato continuato in ragione dell'estinzione del reato più grave di cui al capo a) dell'imputazione, il giudice dell'appello ha correttamente irrogato per il residuo reato di cui al capo b) - non più reato satellite, ma unico reato sub iudice - una pena più grave, ma comunque complessivamente inferiore a quella finale precedentemente irrogata per entrambi i reati contestati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 41584/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris