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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17930/2025

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partecipazione ad associazione mafiosa, anni due di reclusione per il tentato omicidio e complessivi anni due, mesi otto di reclusione per i sette reati satellite, concernenti detenzione, porto e ricettazione di armi clandestine.

Operata questa basilare premessa e – punto da evidenziare – operando ogni computo sulla scorta delle entità sanzionatorie stabilite nelle indicate decisioni già al netto della riduzione per il rito, il giudice dell’esecuzione ha individuato la pena relativa al reato più grave in quella irrogata per l’omicidio e, poi, ha ritenuto congruo, confermandolo, l’aumento di anni uno, mesi quattro di reclusione per la detenzione e il porto illegali di arma, avvinti in continuazione con l’omicidio; indi, ha confermato, quanto ai reati oggetto della seconda sentenza già inquadrati quali reati satellite, l’aumento di anni due di reclusione computato per il tentato omicidio, reputando che esso fosse insuscettibile di ulteriore riduzione, data la sua entità minima rispetto alla gravità del corrispondente reato, concretatosi nella tentata uccisione di un appartenente a un diverso gruppo delinquenziale; poi, anche il complessivo aumento di anni due, mesi otto di reclusione per i suddetti, sette reati commessi in materia di armi, non è stato considerato suscettibile di riduzione; infine, per quanto concerne il delitto di associazione per delinquere, divenuto reato satellite all’esito dell’accoglimento della domanda di applicazione della (più ampia) continuazione, dopo aver sviluppato una serie di riflessioni inerenti alla concreta portata del suddetto reato, ha stimato che, a fronte della pena netta di anni otto di reclusione inflitta in sede cognitoria, fosse da determinarsi l’aumento – sempre computata la riduzione per il rito – di anni quattro, mesi otto di reclusione.

Sulla scorta degli indicati addendi, il giudice dell’esecuzione è pervenuto alla pena complessiva di anni ventinove, mesi quattro di reclusione.

3. Stante tale base argomentativa a sostegno del provvedimento impugnato, risulta evidente che, nell’unica doglianza espressa, il ricorrente non ha inquadrato in modo corretto la motivazione e le articolazioni logico-giuridiche esposte dal giudice dell’esecuzione: è certo, infatti, come non ha mancato di segnalare l’Autorità requirente, che la Corte di assise di appello ha operato i computi finalizzati alla determinazione della pena complessiva derivante dall’applicazione della continuazione muovendo da tutte le entità delle pene irrogate in cognizione considerate già al netto della diminuente per il rito, ossia dopo il corrispondente scomputo della frazione di un terzo dalla pena lorda.

Si considera, invero, che – prima dell’applicazione della continuazione – il cumulo materiale delle pene complessive irrogate con le due sentenze indicate in parte narrativa era pari ad anni quarantanove di reclusione, mentre esso era diminuito a trentadue anni, mesi otto di reclusione dopo l’applicazione della riduzione per il rito a prova contratta.

È del pari chiaro che – come anche sul punto ha sottolineato il Procuratore generale – operare i computi sulle pene lorde e poi applicare la riduzione della frazione del terzo, oppure operare i computi sulle pene esaminate già al netto del terzo (ovviamente senza applicare un’ulteriore riduzione alla fine) conduce – per l’applicazione della stessa formula matematica, sia pure con diversa successione di fattori – al medesimo risultato conclusivo.

Ciò, con l’avvertenza che il rilievo di tale indifferenza di metodo non deve infirmare in nessun modo la valenza del precetto dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., al lume del quale, quando il giudice dell’esecuzione procede all’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

3.1. In questa prospettiva, non contrasta l’approdo raggiunto dal giudice dell’esecuzione il principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite a cui la difesa si è richiamata.

Invero, dall’insegnamento in esame (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : M O N I C A B O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 4 1 e 9 f 6 f 4 f 4 c 5 3 b e

partecipazione ad associazione mafiosa, anni due di reclusione per il tentato omicidio e complessivi anni due, mesi otto di reclusione per i sette reati satellite, concernenti detenzione, porto e ricettazione di armi clandestine. Operata questa basilare premessa e – punto da evidenziare – operando ogni computo sulla scorta delle entità sanzionatorie stabilite nelle indicate decisioni già al netto della riduzione per il rito, il giudice dell’esecuzione ha individuato la pena relativa al reato più grave in quella irrogata per l’omicidio e, poi, ha ritenuto congruo, confermandolo, l’aumento di anni uno, mesi quattro di reclusione per la detenzione e il porto illegali di arma, avvinti in continuazione con l’omicidio; indi, ha confermato, quanto ai reati oggetto della seconda sentenza già inquadrati quali reati satellite, l’aumento di anni due di reclusione computato per il tentato omicidio, reputando che esso fosse insuscettibile di ulteriore riduzione, data la sua entità minima rispetto alla gravità del corrispondente reato, concretatosi nella tentata uccisione di un appartenente a un diverso gruppo delinquenziale; poi, anche il complessivo aumento di anni due, mesi otto di reclusione per i suddetti, sette reati commessi in materia di armi, non è stato considerato suscettibile di riduzione; infine, per quanto concerne il delitto di associazione per delinquere, divenuto reato satellite all’esito dell’accoglimento della domanda di applicazione della (più ampia) continuazione, dopo aver sviluppato una serie di riflessioni inerenti alla concreta portata del suddetto reato, ha stimato che, a fronte della pena netta di anni otto di reclusione inflitta in sede cognitoria, fosse da determinarsi l’aumento – sempre computata la riduzione per il rito – di anni quattro, mesi otto di reclusione. Sulla scorta degli indicati addendi, il giudice dell’esecuzione è pervenuto alla pena complessiva di anni ventinove, mesi quattro di reclusione. 3. Stante tale base argomentativa a sostegno del provvedimento impugnato, risulta evidente che, nell’unica doglianza espressa, il ricorrente non ha inquadrato in modo corretto la motivazione e le articolazioni logico-giuridiche esposte dal giudice dell’esecuzione: è certo, infatti, come non ha mancato di segnalare l’Autorità requirente, che la Corte di assise di appello ha operato i computi finalizzati alla determinazione della pena complessiva derivante dall’applicazione della continuazione muovendo da tutte le entità delle pene irrogate in cognizione considerate già al netto della diminuente per il rito, ossia dopo il corrispondente scomputo della frazione di un terzo dalla pena lorda. Si considera, invero, che – prima dell’applicazione della continuazione – il cumulo materiale delle pene complessive irrogate con le due sentenze indicate in parte narrativa era pari ad anni quarantanove di reclusione, mentre esso era diminuito a trentadue anni, mesi otto di reclusione dopo l’applicazione della riduzione per il rito a prova contratta. È del pari chiaro che – come anche sul punto ha sottolineato il Procuratore generale – operare i computi sulle pene lorde e poi applicare la riduzione della frazione del terzo, oppure operare i computi sulle pene esaminate già al netto del terzo (ovviamente senza applicare un’ulteriore riduzione alla fine) conduce – per l’applicazione della stessa formula matematica, sia pure con diversa successione di fattori – al medesimo risultato conclusivo. Ciò, con l’avvertenza che il rilievo di tale indifferenza di metodo non deve infirmare in nessun modo la valenza del precetto dettato dall’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., al lume del quale, quando il giudice dell’esecuzione procede all’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato. 3.1. In questa prospettiva, non contrasta l’approdo raggiunto dal giudice dell’esecuzione il principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite a cui la difesa si è richiamata. Invero, dall’insegnamento in esame (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 3 F i r m a t o D a : V I N C E N Z O S I A N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 a 7 3 a 3 7 f e e b 4 6 1 9 1 - F i r m a t o D a : S I L V I A S T I C C A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 5 5 6 e e 2 4 b d 0 a 8 a 7 0 F i r m a t o D a : M O N I C A B O N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 4 1 e 9 f 6 f 4 f 4 c 5 3 b e
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