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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 693/1988

ECLI:IT:COST:1988:693
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanza emessa il 29 settembre 1986, nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio del Tesoro e il Comune di Genova per il pagamento del credito derivante da fornitura di porcellane, cristalleria e posaterie fornite alla soppressa [OSCURATO:PERSONA] per i Pensionati d'Italia, il Tribunale di Genova sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale") nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possano adire l'Autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alle istanze presentate.

Ad avviso del giudice rimettente, in tale ipotesi la conservazione del diritto di credito sarebbe subordinata al preventivo esperimento della menzionata procedura amministrativa e al rispetto dei termini ivi previsti, con conseguente disparità di trattamento tra creditori in ragione della qualità soggettiva dei relativi debitori, a seconda che questi siano o non enti pubblici posti in liquidazione, pur essendo i rapporti sorti e regolati dal diritto privato. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale sono gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza locale") là dove, nel regolare il procedimento amministrativo per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - [OSCURATO:PERSONA], degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possano, quindi, adire l'Autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alle istanze presentate.

La questione è sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i profili che il sistema dei termini e delle decadenze previsto dalle norme denunciate creerebbe disparità di trattamento, privilegiando alcune categorie di debitori, quali gli enti soppressi e l'organo statale subentrante, a scapito di alcune categorie di creditori, alcuni dei quali vedrebbero compromessa la propria posizione creditoria per il solo fatto della qualità soggettiva del debitore.

2. - La questione non è fondata.

La giurisprudenza prevalente sia della Corte di cassazione che del giudice amministrativo ritiene che l'instaurazione del procedimento liquidatorio di cui alla legge n. 1404 del 1956 non importi la perdita, neppure temporanea, del diritto del creditore ad azioni giudiziarie individuali, in quanto tale procedimento consente di conseguire - oltre che in via giudiziaria - la soddisfazione dei crediti in via amministrativa.

Non può perciò ritenersi violato, come si assume dal giudice a quo, il principio di uguaglianza poiché le norme impugnate non impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima che questo, se iniziato, si sia concluso, onde la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata in quanto basata su un'interpretazione delle norme che non trova riscontro nella prevalente giurisprudenza.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 29 settembre 1986, nel corso del procedimento civile vertente tra [OSCURATO:PERSONA] e l'Ufficio del Tesoro e il Comune di Genova per il pagamento del credito derivante da fornitura di porcellane, cristalleria e posaterie fornite alla soppressa [OSCURATO:PERSONA] per i Pensionati d'Italia, il Tribunale di Genova sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale") nelle parti in cui, disciplinando il procedimento per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possano adire l'Autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alle istanze presentate. Ad avviso del giudice rimettente, in tale ipotesi la conservazione del diritto di credito sarebbe subordinata al preventivo esperimento della menzionata procedura amministrativa e al rispetto dei termini ivi previsti, con conseguente disparità di trattamento tra creditori in ragione della qualità soggettiva dei relativi debitori, a seconda che questi siano o non enti pubblici posti in liquidazione, pur essendo i rapporti sorti e regolati dal diritto privato. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri ha spiegato intervento chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. 1. - Oggetto della questione di legittimità costituzionale sono gli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza locale") là dove, nel regolare il procedimento amministrativo per la liquidazione, da parte del Ministero del Tesoro - [OSCURATO:PERSONA], degli enti pubblici soppressi, prevedono che i creditori di tali enti debbano presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di soppressione, le istanze per il riconoscimento dei crediti vantati e possano, quindi, adire l'Autorità giudiziaria entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento relativo alle istanze presentate. La questione è sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto i profili che il sistema dei termini e delle decadenze previsto dalle norme denunciate creerebbe disparità di trattamento, privilegiando alcune categorie di debitori, quali gli enti soppressi e l'organo statale subentrante, a scapito di alcune categorie di creditori, alcuni dei quali vedrebbero compromessa la propria posizione creditoria per il solo fatto della qualità soggettiva del debitore. 2. - La questione non è fondata. La giurisprudenza prevalente sia della Corte di cassazione che del giudice amministrativo ritiene che l'instaurazione del procedimento liquidatorio di cui alla legge n. 1404 del 1956 non importi la perdita, neppure temporanea, del diritto del creditore ad azioni giudiziarie individuali, in quanto tale procedimento consente di conseguire - oltre che in via giudiziaria - la soddisfazione dei crediti in via amministrativa. Non può perciò ritenersi violato, come si assume dal giudice a quo, il principio di uguaglianza poiché le norme impugnate non impediscono la proposizione dell'azione giudiziaria indipendentemente dal preventivo esperimento del procedimento amministrativo e prima che questo, se iniziato, si sia concluso, onde la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata infondata in quanto basata su un'interpretazione delle norme che non trova riscontro nella prevalente giurisprudenza. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 ("Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 693/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris