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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 23799/2026

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l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa in data 27.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27.11.2024, la Sez. 7 di questa Corte dichiaraval’inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadella Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile, per difettodi interesse, il gravame proposto dalla medesima parte in relazione alproscioglimento per ne bis in idem disposto in primo grado nei confronti diIsabella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputate del reato di cui all’art.610 cod. pen.

Osservava che il ricorso era tardivo in quanto:- la sentenza era stata pronunciata in data 28 giugno 2024con motivazione contestuale;- il termine per l’impugnazione, di giorni 15, scadeva il 13luglio 2024;- il ricorso per cassazione era stato depositato il 29 luglio2024.Rilevava che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 605, comma 5-bis cod. proc. pen.con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.2.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di restituzionein termini ex art. 175 cod. proc. pen.

Rappresenta che l’avviso di fissazionedell’udienza è stato erroneamente notificato in Battipaglia, via del Centenario, n.36, mentre la ricorrente era domiciliata presso lo studio professionale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], sito in Salerno, via G.B.

Quaranta, nonché presso l’indirizzo diposta elettronica certificata.

Tanto deduceva dalla “copertina del fascicolo dellaCassazione dove a piè di pagina – nella indicazione dei difensori – è riportato ilnominativo [OSCURATO:PERSONA] – Battipaglia” e nel “dispositivo contenuto nel fascicolodella Cassazione restituito al Tribunale di Salerno, alla indicazione della PCR –[OSCURATO:PERSONA] – viene associato il nome del difensore “cassazionista ClariziaLaura v. del Centenario 36 – Battipaglia”.Evidenzia che tale notifica deve, quindi, ritenersi inesistente.Rappresenta di non poter proporre ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.,non rivestendo la qualità di “condannato”.Deduce il proprio interesse ad impugnare consistente nella eliminazionedella condanna al pagamento di euro 4000,00 in favore della cassa delleammende.Osserva che, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pe., i ricorsi già valutatiinammissibili, vengono assegnati ad apposita sezione, la Settima, e che l’avvisodella data di udienza, contenente l’enunciazione delle cause di inammissibilità,viene notificata alle parti; che si applica l’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.; chela procedura è volta a consentire alla parte di chiedere l’udienza partecipataovvero, in alternativa, di rinunciare preventivamente all’udienza, chiedendo dinon essere condannata alla sanzione prevista per l’inammissibilità o, insubordine, alla misura minima ex art. 616 cod. proc. pen.L’omessa notifica dell’avviso di udienza le ha impedito di contrastare ladecisione di trasmissione alla settima sezione, ostacolando l’esercizio del dirittodi difesa.Da quanto dedotto, deduce l’interesse a ricorrere alla procedura diremissione in termini.3.

Questa Corte richiedeva alla Corte di appello di Salerno la trasmissionedell’intero fascicolo della Settima Sezione penale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.5.

Con memoria depositata il 30.3.2026, la difesa ha insistito nellarichiesta di remissione in termini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivimanifestamente infondati.2.

Deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente haqualificato il ricorso come istanza di remissione in termini sulpresupposto della impossibilità di adire questa Corte con ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non rivestendo la qualitàdi "condannato", come richiesto dal primo comma della norma citata.In realtà, anticipando quanto si esporrà nel proseguo, l’”istanza”deve essere riqualificata quale ricorso proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., non ostando a tale riqualificazione la posizioneprocessuale della ricorrente.Giova premettere che l’art. 625-bis, primo comma, cod. proc.pen. detta la regola generale in materia di ricorso straordinario,delimitandone l’oggetto (correzione errore materiale o di fattocontenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione)nonché il soggetto in favore del quale il ricorso può essere promosso,ovvero il condannato.La norma, tuttavia, non esaurisce l’ambito di applicazione delricorso straordinario.

L’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., infatti,prevede che possa essere proposto ricorso straordinario avverso ilprovvedimento che dichiari senza formalità di procedural’inammissibilità del ricorso nei casi previsti dall’art. 591, comma 1,lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, b),c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581, e d).La questione è, quindi, se legittimato a proporre il ricorso avversoil provvedimento di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis cod.proc. pen., sia solo il “condannato” o se possa individuarsi lalegittimazione anche in capo a soggetti diversi.Questa Corte, con sentenza della Sez. 3, n. 30609 del24/05/2022, Rv. 283623-01 ha affermato che «È ammissibile il ricorsostraordinario per errore di fatto avverso la decisione con la quale laCorte abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'impugnazione aisensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. anche nel caso in cuiil ricorrente non possa essere definito quale "condannato", atteso cheil disposto di cui all'ultimo periodo del citato art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. non fa riferimento ai limiti di legittimazione fissatidall'art. 625-bis cod. proc. pen. e che, nei procedimenti definiti senzaformalità di procedura, sono particolarmente avvertite le esigenze ditutela del contraddittorio in favore del ricorrente».

Ha chiarito che iprincipi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13199del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269790 – 01 devono trovare un limitecon riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate senzaformalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., sia per ragioni di ordine testuale, sia per motivi di ordinesistematico.

Con riguardo al primo ordine di ragioni, ha evidenziatoche l'ultimo periodo dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,recita: «Contro tale provvedimento [ossia quello che dichiaral'inammissibilità del ricorso senza formalità] è ammesso il ricorsostraordinario a norma dell'articolo 625-bis», norma che si configuracome di carattere generale, applicabile a tutte le pronunce da essaprevista, senza fare riferimento ai limiti di legittimazione fissatidall'art. 625-bis cod. proc. pen., il quale fa riferimento solo al«procuratore generale» e al «condannato».

In riferimento al secondoordine di ragioni, ha evidenziato che «nei procedimenti definiti senzaformalità di procedura, particolarmente pronunciate sono le esigenzedi tutela del contraddittorio a favore del ricorrente e del complessivoesercizio dell'attività giurisdizionale.

In questi casi, in effetti, non solonon è prevista la possibilità di una discussione orale, ma non sonoindicate neppure preventivamente la data della camera di consiglioper la decisione o le possibili ragioni di inammissibilità, determinandosicosì un'estrema difficoltà di interlocuzione per il ricorrente ed unampliamento dei rischi di errore per il giudice».A tali principi, che si condividono, il Collegio intende darecontinuità.L’istanza oggi in esame, proposta avverso l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc.pen., deve essere qualificata come ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; detto ricorso, in base al tenore letterale dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen. e tenuto conto della necessità diassicurare la tutela del contraddittorio in procedimenti senza formalitàdi procedura, non presuppone la qualità di “condannato” e, quindi,può essere proposta da qualunque interessato, anche diverso dalcondannato, incluso, quindi, il difensore della parte civile, quale èl’odierno ricorrente.3.

Tanto premesso, deve, tuttavia, rilevarsi l’inammissibilità delricorso così riqualificato, per palese infondatezza dei motivi sui quali èfondato.

L’ordinanza del 27 novembre 2024 della Settima sezione èstata emessa ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., ilquale detta la procedura che si applica nel caso di cui all’art. 591,comma 1, lettera a) ovvero qualora chi propone l’impugnazione nonsia legittimato; quando il provvedimento non è impugnabile (lett. b);quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 582, 585 e 586cod. proc. pen. (lett. c); quando vi è rinuncia all’impugnazione (lett.d); nonché nei casi di ricorso contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a normadell’art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato anche con rinuncia aimotivi di appello).Il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., prevede che, nei casienunciati, la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso “senza formalitàdi procedura” ovvero senza l’osservanza delle disposizioni di cui alcomma 1 dell’art. 610 cod. proc. pen., disposizione che si applica neicasi nei quali l’inammissibilità del ricorso viene rilevata con riferimentoal contenuto dei motivi di ricorso.Nel caso in esame, pertanto, non doveva darsi alcun avviso alleparti del deposito degli atti e della data dell’udienza né, quindi,dell’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata.

La partericorrente non può, pertanto dolersi della erroneità o inesistenza diuna notifica che, ove anche indebitamente effettuata, non avevadiritto di ricevere.4.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.

Alla pronuncia segue la condanna al pagamento dellespese processuali nonché della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Cassazione di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa in data 27.3.2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27.11.2024, la Sez. 7 di questa Corte dichiaraval’inammissibilità del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzadella Corte di appello di Salerno che aveva dichiarato inammissibile, per difettodi interesse, il gravame proposto dalla medesima parte in relazione alproscioglimento per ne bis in idem disposto in primo grado nei confronti diIsabella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputate del reato di cui all’art.610 cod. pen. Osservava che il ricorso era tardivo in quanto:- la sentenza era stata pronunciata in data 28 giugno 2024con motivazione contestuale;- il termine per l’impugnazione, di giorni 15, scadeva il 13luglio 2024;- il ricorso per cassazione era stato depositato il 29 luglio2024.Rilevava che il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile, senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 605, comma 5-bis cod. proc. pen.con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro 4000,00 in favore della cassa delle ammende.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone istanza di restituzionein termini ex art. 175 cod. proc. pen. Rappresenta che l’avviso di fissazionedell’udienza è stato erroneamente notificato in Battipaglia, via del Centenario, n.36, mentre la ricorrente era domiciliata presso lo studio professionale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], sito in Salerno, via G.B. Quaranta, nonché presso l’indirizzo diposta elettronica certificata. Tanto deduceva dalla “copertina del fascicolo dellaCassazione dove a piè di pagina – nella indicazione dei difensori – è riportato ilnominativo [OSCURATO:PERSONA] – Battipaglia” e nel “dispositivo contenuto nel fascicolodella Cassazione restituito al Tribunale di Salerno, alla indicazione della PCR –[OSCURATO:PERSONA] – viene associato il nome del difensore “cassazionista ClariziaLaura v. del Centenario 36 – Battipaglia”.Evidenzia che tale notifica deve, quindi, ritenersi inesistente.Rappresenta di non poter proporre ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.,non rivestendo la qualità di “condannato”.Deduce il proprio interesse ad impugnare consistente nella eliminazionedella condanna al pagamento di euro 4000,00 in favore della cassa delleammende.Osserva che, ai sensi dell’art. 610 cod. proc. pe., i ricorsi già valutatiinammissibili, vengono assegnati ad apposita sezione, la Settima, e che l’avvisodella data di udienza, contenente l’enunciazione delle cause di inammissibilità,viene notificata alle parti; che si applica l’art. 611 comma 1 cod. proc. pen.; chela procedura è volta a consentire alla parte di chiedere l’udienza partecipataovvero, in alternativa, di rinunciare preventivamente all’udienza, chiedendo dinon essere condannata alla sanzione prevista per l’inammissibilità o, insubordine, alla misura minima ex art. 616 cod. proc. pen.L’omessa notifica dell’avviso di udienza le ha impedito di contrastare ladecisione di trasmissione alla settima sezione, ostacolando l’esercizio del dirittodi difesa.Da quanto dedotto, deduce l’interesse a ricorrere alla procedura diremissione in termini.3. Questa Corte richiedeva alla Corte di appello di Salerno la trasmissionedell’intero fascicolo della Settima Sezione penale.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso.5. Con memoria depositata il 30.3.2026, la difesa ha insistito nellarichiesta di remissione in termini.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivimanifestamente infondati.2. Deve preliminarmente osservarsi che la ricorrente haqualificato il ricorso come istanza di remissione in termini sulpresupposto della impossibilità di adire questa Corte con ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., non rivestendo la qualitàdi "condannato", come richiesto dal primo comma della norma citata.In realtà, anticipando quanto si esporrà nel proseguo, l’”istanza”deve essere riqualificata quale ricorso proposto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., non ostando a tale riqualificazione la posizioneprocessuale della ricorrente.Giova premettere che l’art. 625-bis, primo comma, cod. proc.pen. detta la regola generale in materia di ricorso straordinario,delimitandone l’oggetto (correzione errore materiale o di fattocontenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione)nonché il soggetto in favore del quale il ricorso può essere promosso,ovvero il condannato.La norma, tuttavia, non esaurisce l’ambito di applicazione delricorso straordinario. L’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., infatti,prevede che possa essere proposto ricorso straordinario avverso ilprovvedimento che dichiari senza formalità di procedural’inammissibilità del ricorso nei casi previsti dall’art. 591, comma 1,lett. a) cod. proc. pen., limitatamente al difetto di legittimazione, b),c), esclusa l’inosservanza delle disposizioni dell’art. 581, e d).La questione è, quindi, se legittimato a proporre il ricorso avversoil provvedimento di inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis cod.proc. pen., sia solo il “condannato” o se possa individuarsi lalegittimazione anche in capo a soggetti diversi.Questa Corte, con sentenza della Sez. 3, n. 30609 del24/05/2022, Rv. 283623-01 ha affermato che «È ammissibile il ricorsostraordinario per errore di fatto avverso la decisione con la quale laCorte abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'impugnazione aisensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. anche nel caso in cuiil ricorrente non possa essere definito quale "condannato", atteso cheil disposto di cui all'ultimo periodo del citato art. 610, comma 5-bis,cod. proc. pen. non fa riferimento ai limiti di legittimazione fissatidall'art. 625-bis cod. proc. pen. e che, nei procedimenti definiti senzaformalità di procedura, sono particolarmente avvertite le esigenze ditutela del contraddittorio in favore del ricorrente». Ha chiarito che iprincipi espressi dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13199del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 269790 – 01 devono trovare un limitecon riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate senzaformalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., sia per ragioni di ordine testuale, sia per motivi di ordinesistematico. Con riguardo al primo ordine di ragioni, ha evidenziatoche l'ultimo periodo dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.,recita: «Contro tale provvedimento [ossia quello che dichiaral'inammissibilità del ricorso senza formalità] è ammesso il ricorsostraordinario a norma dell'articolo 625-bis», norma che si configuracome di carattere generale, applicabile a tutte le pronunce da essaprevista, senza fare riferimento ai limiti di legittimazione fissatidall'art. 625-bis cod. proc. pen., il quale fa riferimento solo al«procuratore generale» e al «condannato». In riferimento al secondoordine di ragioni, ha evidenziato che «nei procedimenti definiti senzaformalità di procedura, particolarmente pronunciate sono le esigenzedi tutela del contraddittorio a favore del ricorrente e del complessivoesercizio dell'attività giurisdizionale. In questi casi, in effetti, non solonon è prevista la possibilità di una discussione orale, ma non sonoindicate neppure preventivamente la data della camera di consiglioper la decisione o le possibili ragioni di inammissibilità, determinandosicosì un'estrema difficoltà di interlocuzione per il ricorrente ed unampliamento dei rischi di errore per il giudice».A tali principi, che si condividono, il Collegio intende darecontinuità.L’istanza oggi in esame, proposta avverso l’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc.pen., deve essere qualificata come ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.; detto ricorso, in base al tenore letterale dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen. e tenuto conto della necessità diassicurare la tutela del contraddittorio in procedimenti senza formalitàdi procedura, non presuppone la qualità di “condannato” e, quindi,può essere proposta da qualunque interessato, anche diverso dalcondannato, incluso, quindi, il difensore della parte civile, quale èl’odierno ricorrente.3. Tanto premesso, deve, tuttavia, rilevarsi l’inammissibilità delricorso così riqualificato, per palese infondatezza dei motivi sui quali èfondato. L’ordinanza del 27 novembre 2024 della Settima sezione èstata emessa ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., ilquale detta la procedura che si applica nel caso di cui all’art. 591,comma 1, lettera a) ovvero qualora chi propone l’impugnazione nonsia legittimato; quando il provvedimento non è impugnabile (lett. b);quando non sono osservate le disposizioni degli artt. 582, 585 e 586cod. proc. pen. (lett. c); quando vi è rinuncia all’impugnazione (lett.d); nonché nei casi di ricorso contro la sentenza di applicazione dellapena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a normadell’art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato anche con rinuncia aimotivi di appello).Il comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen., prevede che, nei casienunciati, la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso “senza formalitàdi procedura” ovvero senza l’osservanza delle disposizioni di cui alcomma 1 dell’art. 610 cod. proc. pen., disposizione che si applica neicasi nei quali l’inammissibilità del ricorso viene rilevata con riferimentoal contenuto dei motivi di ricorso.Nel caso in esame, pertanto, non doveva darsi alcun avviso alleparti del deposito degli atti e della data dell’udienza né, quindi,dell’enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. La partericorrente non può, pertanto dolersi della erroneità o inesistenza diuna notifica che, ove anche indebitamente effettuata, non avevadiritto di ricevere.4. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia segue la condanna al pagamento dellespese processuali nonché della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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